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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2132/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Ferrari CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Filippini in punto a: vendita, opposizione a decreto ingiuntivo. All'udienza del 4/11/2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte. Per parte attrice:
“adversis reiectis, voglia il Tribunale Civile di Modena così giudicare: 1) - Revocare, dichiarare inefficace, annullare o come meglio il decreto ingiuntivo opposto n. 568/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 18 marzo 2024 (fascicolo 1355/2024 R.G.) e notificato in pari data;
2) - Rigettare integralmente la domanda di condanna formulata dall'opposto dichiarando che l'opponente nulla a questi deve;
3) - Conseguentemente disporre la restituzione e comunque condannare l'opposto a pagare a Parte_1 la somma di € 23.585,26 da quest'ultimo corrisposta in data 1/12/2024, come da conteggi
[...] trasmessi dall'avversario e da contabile di bonifico che vengono allegati in uno sub. doc. 22 alle note scritte di p.c., in esecuzione dell'Ordinanza in data 27/11/2024 con la quale il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto opposto, oltre interessi moratori di legge dal giorno 2/12/2024; 4) - Condannare l'opposto ex art. 96 c.p.c., sussistendone tutti i presupposti. Vinte le spese e compensi del giudizio, maggiorati di spese generali ed accessori come per legge e con maggiorazione del 30% del compenso in virtù della redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la navigazione, consultazione e ricerca testuale all'interno degli atti medesimi e dei documenti allegati”;
per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico designato, in via preliminare concedere con ordinanza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 568/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 18.3.2024 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di € 16.217,00 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 e ss. d.lgs. 231/2002, maggiorato di quattro punti ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 198/2021, decorrenti dal 28 maggio 2022 al saldo, per i motivi enunciati in narrativa;
in subordine, qualora non sia ritenuta ammissibile la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, previa rinuncia al decreto laddove ritenuta necessaria, concedere ordinanza di pagamento ex art. 186 ter cod.proc.civ. provvisoriamente esecutiva per la somma di € 16.217,00 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 e ss. d.lgs. 231/2002, maggiorato di quattro punti ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 198/2021, decorrenti dal 28 maggio 2022 al saldo, in via principale, rigettare, per i motivi tutti esposti negli atti di causa, l'opposizione proposta da per Parte_1 infondatezza e mancanza di prova o come meglio;
➢ condannare al pagamento a favore di della somma di € 16.217,00 Parte_1 CP_1 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 e ss. d.lgs. 231/2002, maggiorato di quattro punti ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 198/2021, decorrenti dal 28 maggio 2022 al saldo,
➢ con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione (maggiorati del 30% in virtù dei collegamenti telematici coi documenti), oltre rimborso forfetario delle spese generali ed oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come in atti ed a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento della somma di €
16.217,00, così limitando la domanda svolta con ricorso monitorio per la somma di € 18.317,0, oltre accessori, come saldo per il pagamento di forniture di bestiame -nella specie bovini da latte- documentate da fatture registrate e non pagate dall'acquirente.
A fronte della prova documentale fornita dall'attore sostanziale ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
2. Da parte attrice è eccepito:
a) l'insussistenza del credito azionato, non trattandosi di operazione commerciale effettivamente compiuta tra le parti del presente giudizio, essendo stato compiuto l'acquisto dei bovini da altro soggetto diverso dall'opponente b) il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul DDT n. 18 del
28/5/2022, prodotto dal convenuto opposto (doc. n.10 fascicolo monitorio),
e poi anche dall'opponente (doc. n. 11 conv.) riferito a n. 23 bovini e recante come cessionario e come destinataria . Parte_1 Controparte_2
3. La ricostruzione dei fatti del creditore è la seguente: con contratto stipulato in data 12 maggio 2022 a Zibello (PR), , in nome e Controparte_3
2 per conto dell'impresa individuale ha acquistato ottanta Parte_1 bovini da latte al prezzo di € 1.050,00 cadauno dalla Azienda Agricola
Renova di CE AN [doc. n. 3 fasc. monitorio); l'acquirente, con una serie di differenti trasporti, ha ricevuto la consegna di un totale di settantadue bovini, per un ammontare complessivo di € 75.600,00 [doc. n. 4 – 11 fasc. monitorio), e ha emesso assegni bancari per un totale di € 47.800,00 [doc.
