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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3473/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LICCIONE ROCCO Parte_1
RICORRENTEI contro
, rappresentato e difeso ex lege dall' avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI FIRENZE
Controparte_2
CONVENUTO/I
*
Con ricorso depositato il 20.3.2024, il ricorrente, cittadino dell'Unione Europea, nato a [...] - Tumu
Severin (Romania) il 04.01.1993, ha chiesto l'annullamento del decreto di allontanamento dal territorio italiano per motivi afferenti la sicurezza pubblica n. 1/2024, emesso dal Prefetto di l'8.3.2024 ai CP_2 sensi degli artt. 20 commi 1 e ss. del D.lgs. n. 30/2007, notificatogli il 13.3.2024, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
A sostegno della domanda, ha dedotto i seguenti motivi:
1)VIOLAZIONE DELL'ART. 13 C. 3 D.LGS. 286/98. MANCANZA DEL NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ALL'ALLONTAMENTO DAL TERRITORIO ITALIANO. Il ricorrente è sottoposto a vari procedimenti penali e, quindi, per l'esecuzione del decreto di allontanamento sarebbe necessario ottenere il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 c. 3 D. Lgs. n. 286/98, nella specie non rilasciato;
2) INCOMPATIBILITA' DEL TRATTENIMENTO NEL CENTRO PER PATOLOGIE FISICHE E
MENTALI. Il ricorrente è affetto da epatite C e soffre di problemi mentali e attacchi di epilessia;
tali problemi di salute sono incompatibili con la permanenza nel CPR e il disposto l'allontanamento.
pagina 1 di 6 3) CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER DISPORRE
L'ALLONTANAMENTO. DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ E GARANZIA DI PROVVEDERE
ALLE ESIGENZE PRIMARIE DEL RICORRENTE – OFFERTA DI LAVORO. Il ricorrente disporrebbe di una dichiarazione di ospitalità presso alcuni amici e di un'offerta di lavoro che gli consentirebbe di provvedere al proprio sostentamento. Lamenta che nel provvedimento impugnato non sarebbe stata valutata la presenza “plurale e radicata” della famiglia di origine in Italia.
4) CONDIZIONE DI PATERNITA' IN RELAZIONE AL FIGLIO CONCEPITO CON LA GN
. Il ricorrente dichiara di essere il padre di Parte_2 Persona_1 nato il [...] a [...] relazione con tale e, pertanto, non Parte_2 potrebbe essere espulso dal territorio italiano.
5) SMARRIMENTO DOCUMENTI DI IDENTITA'. Il ricorrente giustifica la temporanea indisponibilità dei propri documenti, che ritiene sarebbe stata valutata negativamente nell'adozione del provvedimento impugnato, adducendone l'avvenuto smarrimento.
6) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 38 DEL
2004 CHE SANCISCE IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE – ASSENZA DI PERICOLOSITÀ SOCIALE. Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato perché emesso nei confronti di un cittadino membro dell'Unione Europea e perché sproporzionato rispetto alle condotte adottate dallo stesso.
7) VIOLAZIONE DELL'ART 6 DEL DLGS. 142/2015. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché non contiene una motivazione riferita al caso concreto.
Nel costituirsi in giudizio, il ha confutato puntualmente i singoli motivi del Controparte_1 ricorso e ha eccepito che il provvedimento è frutto di una valutazione complessa che tiene conto non solo delle numerose evidenze penali ma anche del fatto che il ricorrente non ha raggiunto il minimo grado di integrazione sociale e culturale. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso
Con il decreto di fissazione d'udienza, è stata sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il procedimento è stato differito su richiesta del difensore al 18.11.2024 e a tale udienza, tenuta con modalità ex art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in riserva.
*
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 attuativo della Direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. D.L.vo 30\2017 dispone all'art. 20 comma 1 che : “ il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Descritti poi al comma 2 i motivi di sicurezza dello Stato (connessi ad attività terroristica) e i motivi imperativi di pubblica sicurezza (connessi a comportamenti che costituiscono 'minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica') la norma stabilisce (al comma 9) la competenza del Ministro dell'Interno per l'allontanamento pagina 2 di 6 disposto sulla base dei suddetti motivi (ricorribile al TAR) e quella del Prefetto per l'allontanamento disposto negli altri casi ovvero quando emergono i c.d. 'altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza' ( ricorribile avanti al T.O ex art 22 D.lgs cit.) .
