Art. 19. Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica
In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 , d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa puo' anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attivita' di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.
Il Comitato d'intesa col Ministero della pubblica istruzione puo' altresi' autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attivita' a carattere sociale ed educativo.
In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 , d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa puo' anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attivita' di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.
Il Comitato d'intesa col Ministero della pubblica istruzione puo' altresi' autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attivita' a carattere sociale ed educativo.