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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 547/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
Tutti con il patrocinio dell'avv. COTTIGNOLI LORENZO
APPELLANTI contro
C.F. CP_1 C.F._5
(C.F. ) CP_2 C.F._6
C.F. ) CP_3 C.F._7
Tutti con il patrocinio dell'avv. AMADORI CRISTINA
SOCIETA' (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. COMAGGI MARCO
GIANLUCA BONINO (C.F. ) C.F._8
(C.F. ) Parte_5 C.F._9 entrambi con il patrocinio dell'avv. RITROVATO JADER e dell'avv. ZAGARI DOMENICO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 352 cpc pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e , anche quali eredi della madre Parte_1 Parte_2 Persona_1
nonché e convenivano dinanzi al Tribunale di Parte_3 Parte_4
MO e NO LU, eredi di , nonché Parte_5 Persona_2
la per chiederne, iure proprio e iure hederitario, la Controparte_5
condanna al risarcimento dei danni cagionati dal sinistro stradale avvenuto il
12.12.2008, che aveva visto il loro congiunto (padre di e Persona_3 Pt_1
, nonno di e , e marito della ) investito dalla Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1
vettura Renault Clio, di proprietà di e da questi condotta, Persona_2
quando, alle ore 15 attraversava a piedi, da sinistra verso destra rispetto alla marcia dell'automobile, via della Pace in MO. Poiché era Persona_3
deceduto il 4.11.2014, ma sempre in conseguenza delle gravissime lesioni riportate nel sinistro, gli attori chiedevano, iure hereditario, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla vittima (temporaneo, permanente e c.d. terminale da lucida agonia), e, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, nonché, con riguardo agli anni di sopravvivenza al sinistro del de cuius, il danno riflesso da compromissione del rapporto parentale, dando atto di avere ricevuto ante causam dalla compagnia complessivi euro 257.000,00.
Avendo i convenuti rinunciato all'eredità, il contraddittorio veniva Per_2
integrato nei confronti di e i quali, CP_2 CP_3 CP_6
costituitisi, dichiaravano di avere anch'essi rinunciato all'eredità.
Con sentenza n.261/23 il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva del solo per inefficacia della dichiarazione di rinuncia all'eredità, rigettava le CP_1
domande degli attori per essere il sinistro da ascrivere alla colpa esclusiva del pedone;
condannava gli attori a rifondere a e le spese CP_3 CP_2
processuali relative alla sola fase decisoria, liquidate in euro 7.786,65, resasi pagina 2 di 11 necessaria per l'opposizione degli attori alla loro estromissione senza onere di spese;
compensava per il resto le spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli chiedendo l'accoglimento Per_3
delle domande da loro proposte nei confronti del della , nonché CP_1 CP_4
la compensazione delle spese di lite con il e CP_3 CP_2
Gli appellati si costituivano resistendo all'impugnazione; la Compagnia riproponeva inoltre le eccezioni preliminari di improcedibilità delle domande per la violazione degli artt. 142, 145, 148, 149 c. assicurazioni, e di prescrizione delle domande di e , mentre e NO Parte_6 Parte_3 Parte_5
LU proponevano appello incidentale per l'omessa condanna degli attori a rifondere loro le spese processuali.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'11.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)L'appello principale relativo alle domande risarcitorie – articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- non può trovare accoglimento.
Gli appellanti deducono che gli elementi probatori acquisiti al giudizio sarebbero stati erroneamente valutati dal Tribunale ed hanno insistito per l'attribuzione della colpa del sinistro, in via esclusiva o quanto meno concorrente, a , Persona_2
previo eventuale espletamento di CTU cinematica.
Osserva la Corte che, al contrario, il Tribunale ha correttamente apprezzato le, invero univoche, risultanze probatorie -così che non occorre dare ingresso alla
CTU- ed è pervenuto al rigetto delle domande facendo corretta applicazione del principio per il quale l'accertamento del comportamento colposo pagina 3 di 11 del pedone investito da veicolo è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità quando l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che la condotta del pedone non era ragionevolmente prevedibile e che, da parte sua, aveva adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, onde evitare l'investimento (v. fra le tante Cass. 2433/24, 9856/22, 842/20,8663/17).
Gli appellanti non hanno messo in luce nessun elemento concreto obiettivamente idoneo ad inficiare la ricostruzione del sinistro compiuta dalla PM e quindi dal
Tribunale e, in particolare, a far dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni oculari.
Il sinistro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, posto in una zona intensamente abitata, con due corsie di marcia opposte larghe circa m 3,70 ciascuna, in condizioni di pioggia e di traffico regolare.
Invero, dal rapporto della PM e dalle dichiarazioni nell'immediatezza rese ai verbalizzanti da trasportato dal , e da Testimone_1 Per_2 Tes_2
, che sulla sua vettura seguiva a circa m10 la Renault, è emerso con
[...]
chiarezza che il pedone aveva effettuato, sotto la pioggia battente,
l'attraversamento della strada, rettilinea, dall'altezza del civico 154 , e Tes_1
dunque all'altezza di via dei Loraghi (Bononcini), posto alla sinistra secondo il senso di marcia dell'automobile, verso il fronteggiante civico 175 , al di Tes_1
fuori delle strisce pedonali, poste a meno di m 100, sbucando da dietro due vetture, di cui una parcheggiata in doppia fila ( , di corsa e Tes_1 Tes_1
e all'improvviso e;
il , appena percepita la Tes_2 Tes_1 Tes_2 Per_2
presenza del pedone, frenava e sterzava verso sinistra e Tes_1 Tes_1
, ma non riusciva ad evitare di colpire l'uomo con la parte anteriore Tes_2
destra della vettura;
la vittima, dopo l'impatto con il cofano ed il parabrezza, cadeva al suolo nei pressi del civico 173/175, ove veniva rinvenuta una traccia pagina 4 di 11 ematica sul margine destro secondo la direzione della vettura, verosimilmente urtando, in fase di caduta, la Fiat Multipla parcheggiata dinanzi a quel civico (v. dichiarazioni del proprietario ). Tes_3
La versione del sinistro offerta dal ai verbalizzanti è del tutto collimante Per_2
con quella del e della Non pare possibile attribuire alcun Tes_1 Tes_2
rilievo al fatto riferito dal che il pedone, prima di essere colpito, sembrava Tes_1
essersi fermato per poi riprendere “immediatamente” a correre;
ciò sarebbe comunque avvenuto, secondo la dichiarazione del dopo che il Tes_1 Per_2
aveva già frenato e sterzato verso sinistra, non appena aveva percepito il pedone, nell'istintivo tentativo di dirigersi verso il luogo da cui il pedone si stava, con l'attraversamento, allontanando di corsa.
Irrilevante è altresì che lo stesse attraversando da sinistra verso destra Per_3
rispetto alla vettura;
se è vero che, come dedotto dagli appellanti, in genere l'attraversamento da sinistra a destra (rispetto alla marcia della vettura) consente al conducente un più lungo tempo di avvistamento del pedone rispetto all'attraversamento da sinistra a destra, nel caso concreto questa circostanza non ha reso comunque utilmente avvistabile lo dovendosi considerare che egli Per_3
stava correndo, che stava piovendo e, soprattutto che, come emerge chiaramente dalle fotografie in atti, la strada era molto stretta, con parcheggio di vetture da ambo i lati nelle apposite rientranze, tanto che, come si vede chiaramente dalle fotografie, le automobili in marcia occupavano praticamente quasi interamente le due opposte corsie, larghe, nella parte destinata alla circolazione, circa m.3,70 ciascuna.
Per la strettezza della strada, e, a maggior ragione, per la presenza di un'auto in doppia fila, il si è trovato davanti lo improvvisamente ed Per_2 Per_3
imprevedibilmente anche se proveniva dalla sua sinistra, correndo, ed ha potuto percepire il pedone quando questo era ad una distanza dalla linea di mezzeria non superiore a due metri. Come accertato sulla base del rinvenimento della traccia pagina 5 di 11 ematica e del cappello, l'impatto è avvenuto all'altezza del civico 173/175, e poiché il pedone ha attinto la sede stradale praticamente di fronte a tale civico di corsa, egli si è trovato dinanzi alla vettura quando era da questa a pochissimi metri di distanza.
E' del tutto irrilevante che il Tribunale abbia scritto in sentenza, come da rapporto della PM, che l'asfalto era in buone condizioni: nessuno ha mai neppure ipotizzato che il fondo stradale avesse avuto un qualsiasi rilievo causale nel sinistro, e nulla di significativo in tal senso emerge dalle fotografie allegate al rapporto, talché non è dalle condizioni dell'asfalto che poteva discendere un particolare obbligo per il di moderare la velocità. Per_2
Priva di ogni fondamento è l'affermazione degli appellanti che lo Per_3
caricato sul cofano, sarebbe stato proiettato per diversi metri;
come si è detto, essendo egli partito dal civico 154 in direzione del civico 175, posto di fronte, il suo corpo è stato rinvenuto sulla carreggiata appunto di fronte ai civici 173/175, dove era parcheggiata la . Ancora, la teste ha dichiarato che Pt_7 Tes_2
ella, dopo la deviazione a sinistra della Renault, aveva notato il pedone <cadere
a terra senza capire se fosse stato vittima di investimento o se fosse scivolato da solo>>, ed ha quindi così descritto una modalità della caduta del tutto incompatibile con l'ipotesi degli appellanti e del loro CTP di uno sbalzamento per diversi metri del corpo dello il quale invece cadde per terra, dove fu Per_3
rinvenuto, praticamente lì dove era stato colpito dalla vettura.
Gli appellanti sottolineano, senza però ricollegarvi alcuna conseguenza quanto alla ricostruzione del sinistro, che il , prima dell'arrivo della PM, spostò la Per_2
sua vettura (che era di intralcio al veicolo sanitario, secondo quanto da lui dichiarato), che la Fiat Multipla sopra indicata era stata dal proprietario spostata su richiesta dei verbalizzanti e non fu controllata dalla PM se non tre giorni dopo,
e che la vettura dello sarebbe stata asseritamente parcheggiata “in Per_3
pagina 6 di 11 prossimità del crocevia semaforizzato” (circostanza quest'ultima del tutto indimostrata).
Tenuto conto del luogo del sinistro, non si comprende quale rilevanza -e gli appellanti non la hanno chiarita- avrebbe potuto avere la “valutazione delle fasi semaforiche” dell'impianto posto all'intersezione fra le vie della Pace, Sassi e
Guicciardini; tale intersezione, provvista delle strisce pedonali, era stata già superata dal prima dell'incidente, essendo avvenuto l'investimento a 35 Per_2
metri di distanza dalla stessa (v. rapporto).
Contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, le fotografie allegate al rapporto mostrano auto parcheggiate, negli appositi stalli rientranti, sul lato della strada da cui proveniva lo le foto non possono evidentemente dare la Per_3
prova che, prima dell'intervento dei vigili, non vi fosse anche un veicolo parcheggiato in doppia fila poi rimosso, come riferito dal Tes_1
La condotta del pedone risulta quindi gravemente colposa: senza prestare la dovuta attenzione al sopraggiungere delle vetture, alle quali avrebbe dovuto concedere la precedenza ex art. 190 c5 c.strada, lo ha effettuato, in modo Per_3
imprevedibile ed anomalo, l'attraversamento di corsa e per di più partendo da una condizione di impedita avvistabilità da parte del . Per_2
Risulta così che il , pur reagendo prontamente, si è trovato obiettivamente Per_2
in condizioni di non potere evitare l'investimento.
Quanto alla velocità osservata dal prima di percepire il pedone, il Per_2
Tribunale ha osservato che < la teste che lo seguiva con la propria Tes_2
vettura, specifica che “procedeva con andatura normale”. Questo, in tratto urbano come quello in questione, a doppio senso di circolazione con una corsia per ogni senso di marcia, in orario pomeridiano (15.10 circa), significa -per
l'utente stradale medio- tra i trenta e i quaranta chilometri orari, e d'altra parte nessun elemento ha indotto gli operanti a ipotizzare una velocità superiore ai limiti>>.
pagina 7 di 11 Tali considerazioni vanno condivise, vieppiù se si considera che, come si è detto, le corsie di marcia erano di larghezza ridotta, stava piovendo, ed il traffico, in zona intensamente urbanizzata, era “normale”, talché una velocità prossima o superiore ai 50 km/h non avrebbe potuto essere definita dalla come Tes_2
“normale”.
A ciò va aggiunto che l'impatto non fu particolarmente violento se, come si è detto, lo dopo avere urtato contro la carrozzeria e quindi contro il Per_3
parabrezza, non fu sbalzato, ma cadde pressoché all'altezza del punto dell'investimento.
Neppure dalle conseguenze dell'impatto sulla vettura come evidenziate nel rapporto e nelle allegate fotografie (rottura del gruppo ottico anteriore destro con frammenti di vestiario, frammentazione -e non sfondamento- del parabrezza con capelli della vittima incastrati nelle fessurazioni, asportazione mascherina anteriore destra, dissesto parte antistante del cofano motore con lieve ammaccatura, asportazione mascherina destra), sono indicative di una velocità superiore alla forbice di 30-40 Km/h ricostruita dal Tribunale, e condivisibilmente ritenuta dal primo giudice non solo rispettosa del limite, ma anche adeguata ex art. 141 c.strada tenuto conto delle condizioni atmosferiche (pioggia in atto).
Le lesioni riportate dallo Sguera come indicate nella CTU della dott. Per_4
consistite in trauma cranico severo, frattura amielica composta di C1 e C7, frattura pilastro acetabolare anteriore dx e della branca ischio pubica, senza necessità di intervento chirurgico, pur gravi, non sono di entità tale da essere incompatibili con un urto fra un pedone in corsa, e una vettura procedente a velocità non superiore a km/h 40.
Si osserva infine che il CTP della compagnia ing. ha stimato la velocità Per_5
del in 30-35 km/h sulla base di un approfondito e coerente esame Per_2
scientifico dei dati di fatto acquisiti al giudizio, nonché mediante i dati ricavabili dai crash test (pp. 28 e ss.); tali risultanze non sono state confutate specificamente pagina 8 di 11 dal CTP degli appellanti, il quale, dopo avere affermato che la bibliografia sulle sperimentazioni dell'urto pedone accredita, nell'ipotesi di caricamento ed urto contro parabrezza, un range di valori tra i 40 e i 60 km/h, ha poi sostenuto che la velocità del andava collocata al valore massimo di tale forbice in base al Per_2
solo presupposto, privo però di ogni fondamento e smentito dalle deposizioni dei testi e dai rilievi della PM, che il punto d'urto dovesse essere collocato ben 25-30 metri prima della traccia ematica rinvenuta all'altezza del civico 173/175, così che il corpo del pedone sarebbe stato sbalzato per diversi metri.
3)E' fondato il motivo di appello principale con il quale gli si dolgono Per_3
della loro condanna a rifondere le spese processuali relative alla fase decisoria in favore di e , delle quali hanno domandato piuttosto la CP_2 CP_3
compensazione.
Il Tribunale ha così motivato sul punto: <per quanto riguarda i chiamati in causa e , la loro estromissione è stata preclusa solo CP_3 CP_2
dal mancato accordo sulle spese processuali, per cui la compensazione può operare solo fino all'udienza del 30/11/21 ove parte attrice -poi risultata soccombente- non ha accettato di riconoscere la rifusione di spese richiesta dai predetti chiamati;
mentre le spese della successiva fase decisionale devono comunque essere rifuse da parte attrice>>.
Il primo giudice ha mostrato di ritenere che i rinuncianti all'eredità debbano essere “estromessi” dal giudizio sull'accordo di tutte le parti, con ordinanza e senza necessità, in tal caso, di provvedere sulle spese, ma, osserva la Corte, la rinuncia all'eredità non è uno dei casi di estromissione previsti dal codice di procedura civile.
Gli non hanno mai eccepito l'inefficacia della rinuncia all'eredità del Per_3
e di e all'udienza del 30.11.2021 avevano prestato il CP_3 CP_2
consenso all'”estromissione” a spese compensate.
pagina 9 di 11 Ad avviso della Corte ricorrevano senz'altro gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c2 cpc come integrato dalla pronuncia della C.Cost. n. 77/18, per disporre tale compensazio considerato che la rinuncia all'eredità da parte del e di CP_3
è intervenuta il 22.1.2020, dunque successivamente alla notifica CP_2
dell'atto di integrazione del contraddittorio nei loro confronti, consegnato all'ufficiale giudiziario il 10.12.2019.
In accoglimento del motivo di gravame, le spese di lite di primo grado vanno quindi compensate fra gli da un lato, ed il e dall'atro Per_3 CP_3 CP_2
lato.
4)E' per analoghe considerazioni infondato l'appello incidentale proposto da e NO LU, i quali hanno lamentato l'omessa Parte_5
pronuncia del Tribunale quanto alle spese di lite da loro sostenute, in tesi da porsi a carico degli attori, così come avvenuto quanto al e a . CP_3 CP_2
Ritiene la Corte che la pretesa degli appellanti incidentali di vedersi rifuse anche solo in parte le spese processuali dagli attori è infondata poiché anch'essi hanno rinunciato all'eredità il 22.5.2019, e dunque successivamente alla notifica dell'atto di citazione, consegnato all'ufficiale giudiziario il 23.4.2019.
4)Le spese di lite del grado possono essere compensate ex art. 92 c2 cpc fra gli appellanti, la compagnia ed il sula base delle medesme considerazioni CP_1
già svolte dal Tribunale, che condivisibilmente ha osservato come
<indipendentemente dall'esito del presente giudizio, gli accertamenti svolti in sede penale -in particolare sulla sussistenza del nesso di causalità tra la morte di
e le lesioni riportate nel sinistro- lasciavano un margine di Persona_3
obiettiva controvertibilità che può avere indotto -incidendo in particolare sulla corretta interpretazione degli effetti delle presunzioni normative in materia di circolazione stradale- a dar corso alla pretesa risarcitoria, e ciò costituisce - unitamente anche all'offerta formulata dalla compagnia assicuratrice- un insieme di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti>>.
pagina 10 di 11 Per il principio di soccombenza, il e i vanno condannati a CP_3 Per_2
rifondere agli le spese di lite del grado liquidate, tenendo conto del valore Per_3
del relativo disputatum e del corrispondente contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
, anche quali eredi della madre nonché da Parte_2 Persona_1 Pt_3
e , nei confronti di NO LU,
[...] Parte_4 Parte_5
, e la compagnia di CP_2 CP_3 CP_6 CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di MO n. 261/23, e
[...]
sull'appello incidentale proposto da e , così provvede: CP_3 CP_2
compensa le spese di primo grado fra gli da un lato, e e Per_3 CP_3
dall'altro; CP_2
rigetta nel resto l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale proposto da e NO LU, Parte_5
dichiarando compensate con gli Sguera le spese del primo grado.
