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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 23 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2778/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. D. Giuliani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. L. Fiorillo giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4324/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze di dal 2 maggio 2012 con mansioni di Controparte_1 operatore di sportello presso l'Ufficio Postale di Roma -90;
- era stato licenziato con decorrenza 28 agosto 2023 per giusta causa sulla scorta della contestazione disciplinare del 21 agosto 2023, con cui gli erano state addebitate gravi inosservanze operative nel rilascio di numerose carte RDC -reddito di cittadinanza, intestate a cittadini di nazionalità straniera e consegnate nel periodo gennaio 2022 - maggio 2023;
- il licenziamento era illegittimo sotto vari profili.
Pertanto, domandava:
“Dichiarare l'illegittimità e/o l'annullamento del licenziamento intimato in data 28.09.2023 per insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo oggettivo, per le ragioni di cui in premessa ed ordinare alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita di mensilità, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
In via subordinata dichiarato l'illegittimità e/o l'annullamento del licenziamento intimato in data 28.09.2023. condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1
d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
2. Nel contraddittorio con , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le Controparte_1 domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− la contestazione disciplinare è specifica e ha consentito al lavoratore di difendersi.
È ininfluente la circostanza che l'elenco inizialmente ad essa allegato riguardasse operazioni eseguite da un altro lavoratore, giacché è stato lo stesso ricorrente, tramite il sindacalista che lo assisteva nel corso dell'audizione disciplinare, a richiedere l'elenco delle operazioni a lui riferite, elenco che gli è stato consegnato in quella sede senza alcuna obiezione da parte sua;
− la contestazione disciplinare è stata tempestiva, considerati gli accertamenti svolti dal datore di lavoro, che hanno riguardato vari uffici postali e hanno richiesto l'esame di copiosa
2 documentazione, l'analisi delle procedure telematiche e anche l'audizione dei dipendenti interessati, tra cui lo stesso;
Pt_1
− è infondato l'assunto secondo cui due carte RDC, indicate nella lettera di contestazione disciplinare, non erano riportate nell'elenco ad essa allegato, trattandosi di errore materiale nella compilazione del loro numero, di cui ha dato conto;
CP_1
− gli addebiti disciplinari sono stati provati da mediante la documentazione prodotta in CP_1 giudizio;
− nel corso del libero interrogatorio il ricorrente ha ammesso di conoscere la comunicazione datoriale dell'8 agosto 2022, con cui aveva rappresentato ai propri dipendenti che CP_1 accadevano frodi connesse al rilascio della carta RDC, realizzate attraverso l'esibizione, da parte di clienti di una specifica nazionalità, di una certa tipologia di documenti (attestato di residenza rilasciato dal Municipio XV Roma;
certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Tivoli), e aveva impartito la direttiva di non proseguire nella relativa operazione, di avvisare le forze dell'ordine e di avviare le segnalazioni come da normativa interna;
− il lavoratore ha rilasciato le carte RDC in violazione della detta normativa;
− i fatti in questione integrano giusta causa di licenziamento, anche avuto riguardo all'inquadramento del ricorrente come operatore senior di livello C del CCNL di categoria;
− va inoltre condiviso l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'art. 54 del predetto
CCNL sanziona con il licenziamento le violazioni commesse dal lavoratore con il solo dolo generico e che sono munite anche solo di potenzialità dannosa. Queste condizioni sussistono nel caso di specie, anche perché la condotta del ricorrente ha determinato un grave nocumento all'immagine della società e ha esposto il datore di lavoro a possibili richieste risarcitorie da parte dell' . CP_2
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 ottobre 2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 accolte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) error in iudicando sul divieto d'immutabilità della contestazione disciplinare e specificità degli addebiti;
b) error in iudicando nella ritenuta sussistenza della giusta causa o giustificato motivo oggettivo del licenziamento - assenza degli elementi costitutivi;
c) illegittimità della pronuncia per omesso espletamento dell'istruttoria;
3 d) abnormità delle spese di lite.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, secondo l'appellante, la lettera di contestazione del 21 agosto 2023 non gli avrebbe consentito di difendersi, in quanto l'elenco dei fatti a lui addebitati, contenuto in una nota separata che, per stesso dire del datore di lavoro, costitutiva parte integrante della menzionata lettera, era riferito a un altro lavoratore.
8. Si tratta di doglianza che, pur ove fosse in ipotesi fondata, è però priva di qualsiasi efficacia emendativa della sentenza in oggetto.
Difatti, la lettera di contestazione menziona le inosservanze della procedure aziendali commesse dal lavoratore nel rilasciare le carte RDC -reddito di cittadinanza nel periodo gennaio 2022 – maggio
2023 e, in modo puntuale, indica ivi le seguenti:
- n. 5338701531591076, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531581092, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531592084, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531591217, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531590920, rilasciata in data 29 agosto 2022;
- n. 5338701529129673, rilasciata in data 17 marzo 2022;
- n. 5338701531590730, rilasciata in data 8 agosto 2022;
- n. 5338701531590771, rilasciata in data 9 agosto 2022;
- n. 5338701531590730, rilasciata in data 8 agosto 2022;
- n. 338701531590771, rilasciata il 9 agosto 2022.
Dunque, quanto meno con riguardo agli episodi in parola, il lavoratore era stato messo in condizioni di difendersi, allo scopo di far escludere la realizzazione da parte sua di infrazioni punibili in via disciplinare.
9. D'altro canto, è noto il tralatizio principio di diritto, secondo cui, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione, mentre spetta al lavoratore provare che solo se presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi erano tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (v., ex multis, Cass. n. 18836/2017, n. 12195/2014, n. 113/2020).
4 Come si avrà modo di esporre, tale principio si attagli perfettamente al caso di specie, rendendo per l'appunto inconcludente la censura al vaglio.
10. Le osservazioni svolte consentono altresì di affermare che la contestazione disciplinare era in effetti dettagliata e circostanziata temporalmente, con conseguente infondatezza delle censure dell'appellante volte a sostenere il contrario.
11. Con riguardo al secondo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che ha dimostrato quali CP_1 erano le procedure per il rilascio della carta RDC che dovevano essere osservate dagli operatori di sportello, depositando al fine la “Guida Operativa Reddito di Cittadinanza” del 2019, aggiornata al
15 luglio 2022 (doc. 13), e il “Manuale di identificazione delle persone fisiche”, che nella parte d'interesse “PI -A” ha validità dal 1° aprile 2022 (v. doc. 14, con nota in calce alla pagina di riferimento;
v. la lettera di contestazione, che fa esplicito richiamo alla predetta sigla).
In forza di queste procedure, l'operatore di sportello: -deve identificare il cliente tramite un documento d'identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale, congruenti fra loro;
-deve apporre data e firma con la dicitura “visto l'originale” sulla copia del documento o sull'ultima pagina della copia dell'atto con indicazione del totale delle pagine che lo compongono;
- deve acquisire anche il permesso/carta/attestato di soggiorno per i cittadini che non hanno carta d'identità italiana.
12. Poste ha altresì depositato la comunicazione di servizio n. 459 dell'8 agosto 2022, rubricata
“Comunicazione urgente – Segnalazione potenziali frodatori”, con cui disponeva che, qualora si fossero presentati allo sportello cittadini di nazionalità rumena per richiedere il rilascio di carte RDC esibendo attestato di residenza rilasciato dal Municipio XV di Roma o certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Tivoli, gli operatori dovevano interrompere l'operazione e avvisare le forze dell'ordine con la massima urgenza (v. doc. 16).
13. L'appellante non ha negato di essere a conoscenza delle procedure di cui ai manuali operativi sopra menzionati, mentre ha ammesso in sede di libero interrogatorio avanti al Tribunale di aver avuto conoscenza della “Comunicazione urgente” dell'8 agosto 2022.
14. Né vale in senso contrario la difesa svolta dall'appellante nel grado, secondo cui questa comunicazione sarebbe stata da lui ricevuta via mail alla data indicata, ma concretamente letta nei giorni successivi al recapito.
Difatti, nel verbale dell'udienza del 2 febbraio 2024 tenutasi avanti al Tribunale risulta in modo inequivoco che il aveva riconosciuto di aver avuto contezza della disposizione datoriale in Pt_1 parola già al momento della sua comunicazione in data 8 agosto 2022 e tale dichiarazione non risulta impugnata nel giudizio di appello in modo consono a privarla degli effetti dell'art. 420 cpc, non
5 potendo certo considerarsi tale la mera apodittica affermazione del contrario operata dall'appellante
(quanto ai predetti effetti, v. Cass. n. 8066/2009: “Nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero ex art. 420 c.p.c. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti”).
15. D'altro canto, anche a voler seguire la tesi dell'appellante, vi è da dire che già a luglio 2022 (data di aggiornamento della Guida per il rilascio delle carte RDC) il era comunque a conoscenza Pt_1 delle procedure di cui ai già menzionati manuali e che pertanto, nell'esecuzione della prestazione di lavoro, egli doveva darvi ottemperanza (art. 2104, co. 2 cc), rimanendo al più inesigibile la sola condotta sollecitata dalla comunicazione dell'8 agosto 2022, ossia d'interrompere l'operazione di rilascio della carta a cittadini rumeni che presentavano un certo tipo di documenti e di avvisare le forze dell'ordine.
Dunque, anche a seguire la tesi dell'appellante, si deve comunque dire che da agosto 2022 il Pt_1 già sapeva di dover processare le operazioni allo sportello con la verifica dei documenti prodotti dal cliente, con l'acquisizione dei documenti elencati negli atti aziendali e con l'attestazione di aver visto l'originale.
16. Ebbene, le operazioni oggetto di contestazione disciplinare sopra elencate, salvo quella del marzo
2022 su cui si dirà a parte, si collocano tutte nell'alveo di operatività della Guida operativa e del
Manuale sopra richiamati e hanno dunque rilevanza ai fini del decidere.
17. Per il vero, stante quanto chiarito circa la dichiarazione ex art. 420 cpc del lavoratore, deve dirsi che dette operazioni si collocano anche nell'alveo di operatività della “Comunicazione urgente”.
18. In ogni caso, pur a voler seguire la tesi dell'appellante, sopra confutata, soltanto due operazioni sono state processate in data prossima all'8 agosto 2022, mentre le residue -più numerose e come tali senza dubbio rilevanti ex art. 7 L. n. 300/1970, come si è più sopra precisato in tema- si collocano a fine agosto e a settembre 2022; dunque in un periodo in cui l'appellante, per suo stesso assenso e in difetto di riscontro del contrario, aveva ormai avuto contezza della disposizione datoriale in parola.
19. Osserva poi la Corte che ha pure dimostrato che il aveva trasgredito le predette CP_1 Pt_1 procedure del Manuale e della Guida operativa.
