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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/07/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1986/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1986/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCCO Parte_1 C.F._1
BASTIANINA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene assunta in base al criterio della ragione più liquida e in ossequio ai principi di brevità e sinteticità viene motivata.
Risulta agli atti che (figlio dell'attore – in data CP_1 Parte_1
30.09.2009 abbia iscritto ipoteca giudiziale per la somma di 3.718,49 euro (ottenuta per conversione della somma di 7.200.000 Lire) – credito riferito alla sentenza di divorzio del Tribunale di Sassari n.
214 del 1975 (che prevedeva l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma mensile di 30.000 Lire) sugli immobili del debitore Parte_1
di Alghero via XX Settembre n. 175 e n. 176 (appartamento : foglio 71, particella 4318 sub 17 e box:
pagina 1 di 2 foglio 71, particella 4318 sub 27).
L'attore conviene in giudizio il convenuto eccependo, tra le altre cose, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto dell'obbligazione; il convenuto, pur essendo la notifica regolare, si è reso irreperibile e non si è costituito in giudizio, di talché è stato dichiarato contumace.
Il convenuto non ha adempiuto all'onere della prova di aver interrotto i termini di prescrizione, sicché il credito garantito deve ritenersi estinto.
A tanto segue declaratoria di estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 2878 sub 3 c.c.; va di conseguenza ordinato, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al conservatore competente di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di quel credito.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale osserva che nell'atto introduttivo non sono esplicitate le ragioni fondanti la pretesa, pertanto si ritiene che l'attore non abbia provato il pregiudizio economico che gli è derivato: nella suddetta situazione, in cui mancano anche i presupposti per fare luogo ad una liquidazione equitativa, la domanda non merita accoglimento.
Il mancato accoglimento della domanda risarcitoria e la mancata costituzione in giudizio in opposizione della controparte dà fondamento alla decisione di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ritenuto estinto il debito garantito, dichiara estinta l'ipoteca giudiziale iscritta da CP_1
contro il 30.09.2009 a garanzia del credito suddetto presso la Conservatoria Parte_1
dei RRII di Sassari, al registro generale n. 15994 – registro particolare n. 2495, sugli immobili di
Alghero via XX Settembre n. 175 e n. 176 (appartamento: foglio 71, particella 4318 sub 17 e box: foglio 71, particella 4318 sub 27), e ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla cancellazione della suddetta ipoteca;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore;
- compensa le spese di lite.
Sassari il 18.07.2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1986/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCCO Parte_1 C.F._1
BASTIANINA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene assunta in base al criterio della ragione più liquida e in ossequio ai principi di brevità e sinteticità viene motivata.
Risulta agli atti che (figlio dell'attore – in data CP_1 Parte_1
30.09.2009 abbia iscritto ipoteca giudiziale per la somma di 3.718,49 euro (ottenuta per conversione della somma di 7.200.000 Lire) – credito riferito alla sentenza di divorzio del Tribunale di Sassari n.
214 del 1975 (che prevedeva l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma mensile di 30.000 Lire) sugli immobili del debitore Parte_1
di Alghero via XX Settembre n. 175 e n. 176 (appartamento : foglio 71, particella 4318 sub 17 e box:
pagina 1 di 2 foglio 71, particella 4318 sub 27).
L'attore conviene in giudizio il convenuto eccependo, tra le altre cose, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto dell'obbligazione; il convenuto, pur essendo la notifica regolare, si è reso irreperibile e non si è costituito in giudizio, di talché è stato dichiarato contumace.
Il convenuto non ha adempiuto all'onere della prova di aver interrotto i termini di prescrizione, sicché il credito garantito deve ritenersi estinto.
A tanto segue declaratoria di estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 2878 sub 3 c.c.; va di conseguenza ordinato, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al conservatore competente di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di quel credito.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale osserva che nell'atto introduttivo non sono esplicitate le ragioni fondanti la pretesa, pertanto si ritiene che l'attore non abbia provato il pregiudizio economico che gli è derivato: nella suddetta situazione, in cui mancano anche i presupposti per fare luogo ad una liquidazione equitativa, la domanda non merita accoglimento.
Il mancato accoglimento della domanda risarcitoria e la mancata costituzione in giudizio in opposizione della controparte dà fondamento alla decisione di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ritenuto estinto il debito garantito, dichiara estinta l'ipoteca giudiziale iscritta da CP_1
contro il 30.09.2009 a garanzia del credito suddetto presso la Conservatoria Parte_1
dei RRII di Sassari, al registro generale n. 15994 – registro particolare n. 2495, sugli immobili di
Alghero via XX Settembre n. 175 e n. 176 (appartamento: foglio 71, particella 4318 sub 17 e box: foglio 71, particella 4318 sub 27), e ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla cancellazione della suddetta ipoteca;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore;
- compensa le spese di lite.
Sassari il 18.07.2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 2 di 2