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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1905/2021,pubblicata il
4.11.2021, iscritto al n. 1985/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: azione ex art. 44 l.f. tra
(c.f. ), titolare della ditta Genius Parte_1 CodiceFiscale_1
Arredamenti Negozi in persona del Curatore e legale Parte_2
rappresentante pro tempore, dr.ssa rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_3 in calce all'atto di appello e decreto reso dal G.D., dott.ssa , in data 3 maggio 2022, Parte_4 dall'avv. Ivan Napolitano, (c.f. ) con studio in Napoli, Via Agostino CodiceFiscale_2
Depretis n. 102,
- appellante -
e
(c.f. ), con sede in Corso Cavour n. 19, in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
del proprio procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_2
liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Dario
Barbagallo (c.f. ), con studio in Napoli, Via S. Lucia n. 15, CodiceFiscale_3
- appellata e appellante incidentale -
-------------- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 1905/2021, pubblicata il 4.11.2021, il Tribunale di Nola accoglieva parzialmente la domanda di inefficacia ex art. 44 l.f., proposta dal Parte_1
e condannava la alla restituzione in favore della curatela
[...] Controparte_3
degli importi, oltre interessi, di: 789,24 € quale giacenza sul conto corrente n. 164/10005232-5 alla data dichiarativa del fallimento, cui andavano aggiunte le somme successivamente affluite sul conto;
45,44 € quale giacenza sul conto corrente n. 164/1000609-7 alla data dichiarativa di fallimento oltre le somme successivamente affluite sul conto;
15.456,71 € quale giacenza sul conto depositi n.
164/25001577 alla data del fallimento. Le spese di lite venivano integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
Avverso detta sentenza proponeva appello il , con atto notificato in data 3.5.2022, Parte_1 deducendo con un primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 l.f. in quanto il primo giudice, pur avendo correttamente affermato che a seguito del fallimento il contratto di conto corrente era da ritenersi sciolto ai sensi dell'art. 78 l.f. e la curatela aveva diritto ad acquisire le somme giacenti sul conto e tutte quelle successivamente affluite, senza poter sottrarre le somme erogate a terzi, poi non aveva operato di conseguenza in relazione al conto deposito n. 164/25001577, sul quale successivamente al fallimento erano state effettuate operazioni di acquisto titoli, sottoscrizione fondi, commissioni e prelievi per totali 37.737,50 €, mentre sul conto n. 164/10005232-5 non erano state calcolati i movimenti successivi al fallimento per 199,24 € e sul conto n. 164/1000609-7 quelli per
641,77 €. In definitiva doveva essere condannata la banca a pagare al fallimento l'importo totale di
38.578,51 € laddove il primo giudice aveva determinato l'importo dovuto defalcando dalla giacenza tutte le somme indebitamente uscite (per prelevamenti, pagamenti o altro), come se i conti potessero operare e spettasse alla procedura il solo saldo attivo se presente, e non aveva considerato il prelievo di 28.400,00 € effettuato dal fallito dal conto depositi il 3.12.2018. Censurava poi la avvenuta compensazione delle spese di lite, non sussistendone i presupposti.
Concludeva pertanto per la declaratoria di inefficacia degli acquisti e/o prelievi effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, pari a 38.578,51 € e, dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di 16.306,99 € in ossequio alla sentenza di primo grado, per la condanna della banca al pagamento della somma residua di 22.271,51 € oltre interessi e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e proponendo appello incidentale in ordine alla mancata statuizione sulla sua carenza di legittimazione passiva, da ritenersi fondata, non avendo essa beneficiato delle operazioni sottoposte a revocatoria e non potendo che essere legittimato il soggetto che aveva beneficiato dei pagamenti effettuati, né sussistendo altri suoi profili di responsabilità. In subordine deduceva la infondatezza dell'appello, una diversa ricostruzione implicando una illegittima duplicazione delle rimesse oggetto di restituzione ed essendo palese la soccombenza reciproca delle parti, ai fini della compensazione delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 4.12.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza, con assegnazione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei principi di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., risultando ben evidenziati in atto di appello i motivi per i quali è chiesta la riforma della sentenza di primo grado.
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, non avendo il primo giudice fatto sempre seguire, alle corrette premesse in punto di diritto
(“Ne deriva che la è tenuta a restituire la giacenza (se sussistente) sul conto alla data della CP_1
sentenza di fallimento e tutte le somme successive affluite sul conto, senza poter sottrarre le somme erogate a terzi (trattandosi di pagamenti inefficaci), le quali non possono però essere pretese dalla curatela, che, ottenendo le somme utilizzate per quei pagamenti quali poste attive del conto, si troverebbe a chiedere due volte le stesse somme, con ingiusta locupletazione (i pagamenti infatti sono effettuati con il denaro di cui ha diritto alla restituzione)”, le necessarie conseguenze in punto di fatto.
In relazione al conto corrente n. 164/10005232-5 la pretesa della curatela di veder dichiarata l'inefficacia anche delle somme utilizzate per pagamenti a terzi è infondata, come correttamente rilevato dal primo giudice, venendosi altrimenti ad ottenere un duplicato di rimesse ed una ingiusta locupletazione da parte del fallimento. Una volta infatti sciolto il rapporto di conto corrente, la banca
è tenuta a riversare alla curatela fallimentare il saldo del conto e le sole somme che vengono accreditate successivamente sul predetto conto, da ritenersi di spettanza della curatela fallimentare, laddove i pagamenti eseguiti dalla banca, con l'utilizzo di dette somme, dovranno essere invece ritenersi essere state effettuate con denaro proprio della banca.
Il danaro di cui la banca eventualmente dispone verso terzi (pagando assegni o eseguendo ordini di bonifico) o verso se stessa (addebitando in conto spese, commissioni, interessi passivi e simili), non è altro ed ulteriore rispetto a quello che è stato accreditato ed era esistente sul conto del fallito, e pertanto l'inefficacia di tali atti di disposizione derivante dall'art. 44 l.f. comporta solo che non si possa tener conto di essi, e che il danaro accreditato debba considerarsi ancora tutto in deposito
(irregolare) presso la banca, che quindi è tenuta a restituirlo integralmente per l'inefficacia del contratto di conto corrente, che rende senza titolo i versamenti eseguiti. Ma non implica che la banca debba pagare alla curatela fallimentare anche quanto risulti aver versato a terzi dopo il fallimento, trattandosi evidentemente di pagamenti effettuati in mancanza di provvista, e quindi con mezzi propri.
La banca poi, una volta restituiti alla curatela tutti i versamenti affluiti sul conto, potrà agire in ripetizione d'indebito verso i soggetti che hanno ricevuto, su ordine inefficace del fallito, le erogazioni da essa eseguite con prelievo dalla provvista esistente sul conto (Cass.
7.8.93 n. 8567; id.
1.8.92 n. 9167), il che evita che gli accipientes si arricchiscano senza titolo in danno dell'istituto di credito, e fa sì che la situazione ritorni uguale a quella che si sarebbe avuta se il fallito avesse pagato direttamente (ed inefficacemente) in moneta i terzi portatori degli assegni o destinatari degli ordini di bonifico.
Parimenti deve affermarsi in ordine al conto n. 164/1000609-7 per il quale appare quindi infondata la richiesta della curatela di veder dichiarata l'inefficacia, oltre che delle rimesse successive alla dichiarazione di fallimento, anche degli addebiti effettuati con l'utilizzo della provvista esistente, da ritenersi effettuati dalla banca con mezzi propri.
Diversamente deve invece ritenersi in relazione al conto deposito n. 164/25001577. Ha affermato il tribunale essere dovuta la giacenza alla data di fallimento “pari a 15.456,71 € (si veda pag. 179 del doc. 5A, da cui risulta un saldo positivo al 30/09/2017 di € 14.750,36, cui sono stati sottratti e aggiunti i movimenti di dare e avere fino al 26/11/2017), attesa l'inefficacia ex art. 44 l. fall. delle operazioni di vendita e di acquisto di titoli o fondi comuni effettuate dopo la dichiarazione di fallimento…”, specificando poi che “il fallimento potrà poi acquisire all'attivo i titoli che ancora risultano di proprietà del fallito ex art. 44, ult. co., l. fall., per la successiva liquidazione”. Da un lato quindi ha affermato che la inefficacia doveva riguardare anche le operazioni di vendita e di acquisto di titoli o fondi comuni effettuate successivamente al fallimento, dall'altro si è limitato a disporre la restituzione solo del saldo esistente alla data del fallimento, senza considerare le successive operazioni e senza considerare che i titoli erano stati poi interamente liquidati ed il controvalore prelevato dal fallito.
Considerato quindi che nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento sono state effettuate plurime operazioni di smobilizzo titoli e di acquisto di altri titoli, anche per contanti, e non potendo le declaratoria di inefficacia di tutte queste operazioni determinare il pagamento in favore della curatela di tutti gli importi per dare ed avere, avendosi in tal caso possibili duplicazioni di somme, la banca dovrà essere condannata al pagamento in favore della curatela fallimentare delle sole rimesse che hanno comportato un aumento del saldo esistente alla data del fallimento e quindi, rilevata la chiusura di fatto del conto alla data del 4 dicembre 2018, ad esito del rimborso di tutti i titoli e dei prelievi tra il 3 ed il 17 dicembre pari all'importo totale di 29.104,99 €, dell'importo ulteriore di (29.104,99 - 15.456,71 =) 13.648,28 €.
L'appello incidentale proposto dalla banca deve essere dichiarato inammissibile. Essa ha dedotto infatti che il primo giudice non avrebbe motivato in ordine alla eccezione di sua carenza di legittimazione, per essere legittimati invece i terzi beneficiari dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, laddove invece il tribunale ha compiutamente motivato sul punto, richiamando correttamente l'avvenuto scioglimento del contratto bancario ai sensi dell'art. 78 l.f., la necessità che la banca restituisca al fallimento tutte le somme affluite sul conto non essendo più esse nella disponibilità del fallito, la possibilità per la banca di rivalersi nei confronti dei terzi cui aveva effettuato pagamenti, da ritenersi effettuati con denaro proprio.
Devesi pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, preso atto dell'intervenuto pagamento degli importi di cui alla sentenza di primo grado, condannare la banca alla restituzione in favore della curatela anche dell'ulteriore importo di 13.648,28 €, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la nuova regolamentazione delle spese di lite, il che comporta l'assorbimento del motivo di appello incentrato sulla avvenuta compensazione delle stesse in primo grado. L'esito complessivo del giudizio non può che seguire la soccombenza e la liquidazione andrà effettuata, ai sensi del d.m. 147/2022, con riferimento a cause di valore pari al decisum e con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Va poi dichiarata tenuta l'appellante incidentale al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del suo appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello principale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1905/2021, e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dalla disattesa ogni ulteriore Controparte_1
eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
---Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la appellata al pagamento in favore della curatela fallimentare CP_1 dell'ulteriore importo di 13.648,28 € oltre interessi come in motivazione;
---Condanna la appellata alla rifusione in favore della curatela fallimentare delle spese di lite CP_1 del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 4.000,00 € per compensi (non provato il versamento del contributo unificato) e per il secondo grado in 382,50 € per spese e 3.500,00 per compensi;
oltre 15% sugli compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali;
---Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del suo appello.
Così deciso in Napoli il 21.1.2025
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo