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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti nei termini ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1505/2024
da: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Stefano n. 1 C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, C.F._1
C.F. , PEC Walter Miceli, C.F. C.F._2 Email_1
, PEC Nicola Zampieri, C.F. C.F._3 Email_2
, PEC Fabio Ganci, C.F. C.F._4 Email_3
, PEC Denis Rosa, C.F. C.F._5 Email_4 C.F._6
PEC e Maria Maniscalco, C.F. PEC Email_5 C.F._7
ed elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Email_6
Torre Belfredo n. 13/4, presso e nello studio dell'Avv. Denis Rosa, come da procura alle liti in atti;
ricorrente
contro
: , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, C.F. , , P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come Controparte_3
introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Tribunale di Treviso
Dirigente dell' , ed elettivamente domiciliato Controparte_4
presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, 116, pec: Controparte_3
Email_7
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti,
con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e
funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con
accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla
formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e
declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul
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lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla
fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di
cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da CP_5
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante
dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute,
la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse,
oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime
e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino
al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.
Per la parte resistente:
In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato. In ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della
controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accertamento del suo diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
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formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24 per un importo complessivo di € 2.500,00, con conseguente condanna del Controparte_6
a costituire in suo favore la suddetta carta e ad accreditarvi la somma richiesta. In via
[...]
subordinata, chiedeva il risarcimento del danno per equivalente. Il ricorrente fondava la propria pretesa sulla violazione del principio di non discriminazione, sancito a livello eurounitario e costituzionale, e sulla violazione degli obblighi di formazione gravanti sull'Amministrazione nei confronti di tutto il personale docente, anche a tempo determinato. A supporto delle proprie ragioni,
richiamava le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), del Consiglio di
Stato e della Corte di Cassazione.
Si è costituito in giudizio il , eccependo in via preliminare il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'assunto che la controversia attenesse a un atto di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva del , in quanto i criteri e le modalità di CP_1
assegnazione della carta docente sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel merito, l'Amministrazione resistente contestava l'infondatezza delle domande avverse, negando che la carta elettronica del docente potesse essere annoverata tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo.
Sosteneva che, sebbene il diritto alla formazione non venga negato ai docenti a tempo determinato,
solo per gli assunti a tempo indeterminato si impone la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e che la carta docente è uno strumento accessorio legato a tale obbligatorietà.
Rilevava che il docente non aveva presentato tempestiva richiesta di accedere al beneficio entro i termini di validità, che la carta non è un incremento stipendiale, e che la somma deve essere utilizzata entro l'anno scolastico di assegnazione.
Eccepiva, ad ogni conto, la prescrizione quinquennale per il pagamento delle eventuali differenze economiche maturate.
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Chiedeva, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di rapportare l'importo annuo di Euro 500,00 al servizio effettivamente prestato in relazione ad ogni contratto a tempo determinato e la compensazione delle spese di lite data la serialità della controversia.
Così instaurato il contraddittorio, la causa, di natura documentale, viene quindi contestualmente decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
L'argomentazione dell'Amministrazione resistente, basata sulla natura di atto di macro-
organizzazione dei DPCM attuativi della L. 107/2015, non coglie nel segno, in quanto la domanda non mira all'annullamento di tali atti, ma all'accertamento di un diritto discendente direttamente dalla legge e dalla normativa euro-unitaria, con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi in contrasto, come previsto dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
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La previsione per cui i criteri e le modalità siano definiti con DPCM non sposta la legittimazione passiva dal , quale datore di lavoro nel rapporto di impiego. CP_1
Passando al merito della controversia, l'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante
“carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge
107/2015, al fine di sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali. I
DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato che tale beneficio è
riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Sebbene l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 abbia esteso, limitatamente all'anno 2023, la carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, dalla lettura delle norme emerge come i docenti con contratto a tempo determinato con supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Di qui il rilievo, sollevato dalla parte ricorrente, secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Giova premettere che il ricorrente, signor , ha prestato servizio di insegnamento Parte_1
con contratti a tempo determinato alle dipendenze del negli Controparte_1
anni scolastici 2019/2020 presso l'IS 'G. (dal 24/09/19 al 30/06/20) e l'Istituto CP_7
(dal 25/09/2019 al 30/06/2020), nell'anno scolastico 2020/2021 (dal Controparte_8
23/09/2020 al 31/08/2021), nell'anno scolastico 2021/2022 presso l' (dal Controparte_9
08/09/2021 al 31/08/2022), nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'IS (dal CP_10
05/09/2022 al 30/06/2023) e nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'IS (dal CP_10
02/09/2023 al 30/06/2024).
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui
- 6 - Tribunale di Treviso
formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla
mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e
dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede
come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non
aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su
tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come
fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità
dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un
analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso
contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva
qualità dell'insegnamento. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente
sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a
carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti
part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a
tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il
periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE (ordinanza del
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La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata
come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è
versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il
personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti”.
Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del secondo cui la carta non rientrerebbe tra le condizioni di impiego – la Corte di Giustizia CP_1
ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso
che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e
- 8 - Tribunale di Treviso
per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza”.
Le argomentazioni dell'Amministrazione resistente circa l'esistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento, fondate sulla diversa stabilità del rapporto e sulla non obbligatorietà della formazione per i precari, sono smentite dalla stessa CGUE, che ha chiarito che la formazione continua è obbligatoria per entrambi i tipi di personale e che la mera natura temporanea del rapporto non costituisce di per sé ragione oggettiva.
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023.
La Suprema Corte ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il
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risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva,
può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata
della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un
maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data
in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in
cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine
decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti fino al termine delle attività didattiche o annuali negli a.s. dal 2019/2020
al 2023/2024.
Tutti questi contratti rientrano nelle tipologie (fino al 30 giugno o 31 agosto) per le quali la
Cassazione ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Il ricorrente è inoltre attualmente assegnatario di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso, con contratto fino al 30.06.2025, ed è iscritto nelle graduatorie per le supplenze,
e pertanto va ritenuto interno al sistema scolastico.
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Di conseguenza, il rimedio esperibile è l'adempimento in forma specifica, ovvero l'attribuzione della Carta Docente mediante accreditamento.
Nel caso di specie risulta infine inconferente l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
, atteso che il ricorso è stato notificato in data 25 settembre 2024 e il più risalente degli CP_1
anni in contestazione è l'anno scolastico 2019/2020.
Non coglie nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici.
La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati.
Anche la richiesta del , formulata in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di € CP_1
500,00 al servizio effettivamente reso, è disattesa. La Cassazione, nel riconoscere il diritto ai docenti con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto, ha implicitamente ritenuto che per tali tipologie contrattuali, che coprono la quasi totalità o l'intero anno scolastico e le attività didattiche, spetti l'importo pieno. Il "nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo" per queste tipologie contrattuali, giustificando l'attribuzione dell'intero importo.
- 11 - Tribunale di Treviso
Sulla base di tutte le considerazioni suesposte e delle univoche statuizioni della giurisprudenza euro-unitaria e nazionale, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Ne consegue la condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 CP_1
(pari a € 500 x 5 anni) tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1,
comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
- 12 - Tribunale di Treviso
2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a Controparte_1
mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente, Controparte_1
, alla rifusione della metà residua in favore del ricorrente , che si
[...] Parte_1
liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli,
Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 13 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 maggio 2022, causa C-450/21).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti nei termini ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1505/2024
da: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Stefano n. 1 C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, C.F._1
C.F. , PEC Walter Miceli, C.F. C.F._2 Email_1
, PEC Nicola Zampieri, C.F. C.F._3 Email_2
, PEC Fabio Ganci, C.F. C.F._4 Email_3
, PEC Denis Rosa, C.F. C.F._5 Email_4 C.F._6
PEC e Maria Maniscalco, C.F. PEC Email_5 C.F._7
ed elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Email_6
Torre Belfredo n. 13/4, presso e nello studio dell'Avv. Denis Rosa, come da procura alle liti in atti;
ricorrente
contro
: , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, C.F. , , P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come Controparte_3
introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Tribunale di Treviso
Dirigente dell' , ed elettivamente domiciliato Controparte_4
presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, 116, pec: Controparte_3
Email_7
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti,
con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e
funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con
accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla
formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e
declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul
- 2 - Tribunale di Treviso
lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla
fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di
cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da CP_5
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante
dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute,
la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse,
oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime
e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino
al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.
Per la parte resistente:
In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato. In ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della
controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accertamento del suo diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
- 3 - Tribunale di Treviso
formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24 per un importo complessivo di € 2.500,00, con conseguente condanna del Controparte_6
a costituire in suo favore la suddetta carta e ad accreditarvi la somma richiesta. In via
[...]
subordinata, chiedeva il risarcimento del danno per equivalente. Il ricorrente fondava la propria pretesa sulla violazione del principio di non discriminazione, sancito a livello eurounitario e costituzionale, e sulla violazione degli obblighi di formazione gravanti sull'Amministrazione nei confronti di tutto il personale docente, anche a tempo determinato. A supporto delle proprie ragioni,
richiamava le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), del Consiglio di
Stato e della Corte di Cassazione.
Si è costituito in giudizio il , eccependo in via preliminare il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'assunto che la controversia attenesse a un atto di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva del , in quanto i criteri e le modalità di CP_1
assegnazione della carta docente sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel merito, l'Amministrazione resistente contestava l'infondatezza delle domande avverse, negando che la carta elettronica del docente potesse essere annoverata tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo.
Sosteneva che, sebbene il diritto alla formazione non venga negato ai docenti a tempo determinato,
solo per gli assunti a tempo indeterminato si impone la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e che la carta docente è uno strumento accessorio legato a tale obbligatorietà.
Rilevava che il docente non aveva presentato tempestiva richiesta di accedere al beneficio entro i termini di validità, che la carta non è un incremento stipendiale, e che la somma deve essere utilizzata entro l'anno scolastico di assegnazione.
Eccepiva, ad ogni conto, la prescrizione quinquennale per il pagamento delle eventuali differenze economiche maturate.
- 4 - Tribunale di Treviso
Chiedeva, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di rapportare l'importo annuo di Euro 500,00 al servizio effettivamente prestato in relazione ad ogni contratto a tempo determinato e la compensazione delle spese di lite data la serialità della controversia.
Così instaurato il contraddittorio, la causa, di natura documentale, viene quindi contestualmente decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
L'argomentazione dell'Amministrazione resistente, basata sulla natura di atto di macro-
organizzazione dei DPCM attuativi della L. 107/2015, non coglie nel segno, in quanto la domanda non mira all'annullamento di tali atti, ma all'accertamento di un diritto discendente direttamente dalla legge e dalla normativa euro-unitaria, con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi in contrasto, come previsto dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
- 5 - Tribunale di Treviso
La previsione per cui i criteri e le modalità siano definiti con DPCM non sposta la legittimazione passiva dal , quale datore di lavoro nel rapporto di impiego. CP_1
Passando al merito della controversia, l'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante
“carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge
107/2015, al fine di sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali. I
DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato che tale beneficio è
riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Sebbene l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 abbia esteso, limitatamente all'anno 2023, la carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, dalla lettura delle norme emerge come i docenti con contratto a tempo determinato con supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Di qui il rilievo, sollevato dalla parte ricorrente, secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Giova premettere che il ricorrente, signor , ha prestato servizio di insegnamento Parte_1
con contratti a tempo determinato alle dipendenze del negli Controparte_1
anni scolastici 2019/2020 presso l'IS 'G. (dal 24/09/19 al 30/06/20) e l'Istituto CP_7
(dal 25/09/2019 al 30/06/2020), nell'anno scolastico 2020/2021 (dal Controparte_8
23/09/2020 al 31/08/2021), nell'anno scolastico 2021/2022 presso l' (dal Controparte_9
08/09/2021 al 31/08/2022), nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'IS (dal CP_10
05/09/2022 al 30/06/2023) e nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'IS (dal CP_10
02/09/2023 al 30/06/2024).
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui
- 6 - Tribunale di Treviso
formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla
mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e
dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede
come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non
aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su
tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come
fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità
dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un
analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso
contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva
qualità dell'insegnamento. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente
sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a
carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti
part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a
tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il
periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE (ordinanza del
- 7 - Tribunale di Treviso
La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata
come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è
versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il
personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti”.
Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del secondo cui la carta non rientrerebbe tra le condizioni di impiego – la Corte di Giustizia CP_1
ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso
che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e
- 8 - Tribunale di Treviso
per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza”.
Le argomentazioni dell'Amministrazione resistente circa l'esistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento, fondate sulla diversa stabilità del rapporto e sulla non obbligatorietà della formazione per i precari, sono smentite dalla stessa CGUE, che ha chiarito che la formazione continua è obbligatoria per entrambi i tipi di personale e che la mera natura temporanea del rapporto non costituisce di per sé ragione oggettiva.
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023.
La Suprema Corte ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il
- 9 - Tribunale di Treviso
risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva,
può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata
della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un
maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data
in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in
cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine
decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti fino al termine delle attività didattiche o annuali negli a.s. dal 2019/2020
al 2023/2024.
Tutti questi contratti rientrano nelle tipologie (fino al 30 giugno o 31 agosto) per le quali la
Cassazione ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Il ricorrente è inoltre attualmente assegnatario di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso, con contratto fino al 30.06.2025, ed è iscritto nelle graduatorie per le supplenze,
e pertanto va ritenuto interno al sistema scolastico.
- 10 - Tribunale di Treviso
Di conseguenza, il rimedio esperibile è l'adempimento in forma specifica, ovvero l'attribuzione della Carta Docente mediante accreditamento.
Nel caso di specie risulta infine inconferente l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
, atteso che il ricorso è stato notificato in data 25 settembre 2024 e il più risalente degli CP_1
anni in contestazione è l'anno scolastico 2019/2020.
Non coglie nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici.
La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati.
Anche la richiesta del , formulata in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di € CP_1
500,00 al servizio effettivamente reso, è disattesa. La Cassazione, nel riconoscere il diritto ai docenti con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto, ha implicitamente ritenuto che per tali tipologie contrattuali, che coprono la quasi totalità o l'intero anno scolastico e le attività didattiche, spetti l'importo pieno. Il "nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo" per queste tipologie contrattuali, giustificando l'attribuzione dell'intero importo.
- 11 - Tribunale di Treviso
Sulla base di tutte le considerazioni suesposte e delle univoche statuizioni della giurisprudenza euro-unitaria e nazionale, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Ne consegue la condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 CP_1
(pari a € 500 x 5 anni) tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1,
comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
- 12 - Tribunale di Treviso
2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a Controparte_1
mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente, Controparte_1
, alla rifusione della metà residua in favore del ricorrente , che si
[...] Parte_1
liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli,
Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 13 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 maggio 2022, causa C-450/21).