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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 386/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. COSENTINO VALERIA e dall'avv. DI Parte_1
GIROLAMO ORIANA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_5 Controparte_6 CP_7
BOLDRINI FRANCESCO elett.te dom.to in VIA VOLTURNO, 5 60121 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
impugna la sentenza n. 607/2924 emessa dal Tribunale di Ancona, sezione Parte_1 lavoro, del 7.11.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da ed altri 5, CP_1 dipendenti con qualifica di Capo Treno/ Capo Servizi Treno, che lamentavano l'illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie, in quanto avvenuta senza tenere pagina 1 di 16 conto di una serie di indennità facenti parte della retribuzione ordinariamente corrisposta per le giornate lavorative (le IUP variabili;
le IUP giornaliere;
indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità di flessibilità di orario, indennità
PdM cargo), invocando il diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui durante le sue ferie annuali il lavoratore ha diritto al mantenimento non solo dello stipendio base, ma anche di tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte in forza del proprio contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva. Più in dettaglio, il Tribunale ha dichiarato “la nullità- limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo – degli articoli • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012 pagina 11 di 11 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012 •
30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016” condannando al pagamento delle differenze retributive a tale titolo dovute in favore degli appellati, oltre Parte_1 accessori.
L'appellante censura la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10
D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte); 2) per erronea applicazione dei principi sanciti dalla
CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie, tenuto conto della irrisorietà degli importi erogati a titolo di indennità variabili;
3) per aver erroneamente dichiarato il diritto dei lavoratori alla inclusione della IUP variabile nel calcolo della retribuzione per ferie;
4) per aver erroneamente ritenuto che il compenso per assenza dalla residenza ed il compenso per il lavoro straordinario rientri tra le componenti da considerare ai fini della nozione europea di retribuzione;
5) per aver respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto pagina 2 di 16 Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ovvero, in via subordinata, la riduzione delle somme richieste mediante esclusione delle voci indennitarie e tenendo conto dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione di tutte le somme, anche per spese legali, percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi e rivalutazione sino al saldo.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame, tenendo anche conto delle plurime decisioni di merito e di legittimità in senso favorevole ai lavoratori.
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c..
Parte appellante ha fatto pervenire, con le note, una proposta conciliativa nonché la rinuncia ai motivi di gravame n.3 e 4, limitatamente a quanto concerne il compenso per assenza dalla residenza.
Concesso rinvio, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti dei sig. e che hanno sottoscritto in sede sindacale un accordo CP_1 CP_7 CP_4 conciliativo depositato in atti con regolamentazione anche delle spese di lite ivi quantificate e per il resto integralmente compensante. Per il resto, confermata la rinuncia ai motivi di appello suddetti, le parti hanno concluso come da rispettivi atti e la Corte si è riservata di decidere.
1.- Preliminarmente, occorre dare atto che, a seguito della sottoscrizione in sede sindacale di accordo conciliativo depositato in atti, occorre dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti dei sig. e disponendosi la regolamentazione delle spese di lite come ivi CP_1 CP_7 CP_4 quantificate e per il resto integralmente compensante.
Le considerazioni che seguono, e le correlate statuizioni, sono quindi relative ai rimanenti lavoratori.
1 bis.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali che escludono le indennità variabili dalla retribuzione feriale, con affermazione del principio di tendenziale corrispondenza di quest'ultima con quella ordinariamente erogata nei periodi lavorativi e condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle correlate differenze retributive.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non pagina 3 di 16 prevedendone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno
1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.157 e dalla Carta Sociale
Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) all'art.10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare tale norma implementa la Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
- gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
- il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro
L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali però non rientra l'art. 7 cit..
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha cercato di meglio delineare la nozione di “ferie annuali retribuite”, sulla base dei seguenti presupposti:
a) il diritto alle ferie retribuite è incluso nella Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cui
è riconosciuto il medesimo valore dei Trattati;
b) le principali disposizioni che regolano tale diritto nell'ambito dell'Unione Europea si trovano nell'art. 7 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che ha recepito senza modifiche il tenore letterale dell'art.7 della precedente direttiva
93/104 (che la Corte di Giustizia ha ritenuto avere identico contenuto normativo, sentenza 10 settembre 2009, causa C-277/08, Vicente Pereda). In base a tale articolo, gli Stati membri prendono pagina 4 di 16 le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
c) la direttiva 2003/88 non contempla espressamente una norma concernente il livello economico della retribuzione delle ferie;
d) agli Stati Membri compete la determinazione delle condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, restando liberi di precisare le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersi di tale diritto, ad essi spettante sulla base dell'integralità dei periodi di lavoro compiuti (Sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU).
Anche nel nostro ordinamento, dunque, l'istituto delle “ferie annuali retribuite” non può che essere interpretato alla luce dell'elaborazione del diritto dell'Unione. Ebbene, la Corte di Giustizia si è espressa su tale nozione e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa alla retribuzione feriale del personale di volo di compagnie aeree ( e altri contro CP_8
IT Airways plc,causa C-155/10, sentenza del 15.9.2011), ponendo una serie principi di ordine generale che ben possono trovare applicazione anche con riguardo al trasporto ferroviario.
Già in precedenza, a partire dalla sentenza EE (cause riunite C 131/04 e C257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione delle ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Trattasi di due diritti (quello al godimento e quello alla retribuzione delle ferie) da considerarsi inscindibili l'uno dall'altro, con la conseguenza che il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie non può essere derogato dal diritto interno del Stati membri. L'art. 7 della direttiva 2003/88 non rientra infatti tra le disposizioni alle quali quest'ultima consente espressamente di derogare. Il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie, previsto dal diritto dell'Unione, ha dunque carattere vincolante e non può essere interpretato in maniera restrittiva
(si vedano ad es. sent. del 22 aprile 2010, causa C 486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser
Tirols, e sent. del 20 luglio 2016, C-341/15). Per_1
In tale ultima sentenza la Corte di Giustizia, richiamando i principi già espressi nella decisione ha affermato che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della CP_9 direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
pagina 5 di 16 Nell'applicare tali principi per rispondere ai quesiti posti nel caso IT Airways, la Parte_2
Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del lavoratore;
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della retribuzione feriale;
e) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza, secondo cui la direttiva 2003/88 tratta la fruizione di un congruo periodo di ferie annuali ed il mantenimento in detto periodo del medesimo livello retributivo come due aspetti di un unico diritto.
Questi sono dunque i criteri forniti dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale per verificare se, in uno specifico caso, una voce remunerativa debba essere presa in considerazione nella determinazione della retribuzione nel periodo di ferie previsto dall'Unione, specificando che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. La decisione resa dalla Corte di
Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in pagina 6 di 16 applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte (la Corte di
Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della Corte di
Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.).
Fatte tali premesse di ordine generale, la società sostiene che l'art.10 del D.Lgs. Parte_1
n.66/2003 “parla solo di un periodo annuale di ferie retribuite senza alcuna quantificazione”, né fornisce “una nozione di retribuzione feriale che sia coincidente con la retribuzione ordinaria”, evidenziando che la giurisprudenza della CGUE non richiede che la retribuzione feriale sia “identica”
e/o equivalente a quella ordinaria, ma solo che essa sia “paragonabile” e non dissuasiva dal godimento delle ferie. Nella fattispecie, secondo l'appellante, la mancata erogazione delle indennità variabili sarebbe di entità tale da non avere alcuna efficacia dissuasiva dal godimento delle ferie.
Sul punto, tuttavia, si è pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass.Civ., sez. lav., 17/05/2019, n.13425). In tale decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, facendo riferimento in particolare alla sentenza Williams et al. vs. IT
Airways plc ed evidenziando che in tale decisione “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori
a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a.cit C155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza Z.J.R. Lock, C-
539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17)”.
Orbene, è noto che il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1 (quattro settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo), non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo nell'anno precedente. Si è detto pagina 7 di 16 che i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
Nulla vieta che il legislatore nazionale possa prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno, tuttavia, ciò non è (al momento) avvenuto, poichè l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 fa riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Il fatto, poi, che il nostro ordinamento appresti una particolare tutela al fine di garantire l'irrinunciabilità delle ferie con correlativo obbligo datoriale a riconoscerle non impedisce di considerare insufficiente la retribuzione feriale riconosciuta, secondo i citati parametri eurocomunitari, anche al di là dell'effetto dissuasivo.
Per tutti i motivi sopra esposti, a parere del Collegio correttamente il Tribunale ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra gli appellati e , che determinano la Parte_1 retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie di quattro settimane annue, escludendo dalla base di calcolo la IUP variabile, l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno, non sono conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, risultando evidente che non può escludersi che le clausole contrattuali in esame rappresentino un disincentivo al godimento delle ferie ed un pregiudizio al pieno godimento delle stesse. Ne consegue che tali clausole, in linea con quanto statuito dal primo giudice, devono ritenersi contrarie all'art.10 del D.Lgs. n.66/2003 e sono quindi affette da nullità per contrarietà a norma imperativa, con la ulteriore conseguenza che deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa
(cfr., in particolare, Cass.Civ., sez. lav., 23/01/1999, n. 645; Cass.Civ., sez. lav., 02/06/1998, n. 5414;
Cass.Civ., 04/03/1983, n. 1612).
Il motivo in disamina va dunque disatteso.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata per aver Parte_1 adottato un errato metodo di calcolo, consistito “nell'associare le somme perdute (per mancato computo delle voci contestate) alla dimensione temporale del giorno, paragonando cioè la retribuzione di un giorno lavorativo con quella di uno feriale”, laddove invece avrebbe dovuto tener conto tanto le norme giuridiche che qualificano sempre le ferie come “annuali”, quanto il fatto che i lavoratori pagina 8 di 16 fruiscono le ferie frazionate nell'arco dell'anno e giammai tutte insieme, con la conseguenza che “il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal Giudice di prime cure, doveva essere quello rapportato a valori annuali omogenei, sia come giornate di ferie, che come retribuzione”, calcolo che, se correttamente effettuato nei termini sopra indicati, avrebbe fatto emergere “l'estrema esiguità dell'incidenza percentuale delle indennità ex adverso rivendicate sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori negli anni oggetto di causa, del tutto inidonea a generare un effetto dissuasivo all'effettivo godimento delle ferie”.
Il motivo non è fondato.
L'asserita incidenza irrisoria delle indennità variabili sulla retribuzione annua dell'appellato, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei conteggi analitici prodotti dagli appellati e nei cedolini paga in base ai quali detti conteggi sono stati elaborati (v. doc. parte appellata), da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Ne segue che l'entità del divario tra la retribuzione ordinaria e quella feriale risulta nella fattispecie di apprezzabilità tale da poter rivestire in concreto una potenziale portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie.
Non sembra invece corretto il criterio proposto da parte appellante, di comparare l'importo annuale delle indennità variabili con la retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, atteso che ciò che rileva è il rapporto differenziale tra la retribuzione ordinaria (comprensiva delle quote variabili) e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie. In tale prospettiva, i conteggi prodotti dagli appellati sono stati condivisibilmente elaborati determinando la media giornaliera dell'importo delle indennità variabili percepite e moltiplicando tale dato, per un verso, per il numero dei giorni di lavoro effettivo svolti nel corso dell'anno di riferimento, e, per altro verso, per il numero di giorni di ferie fruiti in corso d'anno. Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva dal godimento delle ferie. Il suddetto criterio di calcolo, inoltre, appare rispettoso delle indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
Ad ogni buon conto, su tale punto si è espressa inequivocabilmente la Suprema Corte, evidenziando che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la
pagina 9 di 16 differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.Civ., sez. lav., 09/03/2025, n.6282;
Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2024 n.14089).
In quest'ordine di concetti, anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
***
3.- Il terzo motivo di gravame è stato rinunciato da parte appellante. Va, comunque, sottolineato come in merito alla questione si sia pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, in cui, premesso il principio generale secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Ne segue che il trattamento retributivo erogato in favore del lavoratore in ferie deve ricomprendere anche la IUP, sia nella componente fissa, che in quella variabile.
***
4.- Parte appellante ha altresì rinunciato al quarto motivo di gravame, limitatamente alla indennità di assenza dalla residenza, in ordine alla quale si è peraltro pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, chiarendo che tale indennità è in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante e deve essere dunque ricompresa nella retribuzione feriale.
Non è invece oggetto di rinuncia il motivo di gravame attinente al compenso per lavoro straordinario, in ordine al quale il primo giudice ha ritenuto che “la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui tale “imprevedibilità”, pur integrando un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo, si riverbererebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente)”.
pagina 10 di 16 La decisione del primo giudice non convince.
Trova sicuramente applicazione il principio di cui alla sentenza Hein C-385/17, in base al quale la retribuzione di ore di lavoro straordinario va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie
“quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”.
Nella fattispecie, tuttavia, nulla emerge dai prospetti paga circa i caratteri di abitualità e conseguente prevedibilità della prestazione di lavoro straordinario da parte degli odierni appellati, né tali caratteri possono essere desunti dal generico ed apodittico riferimento ai frequenti ritardi dei treni e/o alla possibilità di eventi straordinari. Ritiene invece il Collegio che siamo in presenza di una voce retributiva del tutto eventuale e variabile, che non si pone in rapporto di necessario collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status personale e professionale del lavoratore. Con riguardo allo straordinario, quindi, difettano i presupposti di comprovata prevedibilità ed abitualità dettati dalla per ritenere tale emolumento computabile nella retribuzione feriale CP_10
In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che gli appellati hanno diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di tutte le voci indennitarie indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, con esclusione del compenso per il lavoro straordinario.
Nell'originario ricorso la domanda di condanna era stata formulata con allegazione di conteggi esplicativi che non consentono di scorporare l'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario. Il presente giudizio va pertanto definito con la pronuncia della presente sentenza, che si astiene dalla determinazione del valore economico del credito. Le differenze retributive dovute andranno conseguentemente ricalcolate, previa esclusione dell'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario, sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito, come da conteggi prodotti dagli appellati, che non risultano specificamente contestati sotto il profilo squisitamente contabile.
***
5.- Con il quinto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art.18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l.
92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente pagina 11 di 16 operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.
Il motivo è infondato.
E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore - ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia - decorre anche in costanza di esso, quando sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento;
il che, se per la quasi generalità dei casi, prima della riforma del 2012, coincideva pacificamente con l'ambito di operatività dell'art.18 della l.300/70, non si realizzava invece con riferimento alla tutela di cui all'art.8 della l.604/66, la quale non produceva quegli effetti incisivi circa l'ordine di reintegrazione che erano invece propri dell'art.18 stat. lav.
Questo indirizzo giurisprudenziale facendo leva, da un lato, sul concetto di stabilità di cui si è appena detto e, dall'altro lato, sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva decisione del 12 dicembre 1972 n. 174 - riteneva che la ratio dell'operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4 c.c. (come di quelle degli artt.
2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.), risultante a seguito dall'intervento della Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del lavoratore in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), portasse, appunto, ad escludere il decorso della prescrizione in presenza di una tutela che non garantisse nel caso di licenziamento illegittimo, la continuità del rapporto di lavoro;
e ciò sul presupposto che si configurasse in tale ipotesi una situazione psicologica del lavoratore di timore, con riferimento alla permanenza del rapporto di lavoro (anche in ragione della sua istituzionale debolezza socio - economica). Così, nella giurisprudenza si è parlato di metus del lavoratore di essere licenziato per reazione ritorsiva alla rivendicazione di diritti o comunque del timore di subire rappresaglie (es. illegittimi mutamenti di mansioni o trasferimenti).
Ciò premesso, a seguito dell'entrata in vigore, dal 18.7.2012, della legge 92/12, la nuova disciplina dell'art.18 l.300/70 non assicura affatto una generalizzata e “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e ben definiti.
Ne segue che il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione a S.U. con la pronuncia n.
26246/2022, richiamata nella sentenza impugnata, va letto alla luce del lungo e dettagliato excursus pagina 12 di 16 storico che il Supremo Collegio ripercorre mettendo in evidenza come le novelle del 2012 e del 2015 abbiano mutato integralmente il sistema sanzionatorio di reazione “contro ogni forma illegittima di risoluzione” del contratto di lavoro. La Suprema Corte rileva che il nuovo assetto normativo dell'art. 18 Stat. Lav. priva il sistema sanzionatorio del rapporto di stabilità che aveva caratterizzato proprio la finalità di tale norma, deferendo - oggi - l'applicabilità della tutela reintegratoria al giudice secondo “il pernicioso sistema del caso per caso”. Sicché la reintegrazione nel posto di lavoro non costituisce più la regola, bensì la forma residuale di tutela, cedendo il primato a favore della tutela indennitaria forte, a cui il legislatore attribuisce una valenza di carattere generale (Cass. S.U. n. 30985/2017). In tale contesto, il Supremo Collegio riscontra la sussistenza di un'obiettiva condizione di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, “per effetto di una immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”. Il nuovo ordine di rapporti tra dipendente e datore di lavoro, così delineato, si traduce nell'impossibilità di predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione e soprattutto il regime della loro adeguata tutela, il che impone sul piano processuale, e in ossequio al principio di certezza del diritto, che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorra dalla cessazione del rapporto stesso.
Nella indicata decisione, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che tale quadro normativo non si è qualitativamente modificato a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022,
n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Secondo la
Cassazione, infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”, per cui “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”.
Tali principi sono stati recentemente applicati dalla Suprema Corte proprio in una controversia analoga alla presente nei confronti di nei termini di seguito riportati: “in ordine alla Parte_1 questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, pagina 13 di 16 per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi
(v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del
D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4,
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass.Civ., sez. lav., 20/05/2024,
n.13932).
Alla luce delle considerazioni svolte, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto, sulla cui conformità ai precetti costituzionali non sussistono dubbi, va dunque confermata la decisione del primo Giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione solo dalla data di cessazione del rapporto.
***
6.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello di va dunque accolto per Parte_1 quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità, - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere pagina 14 di 16 conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo – degli articoli: • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3
e 34 Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012 • 14 punto 3 e 31
Contratto Aziendale 2012 • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto
Aziendale 2016, con conseguente condanna di al pagamento delle differenze retributive Parte_1
a tale titolo dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri sopra indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva.
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Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza di tenuto conto dell'esito Parte_1 complessivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo. In ordine alla loro liquidazione, si tiene conto non solo del valore della condanna, ma anche della proiezione delle statuizioni di accertamento sul futuro sviluppo del rapporto di lavoro e del numero di controparti processuali. Con riguardo agli appellati che hanno sottoscritto le conciliazioni, le spese restano regolamentate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli appellati , CP_1 [...]
, ; CP_7 Controparte_4 accoglie, per le restanti posizioni, l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità, - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera
(esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità diverse (flessibilità di orario); indennità PdM Cargo – degli articoli: • 25 punto 6 e
72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; • 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003; • 31 punto 6 e 77 punti
1.7 e 2.4 CCNL 2012; • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012; • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4
CCNL 2016; • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016;
- per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze retributive a tale titolo Parte_1 dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione (previa pagina 15 di 16 detrazione del compenso per il lavoro straordinario), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere ai lavoratori appellati le spese del grado (esclusi Parte_1 CP_1
e per i quali le spese restano regolamentate come da accordo tra le parti), che liquida in CP_7 CP_4 complessivi €. 7.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 386/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. COSENTINO VALERIA e dall'avv. DI Parte_1
GIROLAMO ORIANA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_5 Controparte_6 CP_7
BOLDRINI FRANCESCO elett.te dom.to in VIA VOLTURNO, 5 60121 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
impugna la sentenza n. 607/2924 emessa dal Tribunale di Ancona, sezione Parte_1 lavoro, del 7.11.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da ed altri 5, CP_1 dipendenti con qualifica di Capo Treno/ Capo Servizi Treno, che lamentavano l'illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie, in quanto avvenuta senza tenere pagina 1 di 16 conto di una serie di indennità facenti parte della retribuzione ordinariamente corrisposta per le giornate lavorative (le IUP variabili;
le IUP giornaliere;
indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità di flessibilità di orario, indennità
PdM cargo), invocando il diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui durante le sue ferie annuali il lavoratore ha diritto al mantenimento non solo dello stipendio base, ma anche di tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte in forza del proprio contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva. Più in dettaglio, il Tribunale ha dichiarato “la nullità- limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo – degli articoli • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012 pagina 11 di 11 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012 •
30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016” condannando al pagamento delle differenze retributive a tale titolo dovute in favore degli appellati, oltre Parte_1 accessori.
L'appellante censura la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10
D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte); 2) per erronea applicazione dei principi sanciti dalla
CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie, tenuto conto della irrisorietà degli importi erogati a titolo di indennità variabili;
3) per aver erroneamente dichiarato il diritto dei lavoratori alla inclusione della IUP variabile nel calcolo della retribuzione per ferie;
4) per aver erroneamente ritenuto che il compenso per assenza dalla residenza ed il compenso per il lavoro straordinario rientri tra le componenti da considerare ai fini della nozione europea di retribuzione;
5) per aver respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto pagina 2 di 16 Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ovvero, in via subordinata, la riduzione delle somme richieste mediante esclusione delle voci indennitarie e tenendo conto dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione di tutte le somme, anche per spese legali, percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi e rivalutazione sino al saldo.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame, tenendo anche conto delle plurime decisioni di merito e di legittimità in senso favorevole ai lavoratori.
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c..
Parte appellante ha fatto pervenire, con le note, una proposta conciliativa nonché la rinuncia ai motivi di gravame n.3 e 4, limitatamente a quanto concerne il compenso per assenza dalla residenza.
Concesso rinvio, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti dei sig. e che hanno sottoscritto in sede sindacale un accordo CP_1 CP_7 CP_4 conciliativo depositato in atti con regolamentazione anche delle spese di lite ivi quantificate e per il resto integralmente compensante. Per il resto, confermata la rinuncia ai motivi di appello suddetti, le parti hanno concluso come da rispettivi atti e la Corte si è riservata di decidere.
1.- Preliminarmente, occorre dare atto che, a seguito della sottoscrizione in sede sindacale di accordo conciliativo depositato in atti, occorre dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti dei sig. e disponendosi la regolamentazione delle spese di lite come ivi CP_1 CP_7 CP_4 quantificate e per il resto integralmente compensante.
Le considerazioni che seguono, e le correlate statuizioni, sono quindi relative ai rimanenti lavoratori.
1 bis.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali che escludono le indennità variabili dalla retribuzione feriale, con affermazione del principio di tendenziale corrispondenza di quest'ultima con quella ordinariamente erogata nei periodi lavorativi e condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle correlate differenze retributive.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non pagina 3 di 16 prevedendone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno
1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.157 e dalla Carta Sociale
Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) all'art.10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare tale norma implementa la Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
- gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
- il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro
L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali però non rientra l'art. 7 cit..
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha cercato di meglio delineare la nozione di “ferie annuali retribuite”, sulla base dei seguenti presupposti:
a) il diritto alle ferie retribuite è incluso nella Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cui
è riconosciuto il medesimo valore dei Trattati;
b) le principali disposizioni che regolano tale diritto nell'ambito dell'Unione Europea si trovano nell'art. 7 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che ha recepito senza modifiche il tenore letterale dell'art.7 della precedente direttiva
93/104 (che la Corte di Giustizia ha ritenuto avere identico contenuto normativo, sentenza 10 settembre 2009, causa C-277/08, Vicente Pereda). In base a tale articolo, gli Stati membri prendono pagina 4 di 16 le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
c) la direttiva 2003/88 non contempla espressamente una norma concernente il livello economico della retribuzione delle ferie;
d) agli Stati Membri compete la determinazione delle condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, restando liberi di precisare le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersi di tale diritto, ad essi spettante sulla base dell'integralità dei periodi di lavoro compiuti (Sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU).
Anche nel nostro ordinamento, dunque, l'istituto delle “ferie annuali retribuite” non può che essere interpretato alla luce dell'elaborazione del diritto dell'Unione. Ebbene, la Corte di Giustizia si è espressa su tale nozione e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa alla retribuzione feriale del personale di volo di compagnie aeree ( e altri contro CP_8
IT Airways plc,causa C-155/10, sentenza del 15.9.2011), ponendo una serie principi di ordine generale che ben possono trovare applicazione anche con riguardo al trasporto ferroviario.