In particolare:
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 8 agosto 2022 a tale NumeroDiCarta_1 Persona_1
, di nazionalità rumena, ma senza acquisire l'attestato di soggiorno, con certificato
[...] del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Tivoli, con documento d'identità in cui l'immagine del titolare è oscurata e senza l'attestazione “visto l'originale” (v. doc. 12
); CP_1
6 - lo stesso va detto per la carta RDC n. rilasciata il 9 agosto 2022 a tale NumeroDiCarta_2
EN US LE, di nazionalità rumena, in quanto anche in tal caso non è stato acquisire l'attestato di soggiorno, il certificato del codice fiscale è stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Tivoli, nel documento d'identità l'immagine del titolare è oscurata e manca l'attestazione “visto l'originale” (v. doc. 12 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale Asan NumeroDiPassa_1
Sorin, di nazionalità rumena, ma senza l'attestato di soggiorno, senza il “visto l'originale”, mentre il certificato del codice fiscale dell'Agenzia delle Entrate è privo di timbro, firma e data, sicché non può valere in alcun caso come documento (doc. 18 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale NumeroDiPassa_2 Per_2
di nazionalità rumena, ma senza l'attestato di soggiorno, senza il “visto l'originale”,
[...] mentre il certificato del codice fiscale è dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Tivoli
(doc. 18 ); CP_1
- la carta RDC n. 5338701531581092 è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale EN
Marinica, di nazionalità rumena, ma senza l'attestato di soggiorno, senza il “visto l'originale”, mentre il certificato del codice fiscale dell'Agenzia delle Entrate è privo di timbro, firma e data, con le conseguenze indicata (doc. 9 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale NumeroDiCarta_3 [...]
di nazionalità rumena, ma con carta d'identità recante una fotografia oscurata, senza Per_3 il “visto l'originale”, senza l'attestato di soggiorno (doc. 9 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 29 agosto 2022 a tale NumeroDiPassa_3 [...]
di nazionalità rumena, senza il “visto l'originale”, senza l'attestato di soggiorno Per_4
e con certificato del codice fiscale dell'Agenzia delle entrate di Tivoli (doc. 9 ). CP_1
20. Con riguardo, invece, alla carta RDC n. 5338701529129673, osserva la Corte che è stata rilasciata a tale , di nazionalità egiziana, in data 17 marzo 2022. Persona_5
Ebbene, se è vero l'episodio si colloca in epoca anteriore alla vigenza di tutte le procedure aziendali d'interesse in giudizio, vi è però da dire che, comunque, l'operazione è stata condotta dal Pt_1 omettendo di rilevare che il certificato del codice fiscale esibito dal cliente era privo di firma, data e timbro dell'autorità che lo avrebbe rilasciato (doc. 9 ), sicché, anche solo secondo le conoscenze CP_1 comuni, non era di certo valido.
Peraltro, proprio l'evenienza, che il lavoratore lo avesse acquisito agli atti del suo ufficio, porta a dire in via induttiva che egli era a conoscenza del fatto che la procedura aziendale vigente pro tempore
(quindi, quella in essere dal 2019, prima degli aggiornamenti del 2022) richiedeva comunque un tale
7 incombente, il cui adempimento da parte sua, per essere esatto, doveva necessariamente avvenire secondo diverse -e ovvie- regole.
21. Osserva allora la Corte che le operazioni esaminate e commesse -com'è pacifico- dal Pt_1 esprimono una condotta posta in essere ripetutamente dal lavoratore con grossolana sciatteria e manifesta insipienza, in spregio di disposizioni datoriali chiare e la cui finalità è d'immediata percezione anche soltanto giusta criteri di diligenza comune, trattandosi di assicurare la trasparenza e la correttezza del servizio pubblico fornito da con il pagamento del RDC, che -com'è a tutti CP_1 noto- grava su fondi pubblici.
22. Le condotte sono peraltro rimproverabili al lavoratore a titolo di dolo, appunto perché compiute nella consapevolezza dell'esistenza di una disposizione datoriale che stabiliva il contrario e nonostante tale consapevolezza.
23. La rilevanza disciplinare di tali condotte è poi innegabile, considerato il disposto dell'art. 2104 cc, che pone a carico del lavoratore l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta con diligenza e in conformità alle direttive ricevute, nonché il disposto dell'art. 2105 cc, che pone a suo carico l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro, da osservarsi serbando nei confronti del predetto un atteggiamento leale, tutelandone in ogni modo gli interessi e astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche solo potenzialmente.
24. Di poi, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la sanzione irrogata è proporzionata alla violazione disciplinare in parola, per essere essa ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 54, punto VI lett. c) del CCNL di categoria, che sanziona appunto con il licenziamento le “violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”.
25. Difatti, come chiarito dal Tribunale con pertinente richiamo a conformi precedenti di legittimità, la predetta clausola collettiva richiede il dolo generico, ossia la mera volontarietà della condotta violativa, senza dunque considerare come requisito costitutivo della fattispecie disciplinare anche la rappresentazione e la volizione dell'evento perseguito come scopo o fine;
e richiede altresì un pregiudizio per il datore di lavoro che può essere anche solo potenziale.
Tali requisiti, come già osservato, sono apprezzabili nella fattispecie concreta.
26. Per concludere in senso opposto non valgono le difese svolte dall'appellante per sostenere che le condotte in parola integrerebbero violazioni punibili, al più, con una sanzione conservativa
27. Difatti, il catalogo sanzionatorio del CCNL prevede (si riportano alcune infrazione tra tutte quelle esemplificate per ogni categoria):
- la sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a quattro giorni:
8 a) per fatti di particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
e) per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
f) per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile;
- la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni:
a) per fatti di particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
d) per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità;
f) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
j) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro.
Dunque, si tratta di fattispecie che, in comune con quella d'interesse, hanno l'elemento materiale della inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di servizio, mentre se ne differenziano perché richiedono o l'elemento soggettivo della colpa, invece che del dolo (v. le ipotesi di mera negligenza operativa del lavoratore), o una più marcata intenzionalità della condotta, o la lesività della condotta del lavoratore per gli interessi datoriali, o il maggior grado di lesività di tale condotta, comunque rilevante pur al solo livello potenziale.
28. Secondo il CCNL, quindi, la proporzionalità della sanzione irrogata necessita di una stringente verifica concreta, verifica che nel caso di specie è sfavorevole all'appellante.
29. Invero, il lavoratore non solo ha eseguito più operazioni di rilascio della carta di RDC in antitesi con le regole stabilite al fine dal datore di lavoro, ma ha pure trascurato i chiari avvertimenti dettati dalla società odierna appellata per evidenziare ai dipendenti i rischi connessi alla consegna della detta carta a una specifica categoria di clientela, ove richiedente l'operazione attraverso documenti inidonei allo scopo, se non addirittura contraffatti.
30. In giudizio, poi, il non ha offerto alcuna spiegazione, corredata da riscontri certi ex art. 2697 Pt_1 cc, utile a dar conto che le operazioni in questioni sarebbero state frutto di sviste da lui commesse in buona fede, così da svuotare l'elemento soggettivo della relativa infrazione riconducendolo a più lievi
9 ipotesi incriminatrici disciplinari, ma si è invece risolto a sostenere che la deviazione della sua mansione dalle direttive datoriali sarebbe stata marginale, temporalmente limitata e comunque non foriera di alcun danno per , così prospettando argomenti che si risolvono in tautologici giudizi CP_1 pro se, privi di aggancio oggettivo in atti.
31. Peraltro, in ordine alla lesività delle violazioni in questione per gli interessi datoriali, lesività che qui rileva, come già osservato, anche in termini di potenzialità dannosa, non può non essere considerato sia l'impatto della vicenda sull'immagine di , che, in quanto parte di un processo stabilito CP_1 dall'ordinamento per la gestione di prestazioni erogabili con denaro pubblico, deve essere integerrima e affidabile, sia il disvalore ambientale della condotta del lavoratore, potendo essa assurgere per gli altri dipendenti dell'impresa, secondo criteri di esperienza comune, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi lavorativi.
32. Le osservazioni fin qui esposte, una volta portate a sintesi, consento altresì di dire che la condotta del lavoratore, proprio perché si profila come radicale negazione degli predetti obblighi e, addirittura, delle regole di diligenza minima nell'esecuzione della prestazione di lavoro, è tale da rompere in modo irreparabile il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, precludendo una prognosi favorevole sul futuro esatto e utile funzionamento del rapporto lavorativo, agli inevitabili effetti dell'art. 2119 cc.
33. Dunque, la statuizione in esame si sottrae viepiù alle censure dell'appellante.
34. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nel ricorso originario e insiste per il loro espletamento nel grado, nondimeno senza avvedersi che i fatti, che in tal modo vorrebbe dimostrare in giudizio, sono privi di decisività in suo favore.
35. In particolare, va evidenziato che attraverso le testimonianze il intenderebbe dar riscontro Pt_1 sia della circostanza che non aveva predisposto presidi e strumentazione tecnica idonea a CP_1 riconoscere documentazione falsa prodotta dai clienti o già utilizzata in precedenti operazioni, sia della circostanza che la sua modalità di lavoro era rispettosa delle regole aziendali.
36. Tuttavia, i vizi nelle operazioni di sportello relative alle carte RDC, sopra esaminati, erano senza dubbio apprezzabili icto oculi, in quanto attinenti: -all'omessa rilevazione della nazionalità del cliente segnalata dal datore di lavoro per sollecitare maggior attenzione nel processare le loro richieste di rilascio della carta;
-all'omesso rilievo dell'assenza di timbri e firme sul codice fiscale all'apparenza rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e presentato da tali clienti, assenza che escludeva ex se la natura di documento dello scritto presentato al fine;
-alla mancata acquisizione della carta di soggiorno;
-
10 alla mancata apposizione del “visto l'originale” sulla copia del documenti ricevuti;
-all'utilizzo di copie di documenti in parte oscurati.
37. È pertanto di ogni evidenza (e in disparte ogni altra considerazione in merito) che le circostanze dedotte a prova dal non avrebbero potuto superare i risconti istruttori già presenti in atti, per Pt_1 lui irrimediabilmente sfavorevoli ex art. 116 cpc.
38. Con riguardo all'ultimo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante lamenta la sproporzione della liquidazione delle spese operata dal Tribunale in € 3.689,00, ma senza supportare la censura con specifiche ragioni idonee a darne riscontro oggettivo, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
39. In particolare, l'appellante non dice quali sarebbero le violazioni del D.M n. 147/2022 in cui sarebbe
-a suo dire- incorso il Giudice di primo grado, ma si limita ad affermare che il quantum è per lui fortemente penalizzante, stante il suo stato di disoccupazione e l'impossibilità di reperire tale somma a causa della sua invalidità, con ciò invocando argomenti che sono del tutto irrilevanti nel quadro normativo di riferimento.
40. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
41. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
42. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
11 Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 23 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 23 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2778/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. D. Giuliani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. L. Fiorillo giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4324/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze di dal 2 maggio 2012 con mansioni di Controparte_1 operatore di sportello presso l'Ufficio Postale di Roma -90;
- era stato licenziato con decorrenza 28 agosto 2023 per giusta causa sulla scorta della contestazione disciplinare del 21 agosto 2023, con cui gli erano state addebitate gravi inosservanze operative nel rilascio di numerose carte RDC -reddito di cittadinanza, intestate a cittadini di nazionalità straniera e consegnate nel periodo gennaio 2022 - maggio 2023;
- il licenziamento era illegittimo sotto vari profili.
Pertanto, domandava:
“Dichiarare l'illegittimità e/o l'annullamento del licenziamento intimato in data 28.09.2023 per insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo oggettivo, per le ragioni di cui in premessa ed ordinare alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita di mensilità, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
In via subordinata dichiarato l'illegittimità e/o l'annullamento del licenziamento intimato in data 28.09.2023. condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1
d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
2. Nel contraddittorio con , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le Controparte_1 domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− la contestazione disciplinare è specifica e ha consentito al lavoratore di difendersi.
È ininfluente la circostanza che l'elenco inizialmente ad essa allegato riguardasse operazioni eseguite da un altro lavoratore, giacché è stato lo stesso ricorrente, tramite il sindacalista che lo assisteva nel corso dell'audizione disciplinare, a richiedere l'elenco delle operazioni a lui riferite, elenco che gli è stato consegnato in quella sede senza alcuna obiezione da parte sua;
− la contestazione disciplinare è stata tempestiva, considerati gli accertamenti svolti dal datore di lavoro, che hanno riguardato vari uffici postali e hanno richiesto l'esame di copiosa
2 documentazione, l'analisi delle procedure telematiche e anche l'audizione dei dipendenti interessati, tra cui lo stesso;
Pt_1
− è infondato l'assunto secondo cui due carte RDC, indicate nella lettera di contestazione disciplinare, non erano riportate nell'elenco ad essa allegato, trattandosi di errore materiale nella compilazione del loro numero, di cui ha dato conto;
CP_1
− gli addebiti disciplinari sono stati provati da mediante la documentazione prodotta in CP_1 giudizio;
− nel corso del libero interrogatorio il ricorrente ha ammesso di conoscere la comunicazione datoriale dell'8 agosto 2022, con cui aveva rappresentato ai propri dipendenti che CP_1 accadevano frodi connesse al rilascio della carta RDC, realizzate attraverso l'esibizione, da parte di clienti di una specifica nazionalità, di una certa tipologia di documenti (attestato di residenza rilasciato dal Municipio XV Roma;
certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Tivoli), e aveva impartito la direttiva di non proseguire nella relativa operazione, di avvisare le forze dell'ordine e di avviare le segnalazioni come da normativa interna;
− il lavoratore ha rilasciato le carte RDC in violazione della detta normativa;
− i fatti in questione integrano giusta causa di licenziamento, anche avuto riguardo all'inquadramento del ricorrente come operatore senior di livello C del CCNL di categoria;
− va inoltre condiviso l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'art. 54 del predetto
CCNL sanziona con il licenziamento le violazioni commesse dal lavoratore con il solo dolo generico e che sono munite anche solo di potenzialità dannosa. Queste condizioni sussistono nel caso di specie, anche perché la condotta del ricorrente ha determinato un grave nocumento all'immagine della società e ha esposto il datore di lavoro a possibili richieste risarcitorie da parte dell' . CP_2
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 ottobre 2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 accolte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) error in iudicando sul divieto d'immutabilità della contestazione disciplinare e specificità degli addebiti;
b) error in iudicando nella ritenuta sussistenza della giusta causa o giustificato motivo oggettivo del licenziamento - assenza degli elementi costitutivi;
c) illegittimità della pronuncia per omesso espletamento dell'istruttoria;
3 d) abnormità delle spese di lite.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, secondo l'appellante, la lettera di contestazione del 21 agosto 2023 non gli avrebbe consentito di difendersi, in quanto l'elenco dei fatti a lui addebitati, contenuto in una nota separata che, per stesso dire del datore di lavoro, costitutiva parte integrante della menzionata lettera, era riferito a un altro lavoratore.
8. Si tratta di doglianza che, pur ove fosse in ipotesi fondata, è però priva di qualsiasi efficacia emendativa della sentenza in oggetto.
Difatti, la lettera di contestazione menziona le inosservanze della procedure aziendali commesse dal lavoratore nel rilasciare le carte RDC -reddito di cittadinanza nel periodo gennaio 2022 – maggio
2023 e, in modo puntuale, indica ivi le seguenti:
- n. 5338701531591076, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531581092, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531592084, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531591217, rilasciata in data 6 settembre 2022;
- n. 5338701531590920, rilasciata in data 29 agosto 2022;
- n. 5338701529129673, rilasciata in data 17 marzo 2022;
- n. 5338701531590730, rilasciata in data 8 agosto 2022;
- n. 5338701531590771, rilasciata in data 9 agosto 2022;
- n. 5338701531590730, rilasciata in data 8 agosto 2022;
- n. 338701531590771, rilasciata il 9 agosto 2022.
Dunque, quanto meno con riguardo agli episodi in parola, il lavoratore era stato messo in condizioni di difendersi, allo scopo di far escludere la realizzazione da parte sua di infrazioni punibili in via disciplinare.
9. D'altro canto, è noto il tralatizio principio di diritto, secondo cui, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione, mentre spetta al lavoratore provare che solo se presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi erano tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (v., ex multis, Cass. n. 18836/2017, n. 12195/2014, n. 113/2020).
4 Come si avrà modo di esporre, tale principio si attagli perfettamente al caso di specie, rendendo per l'appunto inconcludente la censura al vaglio.
10. Le osservazioni svolte consentono altresì di affermare che la contestazione disciplinare era in effetti dettagliata e circostanziata temporalmente, con conseguente infondatezza delle censure dell'appellante volte a sostenere il contrario.
11. Con riguardo al secondo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che ha dimostrato quali CP_1 erano le procedure per il rilascio della carta RDC che dovevano essere osservate dagli operatori di sportello, depositando al fine la “Guida Operativa Reddito di Cittadinanza” del 2019, aggiornata al
15 luglio 2022 (doc. 13), e il “Manuale di identificazione delle persone fisiche”, che nella parte d'interesse “PI -A” ha validità dal 1° aprile 2022 (v. doc. 14, con nota in calce alla pagina di riferimento;
v. la lettera di contestazione, che fa esplicito richiamo alla predetta sigla).
In forza di queste procedure, l'operatore di sportello: -deve identificare il cliente tramite un documento d'identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale, congruenti fra loro;
-deve apporre data e firma con la dicitura “visto l'originale” sulla copia del documento o sull'ultima pagina della copia dell'atto con indicazione del totale delle pagine che lo compongono;
- deve acquisire anche il permesso/carta/attestato di soggiorno per i cittadini che non hanno carta d'identità italiana.
12. Poste ha altresì depositato la comunicazione di servizio n. 459 dell'8 agosto 2022, rubricata
“Comunicazione urgente – Segnalazione potenziali frodatori”, con cui disponeva che, qualora si fossero presentati allo sportello cittadini di nazionalità rumena per richiedere il rilascio di carte RDC esibendo attestato di residenza rilasciato dal Municipio XV di Roma o certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Tivoli, gli operatori dovevano interrompere l'operazione e avvisare le forze dell'ordine con la massima urgenza (v. doc. 16).
13. L'appellante non ha negato di essere a conoscenza delle procedure di cui ai manuali operativi sopra menzionati, mentre ha ammesso in sede di libero interrogatorio avanti al Tribunale di aver avuto conoscenza della “Comunicazione urgente” dell'8 agosto 2022.
14. Né vale in senso contrario la difesa svolta dall'appellante nel grado, secondo cui questa comunicazione sarebbe stata da lui ricevuta via mail alla data indicata, ma concretamente letta nei giorni successivi al recapito.
Difatti, nel verbale dell'udienza del 2 febbraio 2024 tenutasi avanti al Tribunale risulta in modo inequivoco che il aveva riconosciuto di aver avuto contezza della disposizione datoriale in Pt_1 parola già al momento della sua comunicazione in data 8 agosto 2022 e tale dichiarazione non risulta impugnata nel giudizio di appello in modo consono a privarla degli effetti dell'art. 420 cpc, non
5 potendo certo considerarsi tale la mera apodittica affermazione del contrario operata dall'appellante
(quanto ai predetti effetti, v. Cass. n. 8066/2009: “Nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero ex art. 420 c.p.c. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti”).
15. D'altro canto, anche a voler seguire la tesi dell'appellante, vi è da dire che già a luglio 2022 (data di aggiornamento della Guida per il rilascio delle carte RDC) il era comunque a conoscenza Pt_1 delle procedure di cui ai già menzionati manuali e che pertanto, nell'esecuzione della prestazione di lavoro, egli doveva darvi ottemperanza (art. 2104, co. 2 cc), rimanendo al più inesigibile la sola condotta sollecitata dalla comunicazione dell'8 agosto 2022, ossia d'interrompere l'operazione di rilascio della carta a cittadini rumeni che presentavano un certo tipo di documenti e di avvisare le forze dell'ordine.
Dunque, anche a seguire la tesi dell'appellante, si deve comunque dire che da agosto 2022 il Pt_1 già sapeva di dover processare le operazioni allo sportello con la verifica dei documenti prodotti dal cliente, con l'acquisizione dei documenti elencati negli atti aziendali e con l'attestazione di aver visto l'originale.
16. Ebbene, le operazioni oggetto di contestazione disciplinare sopra elencate, salvo quella del marzo
2022 su cui si dirà a parte, si collocano tutte nell'alveo di operatività della Guida operativa e del
Manuale sopra richiamati e hanno dunque rilevanza ai fini del decidere.
17. Per il vero, stante quanto chiarito circa la dichiarazione ex art. 420 cpc del lavoratore, deve dirsi che dette operazioni si collocano anche nell'alveo di operatività della “Comunicazione urgente”.
18. In ogni caso, pur a voler seguire la tesi dell'appellante, sopra confutata, soltanto due operazioni sono state processate in data prossima all'8 agosto 2022, mentre le residue -più numerose e come tali senza dubbio rilevanti ex art. 7 L. n. 300/1970, come si è più sopra precisato in tema- si collocano a fine agosto e a settembre 2022; dunque in un periodo in cui l'appellante, per suo stesso assenso e in difetto di riscontro del contrario, aveva ormai avuto contezza della disposizione datoriale in parola.
19. Osserva poi la Corte che ha pure dimostrato che il aveva trasgredito le predette CP_1 Pt_1 procedure del Manuale e della Guida operativa.
In particolare:
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 8 agosto 2022 a tale NumeroDiCarta_1 Persona_1
, di nazionalità rumena, ma senza acquisire l'attestato di soggiorno, con certificato
[...] del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Tivoli, con documento d'identità in cui l'immagine del titolare è oscurata e senza l'attestazione “visto l'originale” (v. doc. 12
); CP_1
6 - lo stesso va detto per la carta RDC n. rilasciata il 9 agosto 2022 a tale NumeroDiCarta_2
EN US LE, di nazionalità rumena, in quanto anche in tal caso non è stato acquisire l'attestato di soggiorno, il certificato del codice fiscale è stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Tivoli, nel documento d'identità l'immagine del titolare è oscurata e manca l'attestazione “visto l'originale” (v. doc. 12 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale Asan NumeroDiPassa_1
Sorin, di nazionalità rumena, ma senza l'attestato di soggiorno, senza il “visto l'originale”, mentre il certificato del codice fiscale dell'Agenzia delle Entrate è privo di timbro, firma e data, sicché non può valere in alcun caso come documento (doc. 18 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale NumeroDiPassa_2 Per_2
di nazionalità rumena, ma senza l'attestato di soggiorno, senza il “visto l'originale”,
[...] mentre il certificato del codice fiscale è dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Tivoli
(doc. 18 ); CP_1
- la carta RDC n. 5338701531581092 è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale EN
Marinica, di nazionalità rumena, ma senza l'attestato di soggiorno, senza il “visto l'originale”, mentre il certificato del codice fiscale dell'Agenzia delle Entrate è privo di timbro, firma e data, con le conseguenze indicata (doc. 9 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 6 settembre 2022 a tale NumeroDiCarta_3 [...]
di nazionalità rumena, ma con carta d'identità recante una fotografia oscurata, senza Per_3 il “visto l'originale”, senza l'attestato di soggiorno (doc. 9 ); CP_1
- la carta RDC n. è stata rilasciata in data 29 agosto 2022 a tale NumeroDiPassa_3 [...]
di nazionalità rumena, senza il “visto l'originale”, senza l'attestato di soggiorno Per_4
e con certificato del codice fiscale dell'Agenzia delle entrate di Tivoli (doc. 9 ). CP_1
20. Con riguardo, invece, alla carta RDC n. 5338701529129673, osserva la Corte che è stata rilasciata a tale , di nazionalità egiziana, in data 17 marzo 2022. Persona_5
Ebbene, se è vero l'episodio si colloca in epoca anteriore alla vigenza di tutte le procedure aziendali d'interesse in giudizio, vi è però da dire che, comunque, l'operazione è stata condotta dal Pt_1 omettendo di rilevare che il certificato del codice fiscale esibito dal cliente era privo di firma, data e timbro dell'autorità che lo avrebbe rilasciato (doc. 9 ), sicché, anche solo secondo le conoscenze CP_1 comuni, non era di certo valido.
Peraltro, proprio l'evenienza, che il lavoratore lo avesse acquisito agli atti del suo ufficio, porta a dire in via induttiva che egli era a conoscenza del fatto che la procedura aziendale vigente pro tempore
(quindi, quella in essere dal 2019, prima degli aggiornamenti del 2022) richiedeva comunque un tale
7 incombente, il cui adempimento da parte sua, per essere esatto, doveva necessariamente avvenire secondo diverse -e ovvie- regole.
21. Osserva allora la Corte che le operazioni esaminate e commesse -com'è pacifico- dal Pt_1 esprimono una condotta posta in essere ripetutamente dal lavoratore con grossolana sciatteria e manifesta insipienza, in spregio di disposizioni datoriali chiare e la cui finalità è d'immediata percezione anche soltanto giusta criteri di diligenza comune, trattandosi di assicurare la trasparenza e la correttezza del servizio pubblico fornito da con il pagamento del RDC, che -com'è a tutti CP_1 noto- grava su fondi pubblici.
22. Le condotte sono peraltro rimproverabili al lavoratore a titolo di dolo, appunto perché compiute nella consapevolezza dell'esistenza di una disposizione datoriale che stabiliva il contrario e nonostante tale consapevolezza.
23. La rilevanza disciplinare di tali condotte è poi innegabile, considerato il disposto dell'art. 2104 cc, che pone a carico del lavoratore l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta con diligenza e in conformità alle direttive ricevute, nonché il disposto dell'art. 2105 cc, che pone a suo carico l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro, da osservarsi serbando nei confronti del predetto un atteggiamento leale, tutelandone in ogni modo gli interessi e astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche solo potenzialmente.
24. Di poi, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la sanzione irrogata è proporzionata alla violazione disciplinare in parola, per essere essa ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 54, punto VI lett. c) del CCNL di categoria, che sanziona appunto con il licenziamento le “violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”.
25. Difatti, come chiarito dal Tribunale con pertinente richiamo a conformi precedenti di legittimità, la predetta clausola collettiva richiede il dolo generico, ossia la mera volontarietà della condotta violativa, senza dunque considerare come requisito costitutivo della fattispecie disciplinare anche la rappresentazione e la volizione dell'evento perseguito come scopo o fine;
e richiede altresì un pregiudizio per il datore di lavoro che può essere anche solo potenziale.
Tali requisiti, come già osservato, sono apprezzabili nella fattispecie concreta.
26. Per concludere in senso opposto non valgono le difese svolte dall'appellante per sostenere che le condotte in parola integrerebbero violazioni punibili, al più, con una sanzione conservativa
27. Difatti, il catalogo sanzionatorio del CCNL prevede (si riportano alcune infrazione tra tutte quelle esemplificate per ogni categoria):
- la sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a quattro giorni:
8 a) per fatti di particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
e) per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
f) per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile;
- la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni:
a) per fatti di particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
d) per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità;
f) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
j) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro.
Dunque, si tratta di fattispecie che, in comune con quella d'interesse, hanno l'elemento materiale della inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di servizio, mentre se ne differenziano perché richiedono o l'elemento soggettivo della colpa, invece che del dolo (v. le ipotesi di mera negligenza operativa del lavoratore), o una più marcata intenzionalità della condotta, o la lesività della condotta del lavoratore per gli interessi datoriali, o il maggior grado di lesività di tale condotta, comunque rilevante pur al solo livello potenziale.
28. Secondo il CCNL, quindi, la proporzionalità della sanzione irrogata necessita di una stringente verifica concreta, verifica che nel caso di specie è sfavorevole all'appellante.
29. Invero, il lavoratore non solo ha eseguito più operazioni di rilascio della carta di RDC in antitesi con le regole stabilite al fine dal datore di lavoro, ma ha pure trascurato i chiari avvertimenti dettati dalla società odierna appellata per evidenziare ai dipendenti i rischi connessi alla consegna della detta carta a una specifica categoria di clientela, ove richiedente l'operazione attraverso documenti inidonei allo scopo, se non addirittura contraffatti.
30. In giudizio, poi, il non ha offerto alcuna spiegazione, corredata da riscontri certi ex art. 2697 Pt_1 cc, utile a dar conto che le operazioni in questioni sarebbero state frutto di sviste da lui commesse in buona fede, così da svuotare l'elemento soggettivo della relativa infrazione riconducendolo a più lievi
9 ipotesi incriminatrici disciplinari, ma si è invece risolto a sostenere che la deviazione della sua mansione dalle direttive datoriali sarebbe stata marginale, temporalmente limitata e comunque non foriera di alcun danno per , così prospettando argomenti che si risolvono in tautologici giudizi CP_1 pro se, privi di aggancio oggettivo in atti.
31. Peraltro, in ordine alla lesività delle violazioni in questione per gli interessi datoriali, lesività che qui rileva, come già osservato, anche in termini di potenzialità dannosa, non può non essere considerato sia l'impatto della vicenda sull'immagine di , che, in quanto parte di un processo stabilito CP_1 dall'ordinamento per la gestione di prestazioni erogabili con denaro pubblico, deve essere integerrima e affidabile, sia il disvalore ambientale della condotta del lavoratore, potendo essa assurgere per gli altri dipendenti dell'impresa, secondo criteri di esperienza comune, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi lavorativi.
32. Le osservazioni fin qui esposte, una volta portate a sintesi, consento altresì di dire che la condotta del lavoratore, proprio perché si profila come radicale negazione degli predetti obblighi e, addirittura, delle regole di diligenza minima nell'esecuzione della prestazione di lavoro, è tale da rompere in modo irreparabile il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, precludendo una prognosi favorevole sul futuro esatto e utile funzionamento del rapporto lavorativo, agli inevitabili effetti dell'art. 2119 cc.
33. Dunque, la statuizione in esame si sottrae viepiù alle censure dell'appellante.
34. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nel ricorso originario e insiste per il loro espletamento nel grado, nondimeno senza avvedersi che i fatti, che in tal modo vorrebbe dimostrare in giudizio, sono privi di decisività in suo favore.
35. In particolare, va evidenziato che attraverso le testimonianze il intenderebbe dar riscontro Pt_1 sia della circostanza che non aveva predisposto presidi e strumentazione tecnica idonea a CP_1 riconoscere documentazione falsa prodotta dai clienti o già utilizzata in precedenti operazioni, sia della circostanza che la sua modalità di lavoro era rispettosa delle regole aziendali.
36. Tuttavia, i vizi nelle operazioni di sportello relative alle carte RDC, sopra esaminati, erano senza dubbio apprezzabili icto oculi, in quanto attinenti: -all'omessa rilevazione della nazionalità del cliente segnalata dal datore di lavoro per sollecitare maggior attenzione nel processare le loro richieste di rilascio della carta;
-all'omesso rilievo dell'assenza di timbri e firme sul codice fiscale all'apparenza rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e presentato da tali clienti, assenza che escludeva ex se la natura di documento dello scritto presentato al fine;
-alla mancata acquisizione della carta di soggiorno;
-
10 alla mancata apposizione del “visto l'originale” sulla copia del documenti ricevuti;
-all'utilizzo di copie di documenti in parte oscurati.
37. È pertanto di ogni evidenza (e in disparte ogni altra considerazione in merito) che le circostanze dedotte a prova dal non avrebbero potuto superare i risconti istruttori già presenti in atti, per Pt_1 lui irrimediabilmente sfavorevoli ex art. 116 cpc.
38. Con riguardo all'ultimo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante lamenta la sproporzione della liquidazione delle spese operata dal Tribunale in € 3.689,00, ma senza supportare la censura con specifiche ragioni idonee a darne riscontro oggettivo, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
39. In particolare, l'appellante non dice quali sarebbero le violazioni del D.M n. 147/2022 in cui sarebbe
-a suo dire- incorso il Giudice di primo grado, ma si limita ad affermare che il quantum è per lui fortemente penalizzante, stante il suo stato di disoccupazione e l'impossibilità di reperire tale somma a causa della sua invalidità, con ciò invocando argomenti che sono del tutto irrilevanti nel quadro normativo di riferimento.
40. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
41. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
42. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
11 Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 23 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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