n. 12 – 17 fasc. monitorio); a tale somma deve aggiungersi l'importo di €
9.483,00 corrisposto al venditore da (moglie di Controparte_2 CP_3
ed essa stessa titolare di azienda zootecnica), destinataria di alcuni
[...] animali (doc. n. 6 – 11 fasc. monitorio) in occasione di una cessione di ramo d'azienda, stipulata l'1.6.2022 e registrata a Modena il 13.6.2022, per il corrispettivo complessivo di € 443.266,00 di cui € 433.742,94 imputato alle
Quote ed € 9.483,00 per i bovini e le scorte Parte_2 morte.
4. Parte attrice propone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alle prospettazioni del creditore: allega che i ventitré animali non furono acquistati dal convenuto opposto con contratto stipulato a Zibello il 12 maggio 2022 (doc. n. 3), ma direttamente dalla nuora, , Controparte_2 destinataria del trasporto, per un corrispettivo non superiore a € 9.483,06, come parte del prezzo della menzionata cessione di ramo d'azienda - costituito, appunto, da ventritré bovini, da 3.557,27 quintali di Quota Latte
Parmigiano Reggiano, e da cinquanta balloni di fieno- per complessivi €
443.226,00, formalizzata con il successivo rogito notarile.
La ricostruzione dei fatti di parte attrice non ha trovato conferma probatoria: l'opponente non ha prodotto alcun documento di trasporto attestante il trasferimento degli animali da e;
CP_1 Controparte_2
l'unico documento di trasporto prodotto è quello consistente nel ddt n.
18/22 del 28.5.2022 (doc. n. 10 fasc. monitorio) che attesta il trasferimento di 23 bovini ed è riconducibile alla compravendita di complessivi ottanta bovini risultante dal contratto scritto stipulato dalle odierne parti (doc. n. 3 conv.) in data 12.5.2022, non disconosciuto dall'opponente.
I bovini trasferiti direttamente a e non pagati da Controparte_2 sono quelli indicati nel documento di trasporto n. 18/22 del 28 Parte_1
3 maggio 2022 e dal documento di accompagnamento n. prodotto in Nu_1 giudizio da parte convenuta opposta come doc. n. 37, relativo appunto a 23 bovini;
invece, i bovini oggetto della cessione di ramo d'azienda sono quelli individuati nel documento allegato al contratto di cessione, come Allegato A richiamato nell'art. 2 del contratto stesso, e sono all'evidenza animali diversi da quelli di cui all'analogo documento di accompagnamento n. 25/22 (doc.
n. 37 conv.).
Per cui i 23 bovini di cui al documento di trasporto n. del 28 Nu_2 maggio 2022 sono stati trasferiti, per conto e nell'interesse di Parte_1
indicato come cessionario nel documento di trasporto,
[...] direttamente da indicato come cedente, a , ma non CP_1 Controparte_2 furono acquistati da quest'ultima.
Così ricostruita la vicenda, è privo di rilievo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul DDT n. 18 del 28/5/2022, che non è effettivamente riconducibile all'attore del resto, la teste Parte_1 Tes_1
madre di , ha ammesso di essere l'autrice materiale del
[...] CP_1 documento ("Mi sembra la mia calligrafia”), così come della nota pro forma da cui risulta il mancato pagamento dei bovini di cui al medesimo DDT (doc. 28 conv.: “Ho compilato io il documento, è la mia calligrafia").
