TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2500/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2500 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (5.8.1974 - c.f.: – Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Carmelina Pangallo del Foro di Reggio Calabria), l in Controparte_1
persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Maria Grazia D'Aprile del Foro di Lecce), l
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Maria Grazia Maida e dall'avv. Manuela Amalia Nucera) e l
[...]
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_3
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti CP_4
parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1 1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
0942009420229000501426000, notificatagli in data 9.5.2022, con specifico riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn. 09420150021871040000 (asseritamente notificata in data 14.1.16 e relativa a mancanto pagamento contributi anno 2015; importo € 101,57); CP_2
09420170017805989000 (asseritamente notificata in data 17.1.18 e relativa a mancato pagamento contributi anno 2017; importo € 161,59); 09420190001654885000 CP_2
(asseritamente notificata in data 11.2.19 e relativa a mancato pagamento anno 2018; CP_2
importo € 157,92); 09420190019661107000 (asseritamente notificata in data 21.9.19 e relativa a mancato pagamento contributi anno 2016; importo € 286,96); b) agli avvisi di CP_2
addebito nn. 39420120001125820000 (asseritamente notificato in data 21.5.12 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2010, 2011, 2012; importo € 2.307,87);
39420120004527802000 (asseritamente notificato in data 28.1.13 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2011, 2012, 2013; importo € 2.360,09);
34920130001375481000 (asseritamente notificato in data 18.4.13 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2012, 2013; importo € 1.212,81); 39420130002880061000
(asseritamente notificato in data 13.1.14 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni
2012, 2013; importo € 1.778,50); 39420140000953429000 (asseritamente notificato in data
9.6.14 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2013, 2014; importo €2.449,89);
39420140002516536000 (asseritamente notificato in data 8.10.14 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2013, 2014; importo € 2.395,81); 39420140004970423000
(asseritamente notificato in data 17.2.15 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anno
2014; importo € 1.418,49); 39420150001879566000 (asseritamente notificato in data 29.10.15
e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2010, 2014, 2015; importo € 2.457,31);
39420150002707569000 (asseritamente notificato in data 16.10.15 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anno 2015; importo € 112,13); 39420150003047831000
(asseritamente notficato in data 21.12.15 e relativo a omessa comunicazione Modello DM/10; anno 2015; importo € 412,03); 39420160001145152000 (asseritamente notificato in data
13.5.16 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2015, 2016; importo €
2.322,08); 39420160002202524000 (asseritamente notificato in data 11.10.16 e relativo a
2 omessa comunicazione Modello DM/10; anni 2015, 2016; importo € 818,71);
39420160003685466000 (asseritamente notificato in data 16.11.16 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2015, 2016; importo €2.270,73); 3942017000602200000
(asseritamente notificato in data 24.7.17 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni
2016, 2017; importo € 5.347,33); 39420170002118302000 (asseritamente notificato in data
10.10.17 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2016, 2017; importo €
4.672,33); 39420170002835210000 (asseritamente notificato in data 17.10.17 e relativo a omessa comunicazione Modello DM/10; anno 2017; importo € 1.202,57);
39420170003675442000 (asseritamente notificato in data 2.2.17 e relativo a comm. accertamento unificato;
anni 2012, 2017; importo 6.870,57); 39420170003878022000
(asseritamente notificato in data 14.12.17 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2012, 2013, 2017; importo € 2.701,44); 39420180000756942000 (asseritamente notificato in data 24.8.18 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2014, 2018; importo €
663,03); 39420180002075017000 (asseritamente notificato in data 13.9.18 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anno 2017; importo € 3.432,01); 3942018000296589000
(asseritamente notificato in data 11.1.19 e relativo a omessa comunicazione Modello DM/10; anno 2018; importo € 8.343,88); 39420180003142691000 (asseritamente notificato in data
1.2.19 e relativo a omessa comunicazione DM/10; anno 2018; importo € 1.382,10);
394201800050582890000 (asseritamente notificato in data 13.2.19 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2017, 2018; importo € 2.255,09); 3942018000351361000
(asseritamente notificato in data 29.6.19 e relativo a omessa comunicazione Modello DM/10; anni 2015, 2019; importo €800,82); 39420190000531604000 (asseritamente notificato in data
26.6.19 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2018, 2019; importo €
2.232,16); 3942019000184959000 (asseritamente notificato in data 12.10.19 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2018, 2019; importo € 2.232,16);
39420190002693648000 (asseritamente notificato in data 17.9.19 e relativo a omessa comunicazione Modello DM/10; anno 2019; importo € 1.342,58); 39420190002941819000
(asseritamente notificato in data 24.10.19 e relativo a omessa comunicazione Modello DM/10; anno 2019; importo €4.723,33); 39420190004626533000 (asseritamente notificato in data
3.2.2020 e relativo a mancato pagamento contributi I.V.S.; anni 2018, 2019; importo €
2.179,46).
Costituendosi in giudizio, l' , l e l' hanno Controparte_5 CP_2 CP_3 contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
3 La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per ragioni di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. In via preliminare deve disporsi l'estromissione della non trattandosi di carico CP_4
contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art.13 – 15 L.448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell'oggetto della causa.
2.2. Deve poi ritenersi configurabile la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 0942009420229000501426000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2.3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Le cartelle di pagamento oggetto di causa risultano notificate in data 14.1.16, 17.1.18, 11.2.19,
21.9.19, mentre gli avvisi di addebito risultano notificati in data 21.5.12, 28.1.13, 18.4.13,
13.1.14, 9.6.14, 8.10.14, 17.2.15, 29.10.15, 16.10.15, 21.12.15, 13.5.16, 11.10.16, 16.11.16,
24.7.17, 10.10.17, 17.10.17, 2.2.17, 14.12.17, 24.8.18, 13.9.18, 11.1.19, , 13.2.19, Per_1
29.6.19, 26.6.19, 12.10.19, 17.9.19, 24.10.19, 3.2.20.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0942009420229000501426000, oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un.,
23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era già venuta a maturarsi.
Valgono al riguardo gli atti interruttivi della stessa prodotti in giudizio dall
[...]
(notifica preavviso fermo n. 09480201400007689000 - 15.7.2014; notifica Controparte_1
preavviso di fermo n. 09480201400014753000 – 13.11.2014; notifica preavviso di fermo n.
09480201500005802000 – 3.4.2015; notifica preavviso di fermo 09480201600009723000 -
4 26.4.2016; notififca pignoramento presso terzi 23.9.2016/16.11.2016; notifica intimazione n.
09420169007554269000 – 26.10.2016; notifica intimazione n.09420189003667441000 -
4.6.2018; notifica intimazione n. 09420229000501426000 8.6.2022).
Il ricorso va pertanto respinto.
3. Spese di lite a carico di parte ricorrente, quale parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell in persona del l.r.p.t., dell' Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario Controparte_7
della ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_4
- dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti le ragioni CP_4
esposte in parte motiva;
- rigetta il ricorso;
- pone a carico di parte ricorrente l'onere di rifusione delle spese di lite delle controparti, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 3.000 cadauna oltre spese documentate, IV, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
5