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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1678/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6634/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4084/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 9063038240000389 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 283 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
Appellato: decalratoria di inammissibilità dell'appelo e, in subordine, conferma della sentenza con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla Gamma Tributi srl, concessionaria del Comune di Lacco Ameno, per il mancato pagamento della TARI anno 2015, di euro 721,27, deducendo:
omessa notificazione di tutti gli atti presupposti;
omessa notifica dell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ai sensi dell'art 50 comma 2 del
DPR 603/73;
estinzione del credito per prescrizione, per decorso del termine massimo quinquennale;
decadenza dell'Ente dal potere di riscossione per tardiva formazione del ruolo d'imposta ex art. 72, del Dlgs.
n. 507/93;
violazione dell' art. 7 della l. n. 212/2000 sulla chiarezza e motivazione degli atti.
La Gamma, costituitasi in giudizio eccepì:
in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere dei motivi di impugnazione relativi ai vizi propri del pignoramento;
l'inammissibilità del ricorso ex art 14 Dlgs 546/92 comma 6-bis per mancata notifica del ricorso all'ente impositore che vevaa emesso gli atti presupposti;
l'infondatezza del ricorso per essere stati gli atti presupposti, avviso di accertamento e sollecito di pagamento, ritualmente notificati al contribuente.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 4084 emessa all'udienza del 5.3.205 e depositata il 6.3.2025 rigettò il ricorso condannando la ricorrente al pagamento di euro 300,00 per spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dalla contribuente che ha chiesto la riforma della decisione e condanna della controparte al pagamento delle spese con distrazione al difensore.
Si è costituita in giudizio la concessionaria Società_1 che ha chiesto in via principale che fosse dichiarata la inammissibilità della impugnazione e, in via gradata, che fosse rigettata con vittoria di spese e loro distrazione al difensore antistatario.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio può essere definito accogliendo uno dei motivi sollevati nelle controdeduzioni. La contribuente ha eccepito vizi della notifica degli atti presupposti al pignoramento, atti emessi dal Comune di Lacco Ameno, al quale non era stato notificato il ricorso.
L'articolo 14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, che si applica ai giudizi introdotti, come questo, in data successiva al 4 gennaio 2024, prevede che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è proposto sempre nei riguardi di entrambi i soggetti.
Il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, cui fa seguito, nel caso di ricorso notificato soltanto al soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ma lamentando anche il vizio di notificazione dell'atto presupposto, non la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma l'ordine da parte del giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, ai sensi dell'articolo 102
c.p.c.
La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 220/2023 precisa che: “In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio”.
Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.
Le spese di questo grado, per la natura interlocutoria della decisione, vanno compensate.
P.Q.M.
rimette la causa alla CGT di primo grado di Napoli.
Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6634/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4084/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 9063038240000389 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 283 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
Appellato: decalratoria di inammissibilità dell'appelo e, in subordine, conferma della sentenza con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla Gamma Tributi srl, concessionaria del Comune di Lacco Ameno, per il mancato pagamento della TARI anno 2015, di euro 721,27, deducendo:
omessa notificazione di tutti gli atti presupposti;
omessa notifica dell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ai sensi dell'art 50 comma 2 del
DPR 603/73;
estinzione del credito per prescrizione, per decorso del termine massimo quinquennale;
decadenza dell'Ente dal potere di riscossione per tardiva formazione del ruolo d'imposta ex art. 72, del Dlgs.
n. 507/93;
violazione dell' art. 7 della l. n. 212/2000 sulla chiarezza e motivazione degli atti.
La Gamma, costituitasi in giudizio eccepì:
in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere dei motivi di impugnazione relativi ai vizi propri del pignoramento;
l'inammissibilità del ricorso ex art 14 Dlgs 546/92 comma 6-bis per mancata notifica del ricorso all'ente impositore che vevaa emesso gli atti presupposti;
l'infondatezza del ricorso per essere stati gli atti presupposti, avviso di accertamento e sollecito di pagamento, ritualmente notificati al contribuente.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 4084 emessa all'udienza del 5.3.205 e depositata il 6.3.2025 rigettò il ricorso condannando la ricorrente al pagamento di euro 300,00 per spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dalla contribuente che ha chiesto la riforma della decisione e condanna della controparte al pagamento delle spese con distrazione al difensore.
Si è costituita in giudizio la concessionaria Società_1 che ha chiesto in via principale che fosse dichiarata la inammissibilità della impugnazione e, in via gradata, che fosse rigettata con vittoria di spese e loro distrazione al difensore antistatario.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio può essere definito accogliendo uno dei motivi sollevati nelle controdeduzioni. La contribuente ha eccepito vizi della notifica degli atti presupposti al pignoramento, atti emessi dal Comune di Lacco Ameno, al quale non era stato notificato il ricorso.
L'articolo 14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, che si applica ai giudizi introdotti, come questo, in data successiva al 4 gennaio 2024, prevede che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è proposto sempre nei riguardi di entrambi i soggetti.
Il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, cui fa seguito, nel caso di ricorso notificato soltanto al soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ma lamentando anche il vizio di notificazione dell'atto presupposto, non la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma l'ordine da parte del giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, ai sensi dell'articolo 102
c.p.c.
La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 220/2023 precisa che: “In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio”.
Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.
Le spese di questo grado, per la natura interlocutoria della decisione, vanno compensate.
P.Q.M.
rimette la causa alla CGT di primo grado di Napoli.
Compensa le spese.