I concetti di tutela dell'ordine pubblico e pubblica sicurezza, oggetto di molteplici ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali volte soprattutto a distinguerli l'uno dall'altro, sono in realtà molto vicini e interconnessi, se non praticamente coincidenti dal punto di vista sostanziale.
La funzione della pubblica sicurezza è infatti definita come quella che consente all'individuo di vivere tranquillamente in una comunità civile agendo in attuazione dei propri diritti e interessi e la tutela della pubblica sicurezza si attua attraverso misure di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico.
L'ordine pubblico (materiale) consiste proprio nel complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi giuridici primari essenziali per l'ordinata convivenza civile dei consociati, sicché la tutela dell'ordine pubblico è realizzata da misure preventive e repressive al mantenimento di tale complesso di beni, tra cui non solo l'integrità fisica e psichica ma dii altro bene giuridico di essenziale importanza per la convivenza civile e per la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 285\2019, ha voluto confermare, quanto alla definizione dei concetto di O.P. e di P.S. e perimetro dei beni tutelati dalla relativa funzione tutela che la definizione di ordine pubblico e sicurezza «nulla aggiunge alla tradizionale nozione […]», che «riserva allo Stato […] le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possesso ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento».
Quanto al necessario bilanciamento della necessità di tutela dell'O.P. e della P.S. con la situazione personale dello straniero che le metterebbe a rischio è ben vero che il comma 4 dell'art. 20 D.L.vo
30\2007, recependo il principio stabilito dalla Direttiva Europea 2004/38/CE, stabilisce che tutti i provvedimento di allontanamento, debbano essere adottati ”nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” e che “ l'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti “ e il comma 5 che “ Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”
Ciò premesso, si tratta innanzitutto di stabilire, alla luce dei motivi di impugnazione, da un lato : se le condotte contestate all'odierno ricorrente, determinanti l'emissione del provvedimento di allontanamento, sono sufficientemente gravi da minare attualmente la tranquillità dei consociati e mettere in pericolo la civile convivenza dei cittadini;
d'altra parte, se il Prefetto ha correttamente operato un effettivo bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio alla conservazione di un regime di sicurezza derivante dalla permanenza nello Stato della persona che si vuole allontanare e l'incidenza dell'allontanamento sul nucleo dei diritti che detta persona ha maturato durante questa permanenza attraverso la giusta considerazione “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua
pagina 3 di 6 eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Il principio di proporzionalità impone, infatti, di valutare la complessiva condotta dell'interessato, senza limitarsi al solo dato della esistenza di una condanna penale, ma tenendo conto della gravità del reato e, in particolare, dell'attitudine attuale della condotta dello straniero a ledere non solo la vita e incolumità delle persone ma in generale la civile e sicura convivenza dei consociati, anche con la lesione dei loro beni materiali .
Rileva ai fini di tale valutazione, ovviamente, anche la reiterazione di reati, che può indicare, soprattutto se recenti e se il soggetto non lavora e non ha altre fonti di reddito, che questi trae il proprio sostentamento in modo prevalente attraverso l'attività criminosa.
Orbene, nel caso di specie ritiene il giudicante che dai dati emersi in giudizio si possa desumere la ragionevole presunzione che il ricorrente sia 'attualmente' soggetto che è stato e può essere in futuro propenso a dedicarsi a reati contro la persona e il patrimonio, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica, intesa come serena convivenza civile nella misura in cui può aggredire per derubarli i cittadini, soprattutto gli anziani e indifesi, mettendo in pericolo non solo i loro beni ma anche la loro l'integrità fisica e psichica.
Risultano, infatti, a carico del ricorrente, le seguenti condanne definitive:
- in data 26.2.2013 condanna alla pena di 8 mesi di reclusione ed alla multa di € 140,00, per i reati in concorso di furto, tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e danneggiamento, commessi il 19.02.2013 emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 11.11.2014 condanna alla pena della reclusione di anni 1 e multa di 220,00 euro, per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, commesso il 08.7.2013, emessa dalla Corte di Appello di
Firenze;
- in data 26.4.2019 condanna alla pena della reclusione a mesi 3, giorni 10 e multa di 200,00 euro per il reato di tentato furto in concorso, commesso il 19.2.2013, emessa dalla Corte di Appello di Firenze;
- in data 12.6.2020 condanna alla pena della reclusione a mesi 7 e giorni 10 per il reato di danneggiamento su edifici pubblici e resistenza a pubblico ufficiale, commessi il 19.05.2020, emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 5.10.2020 condanna alla multa di € 13.500,00 per il reato di evasione, commesso il
12.07.2020, con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Pistoia.