5. Pertanto, sul piano documentale il creditore ha documentato che le somme richieste sono il residuo credito calcolato detraendo, dall'importo globale dovuto, gli acconti versati dall'opponente sulle fatture prodotte, emesse in base agli ordinativi di merce effettuati, e documentati dai documenti di trasporto. La prova si fonda, come già accennato, sui seguenti elementi:
a) il contratto di vendita di ottanta bovini in data 12.5.2022, concluso da
, il quale ha la gestione sostanziale e la rappresentanza Controparte_3 dell'impresa intestata al padre circostanza ammessa Parte_1 pacificamente da quest'ultimo, in atti e in sede di interrogatorio formale:
“Mio figlio si chiama , e lavoriamo assieme”; CP_3
b) dai documenti di trasporto risulta che il convenuto ha trasferito a settantadue bovini (doc. da n. 4 a n. 11): settanta adulti Parte_1
(doc. da n. 4 a n. 8 nonché 10 e 11) e due vitelli (doc. n. 9);
4 c) dagli assegni bancari risulta che ha corrisposto la Parte_1 somma di € 47.800,00 (doc. da n. 12 a n. 17 fasc. monitorio); le modalità di svolgimento delle operazioni sono state confermate in sede di interrogatorio dall'opponente: “La roba era pagata, io ho chiesto a mio figlio, e lui mi ha detto che la roba era stata pagata. Se ne è occupato mio figlio (…) Se ne è occupato mio figlio. Il prezzo del bovino non lo so, so che ho saldato (… ) L'autista non paga, paghiamo io o mio figlio. In questo caso ha pagato mio figlio, Lui ha detto così”;
d) le stesse circostanze risultano anche dalla deposizione dell'autista - appunto non delegato a effettuare pagamenti- avendo il teste Tes_2 dichiarato: “No, io queste dichiarazioni non le posso neanche fare, perché io soldi non ne do, non faccio i conti con i clienti. A meno che non mi diano assegni già fatti, ma io non compilo niente. E poi non è la mia scrittura. E neanche la firma (…) Io a quella azienda a volte avevo pagato con assegni, anche se di solito lo faceva però sa volte portavo io l'assegno Controparte_3 già compilato”;
e) la consegna dei bovini è sicuramente avvenuta, secondo la deposizione del medesimo teste “Adesso ricordarsi è difficile, secondo me non son stati Tes_2 nemmeno caricati tutti assieme, nello stesso giorno. Quando carico io faccio i documenti con il timbro della ditta e la mia firma. Qui non ci sono (…) Gli animali ricordo che li abbiamo caricati, il trasporto ci fu. Dovrebbe esserci un documento di trasporto, che però non è questo. Almeno non è quello che ho fatto io”;
f) nel contratto è previsto che il pagamento “avverrà per quanto riguarda le vacche al momento del carico”, circostanza confermata in sede di interrogatorio dall'opponente: “noi paghiamo gli animali alla consegna, oppure prima, così alla consegna è già pagato. Sempre con assegni, qualche volta, per piccole somme, in contanti. In questo caso dovrebbe esserci l'assegno”;
g) tuttavia, pur essendo accertato che, salvo “qualche volta, per piccole somme, in contanti”, il corrispettivo veniva sempre versato con emissione di assegno, per la consegna a di cui è causa l'opponente non ha Controparte_2 dato prova di aver consegnato un assegno in pagamento né di aver corrisposto altrimenti il prezzo d'acquisto;
5 h) ne discende che dal debito residuo dell'acquirente -ammontante a €
25.700,00- va defalcato, come ulteriore acconto, anche l'importo di €
9.483,00 versata da al momento della consegna dei ventritré Controparte_2 animali ricevuti per conto di il debito residuo per il saldo Parte_1 ammonta, quindi, ad € 16.217,00.
6. In sintesi, quindi: l'insoluto risulta dalla documentazione commerciale prodotta e dalla messa in mora;
le prove documentali prodotte da parte convenuta nella fase di cognizione ordinaria hanno confermato lo svolgimento delle prestazioni indicate nella documentazione fornita nel procedimento monitorio, cioè la consegna della merce e il mancato pagamento;
le prove testimoniali hanno confermato la ricostruzione della vicenda fornita da parte convenuta;
la ricostruzione fornita da parte attrice opponente è specificamente smentita, tra l'altro, dal raffronto tra il doc. n.
37 conv. relativo al trasporto dei bovini del 26.5.2022 e il doc. n. 10 att. relativo alla cessione di ramo aziendale;
nel giudizio ordinario di cognizione,
l'opponente ha ammesso l'esistenza della vendita e la ricezione degli animali, ma non ha dato prova della dazione dell'assegno e del pagamento.
7. La pretesa creditoria azionata merita, dunque, accoglimento. La prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risulta da elementi documentali, confermati in sede testimoniale. A fronte della esposta situazione probatoria, quale risultante dalla documentazione a base del provvedimento monitorio e da quella aggiunta nel giudizio di merito,
l'opposizione è risultata infondata: spettava all'opponente debitore fornire, in via di eccezione, la prova dell'avvenuto pagamento ovvero dell'effettivo non ricevimento della prestazione. Nessuna prova in merito può dirsi fornita.
La somma dovuta è risultata, però, inferiore a quella del decreto ingiuntivo opposto;
ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata, con riferimento all'entità del dovuto;
pertanto, l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto, l'opponente -non risultando
6 nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario>> (Trib. Modena (Salvatore) 21/9/2017, n. 1639).
La somma dovuta ammonta, come già esposto, ad € 16.217,00, somma richiesta nelle conclusioni da parte convenuta opposta;
a tale somma si aggiungono gli interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 comma
2 d.gs 198/2021, decorrenti dal 28.5.2022 sino all'effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto.
8. La lieve diminuzione dell'importo riconosciuto al creditore rispetto a quello domandato non incide sulla soccombenza, ravvisabile in capo a parte attrice, e cui segue la condanna alle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n° 568 del 18/3/2024 del Tribunale di Modena;
revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
, rappresentato dal procuratore speciale , la somma di €
[...] Parte_3 16.217,00, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 4 comma 2 d.gs 198/2021, dalla data del 28.05.2022 fino a quella di saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida n lessivi € 2.92 i € 381,00 per spese, oltre ad accessori come per legge.
7 Così deciso in Modena, il giorno 11/11/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2132/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Ferrari CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Filippini in punto a: vendita, opposizione a decreto ingiuntivo. All'udienza del 4/11/2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte. Per parte attrice:
“adversis reiectis, voglia il Tribunale Civile di Modena così giudicare: 1) - Revocare, dichiarare inefficace, annullare o come meglio il decreto ingiuntivo opposto n. 568/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 18 marzo 2024 (fascicolo 1355/2024 R.G.) e notificato in pari data;
2) - Rigettare integralmente la domanda di condanna formulata dall'opposto dichiarando che l'opponente nulla a questi deve;
3) - Conseguentemente disporre la restituzione e comunque condannare l'opposto a pagare a Parte_1 la somma di € 23.585,26 da quest'ultimo corrisposta in data 1/12/2024, come da conteggi
[...] trasmessi dall'avversario e da contabile di bonifico che vengono allegati in uno sub. doc. 22 alle note scritte di p.c., in esecuzione dell'Ordinanza in data 27/11/2024 con la quale il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto opposto, oltre interessi moratori di legge dal giorno 2/12/2024; 4) - Condannare l'opposto ex art. 96 c.p.c., sussistendone tutti i presupposti. Vinte le spese e compensi del giudizio, maggiorati di spese generali ed accessori come per legge e con maggiorazione del 30% del compenso in virtù della redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la navigazione, consultazione e ricerca testuale all'interno degli atti medesimi e dei documenti allegati”;
per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico designato, in via preliminare concedere con ordinanza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 568/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 18.3.2024 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di € 16.217,00 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 e ss. d.lgs. 231/2002, maggiorato di quattro punti ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 198/2021, decorrenti dal 28 maggio 2022 al saldo, per i motivi enunciati in narrativa;
in subordine, qualora non sia ritenuta ammissibile la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, previa rinuncia al decreto laddove ritenuta necessaria, concedere ordinanza di pagamento ex art. 186 ter cod.proc.civ. provvisoriamente esecutiva per la somma di € 16.217,00 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 e ss. d.lgs. 231/2002, maggiorato di quattro punti ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 198/2021, decorrenti dal 28 maggio 2022 al saldo, in via principale, rigettare, per i motivi tutti esposti negli atti di causa, l'opposizione proposta da per Parte_1 infondatezza e mancanza di prova o come meglio;
➢ condannare al pagamento a favore di della somma di € 16.217,00 Parte_1 CP_1 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 e ss. d.lgs. 231/2002, maggiorato di quattro punti ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 198/2021, decorrenti dal 28 maggio 2022 al saldo,
➢ con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione (maggiorati del 30% in virtù dei collegamenti telematici coi documenti), oltre rimborso forfetario delle spese generali ed oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come in atti ed a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento della somma di €
16.217,00, così limitando la domanda svolta con ricorso monitorio per la somma di € 18.317,0, oltre accessori, come saldo per il pagamento di forniture di bestiame -nella specie bovini da latte- documentate da fatture registrate e non pagate dall'acquirente.
