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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49005/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49005/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIESE BRUNO e dell'avv. PALLOTTA LEONARDO ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
Indirizzo Parte_2 C.F._3
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BATTAGLIESE BRUNO
ATTORE contro
RO (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA MARIA BARBARA TOSATTI 26 RO presso il difensore avv.
CIRILLI MASSIMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC ex L 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
in via preliminare, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, si osserva che al di là dell'omessa indicazione degli articoli di legge o del regolamento indicati, gli elementi della domanda sono stati rappresentati sicchè la valutazione del suo accoglimento rimane questione di merito da affrontare attraverso l'esame delle prospettazioni delle parti e della documentazione poste a sostegno delle ragioni attoree.
Posto ciò, in primo luogo, il giudice può esaminare la legittimità / illegittimità anche sub specie della nullità dal punto di vista delle norme che sanciscono la regolarità delle delibere assembleari, e, nello specifico, il rispetto del quorum costitutivo / deliberativo secondo le previsioni di cui agli artt. 1135 e ss CC;
se quindi la decisione assembleare è avvenuta nel rispetto della maggioranza prevista per la relativa validità, la delibera può dirsi validamente assunta nonostante possa comportare il sacrificio del diritto di alcuni condomini.
Ed infatti il c. d. merito delle delibere è riservato ai condomini nel senso che spetta a questi ultimi la gestione della cosa comune e l'utilizzo delle migliori modalità per l'interesse comune.
Il limite al potere giurisdizionale è circoscritto a questi elementi con la conseguenza che è possibile il sacrificio del diritto del singolo laddove il contenuto della decisione dell'assemblea sia lecito (e quindi non determini la nullità della delibera secondo la distinzione sul punto ancora vigente espressa dalla Corte di legittimità) e conforme alla legge (secondo le previsioni di cui all'art. 1137 CC) conseguendo da ciò la vincolatività per tutti i condomini delle delibere prese in conformità di quelle norme.
Nel giudizio di impugnativa assembleare, poi, spetta al condomino impugnante l'onere di provare che, in conseguenza della delibera assunta in violazione delle pagina 2 di 4 disposizioni di legge, sia derivato un danno di natura patrimoniale che quindi deve considerarsi ingiusto.
Nella fattispecie che, qui, interessa si osserva che:
1) Era stato fissato l'ordine del giorno per la discussione del c. d. bonus facciate e gli interventi da eseguire sulle facciate, e nel corso della discussione sui diversi punti posti all'ordine del giorno, era stato evidenziato che il non poteva usufruire del super bonus perchè non in CP_1 regola dal punto di vista urbanistico, che il ha comprovato CP_1 mediante l'allegazione del relativo certificato (allegato alla comparsa di costituzione del convenuto);
2) Dal verbale medesimo emerge che l'assemblea decideva di procedere al rifacimento delle facciate del ma riservando ad una successiva CP_1 riunione di conferire l'incarico ad un tecnico e che la partecipazione dell'
'ospite' nella persona della ditta incaricata della 'cessione dei crediti di imposta' era stata richiesta al fine di dimostrare le ragioni tecniche eseguite per l'ottenimento / mancato ottenimento del bonus previsto per i lavori di manutenzione straordinaria;
3) La delibera assembleare è stata presa correttamente e conformemente ai requisiti previsti con riferimento ai quorum né è stato evidenziato dalla parte attrice il danno patrimoniale subìto per effetto di tale delibera, posto che il ha fatto riferimento alla circostanza della impossibilità di CP_1 beneficiare del super bonus, ed è stato pure evidenziato, dal verbale assembleare che il convenuto non può beneficiare di ulteriori CP_1 detrazioni (90%) in ragione della zona in cui si trova;
4) Ne segue che sono state addotte delle motivazioni importanti da parte del a sostegno dell'impossibile perseguimento della domanda di CP_1 richiesta del beneficio per la detrazione fiscale e quindi la delibera è stata adeguatamente motivata anche dal punto di vista tecnico;
5) Si osserva ancora, che la relazione tecnica allegata dalla parte attrice (al proprio atto introduttivo) dalla quale emergerebbe la 'congruità urbanistica pagina 3 di 4 dei fabbricati del convenuto' risale all'anno 2008, mentre la CP_1 relazione proveniente dal Comune di Roma dalla quale sono state evidenziate delle difformità di particelle reca la data del deposito dell'anno
2021, così da fa ritenere come molto probabile un mutamento dello stato dei luoghi nelle more effettuato nel / aree comuni. CP_1
6) Da ultimo non emerge alcun profilo di danno patrimoniale subìto dal condomino attore dalla delibera ed anzi deve osservarsi che il danno è stato evitato proprio dalla decisione raggiunta dal consesso assembleare;
7) Da quanto sin qui osservato, discende che la domanda attorea non può essere accolta;
8) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
RO, 02.01.2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49005/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIESE BRUNO e dell'avv. PALLOTTA LEONARDO ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
Indirizzo Parte_2 C.F._3
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BATTAGLIESE BRUNO
ATTORE contro
RO (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA MARIA BARBARA TOSATTI 26 RO presso il difensore avv.
CIRILLI MASSIMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC ex L 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
in via preliminare, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, si osserva che al di là dell'omessa indicazione degli articoli di legge o del regolamento indicati, gli elementi della domanda sono stati rappresentati sicchè la valutazione del suo accoglimento rimane questione di merito da affrontare attraverso l'esame delle prospettazioni delle parti e della documentazione poste a sostegno delle ragioni attoree.
Posto ciò, in primo luogo, il giudice può esaminare la legittimità / illegittimità anche sub specie della nullità dal punto di vista delle norme che sanciscono la regolarità delle delibere assembleari, e, nello specifico, il rispetto del quorum costitutivo / deliberativo secondo le previsioni di cui agli artt. 1135 e ss CC;
se quindi la decisione assembleare è avvenuta nel rispetto della maggioranza prevista per la relativa validità, la delibera può dirsi validamente assunta nonostante possa comportare il sacrificio del diritto di alcuni condomini.
Ed infatti il c. d. merito delle delibere è riservato ai condomini nel senso che spetta a questi ultimi la gestione della cosa comune e l'utilizzo delle migliori modalità per l'interesse comune.
Il limite al potere giurisdizionale è circoscritto a questi elementi con la conseguenza che è possibile il sacrificio del diritto del singolo laddove il contenuto della decisione dell'assemblea sia lecito (e quindi non determini la nullità della delibera secondo la distinzione sul punto ancora vigente espressa dalla Corte di legittimità) e conforme alla legge (secondo le previsioni di cui all'art. 1137 CC) conseguendo da ciò la vincolatività per tutti i condomini delle delibere prese in conformità di quelle norme.
Nel giudizio di impugnativa assembleare, poi, spetta al condomino impugnante l'onere di provare che, in conseguenza della delibera assunta in violazione delle pagina 2 di 4 disposizioni di legge, sia derivato un danno di natura patrimoniale che quindi deve considerarsi ingiusto.
Nella fattispecie che, qui, interessa si osserva che:
1) Era stato fissato l'ordine del giorno per la discussione del c. d. bonus facciate e gli interventi da eseguire sulle facciate, e nel corso della discussione sui diversi punti posti all'ordine del giorno, era stato evidenziato che il non poteva usufruire del super bonus perchè non in CP_1 regola dal punto di vista urbanistico, che il ha comprovato CP_1 mediante l'allegazione del relativo certificato (allegato alla comparsa di costituzione del convenuto);
2) Dal verbale medesimo emerge che l'assemblea decideva di procedere al rifacimento delle facciate del ma riservando ad una successiva CP_1 riunione di conferire l'incarico ad un tecnico e che la partecipazione dell'
'ospite' nella persona della ditta incaricata della 'cessione dei crediti di imposta' era stata richiesta al fine di dimostrare le ragioni tecniche eseguite per l'ottenimento / mancato ottenimento del bonus previsto per i lavori di manutenzione straordinaria;
3) La delibera assembleare è stata presa correttamente e conformemente ai requisiti previsti con riferimento ai quorum né è stato evidenziato dalla parte attrice il danno patrimoniale subìto per effetto di tale delibera, posto che il ha fatto riferimento alla circostanza della impossibilità di CP_1 beneficiare del super bonus, ed è stato pure evidenziato, dal verbale assembleare che il convenuto non può beneficiare di ulteriori CP_1 detrazioni (90%) in ragione della zona in cui si trova;
4) Ne segue che sono state addotte delle motivazioni importanti da parte del a sostegno dell'impossibile perseguimento della domanda di CP_1 richiesta del beneficio per la detrazione fiscale e quindi la delibera è stata adeguatamente motivata anche dal punto di vista tecnico;
5) Si osserva ancora, che la relazione tecnica allegata dalla parte attrice (al proprio atto introduttivo) dalla quale emergerebbe la 'congruità urbanistica pagina 3 di 4 dei fabbricati del convenuto' risale all'anno 2008, mentre la CP_1 relazione proveniente dal Comune di Roma dalla quale sono state evidenziate delle difformità di particelle reca la data del deposito dell'anno
2021, così da fa ritenere come molto probabile un mutamento dello stato dei luoghi nelle more effettuato nel / aree comuni. CP_1
6) Da ultimo non emerge alcun profilo di danno patrimoniale subìto dal condomino attore dalla delibera ed anzi deve osservarsi che il danno è stato evitato proprio dalla decisione raggiunta dal consesso assembleare;
7) Da quanto sin qui osservato, discende che la domanda attorea non può essere accolta;
8) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
RO, 02.01.2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4