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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 594/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 594/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Roberto D'Amato ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Calceranica al Lago (TN) in data 15 giugno 2009 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calceranica al Lago (TN), Parte I, N. 1, Anno 2009, e che dalla loro unione è nata a Trento la figlia in data 10 settembre 2013. Per_1
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 2012/2022 di data 23 giugno 2022, pubblicato il
5 luglio 2022, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte in data 13 giugno 2022, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “Le parti richiamano quanto concordato in sede di separazione personale, e lo confermano, per quanto qui non espressamente concluso, richiesto
e/o modificato.
1) I coniugi continueranno a vivere separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato. Il godimento della casa familiare, in Calceranica (TN) via Donegani
n. 25 condotta in locazione con contratto dd. 18.07.2013, rimane definitivamente assegnata alla sig.ra che continuerà a pagare il canone Parte_1
mensile di euro 450,00 oltre le spese condominiali e le utenze.
2) La figlia minore nata in data [...] rimane affidata in modo Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Calceranica (TN) via Donegani n. 25.
3) Modalità di visita: il padre vedrà e terrà con sé la figlia senza specifica limitazione salvo congruo preavviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni personali e professionali della stessa nonché compatibilmente con le ragioni di stabilità e con gli impegni sociali, educativi, personali della minore;
i genitori hanno l'obbligo di comunicare l'un l'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque devono sempre informare l'altro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore. I coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili a sottoscrivere il passaporto di ognuno ed a dare il proprio assenso per l'espatrio della figlia minore con uno o con l'altro genitore per ragioni di studio e/o turistiche.
4) A titolo di mantenimento per la minore le parti stabiliscono quanto segue: il padre sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_2 Parte_1
un assegno di euro 300,00 (trecento) mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento della figlia minore da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di
2 ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat a partire dal gennaio 2026. I coniugi parteciperanno inoltre nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per le esigenze di salute, istruzione, attività sportive e ricreative e abbigliamento della figlia, spese che, ove anticipate da un genitore, verranno dall'altro rimborsate a fronte di esibizione di giustificativo di spesa, il tutto secondo le regole, note alle parti, fissate nelle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Consiglio
Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia dd. 14.07.2017 e successive modifiche.
5) La madre percepirà per intero, con l'assenso che qui viene espresso dal padre,
l'assegno Unico Universale, assegno Apapi, e ogni altro eventuale assegno familiare e/o pubblico e/o utilità erogata a sostegno del nucleo familiare.
6) I coniugi danno atto allo stato di essere economicamente autosufficienti e per questo danno atto - reciprocamente – di non aver diritto ad alcun assegno divorzile.
8) Le spese legali dell'avv. Roberto D'Amato sono a carico di entrambi in parti uguali”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte di data 13 giugno 2022), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 2012/2022 di data 23 giugno 2022, pubblicato il 5 luglio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
3 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) a Calceranica al Lago (TN) in data 15 giugno 2009, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calceranica al Lago,
Parte I, N. 1, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 594/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Roberto D'Amato ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Calceranica al Lago (TN) in data 15 giugno 2009 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calceranica al Lago (TN), Parte I, N. 1, Anno 2009, e che dalla loro unione è nata a Trento la figlia in data 10 settembre 2013. Per_1
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 2012/2022 di data 23 giugno 2022, pubblicato il
5 luglio 2022, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte in data 13 giugno 2022, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “Le parti richiamano quanto concordato in sede di separazione personale, e lo confermano, per quanto qui non espressamente concluso, richiesto
e/o modificato.
1) I coniugi continueranno a vivere separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato. Il godimento della casa familiare, in Calceranica (TN) via Donegani
n. 25 condotta in locazione con contratto dd. 18.07.2013, rimane definitivamente assegnata alla sig.ra che continuerà a pagare il canone Parte_1
mensile di euro 450,00 oltre le spese condominiali e le utenze.
2) La figlia minore nata in data [...] rimane affidata in modo Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Calceranica (TN) via Donegani n. 25.
3) Modalità di visita: il padre vedrà e terrà con sé la figlia senza specifica limitazione salvo congruo preavviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni personali e professionali della stessa nonché compatibilmente con le ragioni di stabilità e con gli impegni sociali, educativi, personali della minore;
i genitori hanno l'obbligo di comunicare l'un l'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque devono sempre informare l'altro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore. I coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili a sottoscrivere il passaporto di ognuno ed a dare il proprio assenso per l'espatrio della figlia minore con uno o con l'altro genitore per ragioni di studio e/o turistiche.
4) A titolo di mantenimento per la minore le parti stabiliscono quanto segue: il padre sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_2 Parte_1
un assegno di euro 300,00 (trecento) mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento della figlia minore da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di
2 ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat a partire dal gennaio 2026. I coniugi parteciperanno inoltre nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per le esigenze di salute, istruzione, attività sportive e ricreative e abbigliamento della figlia, spese che, ove anticipate da un genitore, verranno dall'altro rimborsate a fronte di esibizione di giustificativo di spesa, il tutto secondo le regole, note alle parti, fissate nelle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Consiglio
Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia dd. 14.07.2017 e successive modifiche.
5) La madre percepirà per intero, con l'assenso che qui viene espresso dal padre,
l'assegno Unico Universale, assegno Apapi, e ogni altro eventuale assegno familiare e/o pubblico e/o utilità erogata a sostegno del nucleo familiare.
6) I coniugi danno atto allo stato di essere economicamente autosufficienti e per questo danno atto - reciprocamente – di non aver diritto ad alcun assegno divorzile.
8) Le spese legali dell'avv. Roberto D'Amato sono a carico di entrambi in parti uguali”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte di data 13 giugno 2022), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 2012/2022 di data 23 giugno 2022, pubblicato il 5 luglio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
3 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) a Calceranica al Lago (TN) in data 15 giugno 2009, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calceranica al Lago,
Parte I, N. 1, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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