Già in precedenza, a partire dalla sentenza EE (cause riunite C 131/04 e C257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione delle ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Trattasi di due diritti (quello al godimento e quello alla retribuzione delle ferie) da considerarsi inscindibili l'uno dall'altro, con la conseguenza che il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie non può essere derogato dal diritto interno del Stati membri. L'art. 7 della direttiva 2003/88 non rientra infatti tra le disposizioni alle quali quest'ultima consente espressamente di derogare. Il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie, previsto dal diritto dell'Unione, ha dunque carattere vincolante e non può essere interpretato in maniera restrittiva
(si vedano ad es. sent. del 22 aprile 2010, causa C 486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser
Tirols, e sent. del 20 luglio 2016, C-341/15). Per_1
In tale ultima sentenza la Corte di Giustizia, richiamando i principi già espressi nella decisione ha affermato che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della CP_9 direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
pagina 5 di 16 Nell'applicare tali principi per rispondere ai quesiti posti nel caso IT Airways, la Parte_2
Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del lavoratore;
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della retribuzione feriale;
e) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza, secondo cui la direttiva 2003/88 tratta la fruizione di un congruo periodo di ferie annuali ed il mantenimento in detto periodo del medesimo livello retributivo come due aspetti di un unico diritto.
Questi sono dunque i criteri forniti dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale per verificare se, in uno specifico caso, una voce remunerativa debba essere presa in considerazione nella determinazione della retribuzione nel periodo di ferie previsto dall'Unione, specificando che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. La decisione resa dalla Corte di
Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in pagina 6 di 16 applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte (la Corte di
Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della Corte di
Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.).
Fatte tali premesse di ordine generale, la società sostiene che l'art.10 del D.Lgs. Parte_1
n.66/2003 “parla solo di un periodo annuale di ferie retribuite senza alcuna quantificazione”, né fornisce “una nozione di retribuzione feriale che sia coincidente con la retribuzione ordinaria”, evidenziando che la giurisprudenza della CGUE non richiede che la retribuzione feriale sia “identica”
e/o equivalente a quella ordinaria, ma solo che essa sia “paragonabile” e non dissuasiva dal godimento delle ferie. Nella fattispecie, secondo l'appellante, la mancata erogazione delle indennità variabili sarebbe di entità tale da non avere alcuna efficacia dissuasiva dal godimento delle ferie.
Sul punto, tuttavia, si è pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass.Civ., sez. lav., 17/05/2019, n.13425). In tale decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, facendo riferimento in particolare alla sentenza Williams et al. vs. IT
Airways plc ed evidenziando che in tale decisione “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori
a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a.cit C155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza Z.J.R. Lock, C-
539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17)”.
Orbene, è noto che il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1 (quattro settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo), non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo nell'anno precedente. Si è detto pagina 7 di 16 che i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
Nulla vieta che il legislatore nazionale possa prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno, tuttavia, ciò non è (al momento) avvenuto, poichè l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 fa riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Il fatto, poi, che il nostro ordinamento appresti una particolare tutela al fine di garantire l'irrinunciabilità delle ferie con correlativo obbligo datoriale a riconoscerle non impedisce di considerare insufficiente la retribuzione feriale riconosciuta, secondo i citati parametri eurocomunitari, anche al di là dell'effetto dissuasivo.
Per tutti i motivi sopra esposti, a parere del Collegio correttamente il Tribunale ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra gli appellati e , che determinano la Parte_1 retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie di quattro settimane annue, escludendo dalla base di calcolo la IUP variabile, l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno, non sono conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, risultando evidente che non può escludersi che le clausole contrattuali in esame rappresentino un disincentivo al godimento delle ferie ed un pregiudizio al pieno godimento delle stesse. Ne consegue che tali clausole, in linea con quanto statuito dal primo giudice, devono ritenersi contrarie all'art.10 del D.Lgs. n.66/2003 e sono quindi affette da nullità per contrarietà a norma imperativa, con la ulteriore conseguenza che deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa
(cfr., in particolare, Cass.Civ., sez. lav., 23/01/1999, n. 645; Cass.Civ., sez. lav., 02/06/1998, n. 5414;
Cass.Civ., 04/03/1983, n. 1612).
Il motivo in disamina va dunque disatteso.
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2.- Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata per aver Parte_1 adottato un errato metodo di calcolo, consistito “nell'associare le somme perdute (per mancato computo delle voci contestate) alla dimensione temporale del giorno, paragonando cioè la retribuzione di un giorno lavorativo con quella di uno feriale”, laddove invece avrebbe dovuto tener conto tanto le norme giuridiche che qualificano sempre le ferie come “annuali”, quanto il fatto che i lavoratori pagina 8 di 16 fruiscono le ferie frazionate nell'arco dell'anno e giammai tutte insieme, con la conseguenza che “il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal Giudice di prime cure, doveva essere quello rapportato a valori annuali omogenei, sia come giornate di ferie, che come retribuzione”, calcolo che, se correttamente effettuato nei termini sopra indicati, avrebbe fatto emergere “l'estrema esiguità dell'incidenza percentuale delle indennità ex adverso rivendicate sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori negli anni oggetto di causa, del tutto inidonea a generare un effetto dissuasivo all'effettivo godimento delle ferie”.
Il motivo non è fondato.
L'asserita incidenza irrisoria delle indennità variabili sulla retribuzione annua dell'appellato, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei conteggi analitici prodotti dagli appellati e nei cedolini paga in base ai quali detti conteggi sono stati elaborati (v. doc. parte appellata), da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Ne segue che l'entità del divario tra la retribuzione ordinaria e quella feriale risulta nella fattispecie di apprezzabilità tale da poter rivestire in concreto una potenziale portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie.
Non sembra invece corretto il criterio proposto da parte appellante, di comparare l'importo annuale delle indennità variabili con la retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, atteso che ciò che rileva è il rapporto differenziale tra la retribuzione ordinaria (comprensiva delle quote variabili) e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie. In tale prospettiva, i conteggi prodotti dagli appellati sono stati condivisibilmente elaborati determinando la media giornaliera dell'importo delle indennità variabili percepite e moltiplicando tale dato, per un verso, per il numero dei giorni di lavoro effettivo svolti nel corso dell'anno di riferimento, e, per altro verso, per il numero di giorni di ferie fruiti in corso d'anno. Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva dal godimento delle ferie. Il suddetto criterio di calcolo, inoltre, appare rispettoso delle indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
Ad ogni buon conto, su tale punto si è espressa inequivocabilmente la Suprema Corte, evidenziando che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la
pagina 9 di 16 differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.Civ., sez. lav., 09/03/2025, n.6282;
Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2024 n.14089).
In quest'ordine di concetti, anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
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3.- Il terzo motivo di gravame è stato rinunciato da parte appellante. Va, comunque, sottolineato come in merito alla questione si sia pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, in cui, premesso il principio generale secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Ne segue che il trattamento retributivo erogato in favore del lavoratore in ferie deve ricomprendere anche la IUP, sia nella componente fissa, che in quella variabile.
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4.- Parte appellante ha altresì rinunciato al quarto motivo di gravame, limitatamente alla indennità di assenza dalla residenza, in ordine alla quale si è peraltro pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, chiarendo che tale indennità è in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante e deve essere dunque ricompresa nella retribuzione feriale.
Non è invece oggetto di rinuncia il motivo di gravame attinente al compenso per lavoro straordinario, in ordine al quale il primo giudice ha ritenuto che “la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui tale “imprevedibilità”, pur integrando un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo, si riverbererebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente)”.
pagina 10 di 16 La decisione del primo giudice non convince.
Trova sicuramente applicazione il principio di cui alla sentenza Hein C-385/17, in base al quale la retribuzione di ore di lavoro straordinario va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie
“quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”.
Nella fattispecie, tuttavia, nulla emerge dai prospetti paga circa i caratteri di abitualità e conseguente prevedibilità della prestazione di lavoro straordinario da parte degli odierni appellati, né tali caratteri possono essere desunti dal generico ed apodittico riferimento ai frequenti ritardi dei treni e/o alla possibilità di eventi straordinari. Ritiene invece il Collegio che siamo in presenza di una voce retributiva del tutto eventuale e variabile, che non si pone in rapporto di necessario collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status personale e professionale del lavoratore. Con riguardo allo straordinario, quindi, difettano i presupposti di comprovata prevedibilità ed abitualità dettati dalla per ritenere tale emolumento computabile nella retribuzione feriale CP_10
In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che gli appellati hanno diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di tutte le voci indennitarie indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, con esclusione del compenso per il lavoro straordinario.
Nell'originario ricorso la domanda di condanna era stata formulata con allegazione di conteggi esplicativi che non consentono di scorporare l'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario. Il presente giudizio va pertanto definito con la pronuncia della presente sentenza, che si astiene dalla determinazione del valore economico del credito. Le differenze retributive dovute andranno conseguentemente ricalcolate, previa esclusione dell'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario, sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito, come da conteggi prodotti dagli appellati, che non risultano specificamente contestati sotto il profilo squisitamente contabile.
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5.- Con il quinto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art.18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l.
92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente pagina 11 di 16 operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.
Il motivo è infondato.
E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore - ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia - decorre anche in costanza di esso, quando sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento;
il che, se per la quasi generalità dei casi, prima della riforma del 2012, coincideva pacificamente con l'ambito di operatività dell'art.18 della l.300/70, non si realizzava invece con riferimento alla tutela di cui all'art.8 della l.604/66, la quale non produceva quegli effetti incisivi circa l'ordine di reintegrazione che erano invece propri dell'art.18 stat. lav.
Questo indirizzo giurisprudenziale facendo leva, da un lato, sul concetto di stabilità di cui si è appena detto e, dall'altro lato, sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva decisione del 12 dicembre 1972 n. 174 - riteneva che la ratio dell'operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4 c.c. (come di quelle degli artt.
2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.), risultante a seguito dall'intervento della Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del lavoratore in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), portasse, appunto, ad escludere il decorso della prescrizione in presenza di una tutela che non garantisse nel caso di licenziamento illegittimo, la continuità del rapporto di lavoro;
e ciò sul presupposto che si configurasse in tale ipotesi una situazione psicologica del lavoratore di timore, con riferimento alla permanenza del rapporto di lavoro (anche in ragione della sua istituzionale debolezza socio - economica). Così, nella giurisprudenza si è parlato di metus del lavoratore di essere licenziato per reazione ritorsiva alla rivendicazione di diritti o comunque del timore di subire rappresaglie (es. illegittimi mutamenti di mansioni o trasferimenti).
Ciò premesso, a seguito dell'entrata in vigore, dal 18.7.2012, della legge 92/12, la nuova disciplina dell'art.18 l.300/70 non assicura affatto una generalizzata e “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e ben definiti.
Ne segue che il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione a S.U. con la pronuncia n.
26246/2022, richiamata nella sentenza impugnata, va letto alla luce del lungo e dettagliato excursus pagina 12 di 16 storico che il Supremo Collegio ripercorre mettendo in evidenza come le novelle del 2012 e del 2015 abbiano mutato integralmente il sistema sanzionatorio di reazione “contro ogni forma illegittima di risoluzione” del contratto di lavoro. La Suprema Corte rileva che il nuovo assetto normativo dell'art. 18 Stat. Lav. priva il sistema sanzionatorio del rapporto di stabilità che aveva caratterizzato proprio la finalità di tale norma, deferendo - oggi - l'applicabilità della tutela reintegratoria al giudice secondo “il pernicioso sistema del caso per caso”. Sicché la reintegrazione nel posto di lavoro non costituisce più la regola, bensì la forma residuale di tutela, cedendo il primato a favore della tutela indennitaria forte, a cui il legislatore attribuisce una valenza di carattere generale (Cass. S.U. n. 30985/2017). In tale contesto, il Supremo Collegio riscontra la sussistenza di un'obiettiva condizione di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, “per effetto di una immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”. Il nuovo ordine di rapporti tra dipendente e datore di lavoro, così delineato, si traduce nell'impossibilità di predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione e soprattutto il regime della loro adeguata tutela, il che impone sul piano processuale, e in ossequio al principio di certezza del diritto, che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorra dalla cessazione del rapporto stesso.
Nella indicata decisione, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che tale quadro normativo non si è qualitativamente modificato a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022,
n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Secondo la
Cassazione, infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”, per cui “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”.
Tali principi sono stati recentemente applicati dalla Suprema Corte proprio in una controversia analoga alla presente nei confronti di nei termini di seguito riportati: “in ordine alla Parte_1 questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, pagina 13 di 16 per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi
(v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del
D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4,
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass.Civ., sez. lav., 20/05/2024,
n.13932).
Alla luce delle considerazioni svolte, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto, sulla cui conformità ai precetti costituzionali non sussistono dubbi, va dunque confermata la decisione del primo Giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione solo dalla data di cessazione del rapporto.
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6.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello di va dunque accolto per Parte_1 quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità, - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere pagina 14 di 16 conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo – degli articoli: • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3
e 34 Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012 • 14 punto 3 e 31
Contratto Aziendale 2012 • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto
Aziendale 2016, con conseguente condanna di al pagamento delle differenze retributive Parte_1
a tale titolo dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri sopra indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva.
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Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza di tenuto conto dell'esito Parte_1 complessivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo. In ordine alla loro liquidazione, si tiene conto non solo del valore della condanna, ma anche della proiezione delle statuizioni di accertamento sul futuro sviluppo del rapporto di lavoro e del numero di controparti processuali. Con riguardo agli appellati che hanno sottoscritto le conciliazioni, le spese restano regolamentate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli appellati , CP_1 [...]
, ; CP_7 Controparte_4 accoglie, per le restanti posizioni, l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità, - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera
(esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità diverse (flessibilità di orario); indennità PdM Cargo – degli articoli: • 25 punto 6 e
72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; • 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003; • 31 punto 6 e 77 punti
1.7 e 2.4 CCNL 2012; • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012; • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4
CCNL 2016; • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016;
- per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze retributive a tale titolo Parte_1 dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione (previa pagina 15 di 16 detrazione del compenso per il lavoro straordinario), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere ai lavoratori appellati le spese del grado (esclusi Parte_1 CP_1
e per i quali le spese restano regolamentate come da accordo tra le parti), che liquida in CP_7 CP_4 complessivi €. 7.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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