TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22182/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ALESSANDRO BONOMELLI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. ALESSANDRO BONOMELLI;
CP_1 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Iseo (BS), via Colombera n.1, con tutto quanto in essa contenuto, mobili arredi e pertinenze, salvi gli effetti personali del marito che lo stesso provvederà a trasferire presso la sua nuova residenza, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi con la madre ed, in ogni caso, fino a quando il figlio , attualmente minorenne, non avrà raggiunto la propria autosufficienza economica;
Per_1
3) Il figlio di anni 17, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno insieme Persona_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. In ogni caso, le scelte di maggior rilievo, da assumersi nell'interesse del figlio, verranno prese di comune accordo, così come previsto dall'art. 337 ter c.c.
1 Entrambi i figli e rimarranno residenti presso l'abitazione assegnata alla madre in Iseo (BS), via Per_3 Per_1
Colombera n.1 e, considerata la loro età, il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo desidera.
Il padre, che ha uno stabile impiego lavorativo all'estero, per il tempo in cui farà rientro in Italia, avrà la facoltà di stare con il figlio e tenerlo con sé presso l'abitazione già adibita a casa coniugale di cui è comproprietario. Per_1
Le festività natalizie e le vacanze pasquali verranno trascorse dal figlio per metà con il padre e per metà Per_1 presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di Pasqua.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per almeno due settimane, anche non consecutive, in un periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
-Rispetto alla frequenza scolastica, il figlio si reca autonomamente a scuola salvo per il periodo invernale Per_1 dove viene occasionalmente portato a scuola dalla madre;
-Rispetto alle attività ludico-sportive, il figlio , che gioca a basket, si reca in palestra autonomamente. Per_1
Per tutto quanto non specificato nel presente atto si fa rifermento all'allegato piano genitoriale sottoscritto dai genitori
(doc. 13).
4) Il sig. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , verserà la somma mensile di € Parte_1 Per_1
350,00 da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT a partire dall'anno solare successivo a quello di riferimento e ciò fino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente.
Seguendo il protocollo del Tribunale di Brescia datato 14.07.2016, il padre e la madre contribuiranno al versamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (non comprese nell'assegno di mantenimento che sono, in ogni caso, da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, con accredito sul conto corrente. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento ed in particolare: spese per la salute, che non richiedono il preventivo accordo I) medico specialistiche prescritte dal medico curante, II) cure dentistiche presso strutture pubbliche, III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica, IV) tickets sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, II) cure termali e fisioterapiche, III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, IV) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
2 5) Gli assegni familiari verranno di comune accordo percepiti in via esclusiva dalla madre convivente con i figli mediante accredito sul suo nuovo conto corrente, mentre le detrazioni ex lege previste competeranno al 50% ad entrambi i coniugi;
6) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi, per cui rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
7) per le spese della casa già adibita a dimora coniugale, le spese condominiali annuali, il pagamento di tutte le utenze e tasse (Tari ecc.) competerà alla moglie a cui è stata assegnata la dimora coniugale;
8) A definitivo scioglimento della comunione legale dei beni i coniugi convengono quanto segue:
a) I reciproci doni-regali-donazioni effettuati in corso di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a tale titolo.
b) il veicolo Range Rover Velar FZ718SK, acquistato in costanza di matrimonio, rimarrà formalmente intestato al sig. ma per il tempo in cui si troverà all'estero potrà essere utilizzato dalla moglie, sig.ra ; Parte_1 CP_1
9) i ricorrenti riconoscono di avere risolto tra loro ogni questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi questione riguardante il presente rapporto coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BORUTTA, SS (atto n. 8, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
MI SI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22182/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ALESSANDRO BONOMELLI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. ALESSANDRO BONOMELLI;
CP_1 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Iseo (BS), via Colombera n.1, con tutto quanto in essa contenuto, mobili arredi e pertinenze, salvi gli effetti personali del marito che lo stesso provvederà a trasferire presso la sua nuova residenza, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi con la madre ed, in ogni caso, fino a quando il figlio , attualmente minorenne, non avrà raggiunto la propria autosufficienza economica;
Per_1
3) Il figlio di anni 17, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno insieme Persona_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. In ogni caso, le scelte di maggior rilievo, da assumersi nell'interesse del figlio, verranno prese di comune accordo, così come previsto dall'art. 337 ter c.c.
1 Entrambi i figli e rimarranno residenti presso l'abitazione assegnata alla madre in Iseo (BS), via Per_3 Per_1
Colombera n.1 e, considerata la loro età, il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo desidera.
Il padre, che ha uno stabile impiego lavorativo all'estero, per il tempo in cui farà rientro in Italia, avrà la facoltà di stare con il figlio e tenerlo con sé presso l'abitazione già adibita a casa coniugale di cui è comproprietario. Per_1
Le festività natalizie e le vacanze pasquali verranno trascorse dal figlio per metà con il padre e per metà Per_1 presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di Pasqua.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per almeno due settimane, anche non consecutive, in un periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
-Rispetto alla frequenza scolastica, il figlio si reca autonomamente a scuola salvo per il periodo invernale Per_1 dove viene occasionalmente portato a scuola dalla madre;
-Rispetto alle attività ludico-sportive, il figlio , che gioca a basket, si reca in palestra autonomamente. Per_1
Per tutto quanto non specificato nel presente atto si fa rifermento all'allegato piano genitoriale sottoscritto dai genitori
(doc. 13).
4) Il sig. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , verserà la somma mensile di € Parte_1 Per_1
350,00 da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT a partire dall'anno solare successivo a quello di riferimento e ciò fino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente.
Seguendo il protocollo del Tribunale di Brescia datato 14.07.2016, il padre e la madre contribuiranno al versamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (non comprese nell'assegno di mantenimento che sono, in ogni caso, da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, con accredito sul conto corrente. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento ed in particolare: spese per la salute, che non richiedono il preventivo accordo I) medico specialistiche prescritte dal medico curante, II) cure dentistiche presso strutture pubbliche, III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica, IV) tickets sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, II) cure termali e fisioterapiche, III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, IV) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
2 5) Gli assegni familiari verranno di comune accordo percepiti in via esclusiva dalla madre convivente con i figli mediante accredito sul suo nuovo conto corrente, mentre le detrazioni ex lege previste competeranno al 50% ad entrambi i coniugi;
6) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi, per cui rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
7) per le spese della casa già adibita a dimora coniugale, le spese condominiali annuali, il pagamento di tutte le utenze e tasse (Tari ecc.) competerà alla moglie a cui è stata assegnata la dimora coniugale;
8) A definitivo scioglimento della comunione legale dei beni i coniugi convengono quanto segue:
a) I reciproci doni-regali-donazioni effettuati in corso di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a tale titolo.
b) il veicolo Range Rover Velar FZ718SK, acquistato in costanza di matrimonio, rimarrà formalmente intestato al sig. ma per il tempo in cui si troverà all'estero potrà essere utilizzato dalla moglie, sig.ra ; Parte_1 CP_1
9) i ricorrenti riconoscono di avere risolto tra loro ogni questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi questione riguardante il presente rapporto coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BORUTTA, SS (atto n. 8, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
MI SI
3