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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 05/11/2025
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to Gian Marco Meleddu il quale insiste nelle conlcusioni in atti, , per parte convenuta l'avv.to Chiara Carteri. Parte_1
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio, esonerando le parti dal presenziare per la lettura del dispositivo.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
N. R.G. 2134/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2134/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_2 P.IVA_1 [...]
Pt_1 C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALITTA IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in opposizione ad ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato, Parte_2 di conveniva in giudizio in persona del suo legale rappresentante, eccependo Pt_2 CP_1 in via preliminare l'invalidità dell'atto di ingiunzione impugnato poiché emesso da soggetto privato con conseguente carenza di potere.
Nel merito contestava la debenza delle somme richieste dall'ente con l'ordinanza ingiunzione, eccependo la prescrizione del credito, la mancata rilevazione delle letture.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e rilevando come le somme portate CP_1 nella fattura di cui all'ingiunzione fossero corrette e legittimo il procedimento di ingiunzione attivato.
La causa, veniva istruita con produzioni documentali e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Si osserva preliminarmente che, nell'ambito della con L.R. n. 29 del 17 ottobre Controparte_2
1997 è stato istituito il Servizio Idrico Integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delimitando il territorio regionale in un unico Ambito
Territoriale Ottimale (A.T.O. Sardegna), in cui rientravano tutti gli enti locali territoriali.
Nel 2003 è stata poi formalmente istituita l'Autorità d'Ambito (AATO), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del SII ma con esclusione di ogni attività di gestione del servizio medesimo;
negli anni 2004 e 2005 tutte le società di gestione del servizio idrico esistenti in sono state incorporate per fusione un'unica società, la CP_2
i cui soci sono la Regione Autonoma della Sardegna e gli enti locali dell'Isola CP_1
(Provincie e Comuni) e alla quale alla fine del 2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2006, l'AATO ha affidato la gestione del SII. In virtù delle disposizioni di cui si è detto e del regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'AATO, il cui art. D4 prevede che “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico”, si è quindi verificato un fenomeno di successione ex lege in virtù del quale nei rapporti individuali di utenza il gestore del SII – e quindi la – è subentrato a tutti i precedenti gestori. Anche a CP_1 prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di questa - in quanto società per azioni a CP_1 partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3 ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In ogni caso, è una società in house è può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il CP_1 recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004,
n. 16855.). Nel merito, quanto all' eccezione di violazione dell'art.
6.2 della carta dei servizi, è ben vero che la ha violato le norme del regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito, SII) che CP_1 prescrivono l'obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno, non avendo inviato fatture di consumi per 8 anni, ciò non toglie, che l'utente sia comunque tenuto a pagare il corrispettivo dovuto per i consumi effettuati, rilevando che, pur riportando la frattura oggetto di ingiunzione due sole letture in data 15.10.2008 e
30.06.2016, ha allegato uno storico letture non contestato. CP_1
L'utente è quindi onerato di pagare le somme fatturate, secondo le letture riportate nella fattura ingiunta e nello storico letture, detratte le somme per cui è maturata la prescrizione, non avendo la convenuta dato prova di avere inviato atti interruttivi, antecedenti alla notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 20.09.2017.
Pertanto le somme prescritte devono ritenersi quelle fatturate antecedentemente al 31.12.2012, non essendo presenti letture a settembre 2012.
Le somme non prescritte, per il periodo 1.01.2013 3.11.2016, ammontano ad € 7888,00 per consumi, € 226,00 per quote fisse ( 2013, 2014, 2015, 2016) oltre iva al 10%.
Deve, quindi, accogliersi l'opposizione spiegata con spese processuali che sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Revoca l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 10025/2017 e condanna Parte_2
al pagamento in favore di (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 della somma di €8114,00, oltre iva, per le causali di cui alla fattura ingiunta.
Spese compensate.
Tempio Pausania, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu