CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 220/2023 e 330/2024 R.G., promossi da
Parte_1
( , in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Testa, Maria Rosaria Battiato, Manlio
GA e UG IA;
Appellante e appellato incidentale contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Nino Cortese e DR Di Rosa.
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: contributi Gestione agricola datori di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2023 ed iscritto al n. 220/2023 R.G., l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza n. 956/2022 del 10.10.2022, con cui il Tribunale di Ragusa ha accolto l'opposizione proposta dalla società “ CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 597 Parte_2
20210000378588, relativo al pagamento della somma di €.13.531,41, dovuta dalla società a titolo di contributi, interessi e sanzioni da versare alla Gestione agricola datori di lavoro.
Nella citata sentenza il Tribunale annullava l'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. 46/1999, essendo pendente altro giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del verbale di accertamento ispettivo da cui scaturiva l'atto opposto.
Con successivo ricorso depositato il 13.5.2024, iscritto al n. 330/2024 R.G, la società “ ha proposto appello Parte_3
avverso la sentenza n. 929/2023 del 21.11.2023 con cui il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale unico di accertamento alla stessa notificato dall' il 22.11.2018. Pt_1
Verificata la regolarità del contraddittorio e riuniti i due procedimenti con ordinanza del 4.7.2024, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre
2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'appello principale, proposto avverso la sentenza n. 956/2022, l'
[...]
, con il primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione Parte_4
dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. 46/1999, e deduce che il tribunale avrebbe dovuto comunque procedere all'accertamento autonomo del credito, valendo per l'opposizione ad avviso di addebito gli stessi principi dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto al merito della pretesa contributiva, richiama le proprie difese in primo grado ed evidenzia di avere dimostrato che l'avviso di addebito opposto aveva ad oggetto la revoca delle agevolazioni indebitamente fruite dalla società “ , a seguito del Parte_3 disconoscimento da parte degli ispettori dei rapporti di lavoro per gli anni dal
2013 al 2017 indicati nel relativo verbale ispettivo.
Con il secondo motivo, l' censura il capo della sentenza che ha disposto Pt_1
la compensazione delle spese di lite.
2. Con l'appello proposto avverso la sentenza n. 929/2023 – che va qualificato come appello incidentale in quanto proposto successivamente a quello dell' - la società “ Pt_1 Parte_3
lamenta che erroneamente il tribunale ha ritenuto che il verbale di accertamento ispettivo non fosse autonomamente impugnabile;
rileva che, al contrario, è ammissibile l'azione di accertamento negativo della pretesa contributiva scaturente dagli accertamenti ispettivi, ciò trovando riscontro nella stessa lettera dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 per il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo (emissione dell'avviso di addebito) è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. L'appellante incidentale aggiunge che il verbale unico, benché sia un atto interno del procedimento ispettivo, seppur non immediatamente lesivo, incide su posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice del lavoro, con riguardo agli obblighi contributivi dallo stesso scaturenti, e da ciò deriva la sussistenza dell'interesse ad impugnare il verbale medesimo. Chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento del credito contributivo.
3. Tali le censure delle parti, l'appello principale dell' è parzialmente Pt_1
fondato nei termini e nei limiti che seguono.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, al terzo comma prevede che, se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. Nella specie l'avviso di addebito n. 597 20210000378588 - scaturente dal verbale unico di accertamento nei confronti della società “
[...]
, notificato alla suddetta società dall' il Parte_3 Pt_1
22.11.2018 - è stato emesso quando era ancora pendente il giudizio intentato dalla società avente ad oggetto l'impugnativa dell'accertamento ispettivo.
Tale circostanza, seppur preclusiva dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione dell'avviso di addebito, non esimeva tuttavia il primo giudice dall'accertamento della sussistenza della pretesa contributiva.
In tal senso si esprime in modo consolidato la giurisprudenza di legittimità; tra le tante, si veda Cass. n.12025/2019: “Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e s.s.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art.
645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo Pt_1
esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr.,
Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)”.
4. Da tanto deriva che la sentenza n. 956/2022 è erronea in quanto si è limitata ad annullare l'avviso di addebito opposto sulla base della mera pendenza del giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo;
al contrario, il primo giudice avrebbe dovuto accertare la sussistenza del merito della pretesa contributiva alla luce degli elementi istruttori acquisiti e delle circostanze emerse dal verbale ispettivo.
5. Risulta poi erronea anche la sentenza n.929/2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società “ Parte_3
” avverso l'accertamento ispettivo ritenendo lo stesso non
[...]
autonomamente impugnabile, non potendosi dubitare che la suddetta società abbia un concreto e attuale interesse ad ottenere un accertamento negativo della pretesa contributiva scaturente dal verbale unico.
6. Ciò detto, poiché occorre in questa sede accertare la sussistenza della pretesa contributiva dell , ritiene il collegio che gli elementi acquisiti all'esito Pt_1
dell'accertamento ispettivo, non sconfessati dalle prove testimoniali assunte in primo grado, dimostrino la correttezza dell'operato dell'ente.
7. Ed invero, appaiono dirimenti le dichiarazioni – di natura confessoria – rese agli ispettori da , legale rappresentante e amministratore Testimone_1
unico della società, il quale ha dichiarato, in difformità da quanto a suo tempo denunziato dalla stessa azienda, che l'unico terreno in possesso della società
e in cui si svolgevano le lavorazioni dei fiori era quello sito in contrada
OT di CA (come da contratto di locazione del 24/06/2010, in cui tuttavia la contrada viene erroneamente indicata come c.da ; Persona_1
di tale circostanza si dà atto nel verbale ispettivo). A prescindere da tale errore materiale, dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante, è emerso che l'azienda non possiede terreni nella contrada Porrazzito di CA, in cui risultano avere svolto attività i lavoratori denunziati dall'azienda per il periodo 2013-2016 e i cui rapporti sono stati disconosciuti in sede di accertamento ispettivo. Inoltre, sempre dalle dichiarazioni di Giudice , nonché degli altri Tes_1
lavoratori sentiti dagli ispettori, (tra cui e , Tes_2 Testimone_3
[... entrambi escussi quali testi in primo grado), è emerso che la società “
non ha mai impiegato per le Parte_3
proprie lavorazioni manodopera straniera o manodopera di sesso femminile.
Il predetto , in sede di deposizione testimoniale, ha confermato Tes_2
detta circostanza, dichiarando di avere lavorato per quattro anni alle dipendenze dell'azienda, dal 2013 al 2016, e precisando che gli altri dipendenti erano tutti italiani e uomini, aggiungendo altresì di non ricordare se presso l'azienda avevano lavorato , Persona_2 Controparte_2
e (che sono alcuni dei Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
soggetti il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto dagli ispettori).
Le dichiarazioni del teste sono state in parte confermate dal teste Tes_2
, il quale ha riferito che nella serra gli altri lavoratori erano Testimone_3
tutti di Caltagirone, tranne uno, di nome DR proveniente dalla
Romania, di cui tuttavia non vi è traccia nel verbale ispettivo.
Si ritiene poi che, a fronte degli elementi sopra indicati, non sia decisiva la deposizione della teste la quale ha affermato di aver Testimone_7
lavorato in contrada Porrazzito;
invero, le dichiarazioni della teste non appaiono attendibili essendo la stessa inserita tra i soggetti il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto in sede ispettivo.
In ogni caso, appare evidente che tale unica testimonianza di per sé non sia sufficiente a superare le inequivocabili risultanze emergenti dalle dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante dell'azienda, che, come detto, sono state anche confermate da altri lavoratori dipendenti dell'azienda.
8. In definitiva, ritiene il Collegio, sulla scorta degli elementi sopra enucleati, che correttamente siano stati disconosciuti i rapporti di lavoro dei soggetti indicati nel verbale ispettivo, in quanto per gli stessi era stato denunziato dalla P società “ un luogo di lavoro Parte_3
diverso da quello ove invece si trovavano i terreni aziendali, ed essendo stato accertato che nell'azienda non lavoravano dipendenti di nazionalità straniera o di sesso femminile.
9. In modo altrettanto corretto l' ha proceduto al recupero nei confronti Pt_1
della società “ ” delle somme Parte_3
dalla stessa indebitamente fruite a titolo di agevolazioni contributive, in conformità all'art. 20, comma 1, D. Lgs. n.375/93, come sostituito dall'art. 9 ter, co. 3, del D.L. n.510/96, conv. in L. n.608/96 (Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposiziooni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti).
10. In conclusione, stante la fondatezza della pretesa contributiva, in riforma delle sentenze impugnate, va dichiarata l'infondatezza dei ricorsi proposti in primo grado dalla società ”. Parte_3
Va altresì dichiarato – ferma restando la statuizione di annullamento dell'avviso di addebito che, per come sopra detto, non poteva essere iscritto a ruolo - che la suddetta società è tenuta a pagare all' la somma Pt_1
corrispondente alle agevolazioni fruite indicate nel verbale unico, nella misura quantificata dall' e detratti gli oneri di riscossione e le spese di notifica Pt_1
per l'AVA; pertanto, la società va condannata a pagare all'ente previdenziale la somma di €. 13.132,42, oltre accessori come per legge.
11. L'appello incidentale va conseguentemente rigettato.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell' , per entrambi i gradi, nella misura indicata in dispositivo, Pt_1 tenuto conto del valore della causa.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello principale e, in riforma delle sentenze impugnate, rigetta i ricorsi proposti dalla società “ Parte_3
” e, per l'effetto, condanna la società appellata a pagare in
[...]
favore dell' , per i titoli di cui in motivazione, la somma di €. 13.132,42 Pt_1
oltre accessori come per legge;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la società appellata al pagamento in favore dell' delle spese Pt_1
processuali che liquida per il primo grado in € 2.540.00 oltre rimborso spese generali e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali.
Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti