Cass. civ., sez. VI, sentenza 11/01/2016, n. 242
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Sentenza 11 gennaio 2016

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In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di alienazione, avendo il prelazionario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a seguito (ed in dipendenza) di rituale "denuntiatio", quale momento di insorgenza del suo diritto. (Fattispecie relativa all'esercizio di prelazione agraria rispetto alla compravendita di un fondo a condizioni diverse e meno onerose di quelle contenute in un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo terreno e del quale era stata chiesta la risoluzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 11/01/2016, n. 242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 242
    Data del deposito : 11 gennaio 2016

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