Sentenza 29 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2004, n. 19603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19603 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. GOLDONI BE - Consigliere -
Dott. MAZZACANE NZ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR EA in proprio, OR IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAUTI, difesi dall'avvocato EA OR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CANTIERE NAVALE VICTOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amm.re unico IO AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZETTI, difeso dall'avvocato ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 184/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 19/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/05/04 dal Consigliere Dott. NZ MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9.12.1994 la S.r.l. Cantiere Navale Victor conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Chiavari i fratelli NZ ed EA DO chiedendone la condanna al pagamento della residua somma di lire 25.458.910 oltre interessi legali a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di sistemazione e riparazione dell'imbarcazione denominata "sfizio", lavori indicati in un primo tempo in base a preventivi contenuti in due fax del 6.9.1991 e del 7.1.1992 nell'importo di lire 12.000.000, oltre le spese per i servizi, e quindi ulteriormente sviluppati come necessari e concordati in cantiere in corso di esecuzione.
Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti contestavano il fondamento della domanda attrice, assumendo che erano stati commissionati soltanto i lavori indicati dalla stessa controparte nel fax del 7.1.1992; EA DO eccepiva poi la propria carenza di legittimazione passiva, negando di aver ordinato i lavori eseguiti, commissionati in realtà soltanto dal FR NZ. Con sentenza del 12.5.1998 il Tribunale di Chiavari condannava in solido EA e NZ DO al pagamento in favore della società attrice della somma di lire 17.232.300 oltre interessi dal 9.12.1994.
A seguito di gravame separatamente proposto da NZ ed EA DO cui resisteva la Cantiere Navale Victor, che proponeva appello incidentale, riuniti i procedimenti, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 19.3.2001, respingeva l'appello principale, ed accoglieva l'appello incidentale.
La Corte territoriale riteneva anzitutto sussistente la legittimazione passiva di EA DO, proprietario dell'imbarcazione oggetto dei lavori eseguiti dalla Cantieri Navale Victor, che aveva provveduto al pagamento di parte delle riparazioni;
in proposito richiamava la deposizione del teste UG ZZ, dipendente del cantiere navale, da cui poteva desumersi che EA DO si era recato sul posto mentre i lavori erano in corso per visionarli e decidere il da farsi, ed anche la circostanza pacifica che detti lavori erano stati commissionati da entrambi. Il giudice di appello poi riteneva sussistente l'accordo delle parti circa l'esecuzione dei lavori extra preventivo, considerato da un lato che risultava provata la pattuizione per il pagamento di 22.000.000 di lire, somma superiore a quella preventivata di 12.000.000 di lire, cosicché la differenza corrispondeva all'importo degli ulteriori lavori, e dall'altro che dalla deposizione del ZZ era emerso che il proprietario della barca, in sede di accesso al cantiere navale, aveva fornito il suo consenso alla esecuzione di lavori non preventivati ma necessari. Avverso tale sentenza EA e NZ DO hanno proposto un ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi cui la s.r.l. Cantiere Navale Victor ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso proposto da NZ DO per nullità della procura da questi conferita all'avvocato EA DO (che ha proposto il ricorso sia in proprio che quale difensore di NZ DO) in conflitto di interessi tra loro in quanto le difese svolte dall'uno nel corso del giudizio si sono sempre manifestate in contrasto con quelle sostenute dall'altro. L'eccezione è infondata.
Le tesi difensive rispettivamente formulate da EA e NZ DO non sono tra loro confliggenti perché nessuno dei due addebita all'altro la responsabilità in ordine alla domanda di adempimento contrattuale proposta dalla società Cantiere Navale Victor;
tali difese invece convergono nell'escludere la fondatezza della suddetta domanda per non aver EA DO commissionato gli ulteriori lavori per i quali la controparte pretende il pagamento del corrispettivo, e per non essere stato provato il conferimento dell'incarico di tali lavori da parte di NZ DO. Venendo quindi all'esame del ricorso, ai rileva che con il primo motivo i ricorrenti denunziano anzitutto omessa motivazione sulla dedotta violazione del principio del contraddittorio in quanto la società Cantiere Navale Victor aveva articolato la prova testimoniale in capitoli estremamente generici in quanto non era stato precisato chi avesse richiesto l'esecuzione di ulteriori lavori, con quali modalità fossero stati richiesti e da chi fosse stata controllata la loro esecuzione;
i ricorrenti rilevano che il giudice di appello non si è espresso su tale questione prospettata al punto 3 dell'atto di appello.
I ricorrenti inoltre censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto la responsabilità solidale di EA DO con il FR NZ DO per il solo fatto di essere proprietario della imbarcazione sulla quale erano stati eseguiti i lavori;
ne' in tal senso poteva valorizzarsi la circostanza che EA DO avesse finanziato la spesa occorrente per i lavori originariamente commissionati, perché tale rapporto rientrava nell'ambito dell'adempimento del terzo previsto dall'art. 1180 c.c., cosicché nessuna obbligazione poteva ritenersi sorta a suo carico. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 244 e 254 c.p.c., assumono che la prova testimoniale articolata dalla controparte aveva avuto ad oggetto dei capitoli estremamente generici in quanto non erano state indicate con precisione le circostanze relative alla richiesta di lavori relativi alla imbarcazione di proprietà di EA DO ulteriori rispetto a quelli originariamente commissionati.
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili, mentre la censura sollevata nella seconda parte del primo motivo è infondata.
Sotto un primo profilo, attinente alle doglianze relative alla ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado dalla controparte, le censure sono inammissibili, in quanto non risulta che EA e NZ DO abbiano richiesto in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado il riesame di tale questione e quindi la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova stessa ai sensi dell'art. 178 primo comma c.p.c.. Riguardo poi al mancato inquadramento della posizione di EA DO nell'ambito dello schema dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., l'infondatezza di tale censura emerge dalla esauriente motivazione della sentenza impugnata con la quale sono stati indicati gli elementi probatori che avevano evidenziato un chiaro coinvolgimento ed un interesse personale di EA DO nel conferimento alla Cantiere Navale Victor della esecuzione di ulteriori lavori relativi al natante di sua proprietà: invero quest'ultimo aveva provveduto al pagamento di parte delle riparazioni eseguite per complessive lire 10.000.000, si era inoltre recato sul posto mentre i lavori erano ancora in corso per controllarne l'esecuzione e per verificare l'opportunità di altri interventi (secondo una logica interpretazione della deposizione del teste ZZ), e, comunque, risultava aver commissionato i lavori insieme al FR DO sulla base della sua lettera del 27.11.1992;
pertanto, in presenza di tale accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, è evidente che la fattispecie non poteva essere ricondotta nell'ambito dell'adempimento del terzo, che presuppone da parte del "solvens" l'"animus solvendi" il debito altrui.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., censurano la sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove testimoniali (con riferimento alle deposizioni dei testi BE RS, OR SC ed UG ZZ) per aver ritenuto, contrariamente alle dichiarazioni dei testi escussi, che NZ DO aveva commissionato ulteriori lavori sulla imbarcazione più volte menzionata rispetto a quelli originari, circostanza contrastante con le stesse prospettazioni della controparte, che aveva sempre dedotto che NZ DO aveva agito quale "nuncius" del FR EA.
Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale, assumono che la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della mancata prova delle pretese numerose visite presso il cantiere della controparte da parte di NZ DO (secondo le deduzioni prospettate dalla società Cantiere Navale Victor) ha inopinatamente accolto la domanda attrice ritenendo che NZ DO aveva conferito l'incarico della esecuzione di ulteriori lavori relativamente all'imbarcazione "sfizio".
Gli enunciati motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il giudice di appello ha esposto esaurientemente le ragioni per le quali ha ritenuto che entrambi i fratelli DO avevano commissionato i lavori per i quali la società Cantiere Navale Victor pretendeva il pagamento del corrispettivo, richiamando al riguardo la già menzionata lettera di EA DO del 27.11.1992 e l'accordo documentale tra le parti in ordine al pagamento di una somma complessiva di lire 22.000.000, ovvero superiore a quella originariamente preventivata di lire 12.000.000, circostanza che, secondo l'assunto della Corte territoriale, significava infatti l'adesione dei DO alla esecuzione degli ulteriori lavori rispetto a quelli inizialmente commissionati;
nella sentenza impugnata si rileva altresì che in riferimento all'importo suddetto di lire 22.000.000, lire 10.000.000 erano state corrisposte tramite l'emissione di due assegni da parte di EA DO, ed il residuo tramite quattro ricevute bancarie autorizzate l'11.7.1992 da NZ DO e da emettersi nei confronti del proprietario della imbarcazione.
Si è quindi in presenza di un apprezzamento di fatto in ordine al quale il giudice di appello ha espresso le fonti del proprio convincimento con una motivazione logica ed esauriente;
al riguardo le censure dei ricorrenti, lungi dal denunciare specifici vizi della motivazione, si esauriscono inammissibilmente in una diversa valutazione degli elementi probatori ed in una prospettazione a loro più favorevole dei fatti oggetto di causa, trascurando il fondamentale rilievo che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, ed a tal fine valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Deve poi rilevarsi l'inammissibilità del profilo di censura relativo ad un preteso travisamento delle deposizioni testimoniali, in quanto il travisamento dei fatti, risolvendosi nella inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo ragionamento in contrasto con le prove acquisite agli atti del processo, costituisce un errore denunciabile soltanto con la revocazione ex art. 395 c.p.c.. Infine si rileva l'insussistenza del preteso contrasto tra l'avere la sentenza impugnata ritenuto NZ DO committente, insieme al FR, dei lavori per cui è causa, e la tesi prospettata in giudizio dalla Cantiere Navale Victor, che avrebbe sempre considerato NZ DO quale "nuncius" di EA DO: in realtà la suddetta società ha convenuto in giudizio i fratelli DO ritenendoli entrambi committenti dei lavori in questione, e sulla base di tale premessa di fatto ha chiesto la condanna sia dell'uno che dell'altro al pagamento del corrispettivo.
Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando inesistenza e/o nullità degli atti di appello o almeno dell'appello incidentale, rilevano che la sentenza impugnata ha accolto l'appello incidentale proposto dalla controparte nonostante il mancato rilascio da parte di quest'ultima della procura al difensore.
La censura è infondata.
La società Cantiere Navale Victor aveva invero rilasciato all'avvocato Bongiorno Gallegra procura alle liti in data 5.12.1994 in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio per ogni fase e grado.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non si ritiene di poter accogliere invece la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente nei confronti dei ricorrenti, non essendo stata provata e neppure prospettata l'esistenza di un pregiudizio come effetto diretto ed immediato della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 1000,00 per onorari di avvocato;
rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposto dalla società controricorrente.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2004