Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 776/2024
tra
Parte_1
appellante e
Parte_2
appellato
Oggi 13 marzo 2025 ore 13,30, innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv.Martelli in sostituzione dell'avv. Pedrizzi Parte_1
Per 'avv. Sara Guerrini Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: riportandosi alle rispettive note conclusive e reciprocamente contestando le deduzioni avversarie, rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 15,30 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 776/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PEDRIZZI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO (CF elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, N. 3 C.F._1
47100 FORLI' presso il difensore avv. PEDRIZZI ALESSANDRO
appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
GUERRINI SARA (cf elettivamente domiciliato in C. RE. N. 1 47121 C.F._1
FORLI' presso il difensore avv. GUERRINI SARA
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante : Parte_1
si insiste pertanto per l'accoglimento del gravame e solo in subordine, stante la novità dei principi enunciati dalla recente sentenza n.10505 pubblicata in data 18.04.2024 (nonché dalle successive pronunce nn. 20492 e 20913 del luglio 2024), si chiede la compensazione delle spese legali per parte appellata : Parte_2
RIGETTARE l'appello proposto dal per tutte le ragioni esposte, Parte_1 confermando la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 776/2023, emessa in data 03/10/2023, pubblicata in data 04/10/2023, mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione;
e/o in ogni caso accogliere l'opposizione proposta da avverso il Parte_2 verbale di contestazione n. M2945 di registro Generale ID n. 8203/2023 del Comando di Polizia
Locale – Comune di , notificato a mezzo posta in data 08/06/2023, chiedendo che Parte_1 12 l'adito magistrato si compiaccia di e/o per il fondamento Parte_3 Pt_4 delle ragioni addotte, il provvedimento impugnato poiché illegittimamente adottato. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnativa, avanzata da (di seguito anche Parte_1
“il o “l'appellante”) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 767 del 2023, con la Pt_1
quale il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione formulata da (di Parte_2
seguito anche “l'appellato”) aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia Locale di Cesenatico n.
M2945 del 29.5.2023. La sentenza del Giudice di Pace accoglieva il ricorso sulla base della mancata indicazione del mezzo all'interno del verbale.
Il formulava appello, domandando la riforma della sentenza appellata, allegandone Pt_1
l'erroneità in quanto l'identificazione del veicolo a verbale era avvenuta regolarmente mediante il numero di targa. Gli ulteriori motivi di opposizione, assorbiti dalla decisione di primo grado sul predetto punto, sarebbero ad avviso del parimenti infondati, stante la legittimità della Pt_1
contestazione differita, la regolarità ed affidabilità dello strumento impiegato per la rilevazione
(Velocar VRS-EVO-T12-5-R, installato su tipologia di strada di tipo C), secondo la definizione dell'art. 2, comma 2, del codice della strada trattandosi di strada extraurbana secondaria.
Si costituiva nel giudizio di appello tempestivamente l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, vinte le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ad avviso dell'appellato, corretta sarebbe la decisione di primo grado in ordine alla omessa compiuta identificazione del veicolo. Ribadiva poi l'appellato le precedenti contestazioni in primo grado, in ordine alla omessa immediata contestazione e alla mancata omologazione della apparecchiatura velox. L'appello non è fondato.
Mentre il primo punto oggetto di opposizione – ed accolto dal Giudice di Pace - non appare decisivo,
atteso che esso è fondato sul mero dato formale della mancata indicazione di tipo e marca del veicolo, mentre non viene in discussione la veridicità sostanziale del verbale, avente valore di piena prova sino a querela di falso, né l'esistenza di intrinseche e oggettive contraddizioni irrisolvibili , come l'assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 02/02/2011 (Rv. 616575 - 01), tuttavia appare decisiva la circostanza, pur tempestivamente sollevata dall'appellato in primo grado e in questa sede tempestivamente ribadita, relativa alla omologazione dello strumento di rilevazione della velocità.
È infatti incontestato che l'apparecchiatura in questione fosse approvata, ma non omologata.
Sul punto, è decisiva la giurisprudenza di legittimità, laddove, nell'arresto giurisprudenziale di cui alla ordinanza n 10505 del 2024, si afferma che “…è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità,
stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”; il dato testuale della norma, come evidenziato dalla Cassazione, non è superabile e tale superamento mai potrebbe avvenire, per i noti principi in tema di gerarchia delle fonti, mediante circolari o altri strumenti interpretativi, ma solo mediante un intervento legislativo.
L'appello, così, appare inevitabilmente destituito di fondamento, seppure per motivi diversi da quelli che furono oggetto di pronuncia da parte del Giudice di prime cure, e la sentenza del Giudice di
Pace, di annullamento del verbale, deve essere confermata.
Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, invero, sussiste obiettiva soccombenza dell'appellante,
il quale, pur a fronte della presa di atto della sussistenza dell'orientamento di legittimità di cui sopra ha deciso comunque di proseguire nel giudizio, accettando così l'alea ad esso connaturata (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024). Come evidenziato in giurisprudenza di legittimità, il concetto di soccombenza, cui la condanna alle spese si correla, è oggettivo e connesso alla obiettiva infondatezza della pretesa azionata, nel senso che “parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione” (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 (Rv. 664613 - 01); nel caso di specie, deve dunque evidenziarsi la necessità di condanna dell'appellante alla refusione all'appellato delle spese di lite, in virtù della soccombenza, tanto più che “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) … va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio”, senza dunque la possibilità di “frazionare” il giudizio di appello nelle sue fasi e gradi, predicando la soccombenza solo su alcune di esse.
Le spese dunque sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, esclusa la fase istruttoria non svoltasi per quanto concerne il giudizio di secondo grado, scaglione fino a euro 1100,00,
parametri minimi per le caratteristiche del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Respinge l'appello di;
Parte_1
2) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 173,00 per compensi, oltre 15%
per spese generali, cp e iva di legge ed euro 43,00 per esborsi;
3) Conferma quanto al resto la sentenza appellata del Giudice di Pace di Forlì n. 767 del 2023
pubblicata il 4.10.2023 RG 3827 del 2023;
4) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 262,00 per compensi oltre 15%
per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina