Articolo 2196 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2190Articolo 2223
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20 febbraio 2020
Art. 2196-ter. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri) 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta';
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) possesso di laurea triennale ((...)) definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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