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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2352/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10.7.2024
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 P.IVA_1
rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti ANTONIO BORRACCINO (c.f.
) e CONCETTA SORRENTINO (c.f. ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Roma al Largo Arrigo VII n. 4 presso lo studio di Controparte_1
(già Avvocato Antonio Borraccino – P.I. ;
[...] CP_2 P.IVA_2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato in data 6.5.2019, la società ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte la sentenza n. 2371/2018, pubblicata il 5.11.2018, con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 1956/2015 - emesso in data 29.12.2015 per l'importo di € 127.117,11, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per prestazioni sanitarie di assistenza
1 sanitaria residenziale rese dal centro nei mesi di novembre e dicembre 2010 in favore di anziani ricoverati, sulla base delle fatture nn. 14 e 15 del 31.12.2010 -, revocava il provvedimento monitorio e condannava il Centro alla rifusione delle spese di lite.
Cont In particolare, il giudice del primo grado, nell'accogliere l'opposizione dell' dava atto che le fatture e le distinte riepilogative mensili prodotte dal centro erano idonee a fornire la prova delle prestazioni rese e dell'insorgenza del credito, in quanto i dati in esse riportati non erano stati Cont contestati dall' Rilevava, tuttavia, che, essendo oggetto del giudizio il superamento del tetto di Cont spesa annuale di macroarea, eccepito dall' e da ritenersi distinto dalla COM (capacità operativa massima del centro), l'azienda opponente aveva versato in atti copia della nota del Parte_2
Responsabile del Distretto 59 dott. Boccia n. 3716 del 25.3.2016, “in cui si contestava al Centro opposto, relativamente ai mesi di novembre e dicembre del 2010, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti compensi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa”, mentre il Centro non aveva fornito nessuna prova in senso opposto. Aggiungeva, infine, che “il detto tetto di spesa costituisce il limite di spesa sostenibile da parte del SSN per cui non sono remunerabili le prestazioni esorbitanti detto tetto di spesa anche se complessivamente risultassero inferiori erogativa di prestazioni riconosciuta al centro (COM)…” e che, quindi, nel caso di specie difettava il presupposto per il riconoscimento dei un diritto di credito in capo al centro opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società , lamentando, con il primo motivo, Pt_1
l'erronea applicazione da parte del primo giudice delle regole di ripartizione dell'onere della prova, considerato che il superamento del tetto di spesa costituisce ormai pacificamente fatto impeditivo
Cont dell'obbligazione di pagamento, con onere della prova a carico dell' e che, comunque, nessuna prova “in ordine al quantum del tetto di spesa” era stata fornita nel caso di specie, stante l'inidoneità a tal fine della documentazione prodotta dall' e in particolare della nota Parte_3
Cont n. 3716 del 25.3.2016 e la possibilità per l' di fornire tale prova “solo ed esclusivamente mediante la produzione del summenzionato contratto di budget asseritamente sottoscritto tra le parti” (cfr. app. pag. 4 primo capoverso). Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in relazione alla domanda, disattesa in sede monitoria e riproposta dal centro in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, circa la debenza degli interessi moratori in luogo di quelli legali, riproponendo la stessa anche in sede di gravame. Ha chiesto, quindi, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le domande già
Cont avanzate in primo grado e condannare l' al pagamento della somma di € 127.711,11 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Cont L nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 10.7.2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la
2 causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei soli termini per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello è infondato e va respinto.
Va, preliminarmente, rilevato che manca agli atti la produzione del contratto relativo alle prestazioni del 2010, a cui le fatture azionate nel presente giudizio si riferiscono, sebbene tale
Cont mancanza non sia stata rilevata dal primo giudice, né sia stata eccepita dall' nel corso del giudizio: ed infatti, dall'esame degli atti risulta che il contratto non è stato mai depositato dal Centro appellante, il quale si è limitato a lamentare (erroneamente) il suo mancato deposito da parte Cont dell' a ciò tenuta (cfr. appello pag. 3).
Ad ogni modo, l'appello è, comunque, infondato anche per le ragioni di seguito esposte. Cont Nella fattispecie in esame, deve ritenersi definitivamente accertato che il rifiuto dell' di provvedere al pagamento delle prestazioni di cui alle fatture nn. 14 e 15 del 2010 si fonda sull'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca o macroarea e che le prestazioni sono state rese dopo la data prevista in via preventiva per lo sforamento: in tal senso si è espresso chiaramente il primo giudice, il quale ha effettuato una specifica distinzione tra tale limite e la capacità operativa massima (COM) concessa al centro, specificando che le prestazioni esorbitanti il tetto di spesa non sono remunerabili neppure se contenute nei limiti della COM, senza nessun accertamento in relazione all'applicazione della Regressione Tariffaria Unica.
