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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12238 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 10679/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Pezzella e Parte_1 dall'avv. Alessandro Aureli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli scritti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 22 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 proponendo rituale ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico-legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – e ha domandato di accertare il proprio stato di invalido civile in misura sufficiente a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 della legge n. 118/1971. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono inabile al lavoro in misura quantomeno pari al 74%, specificamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP dello stato invalidante, sicché chiedendo di dichiarare il diritto alla prestazione assistenziale e di condannare l' al CP_2 pagamento dei relativi ratei. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ha omesso di costituirsi in giudizio l' il quale, pertanto, con ordinanza del 21 maggio CP_1
2025 è stato dichiarato contumace. Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, va osservato che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6- bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.
2 In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 27010 del 24 ottobre 2018, Cass., sez. lav., n. 9755 dell'8 aprile 2019, Cass., sez. lav., n. 17787 del 26 agosto 2020, nonché, negli stessi termini, Cass., sez., lav., n. 29721 del 19 novembre 2024). Nel caso in esame, tuttavia, parte ricorrente ha censurato in modo pieno, specifico ed esaustivo la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, contestando sotto plurime sfaccettature il giudizio del consulente tecnico, e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento, nei limiti del solo accertamento dello stato invalidante e non anche del diritto alla prestazione assistenziale o della condanna di pagamento.
3. Nel merito, posto quindi il condivisibile indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, circoscritto alla sola sussistenza dei presupposti sanitari per beneficiare di una determinata prestazione assistenziale, il ricorso non è fondato e va rigettato. Disposto il rinnovo della perizia medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale ha infatti concluso la sua relazione affermando che “Il danno totale alla capacità lavorativa generica è da valutare trattandosi di danni coesistenti nella misura del 55% (cinquantacinque per cento). Il periziando in conclusione, non presenta Parte_1 attualmente né presentava all'epoca della domanda , a parere del CTU i requisiti medico-legali per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 della legge 118/71”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico legali eseguiti – può affermarsi che parte ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
3 D'altro canto, non soltanto l'ausiliario ha già esaurientemente risposto ai rilievi critici a lui rivolti dal c.t.p., ma nelle note di trattazione scritta, sostitutive della odierna discussione orale, parte ricorrente ha omesso qualsiasi contestazione specifica delle risultanze della C.T.U., senza evidenziarne alcun errore logico-giuridico o medico-legale.
4. Malgrado la soccombenza, parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite – nemmeno con riferimento alla sola fase dell'a.t.p. –, avendo presentato, in allegato al ricorso, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att., c.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge. Vanno poste definitivamente a carico dell' per tale ragione, le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di a.t.p., nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell rigetta il ricorso. CP_1
Dichiara che la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 27 novembre 2025. Il giudice Cesare Russo
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