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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/09/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1083/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Parte_1 C.F._1
Valfrè e Francesca Turchiarelli, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Torino, C.so
Marconi n. 10
APPELLANTE
Contro avv. , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_2 C.F._2
Stefano Garbaccio Zanat, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Biella, via dei Seminari n. 6
APPELLATO
E con
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (TV), in persona dei legali rappresentanti, dr. e dott. , Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa, per procura notaio nn. 186905/30367 del Persona_1
18/12/2014, dall'avv. Renato Fedeli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Griziotti n. 1
pagina 1 di 16 TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 239/2023 emessa dal Tribunale di Biella in data
20/06/2023
- Risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza del Tribunale di Biella, Sezione I, n. 239/2023 nella parte in cui è stata rigettata la domanda di restituzione dell'importo di Euro 750,00, oltre interessi legali dalla data del 3 ottobre
2011 sino al saldo, nonché di risarcimento del danno di Euro 20.000,00, o di quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo nei confronti dell'avv. Gianfranco Petrini, e quindi, in sua riforma, ed in accoglimento di tali domande: dichiarare tenuto e condannare l'avv. Gianfranco Petrini in favore dell'appellante alla restituzione dell'importo di Euro 750,00, oltre interessi legali dalla data del 3 ottobre 2011 sino al saldo, nonché al risarcimento del danno di Euro 20.000,00, o di quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiarare tenuti e condannare l'avv. Gianfranco Petrini a restituire la somma di Euro 4.301,31 e
a restituire la somma di Euro 4.956,63, versate dall'appellante in adempimento Controparte_3
della Sentenza di primo grado;
respingere ogni altra domanda degli appellati.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre gli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Contrariis Rejectis;
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
NEL MERITO:
In principalità:
Previo rigetto di ogni domanda proposta nei confronti del convenuto appellato in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per quanto attiene l'invocata responsabilità professionale;
pagina 2 di 16 Rigettarsi l'appello in quanto totalmente infondato con conferma della Sentenza di primo grado n.
239/23 emessa dal Tribunale di Biella il 20/06/23 (RG 960/21 Giudice monocratico Dr. Enrico
Chemollo);
In subordine:
In caso di accoglimento dell'appello dichiarare e condannare il terzo chiamato in causa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e qualora emerga l'invocata CP_3 responsabilità professionale a manlevare e tenere indenne l'Avv. RL Petrini da ogni pronuncia
e da ogni condanna che fosse in suo danno richiesta e pronunciata nel suo ammontare così come quantificato e/o in altro ammontare, così mandandolo completamente assolto da ogni e qualsivoglia pretesa;
IN OGNI CASO:
Con conferma della sentenza di primo grado in punto spese;
Con condanna alle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante in caso di rigetto dell'appello per sua totale infondatezza e conseguente conferma della sentenza di primo grado.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito: Respingere l'appello proposto dalla Signora e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza nr. 239/2023 del Tribunale di Biella, rigettando quindi la domanda formulata dall'appellante nei confronti dell'Avv. RL Petrini, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente rigettare la domanda di manleva dell'Avv. Petrini nei confronti dell'esponente Compagnia, mandando in ogni caso integralmente assolta . Controparte_3
In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla Signora e di accoglimento della domanda subordinata di manleva Parte_1 dell'Avv. Petrini, ove reiterata in secondo grado, nei confronti di , applicare quanto Controparte_3
contrattualmente previsto, massimale e scoperto di polizza.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Biella l'avv. Petrini RL, chiedendo che fosse condannato al risarcimento del danno asseritamente subito dall'attrice a causa dell'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal professionista, danno che veniva quantificato nella somma di € 20.000,00, chiedendo altresì la restituzione della somma di € 750,00, versata al difensore quale anticipo sul compenso professionale.
pagina 3 di 16 In particolare, parte attrice deduceva di aver conferito mandato, nel 2011, all'avv. Petrini al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2011, con il quale il Tribunale di Biella le aveva ingiunto di pagare immediatamente alla la somma di Controparte_6
€ 24.783,25, oltre interessi e spese di procedura, nella sua qualità di garante del fratello, Per_2
[...]
Sosteneva che l'avv. Petrini aveva quindi proposto opposizione con atto di citazione del 29/08/2011, cui aveva fatto seguito la costituzione in giudizio della che aveva chiesto la conferma del CP_6
decreto ingiuntivo. Riferiva l'attrice che, in seguito, il professionista non l'aveva più informata sull'andamento del giudizio di opposizione e, solo nell'aprile 2013, era venuta a conoscenza, a seguito di notifica della sentenza pronunciata in data 12 aprile 2012, dell'esito sfavorevole del giudizio di opposizione.
Il Tribunale di Biella aveva infatti rilevato il mancato deposito della procura alle liti, rilasciata all'avv.
Petrini da parte della quindi aveva: (i) dichiarato inammissibile l'opposizione, (ii) confermato Pt_1 il decreto ingiuntivo ottenuto dalla e (iii) condannato l'avv. Petrini, personalmente e CP_6
direttamente, a rimborsare alla e spese del giudizio d'opposizione. CP_6
In aggiunta, esponeva che, nell'anno 2015, era venuta a conoscenza, senza esserne Parte_1 stata informata in precedenza dall'avv. Petrini, dell'iscrizione d'ipoteca sull'immobile di sua proprietà Contr in Biella, avvenuta già nel 2011, da parte della sulla base della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
pertanto, aveva immediatamente contattato l'avv. Petrini che, con comunicazione e-mail dell'aprile 2013, aveva riconosciuto la sua colpa, promesso di trattare con il creditore ipotecario e di denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice, senza tuttavia ottemperare a tale onere, dato che il sinistro era stato denunciato alla compagnia assicuratrice, solo nel luglio Controparte_3
2016.
Si costituiva in giudizio l'avv. Petrini RL, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, quindi Controparte_3
contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, in ragione, sia dell'insussistenza del danno e del nesso causale con il denunciato inadempimento professionale, sia perché l'attrice, in qualità di fideiussore, avrebbe potuto, ex art. 1950 c.c., agire in regresso nei confronti dell'obbligato principale.
Precisava inoltre come l'opposizione fosse stata proposta per meri fini dilatori e fosse quindi stata fondata su motivi, che non avrebbero avuto alcuna ragionevole possibilità di essere accolti.
In ogni caso l'avv. Petrini contestava qualsivoglia sua responsabilità, attribuendo il mancato rinvenimento della procura alle liti nel fascicolo cartaceo alla responsabilità del personale di cancelleria, che ne avrebbe dovuto verificare la presenza al momento della costituzione, nonché
pagina 4 di 16 addebitando al giudice di non aver consentito, assegnando a tale scopo un termine, il deposito della procura, ritenendo la sua mancata produzione entro la prima udienza una causa di nullità insanabile.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata, che aderiva alle difese svolte nel Controparte_3
merito dal proprio assicurato, confermando l'operatività della copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni contrattuali, lo scoperto di polizza ed i massimali.
2. Il Tribunale di Biella, con la sentenza ora oggetto d'impugnazione, ha anzitutto premesso che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato del cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia effettivamente stato e se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico.
Operate tali premesse, il primo Giudice ha ritenuto, nel caso oggetto di esame, carente, sotto un duplice profilo, il nesso causale tra il pur sussistente inadempimento del professionista ed il danno dedotto dalla cliente.
Anzitutto ha ritenuto documentalmente provato che il convenuto, avv. Petrini, avesse colpevolmente omesso di allegare, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, la procura alle liti, la quale poteva essere rilasciata anche dopo la notificazione dell'atto, purché anteriormente alla sua costituzione. Tale mancata produzione non era affatto imputabile alla cancelleria del Tribunale, bensì all'avvocato, trattandosi di onere posto a suo carico, tuttavia il nesso causale risultava interrotto dalla mancata applicazione da parte del Giudice del disposto dell'art. 182 c.p.c., come riformato a seguito della L. 69/2009, e dunque vigente all'epoca dei fatti.
Secondo tale disposizione, nel caso in cui fosse stato rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, che determinasse la nullità della procura, il Giudice avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il rilascio della procura o la rinnovazione della stessa. Pur nella diversità delle interpretazioni di tale norma da parte della Corte di Cassazione, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, maggiormente estensivo e sostanzialista, l'assegnazione del termine per la regolarizzazione era consentito non solo nel caso di procura alle liti affetta da vizi, che ne determinano la nullità, ma anche nell'ipotesi di procura inesistente o comunque non presente agli atti.
Ha pertanto concluso il Tribunale che, alla data della pronuncia della sentenza, che aveva deciso il giudizio di opposizione, non poteva dirsi certa la conclusione in ordine alla consequenziale e necessaria dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione per mancanza della procura all'atto della costituzione in giudizio, dovendosi altresì considerare come l'avv. Petrini, una volta eccepito dall'opposta il mancato pagina 5 di 16 deposito della procura, avesse chiesto al Giudice l'assegnazione di un termine per sanare tale carenza, ma il Giudice, dopo essersi riservato, avesse pronunciato ordinanza con cui aveva rinviato la causa per la sola precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sotto un secondo profilo il nesso causale è stato escluso dalla sentenza impugnata, in considerazione del fatto che l'opposizione, esaminati gli atti di quel giudizio, non aveva ragionevoli possibilità di essere accolta, attesa l'infondatezza delle argomentazioni e delle fonti di prova proposte.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno ha fatto ritenere altresì assorbita la domanda di restituzione dell'acconto versato al professionista.
Parte attrice è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite in favore sia del convenuto, che dell'assicurazione chiamata in causa, in base al principio di causalità, essendo la chiamata avvenuta in ragione di un valido contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale invocata da parte attrice.
Avverso la predetta pronuncia, emessa in data 20/06/2023, e notificata il 26/06/2023, ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 26/07/2023, con il quale ha chiesto, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'avv. Petrini RL, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, la reiezione del gravame, in quanto infondato, nonché riproponendo, per il caso di accoglimento dell'impugnazione, la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
La compagnia assicuratrice, nel costituirsi in giudizio, ha, a sua volta, concluso per il rigetto dell'appello e per il caso di suo, anche solo parziale, accoglimento ha chiesto che la domanda di manleva sia accolta in conformità alle previsioni di polizza.
Fissata udienza ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 10/07/2025.
3. Parte appellante articola quattro motivi d'impugnazione, di cui i primi due diretti a censurare le valutazioni, che hanno condotto il primo Giudice ad escludere il nesso causale tra l'inadempimento accertato in capo al difensore, incaricato della difesa nel giudizio d'opposizione, ed il pregiudizio lamentato da il terzo diretto a denunciare l'erroneo mancato riconoscimento del Parte_1
diritto alla restituzione del compenso versato ed il quarto concernente la regolamentazione delle spese di lite.
Giova osservare come le eccezioni d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art. 342
c.p.c. - la prima della quale già sommariamente delibata alla prima udienza di trattazione - non siano più state riproposte da Petrini RL all'atto della precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 16 In ogni caso, l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. risulta essere stata formulata con la comparsa di costituzione in termini del tutto astratti, senza specifico riferimento al contenuto dei motivi proposti dall'appellante, e l'esame dei motivi - fatta eccezione per quanto verrà esposto con riferimento al quarto motivo d'impugnazione – consente di individuare le parti censurate della sentenza, le critiche rivolte alle diverse argomentazioni su cui si fonda la decisione e le violazioni di legge prospettate.
I motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione sviluppa due distinte argomentazioni, volte a Parte_1 contestare che l'errore compiuto dal Tribunale nell'applicazione dell'art. 182 c.p.c., e consistito nel non avere assegnato un termine per il deposito della procura alle liti risultata mancante, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra l'errore professionale del difensore e l'esito sfavorevole, per
, del giudizio d'opposizione. Parte_1
I due ordini di censura non mettono in discussione quanto ritenuto dal Tribunale riguardo al fatto che il disposto dell'art. 182 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione del giudizio di opposizione
(il 2011), e gli orientamenti giurisprudenziali che a quel momento si erano delineati, consentissero di sanare il mancato originario deposito della procura, o comunque, secondo l'espressione utilizzata nella sentenza impugnata non facessero ritenere "…certa la conclusione in ordine alla consequenziale e necessaria dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta, che invece è stata ritenuta dal giudice della causa, per giunta citando precedenti giurisprudenziali non pertinenti in quanto relativi alla precedente formulazione della norma, la quale disponeva solamente che "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza" e che proprio in ragione della differente formulazione non aveva originato dubbi di sorta in giurisprudenza circa l'insanabilità dell'inesistenza o mancanza originaria della procura." (v. pag. 9 sentenza impugnata).
Sostiene invece l'appellante che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella nel giudizio di opposizione, la n. 237/2012, avrebbe già riconosciuto l'errore del professionista e tale sentenza è passata in giudicato, con la conseguenza di avere statuito in via definitiva su quei fatti, non essendo stata impugnata da alcuna delle parti e neppure dall'avv. Petrini, che pure sarebbe stato a ciò legittimato, in quanto con quella pronuncia è stato condannato personalmente alla rifusione delle spese in favore della CP_6
La sentenza n. 237/2012 avrebbe dunque accertato, con efficacia di giudicato tra le parti, l'errore del professionista, pertanto, quei fatti non avrebbero potuto essere riesaminati con la sentenza n. 239/2023, la quale ha operato una propria diversa ricostruzione, pervenendo ad escludere il nesso causale tra la pagina 7 di 16 condotta del difensore e l'evento che ha causato il danno, così violando apertamente il disposto dell'art. 2909 c.c.
La censura risulta sia inammissibile, che infondata.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non è stato infatti invocato alcun giudicato formatosi sull'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. Petrini, che viene dunque per la prima volta inammissibilmente dedotto nel presente giudizio, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il passaggio contenuto nell'atto di citazione di primo grado, in cui viene richiamata la sentenza n.
237/2012, seguito dall'affermazione che quella avrebbe accertato l'errore professionale, poiché non viene esplicitato quanto invece – sia pure infondatamente - viene sostenuto nel presente grado di giudizio, e cioè che quell'accertamento farebbe stato tra e l'avv. Petrini. Parte_1
L'assunto è in ogni caso palesemente infondato, poiché in quel giudizio, di cui erano parti Parte_1
e la non può essersi formato alcun giudicato, ex art. 2909
[...] Controparte_6
c.c., tra e l'avv. Petrini RL, che in quel giudizio ha assunto unicamente la veste Parte_1
di parte processuale, ai fini della regolazione delle spese, avendo agito in assenza di procura.
È evidente come in quel giudizio non sia stata delibata o esaminata alcuna domanda afferente alla responsabilità professionale del difensore dell'opponente, poiché il tema, ovviamente, esulava dall'oggetto della causa. La sentenza, pronunciata all'esito di quel giudizio, si è limitata all'accertamento di un fatto oggettivo, del tutto pacifico e riscontrato anche dalla sentenza ora oggetto d'impugnazione, rappresentato dalla mancanza della procura nel fascicolo depositato dall'avv. Petrini all'atto della costituzione nel giudizio d'opposizione.
Peraltro quell'accertamento in fatto, secondo quanto argomentato dalla pronuncia in questa sede impugnata – e non oggetto di specifica censura sul punto - non è sufficiente a condurre all'affermazione della responsabilità del professionista per il danno lamentato, occorrendo altresì accertare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile all'errore professionale e se, evitato quell'errore, alla stregua di criteri di carattere probabilistico, sia possibile ritenere che sarebbe stato conseguito il risultato utile per il cliente.
Con distinta censura, che viene indicata come proposta “in via subordinata”, sempre nell'ambito del primo motivo d'impugnazione, sostiene che, quand'anche non si ritenesse la sentenza Parte_1
impugnata emessa in violazione del principio del ne bis in idem, quella avrebbe comunque erroneamente trascurato di considerare come l'avv. Petrini nel giudizio di opposizione, anche in assenza di espressa assegnazione di un termine per sanare il difetto di procura, avrebbe avuto comunque un termine per produrre la procura, in quanto alla prima udienza del 14/02/2012, in cui veniva sollevata l'eccezione relativa all'assenza della procura da parte della difesa dell'opposta, la causa non veniva pagina 8 di 16 trattenuta a decisione, ma veniva disposto un rinvio all'udienza del 12 aprile successivo per la precisazione delle conclusioni, sede in cui l'avv. Petrini ben avrebbe potuto produrre la procura mancante. Non avendo egli fatto ciò, non sarebbe possibile affermare che la cesura del nesso causale sia dipesa dalla mancata concessione del termine da parte del Giudice.
Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che non solo l'avv. Petrini ha commesso l'errore, ma nulla ha fatto per porvi rimedio e impedire che l'eventuale successivo errore del Tribunale comportasse un danno per la sua cliente, in tal modo "l'ulteriore condotta del legale ha "rigenerato" il nesso causale asseritamente interrotto dall'errore del Tribunale." (v. pag. 10 atto d'appello).
L'appellato, Petrini RL, contesta tale ricostruzione, osservando come egli alla prima udienza del giudizio d'opposizione, a seguito dell'eccezione sollevata dal legale della abbia CP_6
prontamente richiesto un termine per poter esibire la procura e il Giudice si sia riservato;
quindi, a scioglimento della riserva, il Giudice, con provvedimento del 14/02/2012, ha fissato l'udienza del
10/04/2012, poi differita d'ufficio al 12/04/2012, per precisazione conclusioni e la discussione orale, senza assegnare alcun termine per il deposito della procura alle liti, che dunque non avrebbe potuto essere depositata spontaneamente, in quanto a quel punto irricevibile.
Anche sotto questo secondo profilo il motivo d'impugnazione risulta infondato.
Risulta documentalmente (v. verbale ud. 14/02/2012, doc. 21 Petrini) che l'avv. Petrini abbia chiesto alla prima udienza, allorché veniva rilevata dalla controparte la mancanza della procura nel fascicolo di parte depositato, “un termine per esibirla”.
Il Giudice si riservava e con l'ordinanza con cui scioglieva la riserva (v. doc. 14 Petrini) non assumeva alcun provvedimento esplicito sul punto;
tuttavia, non assegnando alcun termine per il deposito della procura, doveva intendere implicitamente respinta l'istanza formulata dall'avv. Petrini e, parimenti, disattendendo l'istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriori incombenti, fissando udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice ha dunque con tutta evidenza ritenuto, nello sciogliere la riserva, come del resto poi puntualmente esposto nella sentenza pronunciata all'esito dell'udienza del 12/04/2012 (v. doc. 6
, che l'originaria carenza della procura non fosse suscettibile di essere sanata, per cui risulta Pt_1 francamente incomprensibile la tesi dell'appellante, secondo cui, se l'avv. Petrini avesse comunque - pur in assenza di autorizzazione a quell'adempimento - all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, depositato la procura, il Giudice avrebbe mutato il proprio convincimento riguardo alla sanabilità di quel difetto.
Il primo motivo d'appello deve quindi essere nella sua integralità respinto.
pagina 9 di 16 Con il secondo motivo d'appello assume essere errata la valutazione probabilistica Parte_1
dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, compiuta dal Tribunale e che l'ha condotto a ritenere che l'opposizione non avesse possibilità di essere accolta.
Osserva l'appellante come l'assenza di possibilità di accoglimento dell'opposizione sia stata dalla sentenza impugnata esaminata con riferimento a cinque differenti ragioni, le quali sarebbero state tuttavia oggetto di un'erronea valutazione.
L'appellato Petrini RL contesta le argomentazioni addotte dalla parte appellante, rilevando come si tratti di tesi non condivisibili, mentre la motivazione del Giudice di primo grado risulta congrua, esauriente ed inattaccabile.
Anche in tal caso giova premettere all'esame delle censure proposte dall'appellante come la responsabilità professionale dell'avv. Petrini venga affermata da non sotto il profilo Parte_1 dell'erronea impostazione in diritto del giudizio di opposizione, bensì in considerazione del fatto che i
(fondati) motivi su cui si basava l'opposizione, esposti nell'atto di citazione del giudizio iscritto al n.
2101/2011 R.G., non abbiano potuto essere esaminati, vista la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione per difetto della procura alle liti.
Quei motivi, secondo la tesi riproposta con il presente appello, sarebbero stati infatti idonei a condurre alla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla ei confronti di . CP_6 Parte_1
Il motivo d'impugnazione, nelle cinque diverse articolazioni attraverso cui si sviluppa, è invero destituito di fondamento.
Sostiene in primo luogo l'appellante che, difformemente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, in considerazione dell'oggetto del giudizio, la controversia era soggetta alla mediazione obbligatoria, per cui, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, la parte opposta avrebbe avuto l'onere di promuovere la procedura di mediazione, cosa che on aveva fatto. CP_6
Il giudizio di opposizione avrebbe quindi dovuto concludersi con una pronuncia di improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La tesi è infondata, non per la ragione esposta dal Tribunale, che si è occupato unicamente di argomentare in ordine all'inesistenza dell'obbligo della mediazione per la fase monitoria, bensì perché il contratto di fideiussione non rientra tra i contratti bancari, per il quali è prevista dall'art. 5, co. 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 la mediazione obbligatoria.
Il contratto di fideiussione è infatti un contratto accessorio di garanzia, che può accedere a rapporti negoziali della più diversa natura e contenuto, e non assume la natura di contratto bancario, qualora la fideiussione sia prestata a garanzia di obbligazioni nascenti da un contratto bancario.
pagina 10 di 16 Secondo quanto di recente precisato dalla Suprema Corte - nell'escludere in termini specifici che una controversia avente ad oggetto un contratto fideiussione rientri, tra quelle in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari", per le quali l'art. 5, comma 1- bis del D.Lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione – la giurisprudenza di legittimità, infatti, “ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di
«contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione….
Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998) …” (v. Cass. n. 1791/2025).
Sotto un secondo profilo, assume l'appellante che il Tribunale, nel motivare riguardo alla validità della fideiussione, per essere stato indicato il limite della garanzia (€ 28.000,00), non avrebbe considerato come il tema sollevato non fosse quello dell'assenza di un massimale della fideiussione, bensì quello della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con riferimento alle clausole - quali l'art. 6 del contratto di fideiussione, che contiene la rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. - che sono riproduttive dello schema unilaterale frutto dell'intesa vietata.
Quanto sostenuto è infondato.
Con l'atto di citazione in opposizione non solo non è stata denunciata la nullità parziale della fideiussione “a valle”, per avere recepito il contenuto dell'intesa anticoncorrenziale, di cui allo schema
ABI dell'ottobre 2002, ma neppure è stata, in qualsiasi forma, eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c.
Al riguardo non è pertinente quanto sostenuto da in primo grado riguardo al fatto che Parte_1
la nullità avrebbe potuto essere rilevata anche d'ufficio, poiché l'eccezione di estinzione della garanzia, ex art. 1957 c.c., è un'eccezione in senso proprio, soggetta quindi al rilievo di parte.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ancora di recente precisato (v. Cass. 1851/2025) come: “…il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa presuppone Controparte_7
che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non
pagina 11 di 16 interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa
(Cass. 30383/24)”.
Ulteriormente l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto fondata l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., dal momento che la Banca aveva fatto credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, mentre sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fosse prova di tale circostanza, dal momento che la posizione debitoria era all'epoca dell'azione promossa nei confronti del fideiussore cristallizzata da tempo e il finanziamento era inadempiuto dall'anno 2009, epoca della cancellazione della ditta individuale di . Persona_2
Nell'esaminare tale questione, occorre necessariamente fare riferimento all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, ancora una volta, non erano stati chiaramente enunciati i presupposti di fatto, su cui si sarebbe fondato il richiamo all'art. 1956 c.c.
Occorre invero precisare che il contratto di fideiussione, sulla base del quale ha ottenuto il CP_6
decreto ingiuntivo, è stato sottoscritto da in data 18/11/2002 e dal decreto ingiuntivo Parte_1
emerge come, al di là dei plurimi rapporti intrattenuti con la da , sia quale CP_6 Persona_2
persona fisica, sia quale titolare della ditta individuale, Freeteq Travel, nei confronti del fideiussore sia stato valere unicamente il credito, pari a € 24.783,25, derivante dallo scoperto di conto corrente n.
07327804F/001.
Nel ricorso monitorio è stato semplicemente dato atto di come con lettera raccomandata in data
04/03/2011, antecedente di circa tre mesi il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, fosse stato sollecitato il rientro dell'esposizione debitoria.
Da tale prospettazione, e in assenza di qualsivoglia specifica deduzione da parte di , Parte_1
non è quindi possibile individuare in quale momento (del tutto imprecisato) le condizioni patrimoniali del soggetto garantito si sarebbero modificate, così da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito della né tanto meno è precisato che la abbia concesso, CP_6 CP_6
successivamente a quell'imprecisato momento, ulteriore credito.
L'allegazione relativa alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. è dunque del tutto generica ed apodittica, sicché anche sotto quel profilo l'opposizione non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'invocato recesso dalla fideiussione, che la avrebbe comunicato in data 23/12/2008, tramite lettera inviata dal suo commercialista, e che Pt_1
ha nel giudizio di opposizione contestato di avere ricevuto. A prescindere dal fatto che, in CP_6
ogni caso, la garante sarebbe comunque stata tenuta per le obbligazioni sino a quel momento sorte.
pagina 12 di 16 E' evidente come - diversamente da quanto sostenuto con l'atto d'appello - non Parte_1
avrebbe avuto alcuna probabilità di essere ammessa a provare per testi una circostanza documentale come quella della comunicazione del recesso nelle forme previste dal contratto (lettera raccomandata con avviso di ricevimento), e del resto, quand'anche ipoteticamente fosse stata fornita, nelle forme indicate dall'appellante, la prova della spedizione della lettera raccomandata, in assenza della dimostrazione della sua ricezione da parte della il recesso sarebbe in ogni caso risultato CP_6
inefficace.
Da ultimo, in termini invero piuttosto oscuri, l'appellante assume che la sentenza impugnata abbia affermato che “avrebbe avuto, a tutela delle sue pretese, “l'espresso diritto ad agire Parte_1 direttamente contro il fideiussore”, aggiungendo come sia agevole replicare che “nessuna norma prevede il regresso del fideiussore nei confronti dell'obbligato principale quale condizione di opponibilità per il fideiussore” (v. pag. 15 atto d'appello), e comunque alcun utile regresso sarebbe stato esperibile, vista la situazione patrimoniale del debitore principale, per come indicata nello stesso ricorso monitorio dalla CP_6
La censura risulta inammissibile, atteso che in nessuna parte la sentenza impugnata ha indicato, tra le ragioni fondanti la reiezione della domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale dell'avv. Petrini, la circostanza che il fideiussore avrebbe potuto evitare il pregiudizio economico derivato dalla conferma del decreto ingiuntivo, o comunque trovare ristoro a quello, attraverso l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, . Persona_2
Parte appellante evidentemente confonde la parte espositiva con la parte argomentativa dalla sentenza, dal momento che la facoltà di agire in regresso è menzionata, quale elemento idoneo ad escludere la prova del danno e del nesso causale, alle pag. 5 - 6 della sentenza impugnata, laddove il Giudice ha riassunto le difese svolte sul punto dalla terza chiamata, Controparte_3
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante muove critiche alla sentenza di primo grado, nella parte in cui ha escluso il suo diritto alla restituzione del compenso corrisposto all'avv. Petrini, osservando come, nel chiedere tale restituzione, non sia stata formulata una richiesta risarcitoria, rispetto alla quale possa venire in considerazione la carenza del nesso causale, rilevando unicamente l'inutilità dell'attività difensiva svolta dal professionista.
La sentenza del Tribunale di Biella sul punto ha ritenuto che il rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, sulla base del criterio del “più probabile che non”, rendesse assorbita anche la domanda di restituzione dell'acconto versato.
L'importo di cui si controverte, pari a € 750,00, è la somma che l'avv. Petrini asserisce essergli stata versata quale compenso per la redazione dell'atto di citazione in opposizione e la partecipazione alle pagina 13 di 16 udienze, oltre ad essere anche comprensiva delle anticipazioni corrisposte per l'iscrizione a ruolo della causa.
Al riguardo va osservato come, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante non abbia in alcun modo differenziato i titoli su cui fondava la richiesta di rimborso dell'importo di €
20.000,00, transattivamente corrisposto alla e la richiesta di restituzione della somma di € CP_6
750,00, versata all'avv. Petrini, per cui non può imputarsi al Tribunale di non avere compreso che la seconda richiesta non avesse carattere risarcitorio.
Solo al punto 15 dell'atto di citazione, nella parte espositiva, veniva indicato che l'avv. Petrini era stato diffidato a restituire l'importo di € 750,00, pagati nel mese di ottobre 2011 “per una prestazione del tutto inutile”.
Alla luce delle pur scarne precisazioni contenute nell'atto d'appello, parrebbe dunque doversi ritenere che la domanda di restituzione, correlata all'inadempimento dell'avv. Petrini, abbia quale presupposto la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, essendo la prestazione svolta risultata inutile.
Il motivo non può trovare accoglimento, neppure a voler accedere a quell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, quale quella di restituzione, che presupponga una domanda di risoluzione (v. Cass. 18/09/2020 n. 19.513; Cass. 23/10/2017 n. 24947; Cass. 16/09/2013
n. 21113).
Nel caso di specie non può, infatti, trascurarsi di considerare che la sentenza impugnata - la quale non ha formato oggetto di specifica censura sul punto, sicché tale accertamento deve ritenersi passato in giudicato - ha ritenuto che l'inutilità della prestazione professionale sia da imputare ad un autonomo e concorrente evento, rappresentato dalla decisione del Giudice di non applicare nella fattispecie la previsione di cui all'art. 182 c.p.c.
Per cui se il Giudice investito della causa d'opposizione avesse - secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Biella - consentito di sanare l'originaria assenza di procura, l'attività professionale dell'avv. Petrini non sarebbe risultata inutile, poiché la causa sarebbe proseguita per il suo esame nel merito.
L'avv. Petrini non può quindi essere tenuto a restituire un acconto sul compenso per attività da lui effettivamente prestate, per il solo fatto che le difese svolte in quel giudizio, per un fatto a lui non esclusivamente imputabile, non siano state esaminate e valutate nel merito dal Giudice.
pagina 14 di 16 Il quarto motivo d'impugnazione è infine espresso attraverso generiche doglianze, che non denunciano violazioni di legge nella regolamentazione delle spese di lite, sicché il medesimo risulta inammissibile.
Parte appellante, richiamate alcune considerazioni contenute nella sentenza impugnata (l'affermazione dell'errore professionale dell'avv. Petrini e il fatto che l'errore non sia stato solo del professionista, ma anche del Giudice, che non ha concesso il termine di cui all'art. 182 c.p.c.) osserva come “a fronte di tutto ciò, lo stesso Tribunale condanna oggi l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali”, pagamento che rappresenterebbe “solamente la “punta dell'iceberg” dei pregiudizi che ha dovuto subire nel corso di due differenti giudizi” (v. pag. 17 atto d'appello).
La ragione della condanna alla rifusione delle spese processuali risiede con tutta evidenza nell'integrale soccombenza della all'esito del giudizio di primo grado, esito che ha trovato conferma nel Pt_1
presente grado d'appello, ed è quindi conseguenza dell'applicazione del principio contenuto nell'art. 91
c.p.c., non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi – invero neppure invocata dall'appellante – idonea a giustificare, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., la compensazione.
4. Le spese del presente giudizio
L'integrale rigetto dell'appello comporta altresì la condanna di alla rifusione delle Parte_1
spese anche del presente grado di giudizio, in favore di Petrini RL e, in base al principio di causalità, in favore della terza chiamata, Controparte_3
La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), facendo applicazione, tenuto conto del numero delle questioni trattate, dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva, e di compensi compresi tra i medi e minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione di questioni già compiutamente disaminate con gli atti introduttivi, senza l'apporto di argomenti difensivi nuovi, e così in complessivi € 3.355,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
239/2023, emessa dal Tribunale di Biella in data 20/06/2023,
pagina 15 di 16 respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a Petrini RL le spese del presente giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 3.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_3
liquidano in € 3.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/07/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1083/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Parte_1 C.F._1
Valfrè e Francesca Turchiarelli, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Torino, C.so
Marconi n. 10
APPELLANTE
Contro avv. , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_2 C.F._2
Stefano Garbaccio Zanat, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Biella, via dei Seminari n. 6
APPELLATO
E con
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (TV), in persona dei legali rappresentanti, dr. e dott. , Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa, per procura notaio nn. 186905/30367 del Persona_1
18/12/2014, dall'avv. Renato Fedeli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Griziotti n. 1
pagina 1 di 16 TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 239/2023 emessa dal Tribunale di Biella in data
20/06/2023
- Risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza del Tribunale di Biella, Sezione I, n. 239/2023 nella parte in cui è stata rigettata la domanda di restituzione dell'importo di Euro 750,00, oltre interessi legali dalla data del 3 ottobre
2011 sino al saldo, nonché di risarcimento del danno di Euro 20.000,00, o di quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo nei confronti dell'avv. Gianfranco Petrini, e quindi, in sua riforma, ed in accoglimento di tali domande: dichiarare tenuto e condannare l'avv. Gianfranco Petrini in favore dell'appellante alla restituzione dell'importo di Euro 750,00, oltre interessi legali dalla data del 3 ottobre 2011 sino al saldo, nonché al risarcimento del danno di Euro 20.000,00, o di quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiarare tenuti e condannare l'avv. Gianfranco Petrini a restituire la somma di Euro 4.301,31 e
a restituire la somma di Euro 4.956,63, versate dall'appellante in adempimento Controparte_3
della Sentenza di primo grado;
respingere ogni altra domanda degli appellati.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre gli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Contrariis Rejectis;
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
NEL MERITO:
In principalità:
Previo rigetto di ogni domanda proposta nei confronti del convenuto appellato in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per quanto attiene l'invocata responsabilità professionale;
pagina 2 di 16 Rigettarsi l'appello in quanto totalmente infondato con conferma della Sentenza di primo grado n.
239/23 emessa dal Tribunale di Biella il 20/06/23 (RG 960/21 Giudice monocratico Dr. Enrico
Chemollo);
In subordine:
In caso di accoglimento dell'appello dichiarare e condannare il terzo chiamato in causa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e qualora emerga l'invocata CP_3 responsabilità professionale a manlevare e tenere indenne l'Avv. RL Petrini da ogni pronuncia
e da ogni condanna che fosse in suo danno richiesta e pronunciata nel suo ammontare così come quantificato e/o in altro ammontare, così mandandolo completamente assolto da ogni e qualsivoglia pretesa;
IN OGNI CASO:
Con conferma della sentenza di primo grado in punto spese;
Con condanna alle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante in caso di rigetto dell'appello per sua totale infondatezza e conseguente conferma della sentenza di primo grado.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito: Respingere l'appello proposto dalla Signora e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza nr. 239/2023 del Tribunale di Biella, rigettando quindi la domanda formulata dall'appellante nei confronti dell'Avv. RL Petrini, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente rigettare la domanda di manleva dell'Avv. Petrini nei confronti dell'esponente Compagnia, mandando in ogni caso integralmente assolta . Controparte_3
In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla Signora e di accoglimento della domanda subordinata di manleva Parte_1 dell'Avv. Petrini, ove reiterata in secondo grado, nei confronti di , applicare quanto Controparte_3
contrattualmente previsto, massimale e scoperto di polizza.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Biella l'avv. Petrini RL, chiedendo che fosse condannato al risarcimento del danno asseritamente subito dall'attrice a causa dell'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal professionista, danno che veniva quantificato nella somma di € 20.000,00, chiedendo altresì la restituzione della somma di € 750,00, versata al difensore quale anticipo sul compenso professionale.
pagina 3 di 16 In particolare, parte attrice deduceva di aver conferito mandato, nel 2011, all'avv. Petrini al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2011, con il quale il Tribunale di Biella le aveva ingiunto di pagare immediatamente alla la somma di Controparte_6
€ 24.783,25, oltre interessi e spese di procedura, nella sua qualità di garante del fratello, Per_2
[...]
Sosteneva che l'avv. Petrini aveva quindi proposto opposizione con atto di citazione del 29/08/2011, cui aveva fatto seguito la costituzione in giudizio della che aveva chiesto la conferma del CP_6
decreto ingiuntivo. Riferiva l'attrice che, in seguito, il professionista non l'aveva più informata sull'andamento del giudizio di opposizione e, solo nell'aprile 2013, era venuta a conoscenza, a seguito di notifica della sentenza pronunciata in data 12 aprile 2012, dell'esito sfavorevole del giudizio di opposizione.
Il Tribunale di Biella aveva infatti rilevato il mancato deposito della procura alle liti, rilasciata all'avv.
Petrini da parte della quindi aveva: (i) dichiarato inammissibile l'opposizione, (ii) confermato Pt_1 il decreto ingiuntivo ottenuto dalla e (iii) condannato l'avv. Petrini, personalmente e CP_6
direttamente, a rimborsare alla e spese del giudizio d'opposizione. CP_6
In aggiunta, esponeva che, nell'anno 2015, era venuta a conoscenza, senza esserne Parte_1 stata informata in precedenza dall'avv. Petrini, dell'iscrizione d'ipoteca sull'immobile di sua proprietà Contr in Biella, avvenuta già nel 2011, da parte della sulla base della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
pertanto, aveva immediatamente contattato l'avv. Petrini che, con comunicazione e-mail dell'aprile 2013, aveva riconosciuto la sua colpa, promesso di trattare con il creditore ipotecario e di denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice, senza tuttavia ottemperare a tale onere, dato che il sinistro era stato denunciato alla compagnia assicuratrice, solo nel luglio Controparte_3
2016.
Si costituiva in giudizio l'avv. Petrini RL, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, quindi Controparte_3
contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, in ragione, sia dell'insussistenza del danno e del nesso causale con il denunciato inadempimento professionale, sia perché l'attrice, in qualità di fideiussore, avrebbe potuto, ex art. 1950 c.c., agire in regresso nei confronti dell'obbligato principale.
Precisava inoltre come l'opposizione fosse stata proposta per meri fini dilatori e fosse quindi stata fondata su motivi, che non avrebbero avuto alcuna ragionevole possibilità di essere accolti.
In ogni caso l'avv. Petrini contestava qualsivoglia sua responsabilità, attribuendo il mancato rinvenimento della procura alle liti nel fascicolo cartaceo alla responsabilità del personale di cancelleria, che ne avrebbe dovuto verificare la presenza al momento della costituzione, nonché
pagina 4 di 16 addebitando al giudice di non aver consentito, assegnando a tale scopo un termine, il deposito della procura, ritenendo la sua mancata produzione entro la prima udienza una causa di nullità insanabile.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata, che aderiva alle difese svolte nel Controparte_3
merito dal proprio assicurato, confermando l'operatività della copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni contrattuali, lo scoperto di polizza ed i massimali.
2. Il Tribunale di Biella, con la sentenza ora oggetto d'impugnazione, ha anzitutto premesso che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato del cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia effettivamente stato e se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico.
Operate tali premesse, il primo Giudice ha ritenuto, nel caso oggetto di esame, carente, sotto un duplice profilo, il nesso causale tra il pur sussistente inadempimento del professionista ed il danno dedotto dalla cliente.
Anzitutto ha ritenuto documentalmente provato che il convenuto, avv. Petrini, avesse colpevolmente omesso di allegare, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, la procura alle liti, la quale poteva essere rilasciata anche dopo la notificazione dell'atto, purché anteriormente alla sua costituzione. Tale mancata produzione non era affatto imputabile alla cancelleria del Tribunale, bensì all'avvocato, trattandosi di onere posto a suo carico, tuttavia il nesso causale risultava interrotto dalla mancata applicazione da parte del Giudice del disposto dell'art. 182 c.p.c., come riformato a seguito della L. 69/2009, e dunque vigente all'epoca dei fatti.
Secondo tale disposizione, nel caso in cui fosse stato rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, che determinasse la nullità della procura, il Giudice avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il rilascio della procura o la rinnovazione della stessa. Pur nella diversità delle interpretazioni di tale norma da parte della Corte di Cassazione, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, maggiormente estensivo e sostanzialista, l'assegnazione del termine per la regolarizzazione era consentito non solo nel caso di procura alle liti affetta da vizi, che ne determinano la nullità, ma anche nell'ipotesi di procura inesistente o comunque non presente agli atti.
Ha pertanto concluso il Tribunale che, alla data della pronuncia della sentenza, che aveva deciso il giudizio di opposizione, non poteva dirsi certa la conclusione in ordine alla consequenziale e necessaria dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione per mancanza della procura all'atto della costituzione in giudizio, dovendosi altresì considerare come l'avv. Petrini, una volta eccepito dall'opposta il mancato pagina 5 di 16 deposito della procura, avesse chiesto al Giudice l'assegnazione di un termine per sanare tale carenza, ma il Giudice, dopo essersi riservato, avesse pronunciato ordinanza con cui aveva rinviato la causa per la sola precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sotto un secondo profilo il nesso causale è stato escluso dalla sentenza impugnata, in considerazione del fatto che l'opposizione, esaminati gli atti di quel giudizio, non aveva ragionevoli possibilità di essere accolta, attesa l'infondatezza delle argomentazioni e delle fonti di prova proposte.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno ha fatto ritenere altresì assorbita la domanda di restituzione dell'acconto versato al professionista.
Parte attrice è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite in favore sia del convenuto, che dell'assicurazione chiamata in causa, in base al principio di causalità, essendo la chiamata avvenuta in ragione di un valido contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale invocata da parte attrice.
Avverso la predetta pronuncia, emessa in data 20/06/2023, e notificata il 26/06/2023, ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 26/07/2023, con il quale ha chiesto, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'avv. Petrini RL, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, la reiezione del gravame, in quanto infondato, nonché riproponendo, per il caso di accoglimento dell'impugnazione, la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
La compagnia assicuratrice, nel costituirsi in giudizio, ha, a sua volta, concluso per il rigetto dell'appello e per il caso di suo, anche solo parziale, accoglimento ha chiesto che la domanda di manleva sia accolta in conformità alle previsioni di polizza.
Fissata udienza ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 10/07/2025.
3. Parte appellante articola quattro motivi d'impugnazione, di cui i primi due diretti a censurare le valutazioni, che hanno condotto il primo Giudice ad escludere il nesso causale tra l'inadempimento accertato in capo al difensore, incaricato della difesa nel giudizio d'opposizione, ed il pregiudizio lamentato da il terzo diretto a denunciare l'erroneo mancato riconoscimento del Parte_1
diritto alla restituzione del compenso versato ed il quarto concernente la regolamentazione delle spese di lite.
Giova osservare come le eccezioni d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art. 342
c.p.c. - la prima della quale già sommariamente delibata alla prima udienza di trattazione - non siano più state riproposte da Petrini RL all'atto della precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 16 In ogni caso, l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. risulta essere stata formulata con la comparsa di costituzione in termini del tutto astratti, senza specifico riferimento al contenuto dei motivi proposti dall'appellante, e l'esame dei motivi - fatta eccezione per quanto verrà esposto con riferimento al quarto motivo d'impugnazione – consente di individuare le parti censurate della sentenza, le critiche rivolte alle diverse argomentazioni su cui si fonda la decisione e le violazioni di legge prospettate.
I motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione sviluppa due distinte argomentazioni, volte a Parte_1 contestare che l'errore compiuto dal Tribunale nell'applicazione dell'art. 182 c.p.c., e consistito nel non avere assegnato un termine per il deposito della procura alle liti risultata mancante, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra l'errore professionale del difensore e l'esito sfavorevole, per
, del giudizio d'opposizione. Parte_1
I due ordini di censura non mettono in discussione quanto ritenuto dal Tribunale riguardo al fatto che il disposto dell'art. 182 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione del giudizio di opposizione
(il 2011), e gli orientamenti giurisprudenziali che a quel momento si erano delineati, consentissero di sanare il mancato originario deposito della procura, o comunque, secondo l'espressione utilizzata nella sentenza impugnata non facessero ritenere "…certa la conclusione in ordine alla consequenziale e necessaria dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta, che invece è stata ritenuta dal giudice della causa, per giunta citando precedenti giurisprudenziali non pertinenti in quanto relativi alla precedente formulazione della norma, la quale disponeva solamente che "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza" e che proprio in ragione della differente formulazione non aveva originato dubbi di sorta in giurisprudenza circa l'insanabilità dell'inesistenza o mancanza originaria della procura." (v. pag. 9 sentenza impugnata).
Sostiene invece l'appellante che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella nel giudizio di opposizione, la n. 237/2012, avrebbe già riconosciuto l'errore del professionista e tale sentenza è passata in giudicato, con la conseguenza di avere statuito in via definitiva su quei fatti, non essendo stata impugnata da alcuna delle parti e neppure dall'avv. Petrini, che pure sarebbe stato a ciò legittimato, in quanto con quella pronuncia è stato condannato personalmente alla rifusione delle spese in favore della CP_6
La sentenza n. 237/2012 avrebbe dunque accertato, con efficacia di giudicato tra le parti, l'errore del professionista, pertanto, quei fatti non avrebbero potuto essere riesaminati con la sentenza n. 239/2023, la quale ha operato una propria diversa ricostruzione, pervenendo ad escludere il nesso causale tra la pagina 7 di 16 condotta del difensore e l'evento che ha causato il danno, così violando apertamente il disposto dell'art. 2909 c.c.
La censura risulta sia inammissibile, che infondata.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non è stato infatti invocato alcun giudicato formatosi sull'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. Petrini, che viene dunque per la prima volta inammissibilmente dedotto nel presente giudizio, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il passaggio contenuto nell'atto di citazione di primo grado, in cui viene richiamata la sentenza n.
237/2012, seguito dall'affermazione che quella avrebbe accertato l'errore professionale, poiché non viene esplicitato quanto invece – sia pure infondatamente - viene sostenuto nel presente grado di giudizio, e cioè che quell'accertamento farebbe stato tra e l'avv. Petrini. Parte_1
L'assunto è in ogni caso palesemente infondato, poiché in quel giudizio, di cui erano parti Parte_1
e la non può essersi formato alcun giudicato, ex art. 2909
[...] Controparte_6
c.c., tra e l'avv. Petrini RL, che in quel giudizio ha assunto unicamente la veste Parte_1
di parte processuale, ai fini della regolazione delle spese, avendo agito in assenza di procura.
È evidente come in quel giudizio non sia stata delibata o esaminata alcuna domanda afferente alla responsabilità professionale del difensore dell'opponente, poiché il tema, ovviamente, esulava dall'oggetto della causa. La sentenza, pronunciata all'esito di quel giudizio, si è limitata all'accertamento di un fatto oggettivo, del tutto pacifico e riscontrato anche dalla sentenza ora oggetto d'impugnazione, rappresentato dalla mancanza della procura nel fascicolo depositato dall'avv. Petrini all'atto della costituzione nel giudizio d'opposizione.
Peraltro quell'accertamento in fatto, secondo quanto argomentato dalla pronuncia in questa sede impugnata – e non oggetto di specifica censura sul punto - non è sufficiente a condurre all'affermazione della responsabilità del professionista per il danno lamentato, occorrendo altresì accertare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile all'errore professionale e se, evitato quell'errore, alla stregua di criteri di carattere probabilistico, sia possibile ritenere che sarebbe stato conseguito il risultato utile per il cliente.
Con distinta censura, che viene indicata come proposta “in via subordinata”, sempre nell'ambito del primo motivo d'impugnazione, sostiene che, quand'anche non si ritenesse la sentenza Parte_1
impugnata emessa in violazione del principio del ne bis in idem, quella avrebbe comunque erroneamente trascurato di considerare come l'avv. Petrini nel giudizio di opposizione, anche in assenza di espressa assegnazione di un termine per sanare il difetto di procura, avrebbe avuto comunque un termine per produrre la procura, in quanto alla prima udienza del 14/02/2012, in cui veniva sollevata l'eccezione relativa all'assenza della procura da parte della difesa dell'opposta, la causa non veniva pagina 8 di 16 trattenuta a decisione, ma veniva disposto un rinvio all'udienza del 12 aprile successivo per la precisazione delle conclusioni, sede in cui l'avv. Petrini ben avrebbe potuto produrre la procura mancante. Non avendo egli fatto ciò, non sarebbe possibile affermare che la cesura del nesso causale sia dipesa dalla mancata concessione del termine da parte del Giudice.
Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che non solo l'avv. Petrini ha commesso l'errore, ma nulla ha fatto per porvi rimedio e impedire che l'eventuale successivo errore del Tribunale comportasse un danno per la sua cliente, in tal modo "l'ulteriore condotta del legale ha "rigenerato" il nesso causale asseritamente interrotto dall'errore del Tribunale." (v. pag. 10 atto d'appello).
L'appellato, Petrini RL, contesta tale ricostruzione, osservando come egli alla prima udienza del giudizio d'opposizione, a seguito dell'eccezione sollevata dal legale della abbia CP_6
prontamente richiesto un termine per poter esibire la procura e il Giudice si sia riservato;
quindi, a scioglimento della riserva, il Giudice, con provvedimento del 14/02/2012, ha fissato l'udienza del
10/04/2012, poi differita d'ufficio al 12/04/2012, per precisazione conclusioni e la discussione orale, senza assegnare alcun termine per il deposito della procura alle liti, che dunque non avrebbe potuto essere depositata spontaneamente, in quanto a quel punto irricevibile.
Anche sotto questo secondo profilo il motivo d'impugnazione risulta infondato.
Risulta documentalmente (v. verbale ud. 14/02/2012, doc. 21 Petrini) che l'avv. Petrini abbia chiesto alla prima udienza, allorché veniva rilevata dalla controparte la mancanza della procura nel fascicolo di parte depositato, “un termine per esibirla”.
Il Giudice si riservava e con l'ordinanza con cui scioglieva la riserva (v. doc. 14 Petrini) non assumeva alcun provvedimento esplicito sul punto;
tuttavia, non assegnando alcun termine per il deposito della procura, doveva intendere implicitamente respinta l'istanza formulata dall'avv. Petrini e, parimenti, disattendendo l'istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriori incombenti, fissando udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice ha dunque con tutta evidenza ritenuto, nello sciogliere la riserva, come del resto poi puntualmente esposto nella sentenza pronunciata all'esito dell'udienza del 12/04/2012 (v. doc. 6
, che l'originaria carenza della procura non fosse suscettibile di essere sanata, per cui risulta Pt_1 francamente incomprensibile la tesi dell'appellante, secondo cui, se l'avv. Petrini avesse comunque - pur in assenza di autorizzazione a quell'adempimento - all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, depositato la procura, il Giudice avrebbe mutato il proprio convincimento riguardo alla sanabilità di quel difetto.
Il primo motivo d'appello deve quindi essere nella sua integralità respinto.
pagina 9 di 16 Con il secondo motivo d'appello assume essere errata la valutazione probabilistica Parte_1
dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, compiuta dal Tribunale e che l'ha condotto a ritenere che l'opposizione non avesse possibilità di essere accolta.
Osserva l'appellante come l'assenza di possibilità di accoglimento dell'opposizione sia stata dalla sentenza impugnata esaminata con riferimento a cinque differenti ragioni, le quali sarebbero state tuttavia oggetto di un'erronea valutazione.
L'appellato Petrini RL contesta le argomentazioni addotte dalla parte appellante, rilevando come si tratti di tesi non condivisibili, mentre la motivazione del Giudice di primo grado risulta congrua, esauriente ed inattaccabile.
Anche in tal caso giova premettere all'esame delle censure proposte dall'appellante come la responsabilità professionale dell'avv. Petrini venga affermata da non sotto il profilo Parte_1 dell'erronea impostazione in diritto del giudizio di opposizione, bensì in considerazione del fatto che i
(fondati) motivi su cui si basava l'opposizione, esposti nell'atto di citazione del giudizio iscritto al n.
2101/2011 R.G., non abbiano potuto essere esaminati, vista la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione per difetto della procura alle liti.
Quei motivi, secondo la tesi riproposta con il presente appello, sarebbero stati infatti idonei a condurre alla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla ei confronti di . CP_6 Parte_1
Il motivo d'impugnazione, nelle cinque diverse articolazioni attraverso cui si sviluppa, è invero destituito di fondamento.
Sostiene in primo luogo l'appellante che, difformemente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, in considerazione dell'oggetto del giudizio, la controversia era soggetta alla mediazione obbligatoria, per cui, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, la parte opposta avrebbe avuto l'onere di promuovere la procedura di mediazione, cosa che on aveva fatto. CP_6
Il giudizio di opposizione avrebbe quindi dovuto concludersi con una pronuncia di improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La tesi è infondata, non per la ragione esposta dal Tribunale, che si è occupato unicamente di argomentare in ordine all'inesistenza dell'obbligo della mediazione per la fase monitoria, bensì perché il contratto di fideiussione non rientra tra i contratti bancari, per il quali è prevista dall'art. 5, co. 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 la mediazione obbligatoria.
Il contratto di fideiussione è infatti un contratto accessorio di garanzia, che può accedere a rapporti negoziali della più diversa natura e contenuto, e non assume la natura di contratto bancario, qualora la fideiussione sia prestata a garanzia di obbligazioni nascenti da un contratto bancario.
pagina 10 di 16 Secondo quanto di recente precisato dalla Suprema Corte - nell'escludere in termini specifici che una controversia avente ad oggetto un contratto fideiussione rientri, tra quelle in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari", per le quali l'art. 5, comma 1- bis del D.Lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione – la giurisprudenza di legittimità, infatti, “ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di
«contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione….
Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998) …” (v. Cass. n. 1791/2025).
Sotto un secondo profilo, assume l'appellante che il Tribunale, nel motivare riguardo alla validità della fideiussione, per essere stato indicato il limite della garanzia (€ 28.000,00), non avrebbe considerato come il tema sollevato non fosse quello dell'assenza di un massimale della fideiussione, bensì quello della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con riferimento alle clausole - quali l'art. 6 del contratto di fideiussione, che contiene la rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. - che sono riproduttive dello schema unilaterale frutto dell'intesa vietata.
Quanto sostenuto è infondato.
Con l'atto di citazione in opposizione non solo non è stata denunciata la nullità parziale della fideiussione “a valle”, per avere recepito il contenuto dell'intesa anticoncorrenziale, di cui allo schema
ABI dell'ottobre 2002, ma neppure è stata, in qualsiasi forma, eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c.
Al riguardo non è pertinente quanto sostenuto da in primo grado riguardo al fatto che Parte_1
la nullità avrebbe potuto essere rilevata anche d'ufficio, poiché l'eccezione di estinzione della garanzia, ex art. 1957 c.c., è un'eccezione in senso proprio, soggetta quindi al rilievo di parte.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ancora di recente precisato (v. Cass. 1851/2025) come: “…il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa presuppone Controparte_7
che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non
pagina 11 di 16 interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa
(Cass. 30383/24)”.
Ulteriormente l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto fondata l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., dal momento che la Banca aveva fatto credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, mentre sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fosse prova di tale circostanza, dal momento che la posizione debitoria era all'epoca dell'azione promossa nei confronti del fideiussore cristallizzata da tempo e il finanziamento era inadempiuto dall'anno 2009, epoca della cancellazione della ditta individuale di . Persona_2
Nell'esaminare tale questione, occorre necessariamente fare riferimento all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, ancora una volta, non erano stati chiaramente enunciati i presupposti di fatto, su cui si sarebbe fondato il richiamo all'art. 1956 c.c.
Occorre invero precisare che il contratto di fideiussione, sulla base del quale ha ottenuto il CP_6
decreto ingiuntivo, è stato sottoscritto da in data 18/11/2002 e dal decreto ingiuntivo Parte_1
emerge come, al di là dei plurimi rapporti intrattenuti con la da , sia quale CP_6 Persona_2
persona fisica, sia quale titolare della ditta individuale, Freeteq Travel, nei confronti del fideiussore sia stato valere unicamente il credito, pari a € 24.783,25, derivante dallo scoperto di conto corrente n.
07327804F/001.
Nel ricorso monitorio è stato semplicemente dato atto di come con lettera raccomandata in data
04/03/2011, antecedente di circa tre mesi il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, fosse stato sollecitato il rientro dell'esposizione debitoria.
Da tale prospettazione, e in assenza di qualsivoglia specifica deduzione da parte di , Parte_1
non è quindi possibile individuare in quale momento (del tutto imprecisato) le condizioni patrimoniali del soggetto garantito si sarebbero modificate, così da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito della né tanto meno è precisato che la abbia concesso, CP_6 CP_6
successivamente a quell'imprecisato momento, ulteriore credito.
L'allegazione relativa alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. è dunque del tutto generica ed apodittica, sicché anche sotto quel profilo l'opposizione non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'invocato recesso dalla fideiussione, che la avrebbe comunicato in data 23/12/2008, tramite lettera inviata dal suo commercialista, e che Pt_1
ha nel giudizio di opposizione contestato di avere ricevuto. A prescindere dal fatto che, in CP_6
ogni caso, la garante sarebbe comunque stata tenuta per le obbligazioni sino a quel momento sorte.
pagina 12 di 16 E' evidente come - diversamente da quanto sostenuto con l'atto d'appello - non Parte_1
avrebbe avuto alcuna probabilità di essere ammessa a provare per testi una circostanza documentale come quella della comunicazione del recesso nelle forme previste dal contratto (lettera raccomandata con avviso di ricevimento), e del resto, quand'anche ipoteticamente fosse stata fornita, nelle forme indicate dall'appellante, la prova della spedizione della lettera raccomandata, in assenza della dimostrazione della sua ricezione da parte della il recesso sarebbe in ogni caso risultato CP_6
inefficace.
Da ultimo, in termini invero piuttosto oscuri, l'appellante assume che la sentenza impugnata abbia affermato che “avrebbe avuto, a tutela delle sue pretese, “l'espresso diritto ad agire Parte_1 direttamente contro il fideiussore”, aggiungendo come sia agevole replicare che “nessuna norma prevede il regresso del fideiussore nei confronti dell'obbligato principale quale condizione di opponibilità per il fideiussore” (v. pag. 15 atto d'appello), e comunque alcun utile regresso sarebbe stato esperibile, vista la situazione patrimoniale del debitore principale, per come indicata nello stesso ricorso monitorio dalla CP_6
La censura risulta inammissibile, atteso che in nessuna parte la sentenza impugnata ha indicato, tra le ragioni fondanti la reiezione della domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale dell'avv. Petrini, la circostanza che il fideiussore avrebbe potuto evitare il pregiudizio economico derivato dalla conferma del decreto ingiuntivo, o comunque trovare ristoro a quello, attraverso l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, . Persona_2
Parte appellante evidentemente confonde la parte espositiva con la parte argomentativa dalla sentenza, dal momento che la facoltà di agire in regresso è menzionata, quale elemento idoneo ad escludere la prova del danno e del nesso causale, alle pag. 5 - 6 della sentenza impugnata, laddove il Giudice ha riassunto le difese svolte sul punto dalla terza chiamata, Controparte_3
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante muove critiche alla sentenza di primo grado, nella parte in cui ha escluso il suo diritto alla restituzione del compenso corrisposto all'avv. Petrini, osservando come, nel chiedere tale restituzione, non sia stata formulata una richiesta risarcitoria, rispetto alla quale possa venire in considerazione la carenza del nesso causale, rilevando unicamente l'inutilità dell'attività difensiva svolta dal professionista.
La sentenza del Tribunale di Biella sul punto ha ritenuto che il rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, sulla base del criterio del “più probabile che non”, rendesse assorbita anche la domanda di restituzione dell'acconto versato.
L'importo di cui si controverte, pari a € 750,00, è la somma che l'avv. Petrini asserisce essergli stata versata quale compenso per la redazione dell'atto di citazione in opposizione e la partecipazione alle pagina 13 di 16 udienze, oltre ad essere anche comprensiva delle anticipazioni corrisposte per l'iscrizione a ruolo della causa.
Al riguardo va osservato come, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante non abbia in alcun modo differenziato i titoli su cui fondava la richiesta di rimborso dell'importo di €
20.000,00, transattivamente corrisposto alla e la richiesta di restituzione della somma di € CP_6
750,00, versata all'avv. Petrini, per cui non può imputarsi al Tribunale di non avere compreso che la seconda richiesta non avesse carattere risarcitorio.
Solo al punto 15 dell'atto di citazione, nella parte espositiva, veniva indicato che l'avv. Petrini era stato diffidato a restituire l'importo di € 750,00, pagati nel mese di ottobre 2011 “per una prestazione del tutto inutile”.
Alla luce delle pur scarne precisazioni contenute nell'atto d'appello, parrebbe dunque doversi ritenere che la domanda di restituzione, correlata all'inadempimento dell'avv. Petrini, abbia quale presupposto la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, essendo la prestazione svolta risultata inutile.
Il motivo non può trovare accoglimento, neppure a voler accedere a quell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, quale quella di restituzione, che presupponga una domanda di risoluzione (v. Cass. 18/09/2020 n. 19.513; Cass. 23/10/2017 n. 24947; Cass. 16/09/2013
n. 21113).
Nel caso di specie non può, infatti, trascurarsi di considerare che la sentenza impugnata - la quale non ha formato oggetto di specifica censura sul punto, sicché tale accertamento deve ritenersi passato in giudicato - ha ritenuto che l'inutilità della prestazione professionale sia da imputare ad un autonomo e concorrente evento, rappresentato dalla decisione del Giudice di non applicare nella fattispecie la previsione di cui all'art. 182 c.p.c.
Per cui se il Giudice investito della causa d'opposizione avesse - secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Biella - consentito di sanare l'originaria assenza di procura, l'attività professionale dell'avv. Petrini non sarebbe risultata inutile, poiché la causa sarebbe proseguita per il suo esame nel merito.
L'avv. Petrini non può quindi essere tenuto a restituire un acconto sul compenso per attività da lui effettivamente prestate, per il solo fatto che le difese svolte in quel giudizio, per un fatto a lui non esclusivamente imputabile, non siano state esaminate e valutate nel merito dal Giudice.
pagina 14 di 16 Il quarto motivo d'impugnazione è infine espresso attraverso generiche doglianze, che non denunciano violazioni di legge nella regolamentazione delle spese di lite, sicché il medesimo risulta inammissibile.
Parte appellante, richiamate alcune considerazioni contenute nella sentenza impugnata (l'affermazione dell'errore professionale dell'avv. Petrini e il fatto che l'errore non sia stato solo del professionista, ma anche del Giudice, che non ha concesso il termine di cui all'art. 182 c.p.c.) osserva come “a fronte di tutto ciò, lo stesso Tribunale condanna oggi l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali”, pagamento che rappresenterebbe “solamente la “punta dell'iceberg” dei pregiudizi che ha dovuto subire nel corso di due differenti giudizi” (v. pag. 17 atto d'appello).
La ragione della condanna alla rifusione delle spese processuali risiede con tutta evidenza nell'integrale soccombenza della all'esito del giudizio di primo grado, esito che ha trovato conferma nel Pt_1
presente grado d'appello, ed è quindi conseguenza dell'applicazione del principio contenuto nell'art. 91
c.p.c., non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi – invero neppure invocata dall'appellante – idonea a giustificare, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., la compensazione.
4. Le spese del presente giudizio
L'integrale rigetto dell'appello comporta altresì la condanna di alla rifusione delle Parte_1
spese anche del presente grado di giudizio, in favore di Petrini RL e, in base al principio di causalità, in favore della terza chiamata, Controparte_3
La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), facendo applicazione, tenuto conto del numero delle questioni trattate, dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva, e di compensi compresi tra i medi e minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione di questioni già compiutamente disaminate con gli atti introduttivi, senza l'apporto di argomenti difensivi nuovi, e così in complessivi € 3.355,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
239/2023, emessa dal Tribunale di Biella in data 20/06/2023,
pagina 15 di 16 respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a Petrini RL le spese del presente giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 3.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_3
liquidano in € 3.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/07/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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