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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n. 222/2025 e promossa da
(c.f. nato/a a VEDELAGO (TV), il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 CASTELFRANCO VENETO (TV), il 5/06/1965
entrambi con l'avv. LUCA SIMIONI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14/01/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 289/2025 (pubbl. il 11/03/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/06/1997 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 1997, al n. 50, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni stabilite appaiono congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8/06/1997 da nato/a a VEDELAGO (TV), il 6/11/1961 Parte_1 e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_2
5/06/1965, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO dell'anno 1997, al n. 50, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“- i sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, di non avere reciproche pretese economiche relative al loro mantenimento, e si danno reciprocamente atto di aver già definito e/o risolto, ogni eventuale ulteriore rapporto fra loro pendente, anche di natura economica, e confermano integralmente quanto già pattuito in sede di separazione personale anche in punto di trasferimento – dalla sig.ra al sig. Parte_2 [...]
– della quota di proprietà dei beni immobili ubicati in Resana (TV), Via Pt_1
Angaran n. 23/B, catastalmente censiti al N.C.E.U. del predetto Comune al
Foglio n. 1, Mappale n. 675, Subalterni n. 1, 2, 3 e 4;
- nulla viene previsto in punto di affidamento, collocamento, diritto di visita e Per_ contributo economico dei figli , e , in quanto tutti maggiorenni Per_1 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
Infine, si dà atto che il suddetto trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di separazione è stato trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, come da nota di trascrizione già depositata con separata nota di deposito documenti”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e per gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 23 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n. 222/2025 e promossa da
(c.f. nato/a a VEDELAGO (TV), il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 CASTELFRANCO VENETO (TV), il 5/06/1965
entrambi con l'avv. LUCA SIMIONI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14/01/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 289/2025 (pubbl. il 11/03/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/06/1997 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 1997, al n. 50, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni stabilite appaiono congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8/06/1997 da nato/a a VEDELAGO (TV), il 6/11/1961 Parte_1 e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_2
5/06/1965, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO dell'anno 1997, al n. 50, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“- i sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, di non avere reciproche pretese economiche relative al loro mantenimento, e si danno reciprocamente atto di aver già definito e/o risolto, ogni eventuale ulteriore rapporto fra loro pendente, anche di natura economica, e confermano integralmente quanto già pattuito in sede di separazione personale anche in punto di trasferimento – dalla sig.ra al sig. Parte_2 [...]
– della quota di proprietà dei beni immobili ubicati in Resana (TV), Via Pt_1
Angaran n. 23/B, catastalmente censiti al N.C.E.U. del predetto Comune al
Foglio n. 1, Mappale n. 675, Subalterni n. 1, 2, 3 e 4;
- nulla viene previsto in punto di affidamento, collocamento, diritto di visita e Per_ contributo economico dei figli , e , in quanto tutti maggiorenni Per_1 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
Infine, si dà atto che il suddetto trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di separazione è stato trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, come da nota di trascrizione già depositata con separata nota di deposito documenti”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e per gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 23 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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