Risultano, inoltre, le seguenti condanne in via non definitiva :
- in data 9.1.2019 condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed alla multa di € 250,00, per il reato di furto aggravato in concorso, commesso il 29.05.2013, emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 11.2.2020 condanna alla pena della reclusione di I anno e 2 mesi ed alla multa di € 400,00, per il reato di furto aggravato commesso il 10.02.2016, emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 11.2.2021 condanna alla pena della reclusione di 8 mesi per il reato di atti persecutori commessi in epoca anteriore o prossima al 05.08.2019, emessa dal Tribunale di Pistoia;
pagina 4 di 6 - in data 16.12.2022, condanna alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 2, per i reati di evasione con recidiva, commessi alle date del 21 e 28.10.2019, del 3, 8, 17 e 25.12.2019, emessa dal Tribunale di
Pistoia.
Il ricorrente riveste altresì la qualità di imputato nei seguenti procedimenti penali:
- N. PM 2018/2903 - DIB 2023/395, istruito per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione, lesioni personali e danneggiamento commessi il 24.06.2018 in Pescia (PT);
- N. PM 2019/1702 - GIP 2019/2137 DIB 2019/1828 - CAP 2021/3950, nell'ambito del quale è stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste, per i reati di tentata violenza sessuale continuata e violenza sessuale commessi in data 2.08.2019; ad oggi è in corso il giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
- N. PM 2019/3446 - GIP 2020/663 - DIB 2023/855 istruito presso il Tribunale di Pistoia, per il reato di atti persecutori aggravato da motivi abbietti o futili, commesso il 27.07.2019 in Montecatini Terme;
- N. 2020/4551 - GIP 2023/768 - DIB 2023/1187 istruito dal Tribunale di Pistoia per i reati di maltrattamenti contro la convivente commesso dal 2018 e permanente sino al dicembre 2020 in Pescia
(PT) e di lesioni continuate aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., nonché dall'avere agito per motivi abietti o futili e dall'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso la persona offesa, accertato I '8.12.2020.
Di recente, il ricorrente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per la partecipazione ad una rissa;
per tale reato è stata applicata la misura cautelare personale della custodia in carcere, disposta dal G.I.P. della Procura della Repubblica di , nell'ambito del proc. pen. n. 3623/23 RGNR - 2830/23 RG CP_2
GIP, con traduzione presso la Casa Circondariale di Prato. Successivamente, in data 29.02.2024 la misura cautelare è stata commutata in quella dell'obbligo di dimora in Montecatini Terme (PT), con divieto di allontanamento dall'abitazione dalle ore 20,00 alle ore 06,00 ed obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.
Le suddette condanne risultano dal provvedimento impugnato. A ciò si aggiunga che il
[...]
, nella propria comparsa di costituzione, ha segnalato che durante la permanenza nel C.P.R. CP_1 di Potenza — San Gervasio, ove era trattenuto ex art. 14 c. 1 D. L.vo n. 286/1998, il ricorrente è stato deferito per due volte all'Autorità Giudiziaria per fatti ivi accaduti in data 20 e 29 marzo 2024, integranti danneggiamento della rete di contenimento del modulo abitativo mediante l'uso di un'asta di ferro ed all'incendio doloso dei beni pubblici presenti all'interno della struttura.
Quanto alle condizioni di salute, la circostanza che il ricorrente sia affetto da epatite C non risulta preclusiva all'adozione del provvedimento impugnato, trattandosi di infezione che non richiede particolari cure specialistiche che non possano essere praticate anche fuori dal territorio nazionale, mentre la riferita patologia mentale non risulta né certificata né dimostrata.
Strumentale appare l'offerta di lavoro, pervenuta dopo la notifica del decreto di allontanamento, atteso che il ricorrente nulla ha dedotto in ordine a pregressi rapporti di lavoro intrattenuti durante la sua permanenza in Italia, di talchè la prospettiva lavorativa non appare sufficiente a garantire che egli non ricorra alle consuete modalità illecite di procacciarsi il necessario al suo mantenimento, come avvenuto fino ad ora, nonostante la permanenza decennale nel nostro Paese.
pagina 5 di 6 Altrettanto è a dirsi con riferimento alla dichiarazione di ospitalità offerta da alcuni amici, piuttosto che dai familiari, visto e considerato che il ricorrente afferma che la sua famiglia di origine avrebbe una
“presenza radicata e plurale” sul territorio italiano.
