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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 21.1.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13201/2024 R.G. LAV.
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Valeria Albora presso il cui studio in Sorrento (NA) alla via degli Aranci 77 elettivamente domicilia, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e
Marco Sica con i medesimi elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi,
387, come da procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
CONCLUSIONI: conformi a quelle versate in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.06.2024 l'istante in epigrafe indicato ha premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time presso l (di seguito Controparte_1 CP_2
[...
dal 1.06.1980 fino al 28.2.2018, data del pensionamento, con qualifica di per il trasporto pubblico locale corrispondente al parametro retributivo 165 Parte_2
CCNL ha quindi dedotto che nel corso del rapporto lavorativo ha Controparte_3
prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo legislativamente e contrattualmente previsto, pari quest'ultimo a 150 ore per ogni periodo di 26 settimane per un totale di 300 ore annue, in misura pari o addirittura superiore al doppio, e comunque eccedente il limite della ragionevolezza in rapporto al diritto alla salute ed integrità psico-fisica ex artt. 32 Cost. ed art. 2087
c.c. ; che la particolare gravosità della propria prestazione lavorativa ha trovato riconoscimento legislativo nell' articolo 1, comma 179, della Legge n.232/2016,
Legge di Stabilità per il 2017, che ha istituito la nuova categoria dei lavoratori con mansioni particolarmente pesanti o gravosi, di cui all'Allegato C), inserendovi i
«conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante», in aggiunta all'elenco dei lavori usuranti di cui al D.Lgs.n.67/2011, per i quali sono previsti particolari benefici e agevolazioni pensionistiche;
di aver invano inoltrato formale diffida all per ottenere il ristoro del danno da usura psico-fisica subito. CP_2
Tanto premesso ha concluso affinchè l'adito Giudice del Lavoro voglia: previo accertamento che le ore di lavoro straordinario prestate da esso ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2013 al 31/07/2016, eccedono il limite massimo fissato dagli artt.5, comma
3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 CCNL Controparte_4
28/11/2015, applicabile 'ratione temporis, dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, con condanna di al pagamento CP_2
a tale titolo dell'importo di Euro 13.310,39 od a quello eventualmente diverso liquidato in via equitativa dal Giudice;
vinte le spese legali, con attribuzione. Parte convenuta si costituiva tempestivamente eccependo in primis la nullità del ricorso per carenza di allegazioni in fatto ed in diritto a sostegno della spiegata domanda;
rilevava, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso sulla base di diverse argomentazioni, tra cui la mancata prova del danno lamentato, eccepiva, ancora, la prescrizione quinquennale o decennale del credito azionato in carenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, anteriori alla data di notifica del ricorso (20 giugno
2024); contestava, infine, la congruità del criterio di quantificazione posto a base del conteggio integrato al ricorso, proponendo un prospetto di calcolo alternativo per il diverso e minore importo di Euro 1753,10.
Ha concluso chiedendo: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle e/o inammissibili e/o improcedibili;
in via subordinata, dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in via ulteriormente gradata la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva determinarsi la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità ai criteri enunciati in narrativa;
con vittoria delle spese del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 21.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Destituita di fondamento risulta la preliminare eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso sussiste per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c., qualora non vi sia la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi di fatto e di diritto, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda e ciò non risulti possibile neppure attraverso l'esame della documentazione prodotta. La necessità della specifica indicazione in ricorso sia del petitum che della causa petendi è funzionale, da un lato, a garantire compiutamente il diritto di difesa del convenuto e, dall'altro, a consentire al giudice l'individuazione degli esatti termini della controversia, a realizzare cioè quella circolarità degli oneri di allegazione e prova che costituiscono la struttura portante del rito del lavoro.
La mancanza o l'insufficiente indicazione dei predetti elementi rende, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio inidoneo al raggiungimento del duplice scopo cui è destinato e ne determina la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2, c.p.c..
In conformità dei suesposti principi, non può certamente ritenersi che, nel caso di specie, il ricorso sia affetto da nullità.
Ed invero, dalla lettura del ricorso introduttivo si evince compiutamente l'oggetto della pretesa azionata, ed i fatti costitutivi posti a sostegno della stessa, con particolare riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente (cfr. in particolare, capo 7 del ricorso) , al periodo di riferimento ed all'orario di lavoro osservato, con la specificazione del numero di ore di straordinario prestato in eccesso rispetto al limite normativamente posto.
La domanda è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Il ricorrente, che agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assume che dal gennaio 2013 al luglio 2016 ha prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel
CCNL di settore, che, all'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di
26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di
60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Dalla lettura delle disposizioni normative in oggetto emerge, in primo luogo, che le esigenze che possono giustificare il ricorso al lavoro straordinario in misura superiore a quanto dalle medesime norme previsto, devono rivestire il carattere della eccezionalità e della temporaneità, esigenze non ricorrenti nel caso di specie, come desumibile dalle difese dello stesso che non a caso indica “carenze croniche di Contr personale viaggiante” e si riferisce al mancato turnover protrattosi per diversi anni, almeno fino all'anno 2019.
Per altro verso, la natura dell'interesse protetto dal quadro normativo così delineato, volto a tutelare diritti fondamentali della persona, assume carattere senza dubbio prevalente rispetto ad eventuali esigenze di servizio che non siano meramente episodiche e dettate da causa di forza maggiore, non allegate ed in ogni caso rimaste del tutto indimostrate nel presente giudizio.
Assume l'Azienda convenuta che la pretesa risarcitoria oggetto di causa muoverebbe da un'erronea interpretazione del risarcimento da usura psico-fisica quale danno in re ipsa e che la protrazione della prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro sarebbe stata “ricercata” dallo stesso lavoratore al fine di incrementare la propria retribuzione.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto
(così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”(cfr. altresì in detti termini Cass.
26450/2021 che richiama Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.
10.5.2019 n. 12540). La S.C. ha poi evidenziato l'irrilevanza della natura volontaria del lavoro straordinario precisando, quanto alla questione del “concorso di colpa colposo”, che
“…a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare
l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante
(cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente dalle buste paga versate in atti che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi
(nella specie, per tre anni e sette mesi), per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva (si pensi che nel periodo di riferimento sono state svolte
1012 ore di straordinario oltre il monte fissato).
Inoltre secondo le allegazioni del ricorso, non contestate in maniera specifica dalla parte resistente, il dipendente ha effettuato lo straordinario nel giorno di riposo compensativo e senza fruire dei riposi giornalieri minimi ininterrotti previsti dalla legge.
Merita altresì considerazione la circostanza che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano in quelle per le quali il legislatore ha riconosciuto la particolare gravosità della prestazione. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha Parte_1
prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de quo da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
Appare quindi equo determinare il risarcimento tenuto conto della maggiorazione del
10% rispetto alla retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario prestato.
La Corte di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha stabilito che la maggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il
Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria resa dal lavoratore, non risultano convincenti i conteggi alternativi prodotti dalla difesa di Contr
che - oltre a fare riferimento, apoditticamente, ad un numero di ore di straordinario inferiore a quello risultante dalle buste paga sulla base delle quali è stato effettuato il calcolo allegato al ricorso – applicano la prevista maggiorazione del 10% sulla sola retribuzione base oraria del ricorrente in luogo della retribuzione oraria straordinaria nella sua interezza (sul punto, cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.4577/2024).
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n.
34377/22).
Nel caso di specie il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 31.7.2016 data finale del calcolo delle spettanze richieste ed il ricorrente ha interrotto la prescrizione con lettera inoltrata a mezzo pec del 26.9.2023 (cfr. doc. all. 2 fasc. ric.).
L' va pertanto condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, all'importo di € 13.310,39 da intendersi comprensivo della Parte_1
rivalutazione sulle quali vanno riconosciuti gli interessi legali dalla messa in mora del
26.9.23.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede: 1)In accoglimento del ricorso proposto da , condanna l Parte_1 [...]
al pagamento, in favore dello stesso, di € 13.310,39, oltre Controparte_1
interessi legali a far data dal 26.9.2023;
2)Condanna al pagamento delle spese del giudizio che CP_1 CP_1
liquida in €1330,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 22.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 21.1.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13201/2024 R.G. LAV.
