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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_2Ag.entrate - Riscossione - Foggia -
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 04384202500005721001 IRPEF-ALTRO 2012
- PIGNORAMENTO n. 04384202500005721001 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 879/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(RGR n.582/25
Il sig. Ricorrente_1, a mezzo del dott. Ricorrente_1, impugnava atto di pignoramento crediti presso terzi n. 04384202500005721001, notificato in data 10/04/2025 da Agenzia Entrate - Riscossione, per recupero imposte afferenti varie cartelle di pagamento.
Motivi ricorso
• Illegittimità per mancata notifica dei prodromici atti, oltre al richiamo di una precedente giudicato esterno, CTP Foggia n.228/2018. Conclude, previa richiesta di sospensione, chiedendo la nullità dell'atto e la condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate - Riscossione costituita in giudizio, a mezzo della Nominativo_1, dipendente dell'Ente, rappresenta la piena legittimità degli atti per cui si controverte, in ragione che, gli avvisi di accertamento sono titoli esecutivi di diritto ex art.1 c.792 Legge n.160/2019, così come le cartelle e l'avviso di intimazione regolarmente notificato in data 19/06/2024 e non opposto;
Circa le doglianze, osserva, la inammissibilità delle stesse in quanto definitive e l'atto in controversia, in quanto autonomamente impugnabile può riguardare solo vizi propri (con conforto di C.G.T. 2° Puglia n.1289/2023.
Chiede quindi il rigetto della sospensione e del ricorso per quanto dedotto, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte, in via preliminare e assorbente delle doglianze di merito, rileva la legittimità della richiesta dell'Agenzia, per ciò che attiene alla impugnabilità dell'atto solo per vizi propri.
La Corte rilevata la regolare notifica degli atti presupposti e da ultima, l'intimazione di pagamento, che richiama gli stessi prodromici atti, e considerata la omessa impugnazione, rileva la inammissibilità dei motivi di merito, che attengono a detti atti prodromici. La Corte rileva che nella fattispecie, trattasi specificamente di atto di pignoramento presso terzi, per il quale, parte ricorrente nulla deduce ad argomenta sui vizi propri riguardanti l'atto in contestazione;
inoltre come da giurisprudenza di legittimità, la Corte in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, sezione tributaria, con Sentenza n. 6436/2025, che ritiene << al fine di eccepire la prescrizione delle cartelle e dei ruoli è necessaria l'impugnazione della intimazione di pagamento, impugnazione che di fatti è equiparabile all'avviso di mora;
pertanto la mancata impugnazione di un precedente avviso di intimazione, non consente alcuna censura sull'operato del Concessionario.>>; ne consegue l'inammissibilità delle censure afferenti le cartelle, anche con riferimento alla dedotta prescrizione/decadenza.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_2Ag.entrate - Riscossione - Foggia -
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 04384202500005721001 IRPEF-ALTRO 2012
- PIGNORAMENTO n. 04384202500005721001 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 879/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(RGR n.582/25
Il sig. Ricorrente_1, a mezzo del dott. Ricorrente_1, impugnava atto di pignoramento crediti presso terzi n. 04384202500005721001, notificato in data 10/04/2025 da Agenzia Entrate - Riscossione, per recupero imposte afferenti varie cartelle di pagamento.
Motivi ricorso
• Illegittimità per mancata notifica dei prodromici atti, oltre al richiamo di una precedente giudicato esterno, CTP Foggia n.228/2018. Conclude, previa richiesta di sospensione, chiedendo la nullità dell'atto e la condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate - Riscossione costituita in giudizio, a mezzo della Nominativo_1, dipendente dell'Ente, rappresenta la piena legittimità degli atti per cui si controverte, in ragione che, gli avvisi di accertamento sono titoli esecutivi di diritto ex art.1 c.792 Legge n.160/2019, così come le cartelle e l'avviso di intimazione regolarmente notificato in data 19/06/2024 e non opposto;
Circa le doglianze, osserva, la inammissibilità delle stesse in quanto definitive e l'atto in controversia, in quanto autonomamente impugnabile può riguardare solo vizi propri (con conforto di C.G.T. 2° Puglia n.1289/2023.
Chiede quindi il rigetto della sospensione e del ricorso per quanto dedotto, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte, in via preliminare e assorbente delle doglianze di merito, rileva la legittimità della richiesta dell'Agenzia, per ciò che attiene alla impugnabilità dell'atto solo per vizi propri.
La Corte rilevata la regolare notifica degli atti presupposti e da ultima, l'intimazione di pagamento, che richiama gli stessi prodromici atti, e considerata la omessa impugnazione, rileva la inammissibilità dei motivi di merito, che attengono a detti atti prodromici. La Corte rileva che nella fattispecie, trattasi specificamente di atto di pignoramento presso terzi, per il quale, parte ricorrente nulla deduce ad argomenta sui vizi propri riguardanti l'atto in contestazione;
inoltre come da giurisprudenza di legittimità, la Corte in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, sezione tributaria, con Sentenza n. 6436/2025, che ritiene << al fine di eccepire la prescrizione delle cartelle e dei ruoli è necessaria l'impugnazione della intimazione di pagamento, impugnazione che di fatti è equiparabile all'avviso di mora;
pertanto la mancata impugnazione di un precedente avviso di intimazione, non consente alcuna censura sull'operato del Concessionario.>>; ne consegue l'inammissibilità delle censure afferenti le cartelle, anche con riferimento alla dedotta prescrizione/decadenza.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025