Nemmeno può essere presa in considerazione la dedotta paternità del ricorrente. Egli, infatti, non avendo riconosciuto il proprio figlio naturale, potrà acquisire lo status genitoriale solo a seguito di una sentenza dichiarativa della filiazione, ai sensi dell'art. 277 c.c. Attualmente, il ricorrente non può essere considerato genitore del minore, non è soggetto agli obblighi previsti dalla legge per i genitori né può avvantaggiarsi, ai fini che qui interessano, della condizione di genitore.
Si ritiene pertanto che il Prefetto abbia correttamente valutato la reiterazione delle condotte delittuose commesse e l'allarme sociale che la tipologia dei reati commessi determina, oltre all'assenza di circostanze che dimostrano un'integrazione socio-lavorativa in Italia o l'esistenza di legami familiari.
In definitiva, in base a tutti gli indici di cui all'art. 20 comma 5 del d.lgs. 30/2007 quali la durata e la modalità del soggiorno in Italia, la situazione economica, l'integrazione sociale e la situazione familiare, non emergono elementi sufficienti a derogare le norme sul diritto di soggiorno e sull'allontanamento e fanno ritenere il provvedimento impugnato conforme al principio di proporzionalità di cui all'art. 28 Direttiva 2004\/38/ CE richiamato dall'art. 20 D.Lgs. 30\2007 1.
Pertanto, il provvedimento impugnato va confermato. L'autorità giudiziaria provvederà ove necessario al rilascio del nulla osta all'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano ex art. 13 c.. 3 D.Lgs.
286/98.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite inter partes in considerazione della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze,
- rigetta il ricorso,
- dispone la compensazione delle spese legali.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 30 Dir 2004\38\ UE: Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica,la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine. art. 20, D.Lgs. 30\2007 commi 4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3473/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LICCIONE ROCCO Parte_1
RICORRENTEI contro
, rappresentato e difeso ex lege dall' avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI FIRENZE
Controparte_2
CONVENUTO/I
*
Con ricorso depositato il 20.3.2024, il ricorrente, cittadino dell'Unione Europea, nato a [...] - Tumu
Severin (Romania) il 04.01.1993, ha chiesto l'annullamento del decreto di allontanamento dal territorio italiano per motivi afferenti la sicurezza pubblica n. 1/2024, emesso dal Prefetto di l'8.3.2024 ai CP_2 sensi degli artt. 20 commi 1 e ss. del D.lgs. n. 30/2007, notificatogli il 13.3.2024, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
A sostegno della domanda, ha dedotto i seguenti motivi:
1)VIOLAZIONE DELL'ART. 13 C. 3 D.LGS. 286/98. MANCANZA DEL NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ALL'ALLONTAMENTO DAL TERRITORIO ITALIANO. Il ricorrente è sottoposto a vari procedimenti penali e, quindi, per l'esecuzione del decreto di allontanamento sarebbe necessario ottenere il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 c. 3 D. Lgs. n. 286/98, nella specie non rilasciato;
2) INCOMPATIBILITA' DEL TRATTENIMENTO NEL CENTRO PER PATOLOGIE FISICHE E
MENTALI. Il ricorrente è affetto da epatite C e soffre di problemi mentali e attacchi di epilessia;
tali problemi di salute sono incompatibili con la permanenza nel CPR e il disposto l'allontanamento.
pagina 1 di 6 3) CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER DISPORRE
L'ALLONTANAMENTO. DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ E GARANZIA DI PROVVEDERE
ALLE ESIGENZE PRIMARIE DEL RICORRENTE – OFFERTA DI LAVORO. Il ricorrente disporrebbe di una dichiarazione di ospitalità presso alcuni amici e di un'offerta di lavoro che gli consentirebbe di provvedere al proprio sostentamento. Lamenta che nel provvedimento impugnato non sarebbe stata valutata la presenza “plurale e radicata” della famiglia di origine in Italia.
