Sentenza 11 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di alienazione, avendo il prelazionario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a seguito (ed in dipendenza) di rituale "denuntiatio", quale momento di insorgenza del suo diritto. (Fattispecie relativa all'esercizio di prelazione agraria rispetto alla compravendita di un fondo a condizioni diverse e meno onerose di quelle contenute in un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo terreno e del quale era stata chiesta la risoluzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 11/01/2016, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2016 |
Testo completo
N 242/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Ud. 08/10/2015 - PU Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - Сон. 242 R.G.N. 19336/2014 Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. A Recupero Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere - A Recupero Per L'ulteriore ha pronunciato la seguente IMPORT DELCU. SENTENZA sul ricorso 19336-2014 proposto da: CC TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DERUTA 33, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO SARACINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ET CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO GUALTIERO MARRA, giusta mandato a margine del controricorso;
6637 15
- controricorrente -
nonchè
contro
GA DI MO GELASIÓ, EREDI GA DI MO CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 402/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 07/05/2013, depositata il 22/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/10/2015 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato DONATO SARACINO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti depositando 1 plico compiuta giacenza;
udito l'Avvocato ROBERTO GUALTIERO MARRA, difensore del resistente, che si riporta agli scritti depositando 2 plichi compiuta giacenza. 3 Ric. 2014 n. 19336 sez. M2 ud. 08-10-2015 -2- Svolgimento del processo TT AR, premesso di essere proprietario coltivatore diretto delle particelle 76 e 77 in agro di Martano, confinante con la particella 144 di proprietà di AN di Castelmola;
che con atto del 25 novembre 1994 i fratelli AR e AS AN di Castelmola avevano venduto a IC LV il fondo rustico sito in agro di Martano particelle 436 e 442 staccate per successivi frazionamenti dalla particella 144; che le particelle alienate confinavano con la particella 437 di proprietà AN oggetto di compromesso con l'esponente del 9 luglio 1994 per la cui risoluzione a seguito di inadempimento dei promittenti venditori pendeva giudizio;
che all'esponente, ricorrendo i presupposti di legge, spettava il diritto di prelazione sulla particella n. 144 e, dunque, su tutte quelle particelle che da quella erano derivate;
che i proprietari alienǎți non aveva provveduto a notificargli la proposta di alienazione;
con atto del 5 dicembre 1995 citava in giudizio IC affinché, previo accertamento del diritto di prelazione e riscatto, fosse disposta in suo favore il retratto dei fondi di cui all'atto del 25 novembre 1994 allo stesso prezzo ivi stabilito. Con ulteriore atto del 22 novembre 1996, TT, premesso che i fratelli AN avevano alienato a IC la particella 437 oggetto di preliminare con esso esponente e per la cui risoluzione per inadempimento dei promittenti venditori pendeva giudizio di risoluzione, anche in questo caso, ricorrendo i presupposti di legge, all'esponente spettava il diritto di prelazione, che i proprietari alienǎti non avevano provveduto a notificargli la proposta di alienazione, citavano IC affinché, previo accertamento del diritto di prelazione e riscatto, fosse disposta in suo favore il retratto dei fondi di cui all'atto del 25 novembre 1994 allo stesso prezzo ivi stabilito. Si costituiva IC, contestando l'avversa domanda ed evidenziando che il TT, introducendo il giudizio per la risoluzione del preliminare aveva sostanzialmente dimostrato di non avere più interesse al fondo agricolo di cui si dice e che, quindi, legittimamente i AN avevano venduto i! terreno di che trattasi. Sosteneva, altresì, che all'attore, a differenza sua, non poteva riconoscersi la qualità di coltivatore diretto. 1 due giudizi successivamente venivano riuniti Chiesta, veniva autorizzata la chiamata in causa degli alienanti che, tuttavia, restavano contumaci. II Tribunale di Lecce sezione staccata di Maglie, con sentenza n. 158 del 2008 | rigettava la domanda attrice condannando il TT al pagamento delle spese di giustizia. Secondo il Tribunale di Lecce tra le particelle 76-77 di proprietà attrice e le particelle 436 -442 oggetto di alienazione non vi era contiguità posto che tra le stesse esisteva la particella 437 rispetto alla quale la domanda di riscatto doveva ritersi inammissibile avendo egli richiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato con il AN il 9 luglio 1994, per altro concessa con sentenza 599 del 2005. Avverso tale decisione interponeva appello TT. Resistevano IC e AS AN di Castelmola. Gli altri appellati rimanevano contumaci. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 402 del 2013 accoglieva parzialmente l'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata dichiarava il subentro di TT AR a IC nel diritto di proprietà | del fondo rustico sito in agro Martano in CT al foglio 10 particella 437, 2 del previo versamento ai venditori AS ed eredi di AR AN va somma di €. 3.098,74, così come stabilito nel contratto preliminare di vendita del 25 ottobre 1995. Dichiarava compensate per la metà le spese di primo grado e condannava IC al pagamento della restante metà, compensava le spese| del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di Lecce, avuto riguardo alle particelle 442-436 difettava il requisito di contiguità. Con riguardo, invece, alla particella 437 sussistevano i presupposti per l'accoglimento del its diritto di retratto, considerato anche non poteva sostenersi che proposta domanda di risoluzione del preliminare avente ad oggetto la porzione di terreno che a seguito di frazionamenti sarebbe divenuta la particella 144, il TT avesse dimostrato di aver perso interesse all'acquisto del fondo agricolo in questione, tanto da esonerare i proprietari dall'onere di notifica della proposta di alienazione perché vi è diversità ontologica tra domanda di risoluzione e domanda di retratto. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da IC LV con ricorso affidato ad un motivo. TT AR ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso IC LV denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 cpc. in relazione all'art. 1350 e 1453 secondo comma cc. Avrebbe errato la Corte distrettuale, secondo il ricorrente, nel non aver tenuto conto che TT AR, avendo proposto domanda di risoluzione del for contratto preliminare avente ad oggetto il suolo contraddistinto come particella 437, avrebbe, a tutti gli effetti di legge, rinunciato espressamente e per iscritto al diritto di prelazione e riscatto della stessa particella 437, 3 esonerando i proprietari AN dall'onere di notificare la proposta di alienazione secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma quarto della legge 590/65. 1.1. Il motivo è infondato. A bene vedere il ricorrente ripropone esattamente una questione già esaminata valutata e correttamente decisa dalla Corte di Appello di Lecce. Come afferma la Corte distrettuale: (...) né può sostenersi che, avendo proposto domanda di' risoluzione per il preliminare avente ad oggetto la porzione di suolo che, a seguito di frazionamento della particella 144 sarebbe divenuto particella 437 TT avesse dimostrato di non aver più interesse al fondo agricolo in questione, in tal guisa esonerando i proprietari dall'onere di notifica della proposta alienazione secondo quanto stabilito dall'art. 8, quarto comma, della legge 590/65, atteso sia la diversità ontologica tra la domanda di risoluzione e quella di riscatto, sia l'indiscutibile diritto della parte adempiente, nella valutazione dei propri interessi economici, di non chiedere più alla parte inadempiente la stipula del rogito di compravendita a condizioni diverse e certamente più onerose (come nel caso di specie) rispetto a quelle stabilite nell'atto di alienazione oggetto di retratto.
1.1.a) Va qui, ulteriormente, specificato che, comunque, la domanda di risoluzione del contratto preliminare avente ad oggetto la porzione di suolo di ci si dice, non integra gli estremi di una rinuncia al diritto di prelazione riscatto posto che in tema di contratti agrari, il coltivatore diretto del fondo, avendo facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi, della sua scelta, non può validamente rinunciare alla prelazione spettantegli ai sensi degli artt. 8 legge n. 590 del 1965 e 7 legge n. 817 del 1971, se non in seguito (e in 4 dipendenza) della rituale comunicazione della volontà del proprietario di alienare il fondo (c.d. "denuntiatio"), comunicazione che, di tale diritto, determina l'insorgenza; né, può, d'altro canto, esercitarlo all'esito della trasmissione di un preliminare di compravendita non sottoscritto da tutti i comproprietari del fondo oggetto dell'alienazione. (cfr. Cass. n. 8997 del 29/04/2005 e n. 25141 del 27/11/2006) In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc. condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13. !
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 1.500,00, oltre €. 200,00 per esborsi e oltre spese generali ed accessori come per legge. Dichiara la sussistenza delle condizioni per pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. del DPR 115 del 2002. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione l'8 ottobre 2015 Il Consigliere relatore ☑I Presidente Il Funzionario Giudiziario Lolazio DEPOSITATO IN CANCELLERIA ETT GEN. 2016 Roma, _ Il Funzionario Giudiziario Paolo TALARICO Colac FIL