A fronte della prova documentale fornita dall'attore sostanziale ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
2. Da parte attrice è eccepito:
a) l'insussistenza del credito azionato, non trattandosi di operazione commerciale effettivamente compiuta tra le parti del presente giudizio, essendo stato compiuto l'acquisto dei bovini da altro soggetto diverso dall'opponente b) il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul DDT n. 18 del
28/5/2022, prodotto dal convenuto opposto (doc. n.10 fascicolo monitorio),
e poi anche dall'opponente (doc. n. 11 conv.) riferito a n. 23 bovini e recante come cessionario e come destinataria . Parte_1 Controparte_2
3. La ricostruzione dei fatti del creditore è la seguente: con contratto stipulato in data 12 maggio 2022 a Zibello (PR), , in nome e Controparte_3
2 per conto dell'impresa individuale ha acquistato ottanta Parte_1 bovini da latte al prezzo di € 1.050,00 cadauno dalla Azienda Agricola
Renova di CE AN [doc. n. 3 fasc. monitorio); l'acquirente, con una serie di differenti trasporti, ha ricevuto la consegna di un totale di settantadue bovini, per un ammontare complessivo di € 75.600,00 [doc. n. 4 – 11 fasc. monitorio), e ha emesso assegni bancari per un totale di € 47.800,00 [doc.
n. 12 – 17 fasc. monitorio); a tale somma deve aggiungersi l'importo di €
9.483,00 corrisposto al venditore da (moglie di Controparte_2 CP_3
ed essa stessa titolare di azienda zootecnica), destinataria di alcuni
[...] animali (doc. n. 6 – 11 fasc. monitorio) in occasione di una cessione di ramo d'azienda, stipulata l'1.6.2022 e registrata a Modena il 13.6.2022, per il corrispettivo complessivo di € 443.266,00 di cui € 433.742,94 imputato alle
Quote ed € 9.483,00 per i bovini e le scorte Parte_2 morte.
4. Parte attrice propone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alle prospettazioni del creditore: allega che i ventitré animali non furono acquistati dal convenuto opposto con contratto stipulato a Zibello il 12 maggio 2022 (doc. n. 3), ma direttamente dalla nuora, , Controparte_2 destinataria del trasporto, per un corrispettivo non superiore a € 9.483,06, come parte del prezzo della menzionata cessione di ramo d'azienda - costituito, appunto, da ventritré bovini, da 3.557,27 quintali di Quota Latte
Parmigiano Reggiano, e da cinquanta balloni di fieno- per complessivi €
443.226,00, formalizzata con il successivo rogito notarile.
La ricostruzione dei fatti di parte attrice non ha trovato conferma probatoria: l'opponente non ha prodotto alcun documento di trasporto attestante il trasferimento degli animali da e;
CP_1 Controparte_2
l'unico documento di trasporto prodotto è quello consistente nel ddt n.
18/22 del 28.5.2022 (doc. n. 10 fasc. monitorio) che attesta il trasferimento di 23 bovini ed è riconducibile alla compravendita di complessivi ottanta bovini risultante dal contratto scritto stipulato dalle odierne parti (doc. n. 3 conv.) in data 12.5.2022, non disconosciuto dall'opponente.
I bovini trasferiti direttamente a e non pagati da Controparte_2 sono quelli indicati nel documento di trasporto n. 18/22 del 28 Parte_1
3 maggio 2022 e dal documento di accompagnamento n. prodotto in Nu_1 giudizio da parte convenuta opposta come doc. n. 37, relativo appunto a 23 bovini;
invece, i bovini oggetto della cessione di ramo d'azienda sono quelli individuati nel documento allegato al contratto di cessione, come Allegato A richiamato nell'art. 2 del contratto stesso, e sono all'evidenza animali diversi da quelli di cui all'analogo documento di accompagnamento n. 25/22 (doc.
n. 37 conv.).
Per cui i 23 bovini di cui al documento di trasporto n. del 28 Nu_2 maggio 2022 sono stati trasferiti, per conto e nell'interesse di Parte_1
indicato come cessionario nel documento di trasporto,
[...] direttamente da indicato come cedente, a , ma non CP_1 Controparte_2 furono acquistati da quest'ultima.
Così ricostruita la vicenda, è privo di rilievo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul DDT n. 18 del 28/5/2022, che non è effettivamente riconducibile all'attore del resto, la teste Parte_1 Tes_1
madre di , ha ammesso di essere l'autrice materiale del
[...] CP_1 documento ("Mi sembra la mia calligrafia”), così come della nota pro forma da cui risulta il mancato pagamento dei bovini di cui al medesimo DDT (doc. 28 conv.: “Ho compilato io il documento, è la mia calligrafia").
5. Pertanto, sul piano documentale il creditore ha documentato che le somme richieste sono il residuo credito calcolato detraendo, dall'importo globale dovuto, gli acconti versati dall'opponente sulle fatture prodotte, emesse in base agli ordinativi di merce effettuati, e documentati dai documenti di trasporto. La prova si fonda, come già accennato, sui seguenti elementi:
a) il contratto di vendita di ottanta bovini in data 12.5.2022, concluso da
, il quale ha la gestione sostanziale e la rappresentanza Controparte_3 dell'impresa intestata al padre circostanza ammessa Parte_1 pacificamente da quest'ultimo, in atti e in sede di interrogatorio formale:
“Mio figlio si chiama , e lavoriamo assieme”; CP_3
b) dai documenti di trasporto risulta che il convenuto ha trasferito a settantadue bovini (doc. da n. 4 a n. 11): settanta adulti Parte_1
(doc. da n. 4 a n. 8 nonché 10 e 11) e due vitelli (doc. n. 9);
4 c) dagli assegni bancari risulta che ha corrisposto la Parte_1 somma di € 47.800,00 (doc. da n. 12 a n. 17 fasc. monitorio); le modalità di svolgimento delle operazioni sono state confermate in sede di interrogatorio dall'opponente: “La roba era pagata, io ho chiesto a mio figlio, e lui mi ha detto che la roba era stata pagata. Se ne è occupato mio figlio (…) Se ne è occupato mio figlio. Il prezzo del bovino non lo so, so che ho saldato (… ) L'autista non paga, paghiamo io o mio figlio. In questo caso ha pagato mio figlio, Lui ha detto così”;
d) le stesse circostanze risultano anche dalla deposizione dell'autista - appunto non delegato a effettuare pagamenti- avendo il teste Tes_2 dichiarato: “No, io queste dichiarazioni non le posso neanche fare, perché io soldi non ne do, non faccio i conti con i clienti. A meno che non mi diano assegni già fatti, ma io non compilo niente. E poi non è la mia scrittura. E neanche la firma (…) Io a quella azienda a volte avevo pagato con assegni, anche se di solito lo faceva però sa volte portavo io l'assegno Controparte_3 già compilato”;
e) la consegna dei bovini è sicuramente avvenuta, secondo la deposizione del medesimo teste “Adesso ricordarsi è difficile, secondo me non son stati Tes_2 nemmeno caricati tutti assieme, nello stesso giorno. Quando carico io faccio i documenti con il timbro della ditta e la mia firma. Qui non ci sono (…) Gli animali ricordo che li abbiamo caricati, il trasporto ci fu. Dovrebbe esserci un documento di trasporto, che però non è questo. Almeno non è quello che ho fatto io”;
f) nel contratto è previsto che il pagamento “avverrà per quanto riguarda le vacche al momento del carico”, circostanza confermata in sede di interrogatorio dall'opponente: “noi paghiamo gli animali alla consegna, oppure prima, così alla consegna è già pagato. Sempre con assegni, qualche volta, per piccole somme, in contanti. In questo caso dovrebbe esserci l'assegno”;
g) tuttavia, pur essendo accertato che, salvo “qualche volta, per piccole somme, in contanti”, il corrispettivo veniva sempre versato con emissione di assegno, per la consegna a di cui è causa l'opponente non ha Controparte_2 dato prova di aver consegnato un assegno in pagamento né di aver corrisposto altrimenti il prezzo d'acquisto;
5 h) ne discende che dal debito residuo dell'acquirente -ammontante a €
25.700,00- va defalcato, come ulteriore acconto, anche l'importo di €
9.483,00 versata da al momento della consegna dei ventritré Controparte_2 animali ricevuti per conto di il debito residuo per il saldo Parte_1 ammonta, quindi, ad € 16.217,00.
6. In sintesi, quindi: l'insoluto risulta dalla documentazione commerciale prodotta e dalla messa in mora;
le prove documentali prodotte da parte convenuta nella fase di cognizione ordinaria hanno confermato lo svolgimento delle prestazioni indicate nella documentazione fornita nel procedimento monitorio, cioè la consegna della merce e il mancato pagamento;
le prove testimoniali hanno confermato la ricostruzione della vicenda fornita da parte convenuta;
la ricostruzione fornita da parte attrice opponente è specificamente smentita, tra l'altro, dal raffronto tra il doc. n.
37 conv. relativo al trasporto dei bovini del 26.5.2022 e il doc. n. 10 att. relativo alla cessione di ramo aziendale;
nel giudizio ordinario di cognizione,
l'opponente ha ammesso l'esistenza della vendita e la ricezione degli animali, ma non ha dato prova della dazione dell'assegno e del pagamento.
7. La pretesa creditoria azionata merita, dunque, accoglimento. La prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risulta da elementi documentali, confermati in sede testimoniale. A fronte della esposta situazione probatoria, quale risultante dalla documentazione a base del provvedimento monitorio e da quella aggiunta nel giudizio di merito,
l'opposizione è risultata infondata: spettava all'opponente debitore fornire, in via di eccezione, la prova dell'avvenuto pagamento ovvero dell'effettivo non ricevimento della prestazione. Nessuna prova in merito può dirsi fornita.
La somma dovuta è risultata, però, inferiore a quella del decreto ingiuntivo opposto;
ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata, con riferimento all'entità del dovuto;
pertanto, l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto, l'opponente -non risultando
6 nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario>> (Trib. Modena (Salvatore) 21/9/2017, n. 1639).
La somma dovuta ammonta, come già esposto, ad € 16.217,00, somma richiesta nelle conclusioni da parte convenuta opposta;
a tale somma si aggiungono gli interessi moratori al saggio di cui all'art. 4 comma
2 d.gs 198/2021, decorrenti dal 28.5.2022 sino all'effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto.
8. La lieve diminuzione dell'importo riconosciuto al creditore rispetto a quello domandato non incide sulla soccombenza, ravvisabile in capo a parte attrice, e cui segue la condanna alle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n° 568 del 18/3/2024 del Tribunale di Modena;
revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
, rappresentato dal procuratore speciale , la somma di €
[...] Parte_3 16.217,00, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 4 comma 2 d.gs 198/2021, dalla data del 28.05.2022 fino a quella di saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida n lessivi € 2.92 i € 381,00 per spese, oltre ad accessori come per legge.
7 Così deciso in Modena, il giorno 11/11/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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