Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 308
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte rileva la regolare notifica degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento, considerando omessa la loro impugnazione. Pertanto, dichiara inammissibili i motivi di merito relativi a tali atti prodromici.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di pignoramento

    La Corte rileva che il ricorrente nulla ha dedotto o argomentato sui vizi propri specifici dell'atto di pignoramento presso terzi.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione

    La Corte rigetta la richiesta di sospensione in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 308
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 308
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo