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7 luglio 2017
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19 dicembre 2018
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20 febbraio 2020
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Art. 2196-ter. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri) 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta';
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) possesso di laurea triennale ((...)) definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta';
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) possesso di laurea triennale ((...)) definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/12/2023, n. 19013Provvedimento: […] - avverso tale previsione, il ricorrente ha allegato che, tenuto conto della circostanza che il bando è stato pubblicato il 20 dicembre 2022, alla procedura si applicherebbe l'articolo 2196-ter, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disposizione in base alla quale “Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti: (...) a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età”;Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- concorso pubblico·
- tutela della privacy·
- requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici·
- misure cautelari interinali·
- art. 651-bis cod. ord. mil.·
- annullamento di bando di concorso·
- limite di età per i concorsi pubblici·
- art. 2196-ter cod. ord. mil.·
- regolamento delle spese di lite·
- soccombenza virtuale·
- improcedibilità del ricorso