Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2023, proposto da
Novecento S.r.l. e MMRCinema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Guido Ottaviano e Antonio Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Miriam Dell’Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Jolly Cinematografica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Bellardita e Crocifisso Elio Lembati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Modica ex art. 7 del D.A. 18 settembre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modica, dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e di Jolly Cinematografica S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. 12673 del 17 aprile 2023, le società Novecento S.r.l. (titolare della struttura cinematografica Nuovo Cineteatro Aurora sito in Modica, C.so Regina Elena n. 52) e MMRCinema S.r.l. (titolare della struttura cinematografica Madison Cinemas Ragusa sita in Ragusa, Strada provinciale n. 25 km 3 Ragusa) chiedevano all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di poter accedere agli atti del procedimento inerente alla richiesta di autorizzazione formulata dalla Jolly Cinematografica S.r.l. per l’apertura di una struttura cinematografica nel territorio del Comune di Modica, presso il centro commerciale “La Fortezza”, sito in C. da Michelina.
Con nota prot. n. 13252/S9 del 21 aprile 2023, l’Assessorato trasmetteva la documentazione in suo possesso, precisando che il parere preventivo di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. n. 20 luglio 2011, n. 17 (e del conseguente disciplinare approvato con D.A. 18 settembre 2012), richiesto ai fini del rilascio dell’autorizzazione, non fosse stato reso “ in quanto la “Commissione tecnica regionale di valutazione” di cui al medesimo art. 5 risulta decaduta, e mai ricostituita, a far data dal 18/08/2020 ”.
Esaminata la documentazione trasmessa dall’Assessorato, le società Novecento S.r.l. e MMRCinema S.r.l. sollecitavano il Comune all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione che ritenevano fosse stata rilasciata alla Jolly Cinematografica S.r.l. per silenzio assenso, deducendone l’illegittimità per violazione dei criteri demografici di cui all’art. 4 del D.A. 18 settembre 2012.
In mancanza di riscontro, con ricorso notificato il 20 giugno 2023 e depositato il 22 giugno 2023, le società Novecento S.r.l. e MMRCinema S.r.l. impugnano l’autorizzazione all’apertura della sala cinematografica, che deducono essere stata rilasciata tacitamente alla Jolly Cinematografica S.r.l., sostenendone l’illegittimità:
- per violazione dell’art. 4 del D.A. 18 settembre 2012, in quanto non sarebbe stato rispettato il criterio demografico, potendo l’autorizzazione essere rilasciata soltanto se il quoziente provinciale (inteso come il rapporto tra la popolazione residente nella provincia nella quale si intende ubicare la nuova struttura cinematografica ed il numero dei posti nelle sale esistenti nella stessa provincia, così come annualmente censite dall’ufficio statistica della SIAE) sia maggiore del quoziente regionale (inteso come il rapporto tra la popolazione residente nella Regione ed il numero dei posti delle sale esistenti - nella Regione così come annualmente censite dall’ufficio statistica della SIAE);
- per violazione degli artt. 5 e 7 della l.r. n. 17/2011, in quanto non sarebbe stato acquisito il parere preventivo della Commissione tecnica regionale di valutazione della conformità dell’autorizzazione al programma triennale per l’esercizio cinematografico, tenuto conto che, come riconosciuto dall’Assessorato, la suddetta Commissione non è stata ricostituita dopo la decadenza a far data dal 18 agosto 2020 né è stato adottato il programma triennale.
Si costituiscono in giudizio l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il quale rappresenta che è stata avviata la procedura finalizzata alla costituzione della suddetta Commissione tecnica regionale di valutazione, nonché il Comune di Modica, depositando documentazione.
Resiste al ricorso anche la Jolly Cinematografica S.r.l., eccependone preliminarmente la tardività e l’inammissibilità in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Comune non avrebbe rilasciato alcuna autorizzazione all’apertura della sala cinematografica.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come correttamente eccepito dalla società controinteressata, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
Osserva il Collegio che, in effetti:
- “ Le domande di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione o l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche sono inoltrate allo Sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che ne trasmette entro trenta giorni dal ricevimento copia autentica alla Commissione per l’acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale ” (art. 7, comma 1, della l.r. del 20 luglio 2011, n. 17);
- “ La commissione tecnica regionale di valutazione esprime il parere preventivo per il rilascio dell’autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al comune o al S.U.A.P. per il seguito di competenza. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole ” (art. 10, comma 4, del D.M. 18 settembre 2012);
- “ Il comune o il responsabile dello sportello unico rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere favorevole da parte della commissione tecnica regionale di valutazione ” (art. 10, comma 5, del D.M. 18 settembre 2012);
- “ L’istanza di rilascio dell’autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza ” (art. 7, comma 2, della l.r. del 20 luglio 2011, n. 17).
Pur non potendosi, quindi, escludere l’operatività in materia dell’istituto del silenzio assenso, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistano i presupposti per la formazione del provvedimento tacito di assenso, in ragione dell’inesistenza - e non già della mera inerzia - dell’organo competente ad adottare il parere preventivo di cui all’art. 5 della medesima legge.
D’altra parte, il Comune di Modica ha sempre negato di aver autorizzato l’apertura della sala cinematografica in quanto:
- da un lato, “Per il rilascio dell’autorizzazione costituisce requisito indispensabile la verifica che il quoziente provinciale sia maggiore del quoziente regionale, così come prevede l’art. 4 del DA sopra citato ”;
- dall’altro lato, “ Il rilascio dell’autorizzazione è altresì subordinato al preventivo favorevole parere della Commissione tecnica regionale di valutazione secondo quanto prevede l’art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. n. 17/2011 ” (così nella nota del 22 giugno 2023).
Ed è la stessa parte ricorrente, in ultimo, a riconoscere, anche sulla base delle difese svolte dalla società controinteressata, che “ gli atti impugnati non comportano nessuna immediata lesività in quanto nessun atto autorizzatorio è stato rilasciato ” (così, a pag. 3 della memoria depositata il 4 maggio 2025).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non avendo l’Amministrazione adottato alcun provvedimento potenzialmente lesivo degli interessi delle società ricorrenti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO