Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4185/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Mazzei, giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Manuela Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/12/2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso CP_ di addebito n. 334 20210000419908000, notificato il 6/11/2021, con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di € 26.538,97, comprensiva di sanzioni, spese e oneri di riscossione, per contributi IVS Coltivatori diretti per gli anni dal 2013 al 2019, con applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a).
Parte ricorrente, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha contestato la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 30 del d.l. n 78/2010 per mancanza degli elementi che consentano l'esatta identificazione della pretesa e perché non vi è menzione del verbale ispettivo sotteso, la nullità per mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 25, d.lgs n. 46/99, secondo cui i contributi CP_ e i premi possono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento (per quanto riguarda il caso di specie, per i contributi o premi dovuti in forza
Costituitosi in giudizio l' , ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della presente CP_2 opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., contestando con varie argomentazioni la domanda della parte ricorrente. Nel merito, ha dedotto che le eccezioni sono infondate.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Per quanto riguarda la regolarità dell'avviso di addebito, si rivela infondato l'eccepito difetto di motivazione essendo l'avviso conforme al modello legale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n.
78/2020; conformi al dettato normativo risultano essere anche le notifiche del predetto avviso.
Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99, deve ritenersi che essa non colga nel segno, atteso che la notifica dell'avviso di addebito sostituisce, limitatamente alle somme dovute,
l'iscrizione a ruolo. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del d. lgs. 46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011.
Successivamente, invece, in base all'art. 30 d. l. 78/2010 convertito con modificazioni in legge
122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente.
Ciò posto, con riferimento ad avviso di addebito, tale decadenza (secondo cui per i contributi e i premi
CP_ dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli Uffici, l'avviso di addebito deve essere notificato entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento) non è neanche astrattamente configurabile nella fattispecie in esame. Per completezza, si osservi che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 27726 del 2019, che si richiama a Cass. n. 5963 del 2018 e n. 15211 del 2017), la richiamata disposizione che ha imposto l'iscrizione di contributi e premi assicurativi in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro termini perentori, ha previsto una decadenza di tipo processuale e non sostanziale.
L'iscrizione a ruolo, difatti, è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'Ente creditore per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie: motivo per cui un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Pertanto, si rivela infondata anche sotto tale profilo l'opposizione nella parte in cui sostiene che alla decadenza consegue la non debenza dei contributi.
2. Per quanto riguarda il merito della pretesa dell' e sulla prevalenza dell'attività di coltivatore CP_2 diretto, l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio è pacificamente basato sulla circostanza per cui l'odierno ricorrente è stato iscritto nella gestione agricola come coltivatore diretto. Sotto il profilo giuridico, ai fini previdenziali è necessario che l'attività dei coltivatori diretti possegga requisiti oggettivi e soggettivi (artt. 2 e 3 Legge n. 9/1963). I requisiti oggettivi sono: il fabbisogno aziendale non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed un terzo di esso deve essere garantito dal nucleo familiare. I requisiti soggettivi sono: l'attività deve essere svolta abitualmente, cioè in modo esclusivo o almeno prevalente;
i nuclei familiari coinvolti nell'attività esclusiva o prevalente devono essere composti da parenti o affini entro il quarto grado. Gli articoli 1 e 2 della l. 26.10.1957, n. 1047 prevedono che l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi (art.1). Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame (art. 2). L'art. 2 della l.
9.1.1963 n. 9 testualmente recita: con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito. La giurisprudenza della suprema corte ha ritenuto che, sulla base delle norme sopra citate, la qualità di coltivatore diretto possa essere riconosciuta laddove concorrano i seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (Cass. SS.UU.
1.9.1999 n. 616, in Foro it. 1999, I, 3508; Cass.
9.6.2003 n. 9208, in Mass. Giust. civ. 2000, f, 6; Cass. 22.6.2000 n. 8508, in Dir e Gius Agr 2001, 318). Sulla base della succitata normativa, colui che si dedichi direttamente, abitualmente e manualmente, in maniera esclusiva o prevalente, per la maggior parte dell'anno, alla coltivazione del fondo, deve essere iscritto nella gestione lavoratori agricoli autonomi istituita presso l' . L'obbligo contributivo per il coltivatore CP_2 diretto, in sostanza, deriva da una serie di requisiti, di cui l' ha fornito prova. A tal proposito, è CP_2
opportuno riportare la massima di seguito indicata perché utile a chiarire quali siano i requisiti necessari per il sorgere dell'obbligo contributivo dei coltivatori diretti secondo la giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n.
1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati” (Cass. SSUU n° 616/99).
Nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo dal quale di evince lo svolgimento da CP_2
parte del ricorrente della attività di coltivatore diretto. In atti è altresì presente la dichiarazione rilasciata dallo stesso ricorrente, nella quale afferma di svolgere esclusivamente l'attività di coltivatore diretto, soprattutto per quanto riguarda il fondo coltivato ad uliveto. L' ha altresì CP_2 prodotto l'estratto dal quale è dato evincere che il ricorrente svolga abitualmente l'attività di coltivatore diretto.
D'altro canto, la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente non può trovare accoglimento. Dall'analisi dello stesso estratto contributivo prodotto in atti da parte ricorrente, infatti, è dato apprendere che, per l'anno 2013 le giornate lavorate come lavoratore dipendente sono 102, mentre quelle come coltivatore diretto 120, per l'anno 2014 le giornate lavorate come lavoratore dipendente sono 102, mentre quelle come coltivatore diretto 156, per l'anno 2015 le giornate lavorate come lavoratore dipendente sono
51, mentre quelle come coltivatore diretto 156, per l'anno 2016 le giornate lavorate come lavoratore dipendente sono 51, mentre quelle come coltivatore diretto 156, per l'anno 2017 le giornate lavorate come lavoratore dipendente sono 103, mentre quelle come coltivatore diretto 156, per l'anno 2018 le giornate lavorate come lavoratore dipendente sono 103, mentre quelle come coltivatore diretto 156, per l'anno 2019 le giornate lavorate come lavoratore dipendente sono 103, mentre quelle come coltivatore diretto 156, con una evidente prevalenza dell'attività di coltivatore diretto rispetto a quella di lavoratore dipendente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese, in ragione della dichiarazione in atti, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 3.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021