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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3029/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa IA IC, Presidente
Dott. Massimo IC, Giudice
Dott. AN MU, Giudice rel.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. URBINI Parte_1 C.F._1
MARYLENE
ATTORE
e
, c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. ASSOGNA ANGELA P.IVA_1
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni: come da udienza di discussione
RAGIONI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio proponendo querela di falso Parte_1 Controparte_2 avverso il verbale di accertamento dell'8.10.2018 n. 359/2018, posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 29.12.2020 per la violazione Regolamento CE n. 21/2004 modificato dai Regolamenti Ce n. 1560/2007 , n. 933/2008 e N. 759/2009 – in forza dei quali gli ovini e i caprini nati dopo il 31 dicembre 2009 devono
1 obbligatoriamente essere identificati mediante l'apposizione di due mezzi di identificazione, dei quali uno convenzionale visuale e l'altro elettronico bolo o marchio auricolare elettronico – nella parte in cui si afferma che “L'ovino in questione era pertanto privo di identificazione elettronica e il tatuaggio risultava illeggibile e comunque non riconducibile al numero identificativo riportato sulla documentazione di scorta dell'animale. Il Sig. non ha successivamente fornito elementi Parte_1 utili a determinare l'identità del capo che è stato distrutto ai sensi del Reg. 854/CE All.1 Sez. II Capo II commi 1,2,3”.
Deduce infatti il querelante che, in realtà, l'ovino macellato era dotato dei mezzi di identificazione prescritti dalla legge (tatuaggio e bolo elettronico presente all'interno del rumine).
Si è costituita l chiedendo il rigetto della querela. CP_2
Il PM è intervenuto e ha domandato il rigetto della querela di falso.
La causa è stata istruita oralmente e, all'udienza del 14.10.2025, tenutasi in forma cartolare, è stata rimessa al Collegio per la decisione con le modalità di cui all'art. 275 bis c.p.c. (per mero errore materiale, nel decreto del 9.9.2025, con cui venivano concessi i termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. – e, quindi, fissazione dell'udienza del 14.10.2025 e termine anteriore all'udienza non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e ulteriore termine non superiore a quindi giorni per le note conclusionali).
La domanda proposta da parte attrice non è fondata, non essendo stata raggiunta la prova della presenza dei mezzi di identificazione previsti dalla legge, ossia del tatuaggio identificativo apposto sull'orecchio dell'animale e del bolo elettronico che avrebbe dovuto trovarsi nel rumine.
Le attestazioni del veterinario che ha redatto il verbale tacciato di falsità ideologica, dott. sono sostanzialmente due: Persona_1
a) L'illegibilità del tatuaggio – che avrebbe dovuto recare il seguente numero: IT055000061493 – e, quindi, l'assenza di uno dei due mezzi di identificazione dell'animale previsti dalla legge. Tale attestazione non soltanto non è stata smentita dall'istruttoria svolta, ma risulta confermata, in primo luogo, dalla documentazione fotografica in atti (doc. 4 fascicolo di primo grado della convenuta , da cui CP_1 emerge, appunto, l'illegibilità dei numeri tatuati sull'orecchio della pecora. In secondo luogo, la veridicità dell'affermazione contenuta nel verbale emerge dalle dichiarazioni testimoniali: oltre al verbalizzante dott. la circostanza è stata confermata dal Per_1 teste dipendente del macello in cui l'animale è stato macellato, e dalla Testimone_1 teste dott.ssa veterinaria dipendente alla quale era stato Testimone_2 CP_1 assegnato il controllo anagrafico e sanitario degli animali del la quale ha Pt_1
2 dichiarato di essere stata contattata dal “per avere informazioni utili ad Per_1 identificare l'animale e mi mandava la foto dell'orecchio. Mi diceva che non aveva le marche. Io spiegavo al collega tramite whatsapp che quella pecora, ed altre tre del
non avevano le marche, ma avevano il bolo endoruminale e il tatuaggio Pt_1 sull'orecchio. Queste quattro pecore di venivano da un allevamento di Terni Pt_1
(nel 2015), poi erano state in un allevamento di , quindi il le aveva Per_2 Pt_1 acquistate. Vedendo il tatuaggio e mettendo insieme le informazioni che io avevo sul passato della pecora in questione, ho sovrascritto con lo strumento di whatsapp in rosso, i numeri come dovevano essere secondo me letti. I primi tre numeri, 055, erano nella parte sotto del padiglione ed identificano la provincia di provenienza, che era Terni. C'erano poi i numeri finali nella parte superiore del padiglione. Non erano leggibili. Una persona estranea all'allevamento non poteva dedurre con certezza che il numero fosse quello che io avevo sovrascritto. Io volevo dare una mano al collega per risolvere il problema, mettendo a disposizione le informazioni che io avevo sull'animale”, così confermando che il tatuaggio non era leggibile e perciò l'assenza del mezzo di identificazione. Infine, l'illegibilità del tatuaggio è stata anche ammessa dall'attore, il quale ha ammesso, con la prima memoria integrativa che alcuni numeri (gli 0) non erano stati apposti e che “il tatuaggio dell'animale presentava alcuni numeri non leggibili a causa del tempo decorso della sua apposizione.”.
b) l'assenza del bolo elettronico nel rumine. Ciò non è risultato in alcun modo smentito dall'istruttoria espletata, che l'ha, anzi, confermata;
sia il sia il teste Per_1 Tes_1 hanno, infatti, dichiarato di aver cercato il bolo elettronico sia mediante
[...] ispezione visiva sia mediante l'apposito lettore elettronico. Di nessun rilievo è la circostanza, emersa in sede di istruttoria orale, per cui la ricerca del bolo elettronico non fu fatta prima della macellazione perché in quel momento non era disponibile il lettore, perché l'affermazione ritenuta falsa è, semplicemente, che il bolo non vi fosse;
né, peraltro, l'attore ha spiegato perché, laddove il bolo fosse stato ricercato prima della macellazione, esso sarebbe stato rinvenuto. Non è poi dirimente – a fronte delle dichiarazioni dei testi e che hanno esaminato direttamente il rumine Tes_1 Per_1 subito dopo la macellazione – quanto dichiarato dalla teste (19) “Vero che la Tes_2 pecora con IT 055000061493 di proprietà del sig. aveva il bolo nel rumine;
Pt_1
Risposta: posso riferire che la pecora che io ho risanato più volte e identificata con quel numero aveva il bolo nel rumine ed il tatuaggio, l'ultima volta che ho fatto il risanamento è stato nella primavera 2018.”), dal momento che non può certo escludersi che il bolo sia stato espulso dal ventre dell'animale tra la primavera e la data dell'ingresso della pecora in macello (9 luglio 2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (scaglione di valore indeterminabile, valori minimi stante la scarsa complessità della controversia).
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la querela di falso proposta avverso il verbale indicato in motivazione;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 3.809 oltre 15%, iva e cpa se dovuti e come per legge.
Si comunichi.
La Presidente
IA IC
Il Giudice
AN MU
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa IA IC, Presidente
Dott. Massimo IC, Giudice
Dott. AN MU, Giudice rel.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. URBINI Parte_1 C.F._1
MARYLENE
ATTORE
e
, c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. ASSOGNA ANGELA P.IVA_1
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni: come da udienza di discussione
RAGIONI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio proponendo querela di falso Parte_1 Controparte_2 avverso il verbale di accertamento dell'8.10.2018 n. 359/2018, posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 29.12.2020 per la violazione Regolamento CE n. 21/2004 modificato dai Regolamenti Ce n. 1560/2007 , n. 933/2008 e N. 759/2009 – in forza dei quali gli ovini e i caprini nati dopo il 31 dicembre 2009 devono
1 obbligatoriamente essere identificati mediante l'apposizione di due mezzi di identificazione, dei quali uno convenzionale visuale e l'altro elettronico bolo o marchio auricolare elettronico – nella parte in cui si afferma che “L'ovino in questione era pertanto privo di identificazione elettronica e il tatuaggio risultava illeggibile e comunque non riconducibile al numero identificativo riportato sulla documentazione di scorta dell'animale. Il Sig. non ha successivamente fornito elementi Parte_1 utili a determinare l'identità del capo che è stato distrutto ai sensi del Reg. 854/CE All.1 Sez. II Capo II commi 1,2,3”.
Deduce infatti il querelante che, in realtà, l'ovino macellato era dotato dei mezzi di identificazione prescritti dalla legge (tatuaggio e bolo elettronico presente all'interno del rumine).
Si è costituita l chiedendo il rigetto della querela. CP_2
Il PM è intervenuto e ha domandato il rigetto della querela di falso.
La causa è stata istruita oralmente e, all'udienza del 14.10.2025, tenutasi in forma cartolare, è stata rimessa al Collegio per la decisione con le modalità di cui all'art. 275 bis c.p.c. (per mero errore materiale, nel decreto del 9.9.2025, con cui venivano concessi i termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. – e, quindi, fissazione dell'udienza del 14.10.2025 e termine anteriore all'udienza non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e ulteriore termine non superiore a quindi giorni per le note conclusionali).
La domanda proposta da parte attrice non è fondata, non essendo stata raggiunta la prova della presenza dei mezzi di identificazione previsti dalla legge, ossia del tatuaggio identificativo apposto sull'orecchio dell'animale e del bolo elettronico che avrebbe dovuto trovarsi nel rumine.
Le attestazioni del veterinario che ha redatto il verbale tacciato di falsità ideologica, dott. sono sostanzialmente due: Persona_1
a) L'illegibilità del tatuaggio – che avrebbe dovuto recare il seguente numero: IT055000061493 – e, quindi, l'assenza di uno dei due mezzi di identificazione dell'animale previsti dalla legge. Tale attestazione non soltanto non è stata smentita dall'istruttoria svolta, ma risulta confermata, in primo luogo, dalla documentazione fotografica in atti (doc. 4 fascicolo di primo grado della convenuta , da cui CP_1 emerge, appunto, l'illegibilità dei numeri tatuati sull'orecchio della pecora. In secondo luogo, la veridicità dell'affermazione contenuta nel verbale emerge dalle dichiarazioni testimoniali: oltre al verbalizzante dott. la circostanza è stata confermata dal Per_1 teste dipendente del macello in cui l'animale è stato macellato, e dalla Testimone_1 teste dott.ssa veterinaria dipendente alla quale era stato Testimone_2 CP_1 assegnato il controllo anagrafico e sanitario degli animali del la quale ha Pt_1
2 dichiarato di essere stata contattata dal “per avere informazioni utili ad Per_1 identificare l'animale e mi mandava la foto dell'orecchio. Mi diceva che non aveva le marche. Io spiegavo al collega tramite whatsapp che quella pecora, ed altre tre del
non avevano le marche, ma avevano il bolo endoruminale e il tatuaggio Pt_1 sull'orecchio. Queste quattro pecore di venivano da un allevamento di Terni Pt_1
(nel 2015), poi erano state in un allevamento di , quindi il le aveva Per_2 Pt_1 acquistate. Vedendo il tatuaggio e mettendo insieme le informazioni che io avevo sul passato della pecora in questione, ho sovrascritto con lo strumento di whatsapp in rosso, i numeri come dovevano essere secondo me letti. I primi tre numeri, 055, erano nella parte sotto del padiglione ed identificano la provincia di provenienza, che era Terni. C'erano poi i numeri finali nella parte superiore del padiglione. Non erano leggibili. Una persona estranea all'allevamento non poteva dedurre con certezza che il numero fosse quello che io avevo sovrascritto. Io volevo dare una mano al collega per risolvere il problema, mettendo a disposizione le informazioni che io avevo sull'animale”, così confermando che il tatuaggio non era leggibile e perciò l'assenza del mezzo di identificazione. Infine, l'illegibilità del tatuaggio è stata anche ammessa dall'attore, il quale ha ammesso, con la prima memoria integrativa che alcuni numeri (gli 0) non erano stati apposti e che “il tatuaggio dell'animale presentava alcuni numeri non leggibili a causa del tempo decorso della sua apposizione.”.
b) l'assenza del bolo elettronico nel rumine. Ciò non è risultato in alcun modo smentito dall'istruttoria espletata, che l'ha, anzi, confermata;
sia il sia il teste Per_1 Tes_1 hanno, infatti, dichiarato di aver cercato il bolo elettronico sia mediante
[...] ispezione visiva sia mediante l'apposito lettore elettronico. Di nessun rilievo è la circostanza, emersa in sede di istruttoria orale, per cui la ricerca del bolo elettronico non fu fatta prima della macellazione perché in quel momento non era disponibile il lettore, perché l'affermazione ritenuta falsa è, semplicemente, che il bolo non vi fosse;
né, peraltro, l'attore ha spiegato perché, laddove il bolo fosse stato ricercato prima della macellazione, esso sarebbe stato rinvenuto. Non è poi dirimente – a fronte delle dichiarazioni dei testi e che hanno esaminato direttamente il rumine Tes_1 Per_1 subito dopo la macellazione – quanto dichiarato dalla teste (19) “Vero che la Tes_2 pecora con IT 055000061493 di proprietà del sig. aveva il bolo nel rumine;
Pt_1
Risposta: posso riferire che la pecora che io ho risanato più volte e identificata con quel numero aveva il bolo nel rumine ed il tatuaggio, l'ultima volta che ho fatto il risanamento è stato nella primavera 2018.”), dal momento che non può certo escludersi che il bolo sia stato espulso dal ventre dell'animale tra la primavera e la data dell'ingresso della pecora in macello (9 luglio 2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (scaglione di valore indeterminabile, valori minimi stante la scarsa complessità della controversia).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la querela di falso proposta avverso il verbale indicato in motivazione;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 3.809 oltre 15%, iva e cpa se dovuti e come per legge.
Si comunichi.
La Presidente
IA IC
Il Giudice
AN MU
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