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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1. Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente rel.
2. Dott.ssa Mariantonietta Naso Consigliere
3. Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere viene emessa la seguente
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 409/2023 R.G.L. e vertente
TRA con sede in via Cassoli di Lamezia Terme, part. i.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore P.IVA_1 delegato sig.ra , rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro Parte_2
Cortese;
-Appellante- CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._1 giudizio di primo grado dall'avv. Carmine Pirrottina;
- Appellati - CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato nella cancelleria della Corte di Appello in data 29/12/2021, la Società in epigrafe interpone appello alla sentenza del Tribunale di Palmi n. 252/2023 emessa in data 07.03.2023 con cui è stato accolto il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sanzione disciplinare conservativa della Controparte_1 sospensione dal lavoro per 7 giorni. Con ricorso in primo grado, depositato in data 29.08.2022, ha Controparte_1 impugnato la sanzione disciplinare conservativa irrogatagli dalla Parte_1 comminatogli in data 21.01.2022. A sostegno del ricorso ha allegato:
- di aver ricevuto contestazione disciplinare, in cui veniva riportato: “In data 21 gennaio 2021 Lei si è rifiutato di svolgere ed eseguire l'ordine impartitole dal suo superior, ossia effettuare insieme ad altri addetti alla squadra di manutenzione, la programmata attività di rotazione/sostituzione coltelli su Mulino Vecoplan, affermando di non poter fare quanto richiesto per limitazioni mediche della quali disconoscete l'esistenza e si è limitato ad offrire la sua disponibilità per un'eventuale assistenza all'esterno del Mulino”;
-che contestualmente, la società datrice ritenendo necessario svolgere approfonditi controlli, disponeva la sospensione cautelare dal servizio per 7 giorni;
-che in data 27.01.2022 aveva fornito le proprie giustificazioni rilevando che non erano state accolte. Ha eccepito l'illegittimità della sanzione perché gli era stato richiesto di svolgere mansioni diverse da quelle a cui lo stesso era adibito;
di non aver mai svolto attività di manutenzione, né di essere mai stato formato per tale attività) di esclusiva competenza dei suoi colleghi che svolgono mansioni di meccanici ( Persona_1
e ); - di essere addetto in maniera esclusiva alla movimentazione Persona_2 dei rifiuti all'interno dell'impianto; provvedendo a prelevare i rifiuti con PO GN e depositandoli nel trituratore nonché procedendo a caricare gli stessi sui mezzi;
- che l'attività di manutenzione sul Mulino Vecoplan non era stata con lui programmata in quanto non facente parte della squadra di manutenzione non essendosi inoltre mai rifiutato di svolgere l'ordine impartitogli dal suo superiore, avendo esclusivamente affermato che quel giorno aveva forti dolori renali che non gli garantivano una esatta postura all'interno del mulino e che avrebbero potuto incidere negativamente sulla sua salute;
- che comunque, l'attività di manutenzione era stata regolarmente svolta dal meccanico manutentore senza arrecare disagi all'attività giornaliera. Ha concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare nullo, annullabile, manifestamente infondato il provvedimento disciplinare impugnato e comunque sproporzionato rispetto a quanto contestato al ricorrente;
2) per effetto, disporre la restituzione di quanto trattenuto nel cedolino paga in ragione dell'applicazione della sospensione verso di lui adottata nonché corrispondere quanto a lui dovuto per i 7 giorni di sospensione illegittima dal lavoro e dalla retribuzione”. Regolarmente notificato l'atto introduttivo si è costituita in giudizio la
[...] per difendersi. Parte_1
Con la sentenza appellata il ricorso è stato accolto per le ragioni di seguito trascritte:
<<oggetto del presente giudizio concerne l'individuazione della legittimità o meno < i>
provvedimento sanzionatorio impugnato dal ricorrente con il quale gli veniva comminata la sanzione della sospensione dal lavoro per giorni 7, a seguito di quanto contestatogli con lettera a/r del 21.01.2022, ovvero il presunto rifiuto a svolgere la mansione assegnata sussistente in attività di manutenzione. Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente sig.
, sia addetto alla movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, sul Parte_3 punto parte resistente deduce che rientri nell'ambito della professionalità e del livello di inquadramento posseduto dal ricorrente (Operaio di Impianto ed inquadramento nel livello 4A del c.c.n.l. l'attività di manutenzione richiesta, tuttavia non risulta in alcun CP_2 modo provato che questa fosse di competenza del ricorrente e soprattutto che questi fosse stato formato per svolgere la stessa, né tantomeno che la stessa fosse stata programmata con il ricorrente. Risulta invece che il ricorrente fosse operaio adibito alle mansioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto. In fine non trova riscontro probatorio quanto dedotto dalla resistente relativamente alla circostanza secondo cui anche in altre occasioni, nel corso del rapporto lavorativo il ricorrente sarebbe stato comandato ad espletare detta attività manutentiva. A ciò deve inoltre aggiungersi che secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dalla resistente, quel giorno il lavoratore giustificava il suo parziale rifiuto a prendere parte all'attività manutentiva, limitandosi ad un'assistenza esterna all'attività di manutenzione, lamentando di “avere dolore ad un rene”. Ebbene a parer di chi scrive, tale giustificazione avrebbe dovuto indurre il superiore gerarchico ad una più ponderata valutazione della posizione presa dal lavoratore, volta a tutelare la salute dello stesso e la prevenzione di infortuni sul luogo di lavoro. Nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa, la tutela dalla salute dei lavoratori deve essere sempre preservata nello svolgimento delle loro mansioni, non dovendo obbligatoriamente pervenire un certificato medico o un intervento del 118 per garantire la salvaguardia della stessa. Nel caso di specie, infatti, non risultano esservi precedenti fattuali, né tantomeno disciplinari, idonei a classificare come pretestuoso il parziale rifiuto del lavoratore dovuto a motivi di salute, seppur non gravi, potendosi ben ritenere che lo stesso fosse afflitto da un malanno comunque idoneo a determinare l'opportunità di sollevare lo stesso dall'incarico assegnatogli, anche e soprattutto in virtù dell'eccezionalità dell'evento di dinego. Il rifiuto a svolgere una data e circoscritta attività, in circostanze occasionali ed eccezionali, fondato sulla giustificazione di uno stato di malattia non grave, ma comunque invalidante, non risulta pertanto idoneo ad integrare l'ipotesi di inadempimento grave, tale da legittimare l'applicazione della sanzione irrogata. Il rifiuto del ricorrente, tenuto conto della sua eccezionalità, e delle circostanze in cui è avvenuto, non può quindi essere ritenuto del tutto ingiustificato, non risultando pertanto idoneo a configurare di per sé un inadempimento, o un'insubordinazione rispetto alle legittime indicazioni e direttive aziendali ed al generale dovere di obbedienza. Men che meno può ritenersi che il comportamento tenuto dal ricorrente, possa aver inciso sul vincolo fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo, il quale non può ritenersi in alcun modo intaccato da una condotta di così scarsa rilevanza fattuale, oltreché sorretta da motivi di salute, seppur non gravi, quali quelli avanzati dal lavoratore. Ugualmente non può ritenersi in alcun modo leso l'affidamento del datore di lavoro sul futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente, in relazione ad un solo episodio di dinego giustificato da un malessere, seppur non grave. Diversamente si finirebbe per porre il lavoratore in una condizione di totale soggezione e subalternità rispetto alle direttive datoriali in cui l'esecuzione della prestazione richiesta finirebbe per prevalere, anche in circostanze eccezionali come quelle del caso di specie, sulla tutela della salute del dipendente. Orbene la condotta posta in essere dal ricorrente avrebbe potuto assumere rilevanza disciplinare, seppur dovendo sempre essere valutata in maniera proporzionata ed adeguata ai fatti, solo ove si fosse manifestata come l'ultima di una serie di circostanze pretestuose, poste in essere dal lavoratore, per sfuggire all'adempimento della prestazione lavorativa, in totale mancanza di giustificazione sprovvista di riscontri fattuali e documentali. Diversamente trattandosi di un primo ed unico episodio di tal specie non può che ritenersi del tutto illegittima la sanzione irrogata. A ciò si aggiunga inoltre che la stessa, oltre a risultare illegittima dal punto di vista sostanziale, presenta degli evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e sproporzione, con riferimento al genus ed al quantum irrogato, non risultando in alcun modo adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti contestati, né tantomeno alle conseguenze che dagli stessi sarebbero conseguiti (l'attività di manutenzione risulta in ogni caso essere stata regolarmente svolta dal meccanico manutentore senza disagi per l'attività giornaliera). Il potere sanzionatorio riconosciuto al datore di lavoro serve, infatti, a garantire un corretto ed ordinato svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti. Diversamente l'applicazione di immotivate sanzioni, di natura draconiana, risulta idonea esclusivamente a porre in una posizione di totale soggezione i fisica e psichica. Per le ragioni esposte poc'anzi il ricorso deve essere accolto, e conseguentemente la sanzione della sospensione di giorni 7 dal lavoro, dichiarata illegittima>> Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo Parte_1 in sintesi che non c'è stata prova circa l'estraneità della mansioni richiesta rispetto a quelle del profilo di appartenenza, rilevando che il ricorrente rientra nella declaratoria del IV livello d'inquadramento cui appartengono: “Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore”; di conseguenza non c'è alcuna incompatibilità della prestazione richiesta- e dallo stesso rifiutata -rispetto al profilo di appartenenza;
inoltre ha eccepito, con riferimento alla giustificazione fornita, ovvero le prescrizioni mediche e il malore ai reni, che il lavoratore ha concluso quel giorno il proprio turno di lavoro, così palesando di non avere avuto alcun malessere rilevante, inoltre, lo stesso ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le mansioni fuori dal Mulino palesando di fatto di sentirsi bene e di non voler svolgere solo l'incarico assegnatogli;
ha contestato anche la quantificazione delle spese di lite ritenute eccessive rispetto al valore della lite indicato dallo stesso ricorrente in € 1.000,00 rientrante, dunque, nello scaglione da € 0,01 a € 1.100,00.
Si è costituito il lavoratore rilevando che quanto affermato dallo stesso in primo grado non è stato oggetto di contestazione: difatti, dopo aver premesso d'essere contrattualmente inquadrato come Operaio di Impianto, livello 4 A, Area Impianti e Laboratori, CCNL Fise Cisambiente, ha precisato che le mansioni disimpegnate presso l' non avevano nulla a che vedere con l'attività Parte_4 manutentiva. Ha posto in evidenza, comunque, di non aver mai svolto attività di manutenzione – di non aver ricevuto alcuna formazione per tale attività - che la stessa era di esclusiva competenza dei suoi colleghi che svolgevano le mansioni di meccanici ( e ), rilevando di essere addetto in Persona_1 Persona_2 maniera esclusiva alla movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, provvedendo a prelevare i rifiuti col PO o GN e depositandoli nel trituratore, e a caricarli sui mezzi. Ha eccepito che si è limitata a dedurre che Parte_1
l'attività manutentiva rientri nel profilo professionale, quindi, era di sua competenza l'attività comandata dai suoi superiori offrendosi di dimostrare tale circostanza (ossia l'appartenenza dell'attività manutentiva nel profilo professionale di formale appartenenza dell'appellato) senza avere contestato però quanto da lui dedotto, ossia che le mansioni concretamente svolte all'interno dell' Parte_4 erano differenti da quelle di formale appartenenza. Ha affermato che quando è stato chiamato per svolgere l'attività di manutenzione al Mulino si è limitato a manifestare i dolori addominali chiedendo, se possibile, di poter prestare assistenza fuori dall'impianto piuttosto che dentro;
che tale richiesta, veniva giustificata dalla possibilità che eventuali fitte addominali potessero mettere a rischio la sua incolumità in ragione della postura richiesta per tale attività (ossia, entrare nel Mulino, sedersi tra i coltelli e procedere alla sostituzione di ognuno di essi); che non aveva rifiutato la prestazione lavorativa ma solo lo svolgimento della stessa all'interno del Mulino di non avere mai detto di avere limitazioni mediche ma solo un malore ai reni. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa ex art 127 ter c.p.c. all'udienza cartolare dell'11/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I fatti di causa, sopra trascritti, nella loro materialità non sono oggetto di contestazione tra le parti;
non essendo contestato che il lavoratore abbia rifiutato di svolgere l'incarico affidatogli eccependo: 1) che lo stesso non rientrasse nelle suo ordinarie mansioni, di non avere una competenza, né una formazione per il suo svolgimento, 2) di avere delle prescrizioni mediche che gli impedivano di svolgerlo e comunque infine in sede di giustificazioni di avere avuto dei < gli impedivano di entrare nel Mulino, sedersi tra i coltelli e procedere alla sostituzione di ognuno di essi>>. Secondo il tribunale la sanzione è illegittima perché le mansioni richieste non erano quelle a cui il lavoratore era di regola adibito ed, in ogni caso, perchè il rifiuto era giustificato dal un malore occasionale che rendeva la prestazione non eseguibile.
L'assunto non è condivisibile. Premesso che dalla lettura del profilo contrattuale del lavoratore, sopra integralmente trascritta, non si evince alcuna estraneità rispetto ai compiti assegnati di manutenzione all'interno del Mulino a nulla rilevando che di fatto ed in concreto il lavoratore svolgesse altre specifiche mansioni. In ogni caso, è errata l'interpretazione fornita dal tribunale secondo cui il lavoratore può eccepire la non riconducibilità dell'incarico affidatogli al suo profilo di appartenenza per rifiutare il suo svolgimento. Secondo i consolidati e condivisibili orientamenti della Suprema Corte, “l'eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita non autorizza il lavoratore a rifiutarsi aprioristicamente e senza un eventuale avallo giudiziario (che può essergli accordato in via cautelare) di eseguire la prestazione lavorativa chiestagli” (Cass. 23.12.03 n.19689). Il principio è stato più recentemente ribadito dalla Suprema Corte, col solo limite dell'invocabilità del principio inadimplenti non est adimplendum nei casi di totale inadempimento del datore di lavoro, o di inadempimento talmente grave da incidere in maniera irreparabile sulle esigenze vitali del lavoratore stesso: “In relazione all'art. 1460 c.c., si è ritenuto che il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o che sia tanto grave da incidere in maniera irreparabile sulle esigenze vitali del lavoratore stesso”(Cass. civile sez. lav., 18/04/2023, n.10227; v. pure in termini 16/01/2018, (ud. 13/09/2017, dep.
16/01/2018), n.836; Cass. 29.1.2013, n. 2033; Cass. 20.7.2012 n. 12696; Cass. 19.12.2008 n. 29832, Cass.
5.12.2007 n. 25313). L'eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod.civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l'art. 1460 del cod.civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte. Conseguentemente, costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza. Nel caso in esame il lavoratore si è rifiutato di svolgere l'incarico di manutenzione all'interno del Mulino Vecoplan in quanto non rientrante nei suoi compiti , sebbene lui stesso ha affermato, nelle difese in atti , che vi fossero lì altri manutentori presenti e ciò prova semmai che non vi fossero pericoli per la mancanza di formazione o di esperienza, atteso che lo stesso si sarebbe potuto affidare ai suo colleghi senza rifiutare a priori la collaborazione. Nel caso in esame la prestazione richiesta – entrare nel Mulino per la manutenzione- non costringeva certamente il dipendente a lavorare per un numero di ore maggiore di quelle richieste a lui in via ordinaria e non lo esponeva – mancando una qualsivoglia certificazione documentale e pertinente allegazione in tal senso – a rischi di pregiudizi per la propria salute. In effetti, la circostanza che il lavoratore avesse un malessere occasionale è rimasta priva di ogni riscontro probatorio.
La documentazione allegata al ricorso secondo cui il lavoratore è affetto da “ coliche renali da litiasi” datata 17/7/2021 a fronte dell'episodio in esame del 21/1/2021 appare neutra e, pertanto, irrilevante. Inoltre si condivide l'eccezione della società secondo cui la circostanza che il lavoratore in quella giornata abbia finito regolarmente il suo turno di lavoro ed abbia manifestato la disponibilità a fare le sue ordinarie mansioni, tranne quella di manutenzione, prova che lo stesso non avesse alcun grave malessere da renderlo non operativo. Non è stato infine chiarito, neanche in sede di allegazione, per quale ragione l'asserito dolore ai reni abbia determinato l'impossibilità di eseguire l'incarico di manutentore ma abbia consentito, però, di svolgere le ordinarie mansioni così da completare il turno di lavoro. In sintesi la circostanza che il lavoratore non può rifiutare di svolgere un incarico ritenendolo esulante dalle sue mansioni, unitamente alla circostanza che non vi è prova che il lavoratore fosse stato colto da un malore occasionale che gli impediva di svolgere l'incarico rifiutato, determina il rigetto del ricorso rendendo la sanzione legittima e proporzionata trattandosi di rifiuto non giustificato.
Sulla proporzionalità basa rileva che secondo la cassazione la condotta tenuta dal lavoratore che rifiuti di svolgere le mansioni “…costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza” (Cassazione civile sez. lav., 05/12/2007, n.25313). L'appello va accolto e la sentenza riformata con il rigetto dell'originario ricorso. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso da contro contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza 252/2023 del Tribunale di Palmi .
[...]
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso;
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1 quantificate sulla base del valore della lite (€ 1.000) che liquida in € 258,00 per il primo grado ed € 247,00 per il presente grado oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge
Reggio Calabria, così deciso in data 12/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Ginevra Chinè
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1. Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente rel.
2. Dott.ssa Mariantonietta Naso Consigliere
3. Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere viene emessa la seguente
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 409/2023 R.G.L. e vertente
TRA con sede in via Cassoli di Lamezia Terme, part. i.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore P.IVA_1 delegato sig.ra , rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro Parte_2
Cortese;
-Appellante- CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._1 giudizio di primo grado dall'avv. Carmine Pirrottina;
- Appellati - CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato nella cancelleria della Corte di Appello in data 29/12/2021, la Società in epigrafe interpone appello alla sentenza del Tribunale di Palmi n. 252/2023 emessa in data 07.03.2023 con cui è stato accolto il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sanzione disciplinare conservativa della Controparte_1 sospensione dal lavoro per 7 giorni. Con ricorso in primo grado, depositato in data 29.08.2022, ha Controparte_1 impugnato la sanzione disciplinare conservativa irrogatagli dalla Parte_1 comminatogli in data 21.01.2022. A sostegno del ricorso ha allegato:
- di aver ricevuto contestazione disciplinare, in cui veniva riportato: “In data 21 gennaio 2021 Lei si è rifiutato di svolgere ed eseguire l'ordine impartitole dal suo superior, ossia effettuare insieme ad altri addetti alla squadra di manutenzione, la programmata attività di rotazione/sostituzione coltelli su Mulino Vecoplan, affermando di non poter fare quanto richiesto per limitazioni mediche della quali disconoscete l'esistenza e si è limitato ad offrire la sua disponibilità per un'eventuale assistenza all'esterno del Mulino”;
-che contestualmente, la società datrice ritenendo necessario svolgere approfonditi controlli, disponeva la sospensione cautelare dal servizio per 7 giorni;
-che in data 27.01.2022 aveva fornito le proprie giustificazioni rilevando che non erano state accolte. Ha eccepito l'illegittimità della sanzione perché gli era stato richiesto di svolgere mansioni diverse da quelle a cui lo stesso era adibito;
di non aver mai svolto attività di manutenzione, né di essere mai stato formato per tale attività) di esclusiva competenza dei suoi colleghi che svolgono mansioni di meccanici ( Persona_1
e ); - di essere addetto in maniera esclusiva alla movimentazione Persona_2 dei rifiuti all'interno dell'impianto; provvedendo a prelevare i rifiuti con PO GN e depositandoli nel trituratore nonché procedendo a caricare gli stessi sui mezzi;
- che l'attività di manutenzione sul Mulino Vecoplan non era stata con lui programmata in quanto non facente parte della squadra di manutenzione non essendosi inoltre mai rifiutato di svolgere l'ordine impartitogli dal suo superiore, avendo esclusivamente affermato che quel giorno aveva forti dolori renali che non gli garantivano una esatta postura all'interno del mulino e che avrebbero potuto incidere negativamente sulla sua salute;
- che comunque, l'attività di manutenzione era stata regolarmente svolta dal meccanico manutentore senza arrecare disagi all'attività giornaliera. Ha concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare nullo, annullabile, manifestamente infondato il provvedimento disciplinare impugnato e comunque sproporzionato rispetto a quanto contestato al ricorrente;
2) per effetto, disporre la restituzione di quanto trattenuto nel cedolino paga in ragione dell'applicazione della sospensione verso di lui adottata nonché corrispondere quanto a lui dovuto per i 7 giorni di sospensione illegittima dal lavoro e dalla retribuzione”. Regolarmente notificato l'atto introduttivo si è costituita in giudizio la
[...] per difendersi. Parte_1
Con la sentenza appellata il ricorso è stato accolto per le ragioni di seguito trascritte:
<<oggetto del presente giudizio concerne l'individuazione della legittimità o meno < i>
provvedimento sanzionatorio impugnato dal ricorrente con il quale gli veniva comminata la sanzione della sospensione dal lavoro per giorni 7, a seguito di quanto contestatogli con lettera a/r del 21.01.2022, ovvero il presunto rifiuto a svolgere la mansione assegnata sussistente in attività di manutenzione. Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente sig.
, sia addetto alla movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, sul Parte_3 punto parte resistente deduce che rientri nell'ambito della professionalità e del livello di inquadramento posseduto dal ricorrente (Operaio di Impianto ed inquadramento nel livello 4A del c.c.n.l. l'attività di manutenzione richiesta, tuttavia non risulta in alcun CP_2 modo provato che questa fosse di competenza del ricorrente e soprattutto che questi fosse stato formato per svolgere la stessa, né tantomeno che la stessa fosse stata programmata con il ricorrente. Risulta invece che il ricorrente fosse operaio adibito alle mansioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto. In fine non trova riscontro probatorio quanto dedotto dalla resistente relativamente alla circostanza secondo cui anche in altre occasioni, nel corso del rapporto lavorativo il ricorrente sarebbe stato comandato ad espletare detta attività manutentiva. A ciò deve inoltre aggiungersi che secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dalla resistente, quel giorno il lavoratore giustificava il suo parziale rifiuto a prendere parte all'attività manutentiva, limitandosi ad un'assistenza esterna all'attività di manutenzione, lamentando di “avere dolore ad un rene”. Ebbene a parer di chi scrive, tale giustificazione avrebbe dovuto indurre il superiore gerarchico ad una più ponderata valutazione della posizione presa dal lavoratore, volta a tutelare la salute dello stesso e la prevenzione di infortuni sul luogo di lavoro. Nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa, la tutela dalla salute dei lavoratori deve essere sempre preservata nello svolgimento delle loro mansioni, non dovendo obbligatoriamente pervenire un certificato medico o un intervento del 118 per garantire la salvaguardia della stessa. Nel caso di specie, infatti, non risultano esservi precedenti fattuali, né tantomeno disciplinari, idonei a classificare come pretestuoso il parziale rifiuto del lavoratore dovuto a motivi di salute, seppur non gravi, potendosi ben ritenere che lo stesso fosse afflitto da un malanno comunque idoneo a determinare l'opportunità di sollevare lo stesso dall'incarico assegnatogli, anche e soprattutto in virtù dell'eccezionalità dell'evento di dinego. Il rifiuto a svolgere una data e circoscritta attività, in circostanze occasionali ed eccezionali, fondato sulla giustificazione di uno stato di malattia non grave, ma comunque invalidante, non risulta pertanto idoneo ad integrare l'ipotesi di inadempimento grave, tale da legittimare l'applicazione della sanzione irrogata. Il rifiuto del ricorrente, tenuto conto della sua eccezionalità, e delle circostanze in cui è avvenuto, non può quindi essere ritenuto del tutto ingiustificato, non risultando pertanto idoneo a configurare di per sé un inadempimento, o un'insubordinazione rispetto alle legittime indicazioni e direttive aziendali ed al generale dovere di obbedienza. Men che meno può ritenersi che il comportamento tenuto dal ricorrente, possa aver inciso sul vincolo fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo, il quale non può ritenersi in alcun modo intaccato da una condotta di così scarsa rilevanza fattuale, oltreché sorretta da motivi di salute, seppur non gravi, quali quelli avanzati dal lavoratore. Ugualmente non può ritenersi in alcun modo leso l'affidamento del datore di lavoro sul futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente, in relazione ad un solo episodio di dinego giustificato da un malessere, seppur non grave. Diversamente si finirebbe per porre il lavoratore in una condizione di totale soggezione e subalternità rispetto alle direttive datoriali in cui l'esecuzione della prestazione richiesta finirebbe per prevalere, anche in circostanze eccezionali come quelle del caso di specie, sulla tutela della salute del dipendente. Orbene la condotta posta in essere dal ricorrente avrebbe potuto assumere rilevanza disciplinare, seppur dovendo sempre essere valutata in maniera proporzionata ed adeguata ai fatti, solo ove si fosse manifestata come l'ultima di una serie di circostanze pretestuose, poste in essere dal lavoratore, per sfuggire all'adempimento della prestazione lavorativa, in totale mancanza di giustificazione sprovvista di riscontri fattuali e documentali. Diversamente trattandosi di un primo ed unico episodio di tal specie non può che ritenersi del tutto illegittima la sanzione irrogata. A ciò si aggiunga inoltre che la stessa, oltre a risultare illegittima dal punto di vista sostanziale, presenta degli evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e sproporzione, con riferimento al genus ed al quantum irrogato, non risultando in alcun modo adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti contestati, né tantomeno alle conseguenze che dagli stessi sarebbero conseguiti (l'attività di manutenzione risulta in ogni caso essere stata regolarmente svolta dal meccanico manutentore senza disagi per l'attività giornaliera). Il potere sanzionatorio riconosciuto al datore di lavoro serve, infatti, a garantire un corretto ed ordinato svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti. Diversamente l'applicazione di immotivate sanzioni, di natura draconiana, risulta idonea esclusivamente a porre in una posizione di totale soggezione i fisica e psichica. Per le ragioni esposte poc'anzi il ricorso deve essere accolto, e conseguentemente la sanzione della sospensione di giorni 7 dal lavoro, dichiarata illegittima>> Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo Parte_1 in sintesi che non c'è stata prova circa l'estraneità della mansioni richiesta rispetto a quelle del profilo di appartenenza, rilevando che il ricorrente rientra nella declaratoria del IV livello d'inquadramento cui appartengono: “Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore”; di conseguenza non c'è alcuna incompatibilità della prestazione richiesta- e dallo stesso rifiutata -rispetto al profilo di appartenenza;
inoltre ha eccepito, con riferimento alla giustificazione fornita, ovvero le prescrizioni mediche e il malore ai reni, che il lavoratore ha concluso quel giorno il proprio turno di lavoro, così palesando di non avere avuto alcun malessere rilevante, inoltre, lo stesso ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le mansioni fuori dal Mulino palesando di fatto di sentirsi bene e di non voler svolgere solo l'incarico assegnatogli;
ha contestato anche la quantificazione delle spese di lite ritenute eccessive rispetto al valore della lite indicato dallo stesso ricorrente in € 1.000,00 rientrante, dunque, nello scaglione da € 0,01 a € 1.100,00.
Si è costituito il lavoratore rilevando che quanto affermato dallo stesso in primo grado non è stato oggetto di contestazione: difatti, dopo aver premesso d'essere contrattualmente inquadrato come Operaio di Impianto, livello 4 A, Area Impianti e Laboratori, CCNL Fise Cisambiente, ha precisato che le mansioni disimpegnate presso l' non avevano nulla a che vedere con l'attività Parte_4 manutentiva. Ha posto in evidenza, comunque, di non aver mai svolto attività di manutenzione – di non aver ricevuto alcuna formazione per tale attività - che la stessa era di esclusiva competenza dei suoi colleghi che svolgevano le mansioni di meccanici ( e ), rilevando di essere addetto in Persona_1 Persona_2 maniera esclusiva alla movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, provvedendo a prelevare i rifiuti col PO o GN e depositandoli nel trituratore, e a caricarli sui mezzi. Ha eccepito che si è limitata a dedurre che Parte_1
l'attività manutentiva rientri nel profilo professionale, quindi, era di sua competenza l'attività comandata dai suoi superiori offrendosi di dimostrare tale circostanza (ossia l'appartenenza dell'attività manutentiva nel profilo professionale di formale appartenenza dell'appellato) senza avere contestato però quanto da lui dedotto, ossia che le mansioni concretamente svolte all'interno dell' Parte_4 erano differenti da quelle di formale appartenenza. Ha affermato che quando è stato chiamato per svolgere l'attività di manutenzione al Mulino si è limitato a manifestare i dolori addominali chiedendo, se possibile, di poter prestare assistenza fuori dall'impianto piuttosto che dentro;
che tale richiesta, veniva giustificata dalla possibilità che eventuali fitte addominali potessero mettere a rischio la sua incolumità in ragione della postura richiesta per tale attività (ossia, entrare nel Mulino, sedersi tra i coltelli e procedere alla sostituzione di ognuno di essi); che non aveva rifiutato la prestazione lavorativa ma solo lo svolgimento della stessa all'interno del Mulino di non avere mai detto di avere limitazioni mediche ma solo un malore ai reni. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa ex art 127 ter c.p.c. all'udienza cartolare dell'11/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I fatti di causa, sopra trascritti, nella loro materialità non sono oggetto di contestazione tra le parti;
non essendo contestato che il lavoratore abbia rifiutato di svolgere l'incarico affidatogli eccependo: 1) che lo stesso non rientrasse nelle suo ordinarie mansioni, di non avere una competenza, né una formazione per il suo svolgimento, 2) di avere delle prescrizioni mediche che gli impedivano di svolgerlo e comunque infine in sede di giustificazioni di avere avuto dei < gli impedivano di entrare nel Mulino, sedersi tra i coltelli e procedere alla sostituzione di ognuno di essi>>. Secondo il tribunale la sanzione è illegittima perché le mansioni richieste non erano quelle a cui il lavoratore era di regola adibito ed, in ogni caso, perchè il rifiuto era giustificato dal un malore occasionale che rendeva la prestazione non eseguibile.
L'assunto non è condivisibile. Premesso che dalla lettura del profilo contrattuale del lavoratore, sopra integralmente trascritta, non si evince alcuna estraneità rispetto ai compiti assegnati di manutenzione all'interno del Mulino a nulla rilevando che di fatto ed in concreto il lavoratore svolgesse altre specifiche mansioni. In ogni caso, è errata l'interpretazione fornita dal tribunale secondo cui il lavoratore può eccepire la non riconducibilità dell'incarico affidatogli al suo profilo di appartenenza per rifiutare il suo svolgimento. Secondo i consolidati e condivisibili orientamenti della Suprema Corte, “l'eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita non autorizza il lavoratore a rifiutarsi aprioristicamente e senza un eventuale avallo giudiziario (che può essergli accordato in via cautelare) di eseguire la prestazione lavorativa chiestagli” (Cass. 23.12.03 n.19689). Il principio è stato più recentemente ribadito dalla Suprema Corte, col solo limite dell'invocabilità del principio inadimplenti non est adimplendum nei casi di totale inadempimento del datore di lavoro, o di inadempimento talmente grave da incidere in maniera irreparabile sulle esigenze vitali del lavoratore stesso: “In relazione all'art. 1460 c.c., si è ritenuto che il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o che sia tanto grave da incidere in maniera irreparabile sulle esigenze vitali del lavoratore stesso”(Cass. civile sez. lav., 18/04/2023, n.10227; v. pure in termini 16/01/2018, (ud. 13/09/2017, dep.
16/01/2018), n.836; Cass. 29.1.2013, n. 2033; Cass. 20.7.2012 n. 12696; Cass. 19.12.2008 n. 29832, Cass.
5.12.2007 n. 25313). L'eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod.civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l'art. 1460 del cod.civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte. Conseguentemente, costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza. Nel caso in esame il lavoratore si è rifiutato di svolgere l'incarico di manutenzione all'interno del Mulino Vecoplan in quanto non rientrante nei suoi compiti , sebbene lui stesso ha affermato, nelle difese in atti , che vi fossero lì altri manutentori presenti e ciò prova semmai che non vi fossero pericoli per la mancanza di formazione o di esperienza, atteso che lo stesso si sarebbe potuto affidare ai suo colleghi senza rifiutare a priori la collaborazione. Nel caso in esame la prestazione richiesta – entrare nel Mulino per la manutenzione- non costringeva certamente il dipendente a lavorare per un numero di ore maggiore di quelle richieste a lui in via ordinaria e non lo esponeva – mancando una qualsivoglia certificazione documentale e pertinente allegazione in tal senso – a rischi di pregiudizi per la propria salute. In effetti, la circostanza che il lavoratore avesse un malessere occasionale è rimasta priva di ogni riscontro probatorio.
La documentazione allegata al ricorso secondo cui il lavoratore è affetto da “ coliche renali da litiasi” datata 17/7/2021 a fronte dell'episodio in esame del 21/1/2021 appare neutra e, pertanto, irrilevante. Inoltre si condivide l'eccezione della società secondo cui la circostanza che il lavoratore in quella giornata abbia finito regolarmente il suo turno di lavoro ed abbia manifestato la disponibilità a fare le sue ordinarie mansioni, tranne quella di manutenzione, prova che lo stesso non avesse alcun grave malessere da renderlo non operativo. Non è stato infine chiarito, neanche in sede di allegazione, per quale ragione l'asserito dolore ai reni abbia determinato l'impossibilità di eseguire l'incarico di manutentore ma abbia consentito, però, di svolgere le ordinarie mansioni così da completare il turno di lavoro. In sintesi la circostanza che il lavoratore non può rifiutare di svolgere un incarico ritenendolo esulante dalle sue mansioni, unitamente alla circostanza che non vi è prova che il lavoratore fosse stato colto da un malore occasionale che gli impediva di svolgere l'incarico rifiutato, determina il rigetto del ricorso rendendo la sanzione legittima e proporzionata trattandosi di rifiuto non giustificato.
Sulla proporzionalità basa rileva che secondo la cassazione la condotta tenuta dal lavoratore che rifiuti di svolgere le mansioni “…costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza” (Cassazione civile sez. lav., 05/12/2007, n.25313). L'appello va accolto e la sentenza riformata con il rigetto dell'originario ricorso. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso da contro contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza 252/2023 del Tribunale di Palmi .
[...]
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso;
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1 quantificate sulla base del valore della lite (€ 1.000) che liquida in € 258,00 per il primo grado ed € 247,00 per il presente grado oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge
Reggio Calabria, così deciso in data 12/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Ginevra Chinè