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Valeria Albora presso il cui studio in Sorrento (NA) alla via degli Aranci 77 elettivamente domicilia, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e
Marco Sica con i medesimi elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi,
387, come da procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
CONCLUSIONI: conformi a quelle versate in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.06.2024 l'istante in epigrafe indicato ha premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time presso l (di seguito Controparte_1 CP_2
[...
dal 1.06.1980 fino al 28.2.2018, data del pensionamento, con qualifica di per il trasporto pubblico locale corrispondente al parametro retributivo 165 Parte_2
CCNL ha quindi dedotto che nel corso del rapporto lavorativo ha Controparte_3
prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo legislativamente e contrattualmente previsto, pari quest'ultimo a 150 ore per ogni periodo di 26 settimane per un totale di 300 ore annue, in misura pari o addirittura superiore al doppio, e comunque eccedente il limite della ragionevolezza in rapporto al diritto alla salute ed integrità psico-fisica ex artt. 32 Cost. ed art. 2087
c.c. ; che la particolare gravosità della propria prestazione lavorativa ha trovato riconoscimento legislativo nell' articolo 1, comma 179, della Legge n.232/2016,
Legge di Stabilità per il 2017, che ha istituito la nuova categoria dei lavoratori con mansioni particolarmente pesanti o gravosi, di cui all'Allegato C), inserendovi i
«conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante», in aggiunta all'elenco dei lavori usuranti di cui al D.Lgs.n.67/2011, per i quali sono previsti particolari benefici e agevolazioni pensionistiche;
di aver invano inoltrato formale diffida all per ottenere il ristoro del danno da usura psico-fisica subito. CP_2
Tanto premesso ha concluso affinchè l'adito Giudice del Lavoro voglia: previo accertamento che le ore di lavoro straordinario prestate da esso ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2013 al 31/07/2016, eccedono il limite massimo fissato dagli artt.5, comma
3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 CCNL Controparte_4
28/11/2015, applicabile 'ratione temporis, dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, con condanna di al pagamento CP_2
a tale titolo dell'importo di Euro 13.310,39 od a quello eventualmente diverso liquidato in via equitativa dal Giudice;
vinte le spese legali, con attribuzione. Parte convenuta si costituiva tempestivamente eccependo in primis la nullità del ricorso per carenza di allegazioni in fatto ed in diritto a sostegno della spiegata domanda;
rilevava, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso sulla base di diverse argomentazioni, tra cui la mancata prova del danno lamentato, eccepiva, ancora, la prescrizione quinquennale o decennale del credito azionato in carenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, anteriori alla data di notifica del ricorso (20 giugno
2024); contestava, infine, la congruità del criterio di quantificazione posto a base del conteggio integrato al ricorso, proponendo un prospetto di calcolo alternativo per il diverso e minore importo di Euro 1753,10.
Ha concluso chiedendo: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle e/o inammissibili e/o improcedibili;
in via subordinata, dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in via ulteriormente gradata la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva determinarsi la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità ai criteri enunciati in narrativa;
con vittoria delle spese del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 21.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Destituita di fondamento risulta la preliminare eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso sussiste per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c., qualora non vi sia la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi di fatto e di diritto, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda e ciò non risulti possibile neppure attraverso l'esame della documentazione prodotta. La necessità della specifica indicazione in ricorso sia del petitum che della causa petendi è funzionale, da un lato, a garantire compiutamente il diritto di difesa del convenuto e, dall'altro, a consentire al giudice l'individuazione degli esatti termini della controversia, a realizzare cioè quella circolarità degli oneri di allegazione e prova che costituiscono la struttura portante del rito del lavoro.
La mancanza o l'insufficiente indicazione dei predetti elementi rende, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio inidoneo al raggiungimento del duplice scopo cui è destinato e ne determina la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2, c.p.c..
In conformità dei suesposti principi, non può certamente ritenersi che, nel caso di specie, il ricorso sia affetto da nullità.
Ed invero, dalla lettura del ricorso introduttivo si evince compiutamente l'oggetto della pretesa azionata, ed i fatti costitutivi posti a sostegno della stessa, con particolare riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente (cfr. in particolare, capo 7 del ricorso) , al periodo di riferimento ed all'orario di lavoro osservato, con la specificazione del numero di ore di straordinario prestato in eccesso rispetto al limite normativamente posto.
La domanda è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Il ricorrente, che agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assume che dal gennaio 2013 al luglio 2016 ha prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel
CCNL di settore, che, all'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di
26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di
60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Dalla lettura delle disposizioni normative in oggetto emerge, in primo luogo, che le esigenze che possono giustificare il ricorso al lavoro straordinario in misura superiore a quanto dalle medesime norme previsto, devono rivestire il carattere della eccezionalità e della temporaneità, esigenze non ricorrenti nel caso di specie, come desumibile dalle difese dello stesso che non a caso indica “carenze croniche di Contr personale viaggiante” e si riferisce al mancato turnover protrattosi per diversi anni, almeno fino all'anno 2019.
Per altro verso, la natura dell'interesse protetto dal quadro normativo così delineato, volto a tutelare diritti fondamentali della persona, assume carattere senza dubbio prevalente rispetto ad eventuali esigenze di servizio che non siano meramente episodiche e dettate da causa di forza maggiore, non allegate ed in ogni caso rimaste del tutto indimostrate nel presente giudizio.
Assume l'Azienda convenuta che la pretesa risarcitoria oggetto di causa muoverebbe da un'erronea interpretazione del risarcimento da usura psico-fisica quale danno in re ipsa e che la protrazione della prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro sarebbe stata “ricercata” dallo stesso lavoratore al fine di incrementare la propria retribuzione.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto
(così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”(cfr. altresì in detti termini Cass.
26450/2021 che richiama Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.
10.5.2019 n. 12540). La S.C. ha poi evidenziato l'irrilevanza della natura volontaria del lavoro straordinario precisando, quanto alla questione del “concorso di colpa colposo”, che
“…a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare
l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante
(cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente dalle buste paga versate in atti che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi
(nella specie, per tre anni e sette mesi), per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva (si pensi che nel periodo di riferimento sono state svolte
1012 ore di straordinario oltre il monte fissato).
Inoltre secondo le allegazioni del ricorso, non contestate in maniera specifica dalla parte resistente, il dipendente ha effettuato lo straordinario nel giorno di riposo compensativo e senza fruire dei riposi giornalieri minimi ininterrotti previsti dalla legge.
Merita altresì considerazione la circostanza che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano in quelle per le quali il legislatore ha riconosciuto la particolare gravosità della prestazione. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha Parte_1
prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de quo da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
Appare quindi equo determinare il risarcimento tenuto conto della maggiorazione del
10% rispetto alla retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario prestato.
La Corte di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha stabilito che la maggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il
Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria resa dal lavoratore, non risultano convincenti i conteggi alternativi prodotti dalla difesa di Contr
che - oltre a fare riferimento, apoditticamente, ad un numero di ore di straordinario inferiore a quello risultante dalle buste paga sulla base delle quali è stato effettuato il calcolo allegato al ricorso – applicano la prevista maggiorazione del 10% sulla sola retribuzione base oraria del ricorrente in luogo della retribuzione oraria straordinaria nella sua interezza (sul punto, cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.4577/2024).
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n.
34377/22).
Nel caso di specie il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 31.7.2016 data finale del calcolo delle spettanze richieste ed il ricorrente ha interrotto la prescrizione con lettera inoltrata a mezzo pec del 26.9.2023 (cfr. doc. all. 2 fasc. ric.).
L' va pertanto condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, all'importo di € 13.310,39 da intendersi comprensivo della Parte_1
rivalutazione sulle quali vanno riconosciuti gli interessi legali dalla messa in mora del
26.9.23.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede: 1)In accoglimento del ricorso proposto da , condanna l Parte_1 [...]
al pagamento, in favore dello stesso, di € 13.310,39, oltre Controparte_1
interessi legali a far data dal 26.9.2023;
2)Condanna al pagamento delle spese del giudizio che CP_1 CP_1
liquida in €1330,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 22.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori