Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10552/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10552/2023 R.G., avente come oggetto: “adozione di maggiorenne” promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Pietro Garbarino, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per l'adozione di:
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
4.5.2005
Con l'intervento della curatrice speciale delle minori e Persona_1
, Avv. Nadia Barozzi Persona_2
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ai sensi degli artt. 291 ss c.c.
[...]
All'udienza del 22.5.2024 comparivano l'adottante e l'adottando, che prestavano il loro consenso, oltreché , madre dell'adottando e convivente more uxorio Persona_3 dell'adottante, che dava il proprio assenso, e, dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione a sostegno della domanda e la costituzione della curatrice speciale delle minori e figlie biologiche dell'adottante e di Persona_1 Persona_2
, all'udienza del 27.9.2024, celebrata in modalità cartolare, il ricorrente Persona_3 insisteva nella propria domanda e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, , e dell'adottando, Parte_1
nonché l'assenso della madre di quest'ultimo, , Parte_2 Persona_3 che è anche convivente more uxorio dell'adottante (mentre il padre biologico di costui non lo ha mai riconosciuto ed è attualmente irreperibile); l'adottando è di stato libero, come da lui dichiarato all'udienza del 22.5.2024, e l'adottante convive con la madre biologica dell'adottando (cfr. certificato di residenza allegato quale doc. n. 2 al ricorso), dalla quale ha avuto due figlie minori, (nata il [...]) e Persona_2 Persona_1
(nata il [...]), come risulta dal certificato allegato all'atto di citazione quale doc. n. 2, alle quali è stata nominata una curatrice speciale, Avv. Nadia Barozzi, che ha concluso chiedendo di farsi luogo all'adozione, poiché ritenuta rispondente all'interesse delle minori medesime.
In particolare, l'art. 291, comma 1, c.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 557/1998, prevede che l'adozione di maggiorenni sia consentita a persone che abbiano discendenti maggiorenni e consenzienti, e la Consulta è poi ulteriormente intervenuta, con sentenza n. 245/2004, per precisare che l'adozione non è, invece, possibile quando l'adottante abbia dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti, come nel caso di specie.
Tuttavia, la giurisprudenza successiva (in particolare, Cass. civ. n. 2426/2006) ha chiarito che, nell'adozione di persone maggiori di età, sebbene la presenza di figli minori dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisca, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione, ove l'adozione riguardi un soggetto, il figlio del coniuge (al quale è equiparabile, stante l'identità di ratio, il convivente more uxorio), che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, comma 1, n. 2, c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.
Ebbene, la curatrice speciale di e di si è Persona_1 Persona_2 espressa in senso favorevole all'adozione, poiché l'adottando, loro fratello uterino,
2 rappresenta per loro sin dalla nascita un punto di riferimento, facendo parte della stessa comunità familiare, consolidatasi ormai da diversi anni, e le esigenze affettive debbono ritenersi prevalenti rispetto a quelle economiche, delle quali ultime esse sono state in ogni caso informate, arrivando, infine, a ribadire comunque la propria volontà di essere, anche giuridicamente come già nei fatti, una famiglia a tutti gli effetti con il fratello uterino.
Il ricorrente, inoltre, è nato nel 1969, mentre l'adottando è nato nel 2005, e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi di Parte_2
in primo luogo da un punto di vista affettivo, considerato che il convive
[...] Per_1 con la madre di costui, dalla quale ha avuto due figlie, sorelle uterine del Vicente, da oltre quindici anni, e, all'udienza ha del 22.5.2024, ha dichiarato di vivere insieme al ragazzo dalla primissima infanzia di quest'ultimo, che i due si vogliono un bene reciproco, e di aver deciso di adottarlo perché la trasmissione del proprio cognome all'adottando è uno strumento per dare veste giuridica alla loro vicinanza emotiva.
Dal punto di vista economico, il è stato assunto a tempo indeterminato il Per_1
22.12.2023 con una retribuzione mensile di oltre € 1.500,00 (cfr. contratto di lavoro e buste paga depositate nel fascicolo telematico in data 5.9.2024).
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario, e le informazioni di P.S. non hanno evidenziato circostanze tali da escludere che l'adozione convenga all'adottando: fra i precedenti penali emergenti dalle informazioni di polizia acquisite d'ufficio a carico del infatti, risultano due condanne risalenti al 1995 per Per_1 reati in materia di stupefacenti, che appartengono, però, al passato del ossia Per_1 all'epoca, ormai remota, in cui egli faceva uso di sostanze stupefacenti, e una condanna del 2023 per il reato di associazione a delinquere finalizzato all'evasione fiscale, delitto per il quale è stato condannato ad una pena detentiva sospesa e sostituita con la misura alternativa della detenzione domiciliare, comunque ad oggi integralmente espiata, in quanto l'adottante è stato rimesso in libertà il 6.12.2024 (cfr. documentazione depositata nel fascicolo telematico in data 15.5.2024). Il Vicente, in ogni caso, consapevole dei precedenti penali dell'adottante, ha ribadito la volontà di essere da lui adottato.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottando con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultimo e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio”, ma anche quella di “consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (cfr. Cass. civ. n. 2426/2006).
Con l'adozione, l'adottato, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c., assume il cognome dell'adottante, , e lo antepone al proprio, . Per_1 Pt_2
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la natura non contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia fa luogo all'adozione di Parte_2
(c.f. , nato a [...] il [...], da parte di C.F._2 Pt_1
(c.f. ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._1
3 Dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, ”, anteponendolo al Per_1 proprio, “ ”, così da assumere il cognome . Pt_2 Parte_3
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui l'atto di nascita di
è stato trascritto, per l'annotazione a margine dell'atto Parte_2 stesso.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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