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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 27/05/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso per l'opponente l'avv.
FABIO FRANCO LUCIFORA, il quale insiste nei motivi di ricorso, per come meglio illustrati con le note conclusive, alle quali si riporta, e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento dell'opposizione.
È comparso per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa l'ispettore STEFANO VERDE, il quale si riporta alla comparsa di risposta e alle note conclusive;
chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2219/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
FRANCO LUCIFORA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Caneva n. 6;
RICORRENTE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato
STEFANO VERDE, domiciliato presso la sede dell'Ispettorato in Ragusa, via Empedocle n. 28;
RESISTENTE-OPPOSTO
Oggetto
Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/6/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 19/0132, prot. n. 4709, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Ragusa in data 30/3/2022, con la quale era stato ordinato a il pagamento della Parte_1 somma di euro 10.142,45 (di cui euro 10.125,00 per sanzione amministrativa ed euro 17,45 per spese di notifica).
Con memoria difensiva depositata in data 23/1/2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 9-10/2/2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione opposta e veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 12/4/2024 la causa veniva rinviata per discussione e decisione. All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa
(opposto) nei confronti di (opponente), a seguito del verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1 del 26/7/2018, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, per aver impiegato in data 21/6/2018, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, i lavoratori
[...]
, e Per_1 Per_2 CP_2
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito preliminarmente la decadenza ex art. 14, comma 2, l. 689/1981, in quanto il verbale unico di accertamento e notificazione non era stato validamente notificato, dovendo la notificazione raggiungere la ditta presso la sede legale dell'azienda, e non presso la residenza, non abitata, della persona fisica.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che in base all'art. 14 l. 689/1981:
- “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1);
- “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (comma 2).
Inoltre, deve notarsi che “la notifica ad una "ditta individuale", e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 c.c. e ss. -, ma ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e ss.” (cfr., fra tante, Cass. 16672/2020, che richiama Cass. 1092/2005; nello stesso senso, Cass. 7041/2020).
Nel caso di specie, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1 del
26/7/2018 è stato notificato all'opponente presso la sua residenza, sita in Scicli, viale I maggio, n. 50 (cfr. all. 5 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
È vero che il predetto verbale è stato notificato all'opponente quale titolare di impresa individuale, la quale aveva la propria sede legale in Scicli, c.da Cozzo Ferraro s.n. (per come risulta anche dal predetto verbale).
Ad ogni modo, in base alla giurisprudenza citata (e contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente), il predetto verbale non doveva essere notificato presso la sede legale dell'impresa individuale dell'opponente ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (applicabile alle notifiche da effettuarsi nei confronti delle persone giuridiche), ma doveva essere notificato secondo i criteri previsti dagli artt. 138 ss. c.p.c. e dunque, anzitutto, presso la casa di abitazione (per come stabilito dall'art. 138
c.p.c.).
Ne segue che la notifica del predetto verbale è stata ritualmente effettuata dall'Ispettorato opposto, mediante il servizio postale, presso la residenza dell'opponente, sita in Scicli, viale I maggio, n. 50.
Tale notifica si è perfezionata, in ragione della temporanea assenza del destinatario e del mancato ritiro del plico, ai sensi dell'art. 8, commi 4-5, l. 890/1982, dopo il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (3/8/2018), cioè in data 13/8/2018 (cfr. all.
5 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Pertanto, poiché l'accertamento della violazione contestata si è concluso (per come si evince dal predetto verbale) in data 26/6/2018, deve ritenersi che la notifica (perfezionatasi, per come si è detto, in data 13/8/2018) sia avvenuta entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, l.
689/1981.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato nel merito l'insussistenza della violazione, deducendo:
- che i lavoratori , e non avevano instaurato alcun rapporto Persona_1 Per_2 CP_2 di lavoro con l'opponente nella giornata del 21/6/2018;
- di essere all'oscuro della loro presenza in azienda, in quanto erano stati fatti accedere da altro lavoratore ( ), il quale aveva accettato l'offerta dei tre soggetti di farsi aiutare per Tes_1 accelerare il completamento delle mansioni affidategli e per recarsi poi al mare;
- che i lavoratori in questione erano in forza presso altre aziende agricole della zona;
- che le dichiarazioni dei predetti lavoratori erano viziate dal marcato difetto di comprensione delle domande rivolte dagli ispettori, trattandosi di cittadini albanesi non da molto tempo stabiliti in
Italia.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- l'opposizione a ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente; in sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno;
- nei giudizi di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, mentre il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova solo in ordine alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale attesta di aver costatato direttamente ed alle dichiarazioni a lui rese, onde non è necessario l'esperimento della querela di falso al fine di contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, deve in pari tempo escludersi che l'impugnazione dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di efficacia, dovendo, invece, il giudice prenderle in esame e valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr., fra tante, Cass.
Sez. Un. 12545/1992, nonché Cass. 3350/2001, 2988/1996 e 3316/1995). Inoltre, quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che:
- l'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”;
- dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Nel caso di specie, al momento dell'accesso ispettivo , e Persona_1 Per_2 CP_2
“sono stati trovati intenti a pulire le piantine di pomodoro nelle serre dell'azienda” (cfr. verbale di primo accesso ispettivo del 21/6/2018; all. 4 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Inoltre, in sede di accesso ispettivo ha dichiarato: “da oggi 21/6/18 lavoro alle Persona_1 dipendenze della ditta Non ho ancora sottoscritto il contratto di lavoro. Dalle ore 6 sono Parte_1 in serra e mi occupo di pulire le piantine di pomodoro. Non ci siamo ancora accordati con il titolare per la paga giornaliera” (cfr. all. 3 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Analogamente, ha dichiarato: “da oggi sto lavorando per completare il lavoro in una Per_2 serra del signor per legare i pomodori. Ancora non abbiamo firmato il Parte_1 contratto di lavoro. Con il signor siamo rimasti come paga di € 40,00 al giorno di Parte_1 lavoro” (cfr. all. 3 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Analogamente, ha dichiarato: “da oggi lavoro in questa serra per dare una mano al CP_2 signor nella legatura di una serra di piantine di pomodoro. Non ho firmato il Parte_1 contratto di lavoro con Siamo rimasti d'accordo per una paga di 40 € al Parte_1 giorno” (cfr. all. 3 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Dunque, , e (che hanno sottoscritto le predette dichiarazioni, Persona_1 Per_2 CP_2 senza alcuna riserva in merito alla mancata adeguata comprensione della lingua italiana) hanno espressamente riconosciuto il proprio lavoro in favore dell'opponente, peraltro “da oggi”, cioè con la prospettiva futura di una continuità della prestazione lavorativa. Del resto, e Persona_1 Per_2 hanno precisato di non aver “ancora” sottoscritto il contratto di lavoro, potendo perciò
[...] presumersi che il contratto di lavoro sarebbe stato successivamente firmato.
Ed ancora, ha riconosciuto di lavorare “alle dipendenze” dell'opponente e, dunque, Persona_1 ha riconosciuto l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, cioè l'essenziale criterio distintivo della subordinazione. D'altro canto, e hanno dichiarato di aver Per_2 CP_2 già raggiunto un accordo con l'opponente in merito al versamento di una retribuzione prestabilita
(euro 40,00 al giorno), la quale costituisce uno degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Da quanto rilevato si evince, dunque, che , e sono stati Persona_1 Per_2 CP_2 impiegati dall'opponente come lavoratori subordinati.