Tale accertamento, costituente il presupposto della decisione, non è stato oggetto di uno specifico motivo di appello da parte del Centro Pitagora, il quale non solo non ha specificamente censurato l'errore della decisione nell'aver ricondotto la fattispecie al superamento del tetto di branca, ma, in modo confuso, anche nell'atto di appello (così come peraltro già nella comparsa di costituzione in primo grado) ha fatto più volte riferimento alla mancata produzione da parte
Cont dell' del contratto sottoscritto tra le parti quale unico strumento atto a provare il superamento del tetto di spesa fissato per la struttura sanitaria, deducendo che anche per il 2010 le condizioni
(posti letto e tariffe) erano rimaste invariate.
Cont Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato che l' ha negato il pagamento delle prestazioni per l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, con la conseguenza che le Cont argomentazioni svolte dall'appellante in relazione alla mancata prova da parte dell' del superamento del tetto di struttura e del suo importo devono ritenersi irrilevanti alla luce della mancata specifica impugnazione della sentenza su tale punto.
Così delineato l'oggetto del giudizio, in linea generale, va ribadito che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, come correttamente dedotto
Cont dall'appellante nel primo motivo di appello che sul punto va accolto, grava sull' la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore, ma impeditivo dell'accoglimento
3 della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa. Cont Ove si realizzi tale sforamento e l' ne fornisca la prova non è possibile configurare un diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ex multis, Cass. 10182/2021; Cass. 5661/2021), atteso che il tetto di spesa sanitaria costituisce un limite ineludibile alla remunerazione delle prestazioni, dettato da invalicabili e inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le tante, da ultimo Cass., 25184/2024 e in precedenza, Cass., 27608/2019 che richiama Cons. Stato, n. 566/2016, n. 566 e Cass., 13884/2020).
La necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria (esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità) trova, comunque, un contrappeso nell'insussistenza di un obbligo in capo alla struttura privata accreditata di rendere le prestazioni eccedenti quelle concordate e nel godimento di una posizione di rilievo connessa all'affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass., 26334/2021; Cass., 27608/2019) e, in ogni caso, costituisce il perseguimento di interessi collettivi e pubblici che non possono essere subordinati e condizionati agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. Cass. 27608/2019, la quale ha anche aggiunto che
“in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare Con corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui Con la e la non avrebbero potuto sottrarsi”). Pt_4
In ordine alla prova del fatto impeditivo la Suprema Corte ha anche precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»
(Cass. 4375 del 2023, la quale ha anche aggiunto che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”). Cont Orbene, nel caso in esame, l' in sede di opposizione al provvedimento monitorio, aveva eccepito l'avvenuto superamento del tetto di macroarea, citando espressamente la nota n. 3716 del
25.3.2016, nonché le note prot. n. 908 del 6.5.2011, indirizzata anche al Direttore della soc. Pt_1
e la nota prot. n. 250 del 30.3.2011, nelle quali comunicava l'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Il Centro già in primo grado non aveva contestato il contenuto di tali documenti, né la loro
4 Cont ricezione, tanto che il Tribunale citando la nota prot. 3716 del 25.3.2016 riconosceva che l' aveva dimostrato di aver contestato al Centro “l'impossibilità di riconoscere i compensi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa” e il Centro nulla aveva dedotto o prodotto per dimostrare il contrario.
A ben vedere, quindi, la sentenza, rinvenendo un principio di prova del superamento nelle note
Cont prodotte in primo grado dall' ha affermato che il Centro non aveva fornito una prova volta a scalfire tali risultanze.
Cont Peraltro, occorre osservare che, a fronte delle note depositate dall' il Centro non ha contestato l'esistenza degli atti autoritativi delineanti il superamento del tetto di spesa, né ha dedotto di averli impugnati davanti al giudice amministrativo. Ciò implica che il giudice ordinario investito della controversia inerente il pagamento del corrispettivo, deve dare applicazione a tali atti ed escludere la remunerazione delle prestazioni eccedenti quanto in tali atti (invocati nelle note
Cont dell' e non contestati dal Centro) deliberato (cfr. sul punto Cass., S.U. 28053/2018).
Nel caso di specie, l'iter argomentativo del primo giudice non è stato censurato nell'atto di appello, in cui l'appellante, dopo avere, in linea di principio, ribadito che l'onere della prova
Cont dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa ricade sull' ha dedotto la mancata prova riferendola confusamente (come emerge chiaramente dai passaggi dell'atto di appello riportati sopra) non al tetto di branca, bensì a quello di struttura. Anche il passaggio dell'appello in cui si contesta l'idoneità probatoria della nota prot. 3716 del 25.3.2016 è evidentemente riferito al Cont quantum del tetto di spesa di struttura, che l' avrebbe dovuto provare solo depositando in giudizio il contratto sottoscritto con il centro.
In altri termini, l'appello non contiene nessuna specifica censura sul superamento del tetto di spesa di macroarea, né lamenta la mancata adozione degli atti autoritativi posti a base delle note
Cont comunicate dall' ovvero la non corrispondenza del contenuto delle note stesse a quanto stabilito in sede di tavolo tecnico ovvero ancora la mancata comunicazione al Centro da parte
Cont dell' dell'avvenuto sforamento.
Per completezza, va osservato che l'appellante ha invocato anche il contenuto della nota prot. Cont 657/2011, da ricondursi nelle ricognizioni di debito, atteso che in essa l' avrebbe riconosciuto la correttezza delle fatture inviatele e, quindi, la liquidabilità delle prestazioni ivi indicate.
Dalla lettura della nota (all. sub doc. 4 fascicolo monitorio), tuttavia, non si ricava il contenuto invocato dall'appellante: nella nota, infatti, è contenuto il riconoscimento della congruità dell'importo indicato nelle fatture rispetto al numero delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2010; ciò non implica, però, nessun riconoscimento della loro effettiva remunerabilità.
Ad ogni modo, anche un eventuale riconoscimento non sarebbe stato, comunque, idoneo, per le ragioni già esposte sopra, a determinare l'obbligo del pagamento delle prestazioni rese oltre il
5 budget di spesa annuale fissato per la macroarea (cfr. Cass., 25184/2024).
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo relativo alla non corretta applicazione del regime degli interessi.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Cont Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la contumacia dell'
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2371/2018, pubblicata il 5.11.2018,
[...] nei confronti dell , così provvede: Controparte_3
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2352/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10.7.2024
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 P.IVA_1
rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti ANTONIO BORRACCINO (c.f.
) e CONCETTA SORRENTINO (c.f. ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Roma al Largo Arrigo VII n. 4 presso lo studio di Controparte_1
(già Avvocato Antonio Borraccino – P.I. ;
[...] CP_2 P.IVA_2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato in data 6.5.2019, la società ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte la sentenza n. 2371/2018, pubblicata il 5.11.2018, con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 1956/2015 - emesso in data 29.12.2015 per l'importo di € 127.117,11, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per prestazioni sanitarie di assistenza
1 sanitaria residenziale rese dal centro nei mesi di novembre e dicembre 2010 in favore di anziani ricoverati, sulla base delle fatture nn. 14 e 15 del 31.12.2010 -, revocava il provvedimento monitorio e condannava il Centro alla rifusione delle spese di lite.
Cont In particolare, il giudice del primo grado, nell'accogliere l'opposizione dell' dava atto che le fatture e le distinte riepilogative mensili prodotte dal centro erano idonee a fornire la prova delle prestazioni rese e dell'insorgenza del credito, in quanto i dati in esse riportati non erano stati Cont contestati dall' Rilevava, tuttavia, che, essendo oggetto del giudizio il superamento del tetto di Cont spesa annuale di macroarea, eccepito dall' e da ritenersi distinto dalla COM (capacità operativa massima del centro), l'azienda opponente aveva versato in atti copia della nota del Parte_2
Responsabile del Distretto 59 dott. Boccia n. 3716 del 25.3.2016, “in cui si contestava al Centro opposto, relativamente ai mesi di novembre e dicembre del 2010, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti compensi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa”, mentre il Centro non aveva fornito nessuna prova in senso opposto. Aggiungeva, infine, che “il detto tetto di spesa costituisce il limite di spesa sostenibile da parte del SSN per cui non sono remunerabili le prestazioni esorbitanti detto tetto di spesa anche se complessivamente risultassero inferiori erogativa di prestazioni riconosciuta al centro (COM)…” e che, quindi, nel caso di specie difettava il presupposto per il riconoscimento dei un diritto di credito in capo al centro opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società , lamentando, con il primo motivo, Pt_1
l'erronea applicazione da parte del primo giudice delle regole di ripartizione dell'onere della prova, considerato che il superamento del tetto di spesa costituisce ormai pacificamente fatto impeditivo
Cont dell'obbligazione di pagamento, con onere della prova a carico dell' e che, comunque, nessuna prova “in ordine al quantum del tetto di spesa” era stata fornita nel caso di specie, stante l'inidoneità a tal fine della documentazione prodotta dall' e in particolare della nota Parte_3
Cont n. 3716 del 25.3.2016 e la possibilità per l' di fornire tale prova “solo ed esclusivamente mediante la produzione del summenzionato contratto di budget asseritamente sottoscritto tra le parti” (cfr. app. pag. 4 primo capoverso). Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in relazione alla domanda, disattesa in sede monitoria e riproposta dal centro in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, circa la debenza degli interessi moratori in luogo di quelli legali, riproponendo la stessa anche in sede di gravame. Ha chiesto, quindi, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le domande già
Cont avanzate in primo grado e condannare l' al pagamento della somma di € 127.711,11 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Cont L nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 10.7.2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la
2 causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei soli termini per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello è infondato e va respinto.
Va, preliminarmente, rilevato che manca agli atti la produzione del contratto relativo alle prestazioni del 2010, a cui le fatture azionate nel presente giudizio si riferiscono, sebbene tale
Cont mancanza non sia stata rilevata dal primo giudice, né sia stata eccepita dall' nel corso del giudizio: ed infatti, dall'esame degli atti risulta che il contratto non è stato mai depositato dal Centro appellante, il quale si è limitato a lamentare (erroneamente) il suo mancato deposito da parte Cont dell' a ciò tenuta (cfr. appello pag. 3).
Ad ogni modo, l'appello è, comunque, infondato anche per le ragioni di seguito esposte. Cont Nella fattispecie in esame, deve ritenersi definitivamente accertato che il rifiuto dell' di provvedere al pagamento delle prestazioni di cui alle fatture nn. 14 e 15 del 2010 si fonda sull'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca o macroarea e che le prestazioni sono state rese dopo la data prevista in via preventiva per lo sforamento: in tal senso si è espresso chiaramente il primo giudice, il quale ha effettuato una specifica distinzione tra tale limite e la capacità operativa massima (COM) concessa al centro, specificando che le prestazioni esorbitanti il tetto di spesa non sono remunerabili neppure se contenute nei limiti della COM, senza nessun accertamento in relazione all'applicazione della Regressione Tariffaria Unica.
Tale accertamento, costituente il presupposto della decisione, non è stato oggetto di uno specifico motivo di appello da parte del Centro Pitagora, il quale non solo non ha specificamente censurato l'errore della decisione nell'aver ricondotto la fattispecie al superamento del tetto di branca, ma, in modo confuso, anche nell'atto di appello (così come peraltro già nella comparsa di costituzione in primo grado) ha fatto più volte riferimento alla mancata produzione da parte
Cont dell' del contratto sottoscritto tra le parti quale unico strumento atto a provare il superamento del tetto di spesa fissato per la struttura sanitaria, deducendo che anche per il 2010 le condizioni
(posti letto e tariffe) erano rimaste invariate.
Cont Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato che l' ha negato il pagamento delle prestazioni per l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, con la conseguenza che le Cont argomentazioni svolte dall'appellante in relazione alla mancata prova da parte dell' del superamento del tetto di struttura e del suo importo devono ritenersi irrilevanti alla luce della mancata specifica impugnazione della sentenza su tale punto.
Così delineato l'oggetto del giudizio, in linea generale, va ribadito che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, come correttamente dedotto
Cont dall'appellante nel primo motivo di appello che sul punto va accolto, grava sull' la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore, ma impeditivo dell'accoglimento
3 della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa. Cont Ove si realizzi tale sforamento e l' ne fornisca la prova non è possibile configurare un diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ex multis, Cass. 10182/2021; Cass. 5661/2021), atteso che il tetto di spesa sanitaria costituisce un limite ineludibile alla remunerazione delle prestazioni, dettato da invalicabili e inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le tante, da ultimo Cass., 25184/2024 e in precedenza, Cass., 27608/2019 che richiama Cons. Stato, n. 566/2016, n. 566 e Cass., 13884/2020).
La necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria (esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità) trova, comunque, un contrappeso nell'insussistenza di un obbligo in capo alla struttura privata accreditata di rendere le prestazioni eccedenti quelle concordate e nel godimento di una posizione di rilievo connessa all'affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass., 26334/2021; Cass., 27608/2019) e, in ogni caso, costituisce il perseguimento di interessi collettivi e pubblici che non possono essere subordinati e condizionati agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. Cass. 27608/2019, la quale ha anche aggiunto che
“in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare Con corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui Con la e la non avrebbero potuto sottrarsi”). Pt_4
In ordine alla prova del fatto impeditivo la Suprema Corte ha anche precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»
(Cass. 4375 del 2023, la quale ha anche aggiunto che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”). Cont Orbene, nel caso in esame, l' in sede di opposizione al provvedimento monitorio, aveva eccepito l'avvenuto superamento del tetto di macroarea, citando espressamente la nota n. 3716 del
25.3.2016, nonché le note prot. n. 908 del 6.5.2011, indirizzata anche al Direttore della soc. Pt_1
e la nota prot. n. 250 del 30.3.2011, nelle quali comunicava l'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Il Centro già in primo grado non aveva contestato il contenuto di tali documenti, né la loro
4 Cont ricezione, tanto che il Tribunale citando la nota prot. 3716 del 25.3.2016 riconosceva che l' aveva dimostrato di aver contestato al Centro “l'impossibilità di riconoscere i compensi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa” e il Centro nulla aveva dedotto o prodotto per dimostrare il contrario.
A ben vedere, quindi, la sentenza, rinvenendo un principio di prova del superamento nelle note
Cont prodotte in primo grado dall' ha affermato che il Centro non aveva fornito una prova volta a scalfire tali risultanze.
Cont Peraltro, occorre osservare che, a fronte delle note depositate dall' il Centro non ha contestato l'esistenza degli atti autoritativi delineanti il superamento del tetto di spesa, né ha dedotto di averli impugnati davanti al giudice amministrativo. Ciò implica che il giudice ordinario investito della controversia inerente il pagamento del corrispettivo, deve dare applicazione a tali atti ed escludere la remunerazione delle prestazioni eccedenti quanto in tali atti (invocati nelle note
Cont dell' e non contestati dal Centro) deliberato (cfr. sul punto Cass., S.U. 28053/2018).
Nel caso di specie, l'iter argomentativo del primo giudice non è stato censurato nell'atto di appello, in cui l'appellante, dopo avere, in linea di principio, ribadito che l'onere della prova
Cont dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa ricade sull' ha dedotto la mancata prova riferendola confusamente (come emerge chiaramente dai passaggi dell'atto di appello riportati sopra) non al tetto di branca, bensì a quello di struttura. Anche il passaggio dell'appello in cui si contesta l'idoneità probatoria della nota prot. 3716 del 25.3.2016 è evidentemente riferito al Cont quantum del tetto di spesa di struttura, che l' avrebbe dovuto provare solo depositando in giudizio il contratto sottoscritto con il centro.
In altri termini, l'appello non contiene nessuna specifica censura sul superamento del tetto di spesa di macroarea, né lamenta la mancata adozione degli atti autoritativi posti a base delle note
Cont comunicate dall' ovvero la non corrispondenza del contenuto delle note stesse a quanto stabilito in sede di tavolo tecnico ovvero ancora la mancata comunicazione al Centro da parte
Cont dell' dell'avvenuto sforamento.
Per completezza, va osservato che l'appellante ha invocato anche il contenuto della nota prot. Cont 657/2011, da ricondursi nelle ricognizioni di debito, atteso che in essa l' avrebbe riconosciuto la correttezza delle fatture inviatele e, quindi, la liquidabilità delle prestazioni ivi indicate.
Dalla lettura della nota (all. sub doc. 4 fascicolo monitorio), tuttavia, non si ricava il contenuto invocato dall'appellante: nella nota, infatti, è contenuto il riconoscimento della congruità dell'importo indicato nelle fatture rispetto al numero delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2010; ciò non implica, però, nessun riconoscimento della loro effettiva remunerabilità.
Ad ogni modo, anche un eventuale riconoscimento non sarebbe stato, comunque, idoneo, per le ragioni già esposte sopra, a determinare l'obbligo del pagamento delle prestazioni rese oltre il
5 budget di spesa annuale fissato per la macroarea (cfr. Cass., 25184/2024).
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo relativo alla non corretta applicazione del regime degli interessi.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Cont Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la contumacia dell'
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2371/2018, pubblicata il 5.11.2018,
[...] nei confronti dell , così provvede: Controparte_3
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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