4) CONDIZIONE DI PATERNITA' IN RELAZIONE AL FIGLIO CONCEPITO CON LA GN
. Il ricorrente dichiara di essere il padre di Parte_2 Persona_1 nato il [...] a [...] relazione con tale e, pertanto, non Parte_2 potrebbe essere espulso dal territorio italiano.
5) SMARRIMENTO DOCUMENTI DI IDENTITA'. Il ricorrente giustifica la temporanea indisponibilità dei propri documenti, che ritiene sarebbe stata valutata negativamente nell'adozione del provvedimento impugnato, adducendone l'avvenuto smarrimento.
6) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 38 DEL
2004 CHE SANCISCE IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE – ASSENZA DI PERICOLOSITÀ SOCIALE. Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato perché emesso nei confronti di un cittadino membro dell'Unione Europea e perché sproporzionato rispetto alle condotte adottate dallo stesso.
7) VIOLAZIONE DELL'ART 6 DEL DLGS. 142/2015. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché non contiene una motivazione riferita al caso concreto.
Nel costituirsi in giudizio, il ha confutato puntualmente i singoli motivi del Controparte_1 ricorso e ha eccepito che il provvedimento è frutto di una valutazione complessa che tiene conto non solo delle numerose evidenze penali ma anche del fatto che il ricorrente non ha raggiunto il minimo grado di integrazione sociale e culturale. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso
Con il decreto di fissazione d'udienza, è stata sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il procedimento è stato differito su richiesta del difensore al 18.11.2024 e a tale udienza, tenuta con modalità ex art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in riserva.
*
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 attuativo della Direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. D.L.vo 30\2017 dispone all'art. 20 comma 1 che : “ il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Descritti poi al comma 2 i motivi di sicurezza dello Stato (connessi ad attività terroristica) e i motivi imperativi di pubblica sicurezza (connessi a comportamenti che costituiscono 'minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica') la norma stabilisce (al comma 9) la competenza del Ministro dell'Interno per l'allontanamento pagina 2 di 6 disposto sulla base dei suddetti motivi (ricorribile al TAR) e quella del Prefetto per l'allontanamento disposto negli altri casi ovvero quando emergono i c.d. 'altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza' ( ricorribile avanti al T.O ex art 22 D.lgs cit.) .
I concetti di tutela dell'ordine pubblico e pubblica sicurezza, oggetto di molteplici ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali volte soprattutto a distinguerli l'uno dall'altro, sono in realtà molto vicini e interconnessi, se non praticamente coincidenti dal punto di vista sostanziale.
La funzione della pubblica sicurezza è infatti definita come quella che consente all'individuo di vivere tranquillamente in una comunità civile agendo in attuazione dei propri diritti e interessi e la tutela della pubblica sicurezza si attua attraverso misure di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico.
L'ordine pubblico (materiale) consiste proprio nel complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi giuridici primari essenziali per l'ordinata convivenza civile dei consociati, sicché la tutela dell'ordine pubblico è realizzata da misure preventive e repressive al mantenimento di tale complesso di beni, tra cui non solo l'integrità fisica e psichica ma dii altro bene giuridico di essenziale importanza per la convivenza civile e per la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 285\2019, ha voluto confermare, quanto alla definizione dei concetto di O.P. e di P.S. e perimetro dei beni tutelati dalla relativa funzione tutela che la definizione di ordine pubblico e sicurezza «nulla aggiunge alla tradizionale nozione […]», che «riserva allo Stato […] le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possesso ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento».
Quanto al necessario bilanciamento della necessità di tutela dell'O.P. e della P.S. con la situazione personale dello straniero che le metterebbe a rischio è ben vero che il comma 4 dell'art. 20 D.L.vo
30\2007, recependo il principio stabilito dalla Direttiva Europea 2004/38/CE, stabilisce che tutti i provvedimento di allontanamento, debbano essere adottati ”nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” e che “ l'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti “ e il comma 5 che “ Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”
Ciò premesso, si tratta innanzitutto di stabilire, alla luce dei motivi di impugnazione, da un lato : se le condotte contestate all'odierno ricorrente, determinanti l'emissione del provvedimento di allontanamento, sono sufficientemente gravi da minare attualmente la tranquillità dei consociati e mettere in pericolo la civile convivenza dei cittadini;
d'altra parte, se il Prefetto ha correttamente operato un effettivo bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio alla conservazione di un regime di sicurezza derivante dalla permanenza nello Stato della persona che si vuole allontanare e l'incidenza dell'allontanamento sul nucleo dei diritti che detta persona ha maturato durante questa permanenza attraverso la giusta considerazione “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua
pagina 3 di 6 eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Il principio di proporzionalità impone, infatti, di valutare la complessiva condotta dell'interessato, senza limitarsi al solo dato della esistenza di una condanna penale, ma tenendo conto della gravità del reato e, in particolare, dell'attitudine attuale della condotta dello straniero a ledere non solo la vita e incolumità delle persone ma in generale la civile e sicura convivenza dei consociati, anche con la lesione dei loro beni materiali .
Rileva ai fini di tale valutazione, ovviamente, anche la reiterazione di reati, che può indicare, soprattutto se recenti e se il soggetto non lavora e non ha altre fonti di reddito, che questi trae il proprio sostentamento in modo prevalente attraverso l'attività criminosa.
Orbene, nel caso di specie ritiene il giudicante che dai dati emersi in giudizio si possa desumere la ragionevole presunzione che il ricorrente sia 'attualmente' soggetto che è stato e può essere in futuro propenso a dedicarsi a reati contro la persona e il patrimonio, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica, intesa come serena convivenza civile nella misura in cui può aggredire per derubarli i cittadini, soprattutto gli anziani e indifesi, mettendo in pericolo non solo i loro beni ma anche la loro l'integrità fisica e psichica.
Risultano, infatti, a carico del ricorrente, le seguenti condanne definitive:
- in data 26.2.2013 condanna alla pena di 8 mesi di reclusione ed alla multa di € 140,00, per i reati in concorso di furto, tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e danneggiamento, commessi il 19.02.2013 emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 11.11.2014 condanna alla pena della reclusione di anni 1 e multa di 220,00 euro, per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, commesso il 08.7.2013, emessa dalla Corte di Appello di
Firenze;
- in data 26.4.2019 condanna alla pena della reclusione a mesi 3, giorni 10 e multa di 200,00 euro per il reato di tentato furto in concorso, commesso il 19.2.2013, emessa dalla Corte di Appello di Firenze;
- in data 12.6.2020 condanna alla pena della reclusione a mesi 7 e giorni 10 per il reato di danneggiamento su edifici pubblici e resistenza a pubblico ufficiale, commessi il 19.05.2020, emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 5.10.2020 condanna alla multa di € 13.500,00 per il reato di evasione, commesso il
12.07.2020, con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Pistoia.
Risultano, inoltre, le seguenti condanne in via non definitiva :
- in data 9.1.2019 condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed alla multa di € 250,00, per il reato di furto aggravato in concorso, commesso il 29.05.2013, emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 11.2.2020 condanna alla pena della reclusione di I anno e 2 mesi ed alla multa di € 400,00, per il reato di furto aggravato commesso il 10.02.2016, emessa dal Tribunale di Pistoia;
- in data 11.2.2021 condanna alla pena della reclusione di 8 mesi per il reato di atti persecutori commessi in epoca anteriore o prossima al 05.08.2019, emessa dal Tribunale di Pistoia;
pagina 4 di 6 - in data 16.12.2022, condanna alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 2, per i reati di evasione con recidiva, commessi alle date del 21 e 28.10.2019, del 3, 8, 17 e 25.12.2019, emessa dal Tribunale di
Pistoia.
Il ricorrente riveste altresì la qualità di imputato nei seguenti procedimenti penali:
- N. PM 2018/2903 - DIB 2023/395, istruito per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione, lesioni personali e danneggiamento commessi il 24.06.2018 in Pescia (PT);
- N. PM 2019/1702 - GIP 2019/2137 DIB 2019/1828 - CAP 2021/3950, nell'ambito del quale è stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste, per i reati di tentata violenza sessuale continuata e violenza sessuale commessi in data 2.08.2019; ad oggi è in corso il giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
- N. PM 2019/3446 - GIP 2020/663 - DIB 2023/855 istruito presso il Tribunale di Pistoia, per il reato di atti persecutori aggravato da motivi abbietti o futili, commesso il 27.07.2019 in Montecatini Terme;
- N. 2020/4551 - GIP 2023/768 - DIB 2023/1187 istruito dal Tribunale di Pistoia per i reati di maltrattamenti contro la convivente commesso dal 2018 e permanente sino al dicembre 2020 in Pescia
(PT) e di lesioni continuate aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., nonché dall'avere agito per motivi abietti o futili e dall'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso la persona offesa, accertato I '8.12.2020.
Di recente, il ricorrente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per la partecipazione ad una rissa;
per tale reato è stata applicata la misura cautelare personale della custodia in carcere, disposta dal G.I.P. della Procura della Repubblica di , nell'ambito del proc. pen. n. 3623/23 RGNR - 2830/23 RG CP_2
GIP, con traduzione presso la Casa Circondariale di Prato. Successivamente, in data 29.02.2024 la misura cautelare è stata commutata in quella dell'obbligo di dimora in Montecatini Terme (PT), con divieto di allontanamento dall'abitazione dalle ore 20,00 alle ore 06,00 ed obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.
Le suddette condanne risultano dal provvedimento impugnato. A ciò si aggiunga che il
[...]
, nella propria comparsa di costituzione, ha segnalato che durante la permanenza nel C.P.R. CP_1 di Potenza — San Gervasio, ove era trattenuto ex art. 14 c. 1 D. L.vo n. 286/1998, il ricorrente è stato deferito per due volte all'Autorità Giudiziaria per fatti ivi accaduti in data 20 e 29 marzo 2024, integranti danneggiamento della rete di contenimento del modulo abitativo mediante l'uso di un'asta di ferro ed all'incendio doloso dei beni pubblici presenti all'interno della struttura.
Quanto alle condizioni di salute, la circostanza che il ricorrente sia affetto da epatite C non risulta preclusiva all'adozione del provvedimento impugnato, trattandosi di infezione che non richiede particolari cure specialistiche che non possano essere praticate anche fuori dal territorio nazionale, mentre la riferita patologia mentale non risulta né certificata né dimostrata.
Strumentale appare l'offerta di lavoro, pervenuta dopo la notifica del decreto di allontanamento, atteso che il ricorrente nulla ha dedotto in ordine a pregressi rapporti di lavoro intrattenuti durante la sua permanenza in Italia, di talchè la prospettiva lavorativa non appare sufficiente a garantire che egli non ricorra alle consuete modalità illecite di procacciarsi il necessario al suo mantenimento, come avvenuto fino ad ora, nonostante la permanenza decennale nel nostro Paese.
pagina 5 di 6 Altrettanto è a dirsi con riferimento alla dichiarazione di ospitalità offerta da alcuni amici, piuttosto che dai familiari, visto e considerato che il ricorrente afferma che la sua famiglia di origine avrebbe una
“presenza radicata e plurale” sul territorio italiano.
Nemmeno può essere presa in considerazione la dedotta paternità del ricorrente. Egli, infatti, non avendo riconosciuto il proprio figlio naturale, potrà acquisire lo status genitoriale solo a seguito di una sentenza dichiarativa della filiazione, ai sensi dell'art. 277 c.c. Attualmente, il ricorrente non può essere considerato genitore del minore, non è soggetto agli obblighi previsti dalla legge per i genitori né può avvantaggiarsi, ai fini che qui interessano, della condizione di genitore.
Si ritiene pertanto che il Prefetto abbia correttamente valutato la reiterazione delle condotte delittuose commesse e l'allarme sociale che la tipologia dei reati commessi determina, oltre all'assenza di circostanze che dimostrano un'integrazione socio-lavorativa in Italia o l'esistenza di legami familiari.
In definitiva, in base a tutti gli indici di cui all'art. 20 comma 5 del d.lgs. 30/2007 quali la durata e la modalità del soggiorno in Italia, la situazione economica, l'integrazione sociale e la situazione familiare, non emergono elementi sufficienti a derogare le norme sul diritto di soggiorno e sull'allontanamento e fanno ritenere il provvedimento impugnato conforme al principio di proporzionalità di cui all'art. 28 Direttiva 2004\/38/ CE richiamato dall'art. 20 D.Lgs. 30\2007 1.
Pertanto, il provvedimento impugnato va confermato. L'autorità giudiziaria provvederà ove necessario al rilascio del nulla osta all'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano ex art. 13 c.. 3 D.Lgs.
286/98.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite inter partes in considerazione della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze,
- rigetta il ricorso,
- dispone la compensazione delle spese legali.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 30 Dir 2004\38\ UE: Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica,la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine. art. 20, D.Lgs. 30\2007 commi 4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. pagina 6 di 6