È vero che in sede di prova testimoniale (all'epoca dei fatti regolarmente assunto Tes_1 dall'opponente) ha dichiarato (cfr. verbale di udienza del 17/11/2023):
- “è vero, anche se sull'orario non posso essere preciso” con riguardo all'articolato 1 del ricorso
(“vero o no che il giorno 21 Giugno 2018, alle ore 10:00 circa, i SI.ri , Persona_1 Per_2 e facevano visita al loro parente e connazionale sul posto di lavoro CP_2 Persona_3 all'interno di una serra dell'azienda agricola di cui era titolare il Sig. ); Parte_1
- “è vero, avevo due file di pomodoro da completare e si decise di andare al mare tutti assieme” con riguardo all'articolato 2 del ricorso (“vero o no che nell'occasione, i cittadini albanesi discutevano di andare tutti insieme al mare non appena il Sig. avesse completato le mansioni a Tes_1 cui era stato adibito”);
- “ne avevamo parlato per telefono e sono venuti alla serra a prendermi … Si offrirono di aiutarmi per finire prima il lavoro” con riguardo all'articolato 3 del ricorso (“vero o no che tale discussione avvenne all'interno della serra e che i SI.ri , e si offrirono Persona_1 Per_2 CP_2 di aiutare il Sig. per finire prima il lavoro”); Tes_1
- non c'era, non è venuto. Con lui ci siamo visti di pomeriggio quando sono andato a Parte_1 portargli le carte che mi avevano dato gli ispettori” con riguardo all'articolato 4 del ricorso (“vero o no che tale discussione avvenne in assenza del datore di lavoro e che questi sopraggiunse successivamente, chiamato telefonicamente, dopo che vi era stato l'accesso da parte degli ispettori di lavoro”);
- “loro lavoravano presso altre aziende e quel giorno erano liberi” con riguardo all'articolato 5 del ricorso (“vero o che i SI.ri , e il giorno 21 Giugno 2018, Persona_1 Per_2 CP_2 risultavano in forza ad altra azienda agricola”).
È vero altresì che in sede di prova testimoniale ha dichiarato (cfr. verbale di udienza del Per_2
17/11/2023):
- “è vero” con riguardo all'articolato 1 del ricorso;
- “è vero” con riguardo all'articolato 2 del ricorso;
- “quando siamo andati alla serra gli abbiamo detto che lo avremmo aiutato a finire il lavoro, stava potando i pomodori” con riguardo all'articolato 3 del ricorso;
- “non l'ho visto” con riguardo all'articolato 4 del ricorso;
- “è vero, io lavoravo con ” con riguardo all'articolato 5 del ricorso. Persona_4
È vero altresì che in sede di prova testimoniale ha dichiarato (cfr. verbale di udienza CP_2 del 12/4/2024):
- “è vero” con riguardo all'articolato 1 del ricorso;
- “è vero” con riguardo all'articolato 2 del ricorso”;
- “è vero” con riguardo all'articolato 3 del ricorso;
- “è vero, gli ha telefonato un suo operaio” con riguardo all'articolato 4 del ricorso;
- “è vero, io lavoravo presso la Ortofiore fratelli IA in contrada Guadagna con regolare contratto di lavoro” con riguardo all'articolato 5 del ricorso.
Tuttavia, anzitutto, il fatto che in data 21/6/2018 , e si siano Persona_1 Per_2 CP_2 presentati nell'azienda dell'opponente, abbiano aiutato a completare il lavoro e Tes_1 abbiano deciso di andare al mare con quest'ultimo al termine dell'attività lavorativa non esclude necessariamente che , e siano stati precedentemente assunti Persona_1 Per_2 CP_2 dall'opponente come lavoratori subordinati (per come, peraltro, può desumersi dalle dichiarazioni rese dagli stessi al momento dell'accesso ispettivo).
D'altro canto, è irrilevante che l'opponente non fosse presente in quel momento, non potendo appunto escludersi una precedente assunzione di , e Persona_1 Per_2 CP_2
È altresì irrilevante che abbia dichiarato di lavorare con e che Per_2 Persona_4 abbia dichiarato di lavorare presso la Ortofiore fratelli IA, in quanto: CP_2
- un operaio agricolo a tempo determinato (OTD) può prestare la propria attività presso diverse imprese agricole e può essere assunto in forma congiunta o con contratti di lavoro distinti con ciascun datore di lavoro;
- pertanto, il fatto che e lavorassero (rispettivamente) per Per_2 CP_2 Per_4
e per la Ortofiore fratelli IA non impediva agli stessi di lavorare per l'opponente.
[...]
Ma soprattutto, ed in ogni caso, deve notarsi che:
- le dichiarazioni rilasciate in sede di accesso ispettivo risultano più genuine e attendibili rispetto a quelle successivamente rese in giudizio, proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti contestati e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro;
- in tal senso, è stato affermato che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (cfr. Cass. 24208/2020, che richiama Cass. 17555/2002);
- quindi, nella formazione del libero convincimento di questo giudice, le dichiarazioni rese da
[...]
, e in sede di accesso ispettivo (dalle quali si desume che gli stessi Per_1 Per_2 CP_2 lavoravano come dipendenti dell'opponente) ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto caratterizzate da un grado di attendibilità maggiormente apprezzabile rispetto a quello delle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, tenuto conto anche del tempo trascorso rispetto ai fatti di causa.
Ne segue che la prova testimoniale espletata non risulta idonea a smentire che nel caso di specie vi sia stato l'impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato, in assenza di comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che non era dato a comprendersi, con conseguente difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, il calcolo della sanzione irrogata, di cui si rilevava l'eccessiva severità, mentre essa andava contenuta al minimo edittale.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto osservato che:
- l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
“da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”;
- l'art. 3, comma 3quater, d.l. 12/2002, prevede che “le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri” (per cui, in tale ipotesi, ricorrente nel caso di specie, la predetta sanzione risulta compresa fra euro 1.800,00 ed euro 10.800,00); - secondo l'art. 11 l. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo (…) si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;
- il giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, è chiamato a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/1981, ed ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (cfr. Cass. 6417/2007, che richiama Cass. 5877/2004, 18811/2003, 12758/2003, 8532/2001
e 911/1996; nello stesso senso, Cass. 9409/2010, 10012/2009 e 22035/2008);
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, dall'ordinanza ingiunzione opposta si evince che:
- la sanzione amministrativa è stata irrogata nei confronti dell'opponente, a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito in l. 73/2002, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e, più precisamente, per aver occupato in data 21/6/2018 i lavoratori , e Persona_1 Per_2
CP_2
- non sono pervenuti scritti difensivi.
In base alla giurisprudenza citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente, ed anzi risulta adeguata, in quanto:
- per un verso, dà conto delle ragioni di fatto, che peraltro possono essere più chiaramente desunte per relationem dall'atto di contestazione precedentemente notificato (cioè dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1 del 26/7/2018);
- per altro verso, dà atto dell'assenza di scritti difensivi (non risultando perciò necessario evidenziare l'avvenuto esame dei rilievi difensivi dell'opponente).
Ma soprattutto, l'importo della sanzione deve ritenersi congruo, ove si consideri che: - la sanzione applicata, pari a euro 10.125,00 per tre lavoratori, cioè a euro 3.375,00 per ciascun lavoratore, non solo è compresa fra il minimo (euro 1.800,00) e il massimo (euro 10.800,00) edittale, ma è anche contenuta entro la metà del massimo edittale, nel prudente esercizio della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione;
- ben tre ( , e dei cinque soggetti ( , Persona_1 Per_2 CP_2 Persona_1 Per_2
e ) trovati intenti a lavorare al momento
[...] CP_2 Tes_1 Parte_2 dell'accesso ispettivo non erano regolarmente assunti, con conseguente gravità della violazione;
- l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, né la sussistenza di circostanze, attinenti alla sua personalità e/o alle sue condizioni economiche, tali da giustificare una riduzione dell'importo.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 “in caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2219/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre accessori se
[...] dovuti, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 27 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 27/05/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso per l'opponente l'avv.
FABIO FRANCO LUCIFORA, il quale insiste nei motivi di ricorso, per come meglio illustrati con le note conclusive, alle quali si riporta, e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento dell'opposizione.
È comparso per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa l'ispettore STEFANO VERDE, il quale si riporta alla comparsa di risposta e alle note conclusive;
chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2219/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
FRANCO LUCIFORA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Caneva n. 6;
RICORRENTE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato
STEFANO VERDE, domiciliato presso la sede dell'Ispettorato in Ragusa, via Empedocle n. 28;
RESISTENTE-OPPOSTO
Oggetto
Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/6/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 19/0132, prot. n. 4709, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Ragusa in data 30/3/2022, con la quale era stato ordinato a il pagamento della Parte_1 somma di euro 10.142,45 (di cui euro 10.125,00 per sanzione amministrativa ed euro 17,45 per spese di notifica).
Con memoria difensiva depositata in data 23/1/2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 9-10/2/2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione opposta e veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 12/4/2024 la causa veniva rinviata per discussione e decisione. All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa
(opposto) nei confronti di (opponente), a seguito del verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1 del 26/7/2018, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, per aver impiegato in data 21/6/2018, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, i lavoratori
[...]
, e Per_1 Per_2 CP_2
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito preliminarmente la decadenza ex art. 14, comma 2, l. 689/1981, in quanto il verbale unico di accertamento e notificazione non era stato validamente notificato, dovendo la notificazione raggiungere la ditta presso la sede legale dell'azienda, e non presso la residenza, non abitata, della persona fisica.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che in base all'art. 14 l. 689/1981:
- “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1);
- “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (comma 2).
Inoltre, deve notarsi che “la notifica ad una "ditta individuale", e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 c.c. e ss. -, ma ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e ss.” (cfr., fra tante, Cass. 16672/2020, che richiama Cass. 1092/2005; nello stesso senso, Cass. 7041/2020).
Nel caso di specie, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1 del
26/7/2018 è stato notificato all'opponente presso la sua residenza, sita in Scicli, viale I maggio, n. 50 (cfr. all. 5 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
È vero che il predetto verbale è stato notificato all'opponente quale titolare di impresa individuale, la quale aveva la propria sede legale in Scicli, c.da Cozzo Ferraro s.n. (per come risulta anche dal predetto verbale).
Ad ogni modo, in base alla giurisprudenza citata (e contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente), il predetto verbale non doveva essere notificato presso la sede legale dell'impresa individuale dell'opponente ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (applicabile alle notifiche da effettuarsi nei confronti delle persone giuridiche), ma doveva essere notificato secondo i criteri previsti dagli artt. 138 ss. c.p.c. e dunque, anzitutto, presso la casa di abitazione (per come stabilito dall'art. 138
c.p.c.).
Ne segue che la notifica del predetto verbale è stata ritualmente effettuata dall'Ispettorato opposto, mediante il servizio postale, presso la residenza dell'opponente, sita in Scicli, viale I maggio, n. 50.
Tale notifica si è perfezionata, in ragione della temporanea assenza del destinatario e del mancato ritiro del plico, ai sensi dell'art. 8, commi 4-5, l. 890/1982, dopo il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (3/8/2018), cioè in data 13/8/2018 (cfr. all.
5 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Pertanto, poiché l'accertamento della violazione contestata si è concluso (per come si evince dal predetto verbale) in data 26/6/2018, deve ritenersi che la notifica (perfezionatasi, per come si è detto, in data 13/8/2018) sia avvenuta entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, l.
689/1981.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato nel merito l'insussistenza della violazione, deducendo:
- che i lavoratori , e non avevano instaurato alcun rapporto Persona_1 Per_2 CP_2 di lavoro con l'opponente nella giornata del 21/6/2018;
- di essere all'oscuro della loro presenza in azienda, in quanto erano stati fatti accedere da altro lavoratore ( ), il quale aveva accettato l'offerta dei tre soggetti di farsi aiutare per Tes_1 accelerare il completamento delle mansioni affidategli e per recarsi poi al mare;
- che i lavoratori in questione erano in forza presso altre aziende agricole della zona;
- che le dichiarazioni dei predetti lavoratori erano viziate dal marcato difetto di comprensione delle domande rivolte dagli ispettori, trattandosi di cittadini albanesi non da molto tempo stabiliti in
Italia.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- l'opposizione a ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente; in sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno;
- nei giudizi di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, mentre il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova solo in ordine alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale attesta di aver costatato direttamente ed alle dichiarazioni a lui rese, onde non è necessario l'esperimento della querela di falso al fine di contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, deve in pari tempo escludersi che l'impugnazione dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di efficacia, dovendo, invece, il giudice prenderle in esame e valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr., fra tante, Cass.
Sez. Un. 12545/1992, nonché Cass. 3350/2001, 2988/1996 e 3316/1995). Inoltre, quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che:
- l'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”;
- dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Nel caso di specie, al momento dell'accesso ispettivo , e Persona_1 Per_2 CP_2
“sono stati trovati intenti a pulire le piantine di pomodoro nelle serre dell'azienda” (cfr. verbale di primo accesso ispettivo del 21/6/2018; all. 4 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Inoltre, in sede di accesso ispettivo ha dichiarato: “da oggi 21/6/18 lavoro alle Persona_1 dipendenze della ditta Non ho ancora sottoscritto il contratto di lavoro. Dalle ore 6 sono Parte_1 in serra e mi occupo di pulire le piantine di pomodoro. Non ci siamo ancora accordati con il titolare per la paga giornaliera” (cfr. all. 3 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Analogamente, ha dichiarato: “da oggi sto lavorando per completare il lavoro in una Per_2 serra del signor per legare i pomodori. Ancora non abbiamo firmato il Parte_1 contratto di lavoro. Con il signor siamo rimasti come paga di € 40,00 al giorno di Parte_1 lavoro” (cfr. all. 3 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Analogamente, ha dichiarato: “da oggi lavoro in questa serra per dare una mano al CP_2 signor nella legatura di una serra di piantine di pomodoro. Non ho firmato il Parte_1 contratto di lavoro con Siamo rimasti d'accordo per una paga di 40 € al Parte_1 giorno” (cfr. all. 3 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Dunque, , e (che hanno sottoscritto le predette dichiarazioni, Persona_1 Per_2 CP_2 senza alcuna riserva in merito alla mancata adeguata comprensione della lingua italiana) hanno espressamente riconosciuto il proprio lavoro in favore dell'opponente, peraltro “da oggi”, cioè con la prospettiva futura di una continuità della prestazione lavorativa. Del resto, e Persona_1 Per_2 hanno precisato di non aver “ancora” sottoscritto il contratto di lavoro, potendo perciò
[...] presumersi che il contratto di lavoro sarebbe stato successivamente firmato.
Ed ancora, ha riconosciuto di lavorare “alle dipendenze” dell'opponente e, dunque, Persona_1 ha riconosciuto l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, cioè l'essenziale criterio distintivo della subordinazione. D'altro canto, e hanno dichiarato di aver Per_2 CP_2 già raggiunto un accordo con l'opponente in merito al versamento di una retribuzione prestabilita
(euro 40,00 al giorno), la quale costituisce uno degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Da quanto rilevato si evince, dunque, che , e sono stati Persona_1 Per_2 CP_2 impiegati dall'opponente come lavoratori subordinati.
È vero che in sede di prova testimoniale (all'epoca dei fatti regolarmente assunto Tes_1 dall'opponente) ha dichiarato (cfr. verbale di udienza del 17/11/2023):
- “è vero, anche se sull'orario non posso essere preciso” con riguardo all'articolato 1 del ricorso
(“vero o no che il giorno 21 Giugno 2018, alle ore 10:00 circa, i SI.ri , Persona_1 Per_2 e facevano visita al loro parente e connazionale sul posto di lavoro CP_2 Persona_3 all'interno di una serra dell'azienda agricola di cui era titolare il Sig. ); Parte_1
- “è vero, avevo due file di pomodoro da completare e si decise di andare al mare tutti assieme” con riguardo all'articolato 2 del ricorso (“vero o no che nell'occasione, i cittadini albanesi discutevano di andare tutti insieme al mare non appena il Sig. avesse completato le mansioni a Tes_1 cui era stato adibito”);
- “ne avevamo parlato per telefono e sono venuti alla serra a prendermi … Si offrirono di aiutarmi per finire prima il lavoro” con riguardo all'articolato 3 del ricorso (“vero o no che tale discussione avvenne all'interno della serra e che i SI.ri , e si offrirono Persona_1 Per_2 CP_2 di aiutare il Sig. per finire prima il lavoro”); Tes_1
- non c'era, non è venuto. Con lui ci siamo visti di pomeriggio quando sono andato a Parte_1 portargli le carte che mi avevano dato gli ispettori” con riguardo all'articolato 4 del ricorso (“vero o no che tale discussione avvenne in assenza del datore di lavoro e che questi sopraggiunse successivamente, chiamato telefonicamente, dopo che vi era stato l'accesso da parte degli ispettori di lavoro”);
- “loro lavoravano presso altre aziende e quel giorno erano liberi” con riguardo all'articolato 5 del ricorso (“vero o che i SI.ri , e il giorno 21 Giugno 2018, Persona_1 Per_2 CP_2 risultavano in forza ad altra azienda agricola”).
È vero altresì che in sede di prova testimoniale ha dichiarato (cfr. verbale di udienza del Per_2
17/11/2023):
- “è vero” con riguardo all'articolato 1 del ricorso;
- “è vero” con riguardo all'articolato 2 del ricorso;
- “quando siamo andati alla serra gli abbiamo detto che lo avremmo aiutato a finire il lavoro, stava potando i pomodori” con riguardo all'articolato 3 del ricorso;
- “non l'ho visto” con riguardo all'articolato 4 del ricorso;
- “è vero, io lavoravo con ” con riguardo all'articolato 5 del ricorso. Persona_4
È vero altresì che in sede di prova testimoniale ha dichiarato (cfr. verbale di udienza CP_2 del 12/4/2024):
- “è vero” con riguardo all'articolato 1 del ricorso;
- “è vero” con riguardo all'articolato 2 del ricorso”;
- “è vero” con riguardo all'articolato 3 del ricorso;
- “è vero, gli ha telefonato un suo operaio” con riguardo all'articolato 4 del ricorso;
- “è vero, io lavoravo presso la Ortofiore fratelli IA in contrada Guadagna con regolare contratto di lavoro” con riguardo all'articolato 5 del ricorso.
Tuttavia, anzitutto, il fatto che in data 21/6/2018 , e si siano Persona_1 Per_2 CP_2 presentati nell'azienda dell'opponente, abbiano aiutato a completare il lavoro e Tes_1 abbiano deciso di andare al mare con quest'ultimo al termine dell'attività lavorativa non esclude necessariamente che , e siano stati precedentemente assunti Persona_1 Per_2 CP_2 dall'opponente come lavoratori subordinati (per come, peraltro, può desumersi dalle dichiarazioni rese dagli stessi al momento dell'accesso ispettivo).
D'altro canto, è irrilevante che l'opponente non fosse presente in quel momento, non potendo appunto escludersi una precedente assunzione di , e Persona_1 Per_2 CP_2
È altresì irrilevante che abbia dichiarato di lavorare con e che Per_2 Persona_4 abbia dichiarato di lavorare presso la Ortofiore fratelli IA, in quanto: CP_2
- un operaio agricolo a tempo determinato (OTD) può prestare la propria attività presso diverse imprese agricole e può essere assunto in forma congiunta o con contratti di lavoro distinti con ciascun datore di lavoro;
- pertanto, il fatto che e lavorassero (rispettivamente) per Per_2 CP_2 Per_4
e per la Ortofiore fratelli IA non impediva agli stessi di lavorare per l'opponente.
[...]
Ma soprattutto, ed in ogni caso, deve notarsi che:
- le dichiarazioni rilasciate in sede di accesso ispettivo risultano più genuine e attendibili rispetto a quelle successivamente rese in giudizio, proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti contestati e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro;
- in tal senso, è stato affermato che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (cfr. Cass. 24208/2020, che richiama Cass. 17555/2002);
- quindi, nella formazione del libero convincimento di questo giudice, le dichiarazioni rese da
[...]
, e in sede di accesso ispettivo (dalle quali si desume che gli stessi Per_1 Per_2 CP_2 lavoravano come dipendenti dell'opponente) ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto caratterizzate da un grado di attendibilità maggiormente apprezzabile rispetto a quello delle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, tenuto conto anche del tempo trascorso rispetto ai fatti di causa.
Ne segue che la prova testimoniale espletata non risulta idonea a smentire che nel caso di specie vi sia stato l'impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato, in assenza di comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che non era dato a comprendersi, con conseguente difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, il calcolo della sanzione irrogata, di cui si rilevava l'eccessiva severità, mentre essa andava contenuta al minimo edittale.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto osservato che:
- l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
“da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”;
- l'art. 3, comma 3quater, d.l. 12/2002, prevede che “le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri” (per cui, in tale ipotesi, ricorrente nel caso di specie, la predetta sanzione risulta compresa fra euro 1.800,00 ed euro 10.800,00); - secondo l'art. 11 l. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo (…) si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;
- il giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, è chiamato a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/1981, ed ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (cfr. Cass. 6417/2007, che richiama Cass. 5877/2004, 18811/2003, 12758/2003, 8532/2001
e 911/1996; nello stesso senso, Cass. 9409/2010, 10012/2009 e 22035/2008);
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, dall'ordinanza ingiunzione opposta si evince che:
- la sanzione amministrativa è stata irrogata nei confronti dell'opponente, a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito in l. 73/2002, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e, più precisamente, per aver occupato in data 21/6/2018 i lavoratori , e Persona_1 Per_2
CP_2
- non sono pervenuti scritti difensivi.
In base alla giurisprudenza citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente, ed anzi risulta adeguata, in quanto:
- per un verso, dà conto delle ragioni di fatto, che peraltro possono essere più chiaramente desunte per relationem dall'atto di contestazione precedentemente notificato (cioè dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-134991-PCON-1 del 26/7/2018);
- per altro verso, dà atto dell'assenza di scritti difensivi (non risultando perciò necessario evidenziare l'avvenuto esame dei rilievi difensivi dell'opponente).
Ma soprattutto, l'importo della sanzione deve ritenersi congruo, ove si consideri che: - la sanzione applicata, pari a euro 10.125,00 per tre lavoratori, cioè a euro 3.375,00 per ciascun lavoratore, non solo è compresa fra il minimo (euro 1.800,00) e il massimo (euro 10.800,00) edittale, ma è anche contenuta entro la metà del massimo edittale, nel prudente esercizio della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione;
- ben tre ( , e dei cinque soggetti ( , Persona_1 Per_2 CP_2 Persona_1 Per_2
e ) trovati intenti a lavorare al momento
[...] CP_2 Tes_1 Parte_2 dell'accesso ispettivo non erano regolarmente assunti, con conseguente gravità della violazione;
- l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, né la sussistenza di circostanze, attinenti alla sua personalità e/o alle sue condizioni economiche, tali da giustificare una riduzione dell'importo.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 “in caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2219/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre accessori se
[...] dovuti, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 27 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo