Inammissibile
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2025REG.PROV.COLL.
N. 10158/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10158 del 2023, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Claudiahilde Perugini e Simone Boccali, con domicilio digitale presso la prima in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il Cons. Francesco Guarracino e uditi per la parte ricorrente gli avvocati Claudiahilde Perugini e Simone Boccali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe il sig.-OMISSIS-, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha agito per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del -OMISSIS-, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza di reiezione della domanda di annullamento della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione inflittagli, con provvedimento in data 5 agosto 2020, per condotte, giudicate biasimevoli dall’Amministrazione militare, per le quali aveva subito un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e che, secondo quanto affermato nel provvedimento, erano consistite nel fatto di « essersi impossessato, asportandoli, di un aratro antico in metallo e di due gioghi antichi per buoi, collocati in prossimità di altrui proprietà » e di aver venduto l’aratro all’esercente di un negozio e consegnato i gioghi ad altro esercente in conto vendita.
2. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto di forma.
3. – Il ricorrente ha depositato una memoria di discussione e all’udienza pubblica del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – A sostegno della domanda rescindente il ricorrente sostiene che il giudice d’appello sarebbe incorso in errore di fatto revocatorio quando, al punto 13.3 della sentenza, ha affermato che gli oggetti in questione « si trovavano “all’interno dell’area cortilizia delle rispettive abitazioni” dei proprietari delle res » per trarne, subito dopo, la conseguenza che « essi, quindi, non assumevano le caratteristiche delle vere e proprie res derelictae e comunque era del tutto agevole risalire agli effettivi proprietari ».
Secondo il ricorrente quell’affermazione è frutto di travisamento del contenuto delle risultanze processuali, giacché in nessun atto del giudizio penale di primo e secondo grado e neppure dell’inchiesta disciplinare sarebbe mai stato scritto che quegli arnesi si trovavano in un’area privata (“cortilizia”), essendovi detto, al contrario, che quei beni erano « collocati in adiacenza o prossimità delle rispettive proprietà, accessibili a chiunque » ed esposti alla pubblica fede (cfr. la sentenza assolutoria in appello).
Tale errore di fatto sarebbe stato decisivo per l’esito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, che proprio sulla base di quell’erroneo presupposto avrebbe riconosciuto che « il militare è effettivamente incorso in un comportamento violativo delle regole precauzionali che gli imponevano di verificare, prima di impossessarsene, se gli oggetti fossero da ascrivere alla proprietà dei vicini di casa » (punto 13.3 della sentenza revocanda).
Rimarca il ricorrente che trovandosi, viceversa, quegli oggetti lungo un ciglio stradale in prossimità di una strada di pubblico transito, aperta a chiunque, egli non avrebbe violato alcuna regola cautelare.
5. – A rinforzare l’errore revocatorio si porrebbe anche un altro dato, oltre a quello della collocazione spaziale dei suddetti beni, vale a dire che non corrisponderebbe al vero l’affermazione, nella sentenza da revocare, del loro preteso valore commerciale, la quale sarebbe una forzatura interpretativa per escludere l’operatività dell’istituto civilistico di cui all’art. 923 c.c.
6. – Ai sensi dell’art. 106, co. 1, c.p.a e dell’art. 395, co. 1, n. 4) c.p.c., la revocazione è proponibile “ se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ”.
Poiché la decisione deve essere « l’effetto » del preteso errore di fatto, occorre che il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, il che vale a dire che tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa da quella adottata ( ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1037; Cass., sez. VI, ord. 27 dicembre 2021, n. 41683); il nesso di causalità richiesto non è storico, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità, appunto, logico-giuridica ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5772; Cass., Sez. un., 18 aprile 2024, n. 10562; Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6038).
7. – Nel caso in esame, tuttavia, il lamentato errore relativo alla collocazione spaziale dei beni contenuto, al punto 13.3 della sentenza impugnata, nella frase « tali oggetti si trovavano “all’interno dell’area cortilizia delle rispettive abitazioni” dei proprietari delle res » non è decisivo, perché non costituisce l’esclusiva ed imprescindibile premessa logica della decisione.
Infatti, ritenendo apertis verbis che fosse necessario riportarla esattamente, il giudice ha riprodotto in sentenza, virgolettandola, la contestazione formulata nei confronti dell’appellante, dove si precisava che i beni erano « collocati in adiacenza o prossimità delle rispettive proprietà di due fratelli di collecorvino (pe) » (cfr. punto 13.2 della sentenza), la quale descrive la « esatta dinamica della vicenda » dalla quale il giudice ha tratto il convincimento che quegli oggetti non presentavano le caratteristiche delle vere e proprie res derelictae (non nel senso che erano di proprietà dei vicini, bensì che non risultava chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente) e che, comunque, era del tutto agevole risalire ai loro effettivi proprietari, con la conseguente violazione delle regole precauzionali che, secondo la valutazione espressa in sentenza e insuscettibile di riesame in questa sede, imponevano al militare di verificare se gli oggetti fossero di proprietà dei vicini di casa.
8. – Per quanto riguarda la supposta “forzatura interpretativa” commessa dal giudice nell’apprezzamento del preteso valore commerciale dei beni « confermato dalla successiva compravendita presso venditori di settore ad un prezzo non irrisorio » (cfr. ancora il punto 13.3 della sentenza), quello denunciato non è un errore percettivo della realtà materiale di un fatto o di un atto, bensì un ipotetico errore di giudizio, sul quale, pacificamente, non è ammesso alcun ulteriore sindacato in sede di impugnazione per revocazione ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2024, n. 8679; sez. II, 26 settembre 2024, n. 7813).
9. – Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
10. – Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, in considerazione della natura dell’attività difensiva svolta dalla resistente amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.