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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati
dott. AN Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “Separazione personale coniugi”, iscritta al n. Rg. 5704/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Carmela Censano, giusta procura in atti, con la quale elettivamente domiciliata in San Severo (FG) alla Via A. Lucchino n. 3
RICORRENTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Vetritto, giusta procura in atti, con il quale elettivamente domiciliato in San Nicandro Garganico (FG) al Corso Giuseppe
Garibaldi n. 16
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate per pagina 1 di 5 l'udienza del 05/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2024, , chiedendo la Parte_1 separazione dal marito, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in Apricena in data 29/05/2004 Controparte_1
(Atto n.15, Parte II, Serie A, Anno 2004), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati due figli, (n.ta in Foggia il 29/08/2007) e AN (n.to in Foggia Per_1 il 18/03/2011), entrambi minorenni;
che la vita coniugale è sempre stata caratterizzata da tensioni e litigi a causa di atteggiamenti violenti del resistente, il quale si è dimostrato essere anche un padre e marito assente;
che il ha sempre manifestato una CP_1 scarsa inclinazione al lavoro, tanto da decidere di licenziarsi nell'anno 2012 dal suo lavoro da benzinaio, per poi svolgere solo lavori saltuari e, dalle difficoltà economiche, sono sorti contrasti sempre più frequenti tra le parti, tanto da divenire intollerabile la convivenza;
che, oltre ad usare violenza, sia fisica che psicologica, verso la moglie, la quale è sempre stata trattata come una “schiava”, il ha mostrato e continua a manifestare atteggiamenti CP_1 violenti anche verso i figli e, principalmente, verso la figlia
; che la ricorrente ha sempre sperato, sino alle decisione di Per_1 separarsi, in un cambiamento da parte del marito;
che, pur difronte alla malattia della moglie, per la quale le è stata riconosciuta una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, il resistente non ha mai mitigato il suo atteggiamento violento e, in data 1 agosto 2024, cacciava addirittura la moglie e i figli dalla casa coniugale, i quali incontravano l'ospitalità dei genitori della ricorrente;
che, in tutti questi mesi, non ha mai corrisposto nulla alla moglie e ai figli, nonostante percepisca il reddito di inclusione e in via esclusiva l'assegno unico universale per i figli;
che dopo l'ennesimo episodio di violenza perpetrato verso la figlia e la moglie, quest'ultima ha deciso di sporgere denuncia;
che il venir pagina 2 di 5 meno dell' affectio coniugalis è stato determinato dalle condotte del resistente;
che mentre la ricorrente non lavora, non è proprietaria di beni e percepisce una pensione di invalidità di 313,91 euro e un'indennità di accompagnamento di 527,16 euro per i suoi problemi di salute, il resistente è proprietario della casa coniugale e di un'autovettura.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, per continuare ad abitarci con i figli minori;
disporsi l'affido esclusivo dei figli a lei, con possibilità per il padre di incontrarli in modalità protetta;
prevedersi a carico del marito un mantenimento mensile per lei e per i figli di euro 600,00 complessivi, oltre a sostenere le spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
Il resistente, costituendosi in giudizio in data 31.01.2025, non si è opposto all'avversa domanda di separazione ed ha chiesto che i figli continuino a vivere nella casa coniugale con la madre, presso la quale debbano essere collocati, domandando per sé un apposito calendario di visita. Inoltre, ha manifestato le sue difficoltà economiche, dichiarandosi allo stato attuale disoccupato e opponendosi all'importo come chiesto dalla moglie a titolo di mantenimento.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 05/03/2025.
In vista di tale udienza le parti sono addivenute ad un accordo, cristallizzato nella scrittura privata del 17/01/2025 (dep. il
26/02/2025), chiedendo la trasformazione in consensuale del presente giudizio di separazione.
Con apposita ordinanza adottata al termine dell'udienza del
05/03/2025 il Giudice, sulle note congiunte delle parti con cui hanno ribadito di riportarsi all'istanza di trasformazione del giudizio secondo i patti e le condizioni concordate, ha assunto la causa in decisione, previa trasformazione del rito ex art. 473 bis.51 c.p.c.,
pagina 3 di 5 riservando di riferire al Collegio e mandando al PM per il parere di competenza.
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L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla scrittura privata del 17/01/2025 (dep. il 26/02/2025), non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume. Neppure gli stessi sono contrari all'interesse della prole, regolamentando adeguatamente sia il mantenimento dei figli sia l'affido e il diritto di visita.
Pertanto, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli stessi possono essere avallati dal Tribunale.
Avendo i coniugi concordemente trasformato il presente procedimento in separazione consensuale, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione dei coniugi nato a Controparte_1
San Severo il 05.06.1973 e nata a [...] il Parte_1
30.03.1977, che hanno contratto matrimonio in Apricena (FG) in data 29/05/2004 (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2004), alle condizioni contenute nella scrittura privata del 17/01/2025 (dep. in data 26/02/2025), che possono essere omologate;
pagina 4 di 5 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Apricena (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno
08/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. AN Buccaro
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