Compensa le spese di lite del presente grado fra gli appellanti principali, il la . CP_1 CP_4
CO , e NO LU a CP_3 CP_2 Parte_5
rifondere agli appellanti le spese di lite del grado che liquida, unitariamente, in euro 355,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del e di CP_3 CP_2
di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per
[...]
l'impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1
c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 547/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
Tutti con il patrocinio dell'avv. COTTIGNOLI LORENZO
APPELLANTI contro
C.F. CP_1 C.F._5
(C.F. ) CP_2 C.F._6
C.F. ) CP_3 C.F._7
Tutti con il patrocinio dell'avv. AMADORI CRISTINA
SOCIETA' (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. COMAGGI MARCO
GIANLUCA BONINO (C.F. ) C.F._8
(C.F. ) Parte_5 C.F._9 entrambi con il patrocinio dell'avv. RITROVATO JADER e dell'avv. ZAGARI DOMENICO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 352 cpc pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e , anche quali eredi della madre Parte_1 Parte_2 Persona_1
nonché e convenivano dinanzi al Tribunale di Parte_3 Parte_4
MO e NO LU, eredi di , nonché Parte_5 Persona_2
la per chiederne, iure proprio e iure hederitario, la Controparte_5
condanna al risarcimento dei danni cagionati dal sinistro stradale avvenuto il
12.12.2008, che aveva visto il loro congiunto (padre di e Persona_3 Pt_1
, nonno di e , e marito della ) investito dalla Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1
vettura Renault Clio, di proprietà di e da questi condotta, Persona_2
quando, alle ore 15 attraversava a piedi, da sinistra verso destra rispetto alla marcia dell'automobile, via della Pace in MO. Poiché era Persona_3
deceduto il 4.11.2014, ma sempre in conseguenza delle gravissime lesioni riportate nel sinistro, gli attori chiedevano, iure hereditario, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla vittima (temporaneo, permanente e c.d. terminale da lucida agonia), e, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, nonché, con riguardo agli anni di sopravvivenza al sinistro del de cuius, il danno riflesso da compromissione del rapporto parentale, dando atto di avere ricevuto ante causam dalla compagnia complessivi euro 257.000,00.
Avendo i convenuti rinunciato all'eredità, il contraddittorio veniva Per_2
integrato nei confronti di e i quali, CP_2 CP_3 CP_6
costituitisi, dichiaravano di avere anch'essi rinunciato all'eredità.
Con sentenza n.261/23 il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva del solo per inefficacia della dichiarazione di rinuncia all'eredità, rigettava le CP_1
domande degli attori per essere il sinistro da ascrivere alla colpa esclusiva del pedone;
condannava gli attori a rifondere a e le spese CP_3 CP_2
processuali relative alla sola fase decisoria, liquidate in euro 7.786,65, resasi pagina 2 di 11 necessaria per l'opposizione degli attori alla loro estromissione senza onere di spese;
compensava per il resto le spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli chiedendo l'accoglimento Per_3
delle domande da loro proposte nei confronti del della , nonché CP_1 CP_4
la compensazione delle spese di lite con il e CP_3 CP_2
Gli appellati si costituivano resistendo all'impugnazione; la Compagnia riproponeva inoltre le eccezioni preliminari di improcedibilità delle domande per la violazione degli artt. 142, 145, 148, 149 c. assicurazioni, e di prescrizione delle domande di e , mentre e NO Parte_6 Parte_3 Parte_5
LU proponevano appello incidentale per l'omessa condanna degli attori a rifondere loro le spese processuali.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'11.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)L'appello principale relativo alle domande risarcitorie – articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- non può trovare accoglimento.
Gli appellanti deducono che gli elementi probatori acquisiti al giudizio sarebbero stati erroneamente valutati dal Tribunale ed hanno insistito per l'attribuzione della colpa del sinistro, in via esclusiva o quanto meno concorrente, a , Persona_2
previo eventuale espletamento di CTU cinematica.
Osserva la Corte che, al contrario, il Tribunale ha correttamente apprezzato le, invero univoche, risultanze probatorie -così che non occorre dare ingresso alla
CTU- ed è pervenuto al rigetto delle domande facendo corretta applicazione del principio per il quale l'accertamento del comportamento colposo pagina 3 di 11 del pedone investito da veicolo è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità quando l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che la condotta del pedone non era ragionevolmente prevedibile e che, da parte sua, aveva adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, onde evitare l'investimento (v. fra le tante Cass. 2433/24, 9856/22, 842/20,8663/17).
Gli appellanti non hanno messo in luce nessun elemento concreto obiettivamente idoneo ad inficiare la ricostruzione del sinistro compiuta dalla PM e quindi dal
Tribunale e, in particolare, a far dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni oculari.
Il sinistro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, posto in una zona intensamente abitata, con due corsie di marcia opposte larghe circa m 3,70 ciascuna, in condizioni di pioggia e di traffico regolare.
Invero, dal rapporto della PM e dalle dichiarazioni nell'immediatezza rese ai verbalizzanti da trasportato dal , e da Testimone_1 Per_2 Tes_2
, che sulla sua vettura seguiva a circa m10 la Renault, è emerso con
[...]
chiarezza che il pedone aveva effettuato, sotto la pioggia battente,
l'attraversamento della strada, rettilinea, dall'altezza del civico 154 , e Tes_1
dunque all'altezza di via dei Loraghi (Bononcini), posto alla sinistra secondo il senso di marcia dell'automobile, verso il fronteggiante civico 175 , al di Tes_1
fuori delle strisce pedonali, poste a meno di m 100, sbucando da dietro due vetture, di cui una parcheggiata in doppia fila ( , di corsa e Tes_1 Tes_1
e all'improvviso e;
il , appena percepita la Tes_2 Tes_1 Tes_2 Per_2
presenza del pedone, frenava e sterzava verso sinistra e Tes_1 Tes_1
, ma non riusciva ad evitare di colpire l'uomo con la parte anteriore Tes_2
destra della vettura;
la vittima, dopo l'impatto con il cofano ed il parabrezza, cadeva al suolo nei pressi del civico 173/175, ove veniva rinvenuta una traccia pagina 4 di 11 ematica sul margine destro secondo la direzione della vettura, verosimilmente urtando, in fase di caduta, la Fiat Multipla parcheggiata dinanzi a quel civico (v. dichiarazioni del proprietario ). Tes_3
La versione del sinistro offerta dal ai verbalizzanti è del tutto collimante Per_2
con quella del e della Non pare possibile attribuire alcun Tes_1 Tes_2
rilievo al fatto riferito dal che il pedone, prima di essere colpito, sembrava Tes_1
essersi fermato per poi riprendere “immediatamente” a correre;
ciò sarebbe comunque avvenuto, secondo la dichiarazione del dopo che il Tes_1 Per_2
aveva già frenato e sterzato verso sinistra, non appena aveva percepito il pedone, nell'istintivo tentativo di dirigersi verso il luogo da cui il pedone si stava, con l'attraversamento, allontanando di corsa.
Irrilevante è altresì che lo stesse attraversando da sinistra verso destra Per_3
rispetto alla vettura;
se è vero che, come dedotto dagli appellanti, in genere l'attraversamento da sinistra a destra (rispetto alla marcia della vettura) consente al conducente un più lungo tempo di avvistamento del pedone rispetto all'attraversamento da sinistra a destra, nel caso concreto questa circostanza non ha reso comunque utilmente avvistabile lo dovendosi considerare che egli Per_3
stava correndo, che stava piovendo e, soprattutto che, come emerge chiaramente dalle fotografie in atti, la strada era molto stretta, con parcheggio di vetture da ambo i lati nelle apposite rientranze, tanto che, come si vede chiaramente dalle fotografie, le automobili in marcia occupavano praticamente quasi interamente le due opposte corsie, larghe, nella parte destinata alla circolazione, circa m.3,70 ciascuna.
Per la strettezza della strada, e, a maggior ragione, per la presenza di un'auto in doppia fila, il si è trovato davanti lo improvvisamente ed Per_2 Per_3
imprevedibilmente anche se proveniva dalla sua sinistra, correndo, ed ha potuto percepire il pedone quando questo era ad una distanza dalla linea di mezzeria non superiore a due metri. Come accertato sulla base del rinvenimento della traccia pagina 5 di 11 ematica e del cappello, l'impatto è avvenuto all'altezza del civico 173/175, e poiché il pedone ha attinto la sede stradale praticamente di fronte a tale civico di corsa, egli si è trovato dinanzi alla vettura quando era da questa a pochissimi metri di distanza.
E' del tutto irrilevante che il Tribunale abbia scritto in sentenza, come da rapporto della PM, che l'asfalto era in buone condizioni: nessuno ha mai neppure ipotizzato che il fondo stradale avesse avuto un qualsiasi rilievo causale nel sinistro, e nulla di significativo in tal senso emerge dalle fotografie allegate al rapporto, talché non è dalle condizioni dell'asfalto che poteva discendere un particolare obbligo per il di moderare la velocità. Per_2
Priva di ogni fondamento è l'affermazione degli appellanti che lo Per_3
caricato sul cofano, sarebbe stato proiettato per diversi metri;
come si è detto, essendo egli partito dal civico 154 in direzione del civico 175, posto di fronte, il suo corpo è stato rinvenuto sulla carreggiata appunto di fronte ai civici 173/175, dove era parcheggiata la . Ancora, la teste ha dichiarato che Pt_7 Tes_2
ella, dopo la deviazione a sinistra della Renault, aveva notato il pedone <cadere
a terra senza capire se fosse stato vittima di investimento o se fosse scivolato da solo>>, ed ha quindi così descritto una modalità della caduta del tutto incompatibile con l'ipotesi degli appellanti e del loro CTP di uno sbalzamento per diversi metri del corpo dello il quale invece cadde per terra, dove fu Per_3
rinvenuto, praticamente lì dove era stato colpito dalla vettura.
Gli appellanti sottolineano, senza però ricollegarvi alcuna conseguenza quanto alla ricostruzione del sinistro, che il , prima dell'arrivo della PM, spostò la Per_2
sua vettura (che era di intralcio al veicolo sanitario, secondo quanto da lui dichiarato), che la Fiat Multipla sopra indicata era stata dal proprietario spostata su richiesta dei verbalizzanti e non fu controllata dalla PM se non tre giorni dopo,
e che la vettura dello sarebbe stata asseritamente parcheggiata “in Per_3
pagina 6 di 11 prossimità del crocevia semaforizzato” (circostanza quest'ultima del tutto indimostrata).
Tenuto conto del luogo del sinistro, non si comprende quale rilevanza -e gli appellanti non la hanno chiarita- avrebbe potuto avere la “valutazione delle fasi semaforiche” dell'impianto posto all'intersezione fra le vie della Pace, Sassi e
Guicciardini; tale intersezione, provvista delle strisce pedonali, era stata già superata dal prima dell'incidente, essendo avvenuto l'investimento a 35 Per_2
metri di distanza dalla stessa (v. rapporto).
Contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, le fotografie allegate al rapporto mostrano auto parcheggiate, negli appositi stalli rientranti, sul lato della strada da cui proveniva lo le foto non possono evidentemente dare la Per_3
prova che, prima dell'intervento dei vigili, non vi fosse anche un veicolo parcheggiato in doppia fila poi rimosso, come riferito dal Tes_1
La condotta del pedone risulta quindi gravemente colposa: senza prestare la dovuta attenzione al sopraggiungere delle vetture, alle quali avrebbe dovuto concedere la precedenza ex art. 190 c5 c.strada, lo ha effettuato, in modo Per_3
imprevedibile ed anomalo, l'attraversamento di corsa e per di più partendo da una condizione di impedita avvistabilità da parte del . Per_2
Risulta così che il , pur reagendo prontamente, si è trovato obiettivamente Per_2
in condizioni di non potere evitare l'investimento.
Quanto alla velocità osservata dal prima di percepire il pedone, il Per_2
Tribunale ha osservato che < la teste che lo seguiva con la propria Tes_2
vettura, specifica che “procedeva con andatura normale”. Questo, in tratto urbano come quello in questione, a doppio senso di circolazione con una corsia per ogni senso di marcia, in orario pomeridiano (15.10 circa), significa -per
l'utente stradale medio- tra i trenta e i quaranta chilometri orari, e d'altra parte nessun elemento ha indotto gli operanti a ipotizzare una velocità superiore ai limiti>>.
pagina 7 di 11 Tali considerazioni vanno condivise, vieppiù se si considera che, come si è detto, le corsie di marcia erano di larghezza ridotta, stava piovendo, ed il traffico, in zona intensamente urbanizzata, era “normale”, talché una velocità prossima o superiore ai 50 km/h non avrebbe potuto essere definita dalla come Tes_2
“normale”.
A ciò va aggiunto che l'impatto non fu particolarmente violento se, come si è detto, lo dopo avere urtato contro la carrozzeria e quindi contro il Per_3
parabrezza, non fu sbalzato, ma cadde pressoché all'altezza del punto dell'investimento.
Neppure dalle conseguenze dell'impatto sulla vettura come evidenziate nel rapporto e nelle allegate fotografie (rottura del gruppo ottico anteriore destro con frammenti di vestiario, frammentazione -e non sfondamento- del parabrezza con capelli della vittima incastrati nelle fessurazioni, asportazione mascherina anteriore destra, dissesto parte antistante del cofano motore con lieve ammaccatura, asportazione mascherina destra), sono indicative di una velocità superiore alla forbice di 30-40 Km/h ricostruita dal Tribunale, e condivisibilmente ritenuta dal primo giudice non solo rispettosa del limite, ma anche adeguata ex art. 141 c.strada tenuto conto delle condizioni atmosferiche (pioggia in atto).
Le lesioni riportate dallo Sguera come indicate nella CTU della dott. Per_4
consistite in trauma cranico severo, frattura amielica composta di C1 e C7, frattura pilastro acetabolare anteriore dx e della branca ischio pubica, senza necessità di intervento chirurgico, pur gravi, non sono di entità tale da essere incompatibili con un urto fra un pedone in corsa, e una vettura procedente a velocità non superiore a km/h 40.
Si osserva infine che il CTP della compagnia ing. ha stimato la velocità Per_5
del in 30-35 km/h sulla base di un approfondito e coerente esame Per_2
scientifico dei dati di fatto acquisiti al giudizio, nonché mediante i dati ricavabili dai crash test (pp. 28 e ss.); tali risultanze non sono state confutate specificamente pagina 8 di 11 dal CTP degli appellanti, il quale, dopo avere affermato che la bibliografia sulle sperimentazioni dell'urto pedone accredita, nell'ipotesi di caricamento ed urto contro parabrezza, un range di valori tra i 40 e i 60 km/h, ha poi sostenuto che la velocità del andava collocata al valore massimo di tale forbice in base al Per_2
solo presupposto, privo però di ogni fondamento e smentito dalle deposizioni dei testi e dai rilievi della PM, che il punto d'urto dovesse essere collocato ben 25-30 metri prima della traccia ematica rinvenuta all'altezza del civico 173/175, così che il corpo del pedone sarebbe stato sbalzato per diversi metri.
3)E' fondato il motivo di appello principale con il quale gli si dolgono Per_3
della loro condanna a rifondere le spese processuali relative alla fase decisoria in favore di e , delle quali hanno domandato piuttosto la CP_2 CP_3
compensazione.
Il Tribunale ha così motivato sul punto: <per quanto riguarda i chiamati in causa e , la loro estromissione è stata preclusa solo CP_3 CP_2
dal mancato accordo sulle spese processuali, per cui la compensazione può operare solo fino all'udienza del 30/11/21 ove parte attrice -poi risultata soccombente- non ha accettato di riconoscere la rifusione di spese richiesta dai predetti chiamati;
mentre le spese della successiva fase decisionale devono comunque essere rifuse da parte attrice>>.
Il primo giudice ha mostrato di ritenere che i rinuncianti all'eredità debbano essere “estromessi” dal giudizio sull'accordo di tutte le parti, con ordinanza e senza necessità, in tal caso, di provvedere sulle spese, ma, osserva la Corte, la rinuncia all'eredità non è uno dei casi di estromissione previsti dal codice di procedura civile.
Gli non hanno mai eccepito l'inefficacia della rinuncia all'eredità del Per_3
e di e all'udienza del 30.11.2021 avevano prestato il CP_3 CP_2
consenso all'”estromissione” a spese compensate.
pagina 9 di 11 Ad avviso della Corte ricorrevano senz'altro gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c2 cpc come integrato dalla pronuncia della C.Cost. n. 77/18, per disporre tale compensazio considerato che la rinuncia all'eredità da parte del e di CP_3
è intervenuta il 22.1.2020, dunque successivamente alla notifica CP_2
dell'atto di integrazione del contraddittorio nei loro confronti, consegnato all'ufficiale giudiziario il 10.12.2019.
In accoglimento del motivo di gravame, le spese di lite di primo grado vanno quindi compensate fra gli da un lato, ed il e dall'atro Per_3 CP_3 CP_2
lato.
4)E' per analoghe considerazioni infondato l'appello incidentale proposto da e NO LU, i quali hanno lamentato l'omessa Parte_5
pronuncia del Tribunale quanto alle spese di lite da loro sostenute, in tesi da porsi a carico degli attori, così come avvenuto quanto al e a . CP_3 CP_2
Ritiene la Corte che la pretesa degli appellanti incidentali di vedersi rifuse anche solo in parte le spese processuali dagli attori è infondata poiché anch'essi hanno rinunciato all'eredità il 22.5.2019, e dunque successivamente alla notifica dell'atto di citazione, consegnato all'ufficiale giudiziario il 23.4.2019.
4)Le spese di lite del grado possono essere compensate ex art. 92 c2 cpc fra gli appellanti, la compagnia ed il sula base delle medesme considerazioni CP_1
già svolte dal Tribunale, che condivisibilmente ha osservato come
<indipendentemente dall'esito del presente giudizio, gli accertamenti svolti in sede penale -in particolare sulla sussistenza del nesso di causalità tra la morte di
e le lesioni riportate nel sinistro- lasciavano un margine di Persona_3
obiettiva controvertibilità che può avere indotto -incidendo in particolare sulla corretta interpretazione degli effetti delle presunzioni normative in materia di circolazione stradale- a dar corso alla pretesa risarcitoria, e ciò costituisce - unitamente anche all'offerta formulata dalla compagnia assicuratrice- un insieme di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti>>.
pagina 10 di 11 Per il principio di soccombenza, il e i vanno condannati a CP_3 Per_2
rifondere agli le spese di lite del grado liquidate, tenendo conto del valore Per_3
del relativo disputatum e del corrispondente contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
, anche quali eredi della madre nonché da Parte_2 Persona_1 Pt_3
e , nei confronti di NO LU,
[...] Parte_4 Parte_5
, e la compagnia di CP_2 CP_3 CP_6 CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di MO n. 261/23, e
[...]
sull'appello incidentale proposto da e , così provvede: CP_3 CP_2
compensa le spese di primo grado fra gli da un lato, e e Per_3 CP_3
dall'altro; CP_2
rigetta nel resto l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale proposto da e NO LU, Parte_5
dichiarando compensate con gli Sguera le spese del primo grado.
Compensa le spese di lite del presente grado fra gli appellanti principali, il la . CP_1 CP_4
CO , e NO LU a CP_3 CP_2 Parte_5
rifondere agli appellanti le spese di lite del grado che liquida, unitariamente, in euro 355,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del e di CP_3 CP_2
di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per
[...]
l'impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1
c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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