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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7768/2022
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA mediante collegamento audiovisivo ex art. 127 bis c.p.c. Addì 26/11/2025 davanti alla Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel sono comparsi: l'avv. Treglia per parte attrice opponente, collegato da remoto;
l'avv. Fanti per parte convenuta opposta, collegato da remoto;
La Giudice, invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Treglia precisa le conclusioni come in prima memoria istruttoria;
chiede comunque la compensazione delle spese;
l'avv. Fanti precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta e si oppone alla compensazione delle spese;
le parti procedono alla discussione orale della causa;
la Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota (stanza virtuale) del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1
R.G. n. 7768/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7768/2022 promossa da: Parte_1
-parte attrice opponente- contro
Controparte_1
DO Avv. SAPORITO STEFANO Avv. FANTI ALESSANDRO
-parte convenuta opposta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1. - ritenuta l'inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente secondo cui la scelta del foro di Genova si fonderebbe sull'art. 13 delle condizioni generali del contratto, ritenuta vessatoria -e non sottoscritta- in quanto deroga alle norme sulla competenza territoriale: l'opponente ha disconosciuto le firme sul contratto di somministrazione, cosicchè di esso
-compresa la pattuizione invocata- non ci si può avvalere;
l'opponente avrebbe dovuto quindi contestare la competenza con riguardo a tutti i fori ex artt. 18, 19, 20 c.p.c.; non avendo a ciò provveduto, l'eccezione Pt_1
è inammissibile (“In tema di competen ale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di
2 risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” Cass. Civ. ord. n. 16284/2019); 2. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità avanzata dall'opponente per mancato esperimento da parte di del tentativo CP_1 obbligatorio di mediazione presso (c.d. TICO) alla luce CP_2 dell'orientamento giurisprudenziale da questa Sezione di Tribunale a mente del quale “il procedimento deflattivo opera però nel diverso caso in cui il cliente privato abbia a muovere delle doglianze per disservizi e richieste risarcitorie: dopo il reclamo, ma prima di attivare un eventuale procedimento giudiziario, è richiesta l'attivazione del cd TICO. Il caso di specie è invece relativo a una domanda di pagamento di fatture non saldate da parte della società di vendita per una fornitura prestata. È stato scelto il procedimento monitorio per il quale non opera la necessità di preventivo tentativo di conciliazione. Ed infatti, come affermato da questo stesso ufficio in altro giudizio “nell'ambito della delega conferita con la Legge 481/1995, il legislatore ha conferito ad il potere di definire i criteri e le condizioni per esperire CP_2 il tentativo di conciliazion delibera 209/2016 (cd. Tico), ha stabilito che CP_2
l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione gravi sul cliente finale (v. art. 7 TICO). In ogni caso, la Suprema Corte (Cass. sentenza 25611/2016 e Cass. sentenza 8240/2020) ha escluso l'applicabilità di tale meccanismo ai procedimenti monitori (sentenza n. 347/2022 Dott.ssa Russo)” (cfr. Sentenza n. 2644/2022 pubbl. il 23/11/2022 RG n. 4459/2021 - dottoressa e n. 3276/2024 Per_1 pubbl. il 12/12/24 RG n. 7128/2023 -dottores l-); 3. - ritenuta la fondatezza della domanda monitoria proposta da di condanna di CP_1 Controparte_3
al pagamento della somma di euro 34.494,37 oltre
[...] nda, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso i PPOODD IT001E04698250, IT001E65697281 e IT001E61704121 per il periodo a partire dal mese di agosto del 2021 fino al mese di gennaio del 2022. In particolare, il credito è provato e la contestazione svolta nell'atto di citazione in opposizione secondo cui “si deve con forza negare che la abbia diritto al CP_1 pagamento delle somme ingiunte in quanto non risulta sottoscri n contratto;
che le pretese somministrazioni di elettricità relative alle fatture de quibus siano state effettivamente erogate e che gli importi richiesti siano in linea con i presunti consumi stimati” è infondata in virtù delle seguenti considerazioni:
- sussiste un rapporto contrattuale tra le parti nonostante il disconoscimento delle firme sul negozio di cui al doc. 6 del rito monitorio. Esso si desume dal fatto che abbia effettivamente CP_1 somministrato l'energia elettrica in favore di Parte_2
[..
[...] (sul punto cfr. infra), dal pagamento (doc. 32,
[...] con la seconda memoria) da parte dell'opponente delle bollette precedenti a quelle azionate con il ricorso monitorio (aprile – luglio 2021), dalla richiesta di rateizzazione proveniente da un soggetto poi divenuto liquidatore della società (doc. 20 monitorio);
- è provata la correttezza dei consumi fatturati per il periodo agosto – dicembre 2021 –oggetto del ricorso monitorio-, in base a quanto emerge dalle fatture di (doc. 7-11, monitorio), dalle fatture di trasporto del CP_1
BU ( comparsa) e, soprattutto, dalla CTU licenziata – condivisa e fatta propria dalla scrivente-. Essa ha acclarato, in forza delle verifiche effettuate presso il Sistema Informativo Integrato – istituito presso Acquirente Unico dalla legge n. 129/2010 con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas-, che “... da aprile 2021 a dicembre 2021 i punti di prelievo POD IT001E04698250, IT001E65697281 e IT001E61704121 (associati a
sono stati alimentati dal venditore , Pt_1 Controparte_1 correttezza del prez bolletta giacchè “L'Acquirente Unico ha fornito i dati dei consumi orari per i punti di prelievo in oggetto (Allegato C- Dati orari di consumo POD IT001E04698250, Allegato D- Dati orari di consumo POD IT001E61704121, Allegato E- Dati orari di consumo POD IT001E65697281, dati forniti da Acquirente Unico S.p.A.). Quindi con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ottenuto dal Gestore Mercati Energetici (GME) (Allegati F, G, H), lo scrivente ha ricalcolato il prezzo della componente energia. Si fornisce tabella sintetica degli importi calcolati solo per la componente energia e confrontati con quelli ottenuti da calcolo. Si rileva una differenza di euro 5,49 a favore del cliente imputabile alle approssimazioni successive (Allegato I Tabella confronto componente energia)”;
4. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione svolta dall'opponente di nullità del contratto per assenza di causa per l'assorbente ragione per cui il requisito del contratto in parola non può assumere il significato di mera convenienza economica dell'affare;
5. – ritenuto, in conclusione, che l'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato;
6. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase decisionale consistita in una breve discussione. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente;
PQM
4 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1
[...] tegralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. b) condanna al pagamento in Parte_1 Controparte_3 favore di delle spese di lite, che liquida in € 6.164,00 per Controparte_1 compens ali, iva e cpa come per legge;
c) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di . Parte_3
Genova, 26.11.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
5
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA mediante collegamento audiovisivo ex art. 127 bis c.p.c. Addì 26/11/2025 davanti alla Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel sono comparsi: l'avv. Treglia per parte attrice opponente, collegato da remoto;
l'avv. Fanti per parte convenuta opposta, collegato da remoto;
La Giudice, invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Treglia precisa le conclusioni come in prima memoria istruttoria;
chiede comunque la compensazione delle spese;
l'avv. Fanti precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta e si oppone alla compensazione delle spese;
le parti procedono alla discussione orale della causa;
la Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota (stanza virtuale) del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1
R.G. n. 7768/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7768/2022 promossa da: Parte_1
-parte attrice opponente- contro
Controparte_1
DO Avv. SAPORITO STEFANO Avv. FANTI ALESSANDRO
-parte convenuta opposta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1. - ritenuta l'inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente secondo cui la scelta del foro di Genova si fonderebbe sull'art. 13 delle condizioni generali del contratto, ritenuta vessatoria -e non sottoscritta- in quanto deroga alle norme sulla competenza territoriale: l'opponente ha disconosciuto le firme sul contratto di somministrazione, cosicchè di esso
-compresa la pattuizione invocata- non ci si può avvalere;
l'opponente avrebbe dovuto quindi contestare la competenza con riguardo a tutti i fori ex artt. 18, 19, 20 c.p.c.; non avendo a ciò provveduto, l'eccezione Pt_1
è inammissibile (“In tema di competen ale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di
2 risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” Cass. Civ. ord. n. 16284/2019); 2. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità avanzata dall'opponente per mancato esperimento da parte di del tentativo CP_1 obbligatorio di mediazione presso (c.d. TICO) alla luce CP_2 dell'orientamento giurisprudenziale da questa Sezione di Tribunale a mente del quale “il procedimento deflattivo opera però nel diverso caso in cui il cliente privato abbia a muovere delle doglianze per disservizi e richieste risarcitorie: dopo il reclamo, ma prima di attivare un eventuale procedimento giudiziario, è richiesta l'attivazione del cd TICO. Il caso di specie è invece relativo a una domanda di pagamento di fatture non saldate da parte della società di vendita per una fornitura prestata. È stato scelto il procedimento monitorio per il quale non opera la necessità di preventivo tentativo di conciliazione. Ed infatti, come affermato da questo stesso ufficio in altro giudizio “nell'ambito della delega conferita con la Legge 481/1995, il legislatore ha conferito ad il potere di definire i criteri e le condizioni per esperire CP_2 il tentativo di conciliazion delibera 209/2016 (cd. Tico), ha stabilito che CP_2
l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione gravi sul cliente finale (v. art. 7 TICO). In ogni caso, la Suprema Corte (Cass. sentenza 25611/2016 e Cass. sentenza 8240/2020) ha escluso l'applicabilità di tale meccanismo ai procedimenti monitori (sentenza n. 347/2022 Dott.ssa Russo)” (cfr. Sentenza n. 2644/2022 pubbl. il 23/11/2022 RG n. 4459/2021 - dottoressa e n. 3276/2024 Per_1 pubbl. il 12/12/24 RG n. 7128/2023 -dottores l-); 3. - ritenuta la fondatezza della domanda monitoria proposta da di condanna di CP_1 Controparte_3
al pagamento della somma di euro 34.494,37 oltre
[...] nda, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso i PPOODD IT001E04698250, IT001E65697281 e IT001E61704121 per il periodo a partire dal mese di agosto del 2021 fino al mese di gennaio del 2022. In particolare, il credito è provato e la contestazione svolta nell'atto di citazione in opposizione secondo cui “si deve con forza negare che la abbia diritto al CP_1 pagamento delle somme ingiunte in quanto non risulta sottoscri n contratto;
che le pretese somministrazioni di elettricità relative alle fatture de quibus siano state effettivamente erogate e che gli importi richiesti siano in linea con i presunti consumi stimati” è infondata in virtù delle seguenti considerazioni:
- sussiste un rapporto contrattuale tra le parti nonostante il disconoscimento delle firme sul negozio di cui al doc. 6 del rito monitorio. Esso si desume dal fatto che abbia effettivamente CP_1 somministrato l'energia elettrica in favore di Parte_2
[..
[...] (sul punto cfr. infra), dal pagamento (doc. 32,
[...] con la seconda memoria) da parte dell'opponente delle bollette precedenti a quelle azionate con il ricorso monitorio (aprile – luglio 2021), dalla richiesta di rateizzazione proveniente da un soggetto poi divenuto liquidatore della società (doc. 20 monitorio);
- è provata la correttezza dei consumi fatturati per il periodo agosto – dicembre 2021 –oggetto del ricorso monitorio-, in base a quanto emerge dalle fatture di (doc. 7-11, monitorio), dalle fatture di trasporto del CP_1
BU ( comparsa) e, soprattutto, dalla CTU licenziata – condivisa e fatta propria dalla scrivente-. Essa ha acclarato, in forza delle verifiche effettuate presso il Sistema Informativo Integrato – istituito presso Acquirente Unico dalla legge n. 129/2010 con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas-, che “... da aprile 2021 a dicembre 2021 i punti di prelievo POD IT001E04698250, IT001E65697281 e IT001E61704121 (associati a
sono stati alimentati dal venditore , Pt_1 Controparte_1 correttezza del prez bolletta giacchè “L'Acquirente Unico ha fornito i dati dei consumi orari per i punti di prelievo in oggetto (Allegato C- Dati orari di consumo POD IT001E04698250, Allegato D- Dati orari di consumo POD IT001E61704121, Allegato E- Dati orari di consumo POD IT001E65697281, dati forniti da Acquirente Unico S.p.A.). Quindi con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ottenuto dal Gestore Mercati Energetici (GME) (Allegati F, G, H), lo scrivente ha ricalcolato il prezzo della componente energia. Si fornisce tabella sintetica degli importi calcolati solo per la componente energia e confrontati con quelli ottenuti da calcolo. Si rileva una differenza di euro 5,49 a favore del cliente imputabile alle approssimazioni successive (Allegato I Tabella confronto componente energia)”;
4. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione svolta dall'opponente di nullità del contratto per assenza di causa per l'assorbente ragione per cui il requisito del contratto in parola non può assumere il significato di mera convenienza economica dell'affare;
5. – ritenuto, in conclusione, che l'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato;
6. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase decisionale consistita in una breve discussione. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente;
PQM
4 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1
[...] tegralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. b) condanna al pagamento in Parte_1 Controparte_3 favore di delle spese di lite, che liquida in € 6.164,00 per Controparte_1 compens ali, iva e cpa come per legge;
c) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di . Parte_3
Genova, 26.11.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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