TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2424 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FUSARI MARCO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.11.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale lamentando il mancato riconoscimento da parte del , nell'ambito della CP_1 procedura di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti e provinciali concernenti il personale ATA (infra “graduatorie 24 mesi”), dei servizi svolti presso l'ASST Spedali Civili di Brescia dal 1997 al 2021.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che, con decreto n. 23287/2024, relativo alla procedura citata, era stato previsto il riconoscimento di 0,05 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore ai 15 giorni) alle dirette dipendenze di Amministrazioni
Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici. Alla luce di tale previsione ha censurato la condotta di controparte, richiamando:
- la definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- la certificazione della ASST Spedali Civili di Brescia come Amministrazione Pubblica;
- l'inserimento delle aziende ospedaliere tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 5, l. 311/2004;
- il contenuto della nota n. Miur 8166 del 5.06.2009.
Ha aggiunto che l'interpretazione offerta dal - considerando la richiesta di CP_1 punteggi per servizi non specifici - non fosse conforme alla ratio della disposizione, che indurrebbe invece a considerare il riferimento alle “amministrazioni statali” come un richiamo, atecnico, a tutte le pubbliche amministrazioni.
Ha sottolineato la contraddittorietà della condotta dell'Amministrazione, che aveva invece riconosciuto la validità dei medesimi servizi, ai fini delle graduatorie ATA di terza fascia.
Ha citato precedenti di merito, di favore, e ha concluso chiedendo – previe le necessarie disapplicazioni – l'accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio asseritamente dovuto in ragione dei titoli indicati, con condanna del convenuto a provvedere di conseguenza.
Ha formulato altresì istanza di autorizzazione alla notificazione di ricorso e decreto a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria per cui è causa, mediante pubblicazione sui siti web istituzionali del ai sensi dell'art. 151 c.p.c. CP_1
Si è costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso, negando Controparte_1 che le aziende sanitarie territoriali e gli enti similari possano essere inclusi tra le amministrazioni statali o tra gli enti locali, indicate nel bando di concorso.
***
Preliminarmente si osserva che alcuna decisione deve essere pronunciata nei confronti di soggetti diversi dal , in quanto le strutture dell'amministrazione scolastica CP_1 operanti a livello periferico ( e sono articolazioni organizzative del CP_2 CP_3 CP_1 stesso, unico legittimato passivo.
Ancora, in via preliminare, si deve escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di “tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva permanente ATA 24 mesi di prima fascia…pubblicata in data 14 agosto 2024”. Secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite “spetta a chi eccepisce la non integrità del
2 contraddittorio non soltanto indicare le persone che assume dover essere partecipi del giudizio e provarne l'esistenza, ma anche dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” (Cassazione civile sez. un., 04/12/2001, n.15289). Spetta, in particolare, alla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio “indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di documentare altresì i presupposti della loro vocatio” (Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822). Nel caso di specie, la mera citazione di soggetti “inseriti nella graduatoria” non integra né la necessaria indicazione nominativa richiesta dalla giurisprudenza, né tantomeno la prova che vi siano soggetti certamente destinati a subire effetti pregiudizievoli, in caso di accoglimento della domanda proposta.
Tanto premesso, nel merito il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Pacifica tra le parti la ricostruzione in fatto della vicenda, unica questione oggetto del presente contenzioso attiene alla valutazione della legittimità della mancata valorizzazione da parte dell'Amministrazione, ai fini del punteggio riconosciuto alla ricorrente nell'ambito della formazione delle graduatorie 24 mesi, dei servizi dalla stessa svolti presso l'ASST Spedali Civili di Brescia.
Ebbene, l'allegato A/1 lett. B par. 8 del provvedimento n. 23287 del 8.05.2024 – relativo alla formazione delle graduatorie stesse – con riferimento a questo aspetto prevede il riconoscimento di 0,05 punti per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 gg) di servizio prestato alle dirette dipendenze di “Amministrazioni Statali, Regionali,
Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici”.
Il mero tenore letterale della norma consente effettivamente di escludere l'ASST Spedali
Civili di Brescia – in quanto azienda socio-sanitaria territoriale ai sensi dell'art. 7 L.R.
Lombardia n. 33/2009 – dal novero degli enti pubblici elencati nella disposizione stessa.
Né rileva, in senso contrario, la formulazione dell'art. 1 d.lgs. 165/2001, invocata da parte ricorrente. È vero che la disposizione di rango primario prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese… le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Tuttavia, la stessa disposizione vi ricomprende anche “le Regioni, le Province, i Comuni”. Dunque, se la definizione di “Amministrazioni
Statali” del provvedimento n. 23287 del 8.05.2024 fosse sovrapponibile a quella di
“amministrazioni dello Stato” di cui all'art. 1 d.lgs. 165/2001, la specificazione relativa alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sarebbe del tutto superflua. Tale
3 precisazione deve quindi considerarsi un evidente indice della non sovrapponibilità dei due concetti.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla nota n.8166 del 5.06.2009, richiamata nell'atto introduttivo del giudizio, posto che anche in questa – nell'individuazione dei servizi valutabili ai fini delle graduatorie – si fa riferimento alle
“Amministrazioni Statali” e agli enti locali.
Del tutto irrilevanti ai fini di interesse risultano, invece, gli indici relativi alla natura di amministrazione pubblica della ASST Spedali civili (certificazione ed elenco l.
311/2004), posto che un'amministrazione pubblica ben può non essere un'amministrazione statale, come puntualmente osservato dal . CP_1
Quanto, poi, al richiamo alla ratio della previsione, non si condivide quanto esposto da controparte circa il fatto che, vertendosi in materia di punteggio minimo da riconoscere per servizi non specifici, sarebbe plausibile interpretare in senso atecnico il riferimento alle “amministrazioni statali”. La lettura, infatti, si scontra con la tecnicità con la quale, nel provvedimento ministeriale, vengono elencate in modo tassativo e specifico le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali. È del tutto evidente che laddove il avesse voluto intendere “amministrazioni statali” nel senso di CP_1
“amministrazioni pubbliche”, non avrebbe aggiunto altro.
L'asserita contraddittorietà del , nel riconoscimento dei medesimi servizi CP_1 nell'ambito di altre graduatorie, non può certo indurre ex se all'accertamento di un diritto non in linea con le previsioni amministrative specificamente applicabili alla graduatoria in contesa.
Anche sotto questo profilo, dunque, le argomentazioni di parte ricorrente risultano prive di pregio.
Quanto esposto è in linea, in effetti, con i principi anche recentemente affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.: “con unico motivo le parti ricorrenti contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 perché la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre le Aziende sanitarie locali nel novero delle Amministrazioni statali…La doglianza è fondata…Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato. Detta disposizione contiene una definizione di
4 amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest'ultima, pur essendo formalmente distinti. D'altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le natura giuridica di enti pubblici non Controparte_4 economici…Il ricorso è accolto” (Cassazione civile sez. lav., 16/05/2024, n.13688).
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali, di merito, non univoci, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 25/06/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FUSARI MARCO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.11.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale lamentando il mancato riconoscimento da parte del , nell'ambito della CP_1 procedura di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti e provinciali concernenti il personale ATA (infra “graduatorie 24 mesi”), dei servizi svolti presso l'ASST Spedali Civili di Brescia dal 1997 al 2021.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che, con decreto n. 23287/2024, relativo alla procedura citata, era stato previsto il riconoscimento di 0,05 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore ai 15 giorni) alle dirette dipendenze di Amministrazioni
Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici. Alla luce di tale previsione ha censurato la condotta di controparte, richiamando:
- la definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- la certificazione della ASST Spedali Civili di Brescia come Amministrazione Pubblica;
- l'inserimento delle aziende ospedaliere tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 5, l. 311/2004;
- il contenuto della nota n. Miur 8166 del 5.06.2009.
Ha aggiunto che l'interpretazione offerta dal - considerando la richiesta di CP_1 punteggi per servizi non specifici - non fosse conforme alla ratio della disposizione, che indurrebbe invece a considerare il riferimento alle “amministrazioni statali” come un richiamo, atecnico, a tutte le pubbliche amministrazioni.
Ha sottolineato la contraddittorietà della condotta dell'Amministrazione, che aveva invece riconosciuto la validità dei medesimi servizi, ai fini delle graduatorie ATA di terza fascia.
Ha citato precedenti di merito, di favore, e ha concluso chiedendo – previe le necessarie disapplicazioni – l'accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio asseritamente dovuto in ragione dei titoli indicati, con condanna del convenuto a provvedere di conseguenza.
Ha formulato altresì istanza di autorizzazione alla notificazione di ricorso e decreto a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria per cui è causa, mediante pubblicazione sui siti web istituzionali del ai sensi dell'art. 151 c.p.c. CP_1
Si è costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso, negando Controparte_1 che le aziende sanitarie territoriali e gli enti similari possano essere inclusi tra le amministrazioni statali o tra gli enti locali, indicate nel bando di concorso.
***
Preliminarmente si osserva che alcuna decisione deve essere pronunciata nei confronti di soggetti diversi dal , in quanto le strutture dell'amministrazione scolastica CP_1 operanti a livello periferico ( e sono articolazioni organizzative del CP_2 CP_3 CP_1 stesso, unico legittimato passivo.
Ancora, in via preliminare, si deve escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di “tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva permanente ATA 24 mesi di prima fascia…pubblicata in data 14 agosto 2024”. Secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite “spetta a chi eccepisce la non integrità del
2 contraddittorio non soltanto indicare le persone che assume dover essere partecipi del giudizio e provarne l'esistenza, ma anche dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” (Cassazione civile sez. un., 04/12/2001, n.15289). Spetta, in particolare, alla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio “indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di documentare altresì i presupposti della loro vocatio” (Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822). Nel caso di specie, la mera citazione di soggetti “inseriti nella graduatoria” non integra né la necessaria indicazione nominativa richiesta dalla giurisprudenza, né tantomeno la prova che vi siano soggetti certamente destinati a subire effetti pregiudizievoli, in caso di accoglimento della domanda proposta.
Tanto premesso, nel merito il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Pacifica tra le parti la ricostruzione in fatto della vicenda, unica questione oggetto del presente contenzioso attiene alla valutazione della legittimità della mancata valorizzazione da parte dell'Amministrazione, ai fini del punteggio riconosciuto alla ricorrente nell'ambito della formazione delle graduatorie 24 mesi, dei servizi dalla stessa svolti presso l'ASST Spedali Civili di Brescia.
Ebbene, l'allegato A/1 lett. B par. 8 del provvedimento n. 23287 del 8.05.2024 – relativo alla formazione delle graduatorie stesse – con riferimento a questo aspetto prevede il riconoscimento di 0,05 punti per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 gg) di servizio prestato alle dirette dipendenze di “Amministrazioni Statali, Regionali,
Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici”.
Il mero tenore letterale della norma consente effettivamente di escludere l'ASST Spedali
Civili di Brescia – in quanto azienda socio-sanitaria territoriale ai sensi dell'art. 7 L.R.
Lombardia n. 33/2009 – dal novero degli enti pubblici elencati nella disposizione stessa.
Né rileva, in senso contrario, la formulazione dell'art. 1 d.lgs. 165/2001, invocata da parte ricorrente. È vero che la disposizione di rango primario prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese… le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Tuttavia, la stessa disposizione vi ricomprende anche “le Regioni, le Province, i Comuni”. Dunque, se la definizione di “Amministrazioni
Statali” del provvedimento n. 23287 del 8.05.2024 fosse sovrapponibile a quella di
“amministrazioni dello Stato” di cui all'art. 1 d.lgs. 165/2001, la specificazione relativa alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sarebbe del tutto superflua. Tale
3 precisazione deve quindi considerarsi un evidente indice della non sovrapponibilità dei due concetti.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla nota n.8166 del 5.06.2009, richiamata nell'atto introduttivo del giudizio, posto che anche in questa – nell'individuazione dei servizi valutabili ai fini delle graduatorie – si fa riferimento alle
“Amministrazioni Statali” e agli enti locali.
Del tutto irrilevanti ai fini di interesse risultano, invece, gli indici relativi alla natura di amministrazione pubblica della ASST Spedali civili (certificazione ed elenco l.
311/2004), posto che un'amministrazione pubblica ben può non essere un'amministrazione statale, come puntualmente osservato dal . CP_1
Quanto, poi, al richiamo alla ratio della previsione, non si condivide quanto esposto da controparte circa il fatto che, vertendosi in materia di punteggio minimo da riconoscere per servizi non specifici, sarebbe plausibile interpretare in senso atecnico il riferimento alle “amministrazioni statali”. La lettura, infatti, si scontra con la tecnicità con la quale, nel provvedimento ministeriale, vengono elencate in modo tassativo e specifico le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali. È del tutto evidente che laddove il avesse voluto intendere “amministrazioni statali” nel senso di CP_1
“amministrazioni pubbliche”, non avrebbe aggiunto altro.
L'asserita contraddittorietà del , nel riconoscimento dei medesimi servizi CP_1 nell'ambito di altre graduatorie, non può certo indurre ex se all'accertamento di un diritto non in linea con le previsioni amministrative specificamente applicabili alla graduatoria in contesa.
Anche sotto questo profilo, dunque, le argomentazioni di parte ricorrente risultano prive di pregio.
Quanto esposto è in linea, in effetti, con i principi anche recentemente affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.: “con unico motivo le parti ricorrenti contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 perché la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre le Aziende sanitarie locali nel novero delle Amministrazioni statali…La doglianza è fondata…Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato. Detta disposizione contiene una definizione di
4 amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest'ultima, pur essendo formalmente distinti. D'altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le natura giuridica di enti pubblici non Controparte_4 economici…Il ricorso è accolto” (Cassazione civile sez. lav., 16/05/2024, n.13688).
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali, di merito, non univoci, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 25/06/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
5