Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 594/2024 R.G.;
premesso che con decreto dell'1.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.5.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfonso Leprino
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Nicoletti - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2024 il ricorrente, premesso essere dipendente dell' , nonché di prestare servizio Controparte_1 presso la Controparte_2 [...]
, con inquadramento nella Controparte_1 Categoria C, posizione economica C2, dell'Area Socio sanitaria, del personale del Comparto Università, con trattamento economico universitario equiparato, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, al personale del Comparto Sanità appartenente alla categoria BS, profilo di
“Operatore tecnico coordinatore”, VI fascia AOU, ha convenuto in giudizio tale azienda al fine di sentir:
A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la premialità una tantum di cui alla Delibera della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020, anche previa disapplicazione delle Delibere dell' n. 26 del 19.01.2021 e n. 542 del CP_3 04.08.2021, per l'importo complessivo di € 1.100,00 come dianzi calcolato o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali, e per l'effetto;
1
in persona del Direttore Generale pro tempore, al
[...] pagamento in favore del ricorrente della premialità una tantum di cui alla Delibera della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 per l'importo complessivo di € 1.100,00, anche in subordine a titolo risarcitorio o ai sensi dell'art. 2041 c.c., come dianzi calcolato o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali;
vinte le spese di lite, con attribuzione. A fondamento della domanda ha dedotto:
- che nella qualità di tecnico di laboratorio, è assegnato all' Controparte_4
facente parte del D.A.I. (Dipartimento di Assistenza Integrata) di Sanità
[...]
Pubblica e Servizi di Laboratorio della onvenuta;
CP_3
- che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 detta unità operativa è stata impegnata a svolgere esami di laboratorio inerenti tale virus;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 427 del 3.8.2020 era stata prevista una premialità una tantum in favore degli operatori sanitari che, dal 17 marzo al 30 aprile 2020, avevano prestato attività lavorativa nei reparti indicati nella tabella A della medesima delibera;
- che, con riferimento a tale tabella, la premialità è riconosciuta - nell'importo un importo massimo di € 1.100,00 lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari ad
€ 55,00 lordi per ogni giornata di effettiva presenza - anche agli operatori sanitari che hanno prestato servizio, nel periodo di cui sopra, nei “Laboratori rete COVID-19” che vengono inseriti nella c.d. “FASCIA A - RISCHIO ELEVATO”;
- che la medesima delibera n. 427 aveva dato mandato alle Controparte_5 di procedere alla liquidazione della premialità già a decorrere della mensilità
[...] di Agosto 2020;
- che, però, l' on ha effettuato la predetta liquidazione in suo favore, né ha inserito CP_3 nell'elenco del personale trasmesso alla Regione Campania i nominativi degli operatori sanitari assegnati all' ; Controparte_4
- che tale omissione non è stata sanata neanche successivamente all'inoltro della nota n. prot. 376 dell'1.9.2021 con cui il Direttore Responsabile della Controparte_4
ha espressamente chiesto il pagamento della premialità una tantum in favore
[...] del personale assegnatogli;
- che, come specificato in tale ultima nota, oltre che risultante dai cartellini marcatempo, nel periodo dal 17 marzo al 30 aprile 2020 ha effettuato 30 giornate di effettiva presenza;
- che, pertanto, gli spetta la premialità oggetto di domanda nell'importo massimo di € 1.100,00 lordi (il prodotto tra le 30 giornate di presenza e l'importo unitario di € 55,00 condurrebbe all'importo più elevato di € 1.650,00).
Si è costituita tempestivamente in giudizio la
[...]
Controparte_1
d'ora in poi (per brevità) , che preliminarmente ha la nullità del
[...] CP_1 ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. e ha chiesto la riunione, per identità di questioni, del giudizio in esame ad altri indicati in memoria difensiva. Nel merito, contestando la legittimazione passiva e, in ogni caso, il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Tramessi gli atti del giudizio al Presidente di Sezione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., preso atto della rimessione degli stessi alla scrivente, la causa è stata rimessa sul ruolo.
***
2 In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n.
6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, le allegazioni attoree poste a base della domanda sono specifiche ed esaurienti e, dunque, dall'esame dell'atto emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della stessa.
Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. L'emolumento richiesto, infatti, compete sulla base di previsioni legislative regionali Contr relative all'attività assistenziale di competenza della non avendo quest'ultima disconosciuto di essere una delle aziende sanitarie della Campania autorizzate dalla regione a procedere alla liquidazione della premialità COVID ed alla relativa trasmissione degli elenchi.
Deve, peraltro, rammentarsi che, in merito al pagamento delle spettanze dovute al dipendente universitario, sussiste il vincolo di solidarietà tra le e le Aziende Controparte_1 ospedaliere.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Il personale universitario 'strutturato' nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con
l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario” (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521).
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 9279/16, hanno confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' , affermando che “i Controparte_6 rapporti tra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente le conclusioni della Corte territoriale circa la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla domanda formulata dai ricorrenti in primo grado”.
Venendo al merito, deve premettersi che, come dedotto in ricorso, la delibera della Giunta Regionale n. 427 del 3.8.2020 ha, tra l'altro, previsto quanto segue:
3 2. nell'ambito delle risorse finanziarie regionali nei limiti di quanto indicato dall'art. 1 comma 2 della Legge 27/2020 e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, le risorse economiche necessarie per il riconoscimento della premialità una tantum agli operatori sanitari che a decorrere dal 17/03/2020 e fino al 30/04/2020 hanno prestato attività lavorativa nei reparti indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le rispettive fasce di attribuzione relative a rischio elevato e rischio medio”;
3. di DARE MANDATO alle di procedere alla Controparte_5 liquidazione della premialità nel rispetto delle indicazioni e delle fasce di rischio per il periodo indicato nell'allegato A) del presente provvedimento già a decorrere della mensilità di Agosto 2020 IN FASCIA A rischio elevato (fino ad un massimo di 1100 euro lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari a 55 euro per ogni giornata di presenza)
Nell'allegato A i “Laboratori rete COVID-19” sono stati posti nella “FASCIA A rischio elevato”
Ciò posto, si osserva che la convenuta non ha specificamente contestato le circostanze allegate in ricorso a fondamento della domanda, e segnatamente:
- che il ricorrente ha svolto, quale tecnico di laboratorio, nel periodo dal 17 marzo al 30 aprile 2020, 30 giornate di effettiva presenza presso la Controparte_4 (circostanza peraltro attestata nella nota n. prot. 376 dell'1.9.2021 dal
[...]
Direttore Responsabile di tale U.O.C.), facente parte del Dipartimento di Assistenza
Integrata di Sanità Pubblica e Servizi di Laboratorio della predetta A.O.U.;
- che tale unità operativa è stata impegnata nel periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19 a svolgere esami di laboratorio inerenti il virus.
Parte resistente, piuttosto, ha allegato che l'attribuzione dell'emolumento è avvenuta solo in favore di alcuni nominativi, e che successivamente ha fatto richiesta alla Regione di integrazione, senza ricevere alcun riscontro.
Ciò conferma, a parere del Tribunale, l'essersi verificato un mero disguido burocratico quale causa ostativa alla liquidazione della premialità richiesta.
Di conseguenza, poiché la Unità Operativa de qua, in quanto Servizio di laboratorio impegnato nello svolgimento di esami inerenti il virus Covid 19, rientrava a pieno titolo tra i reparti di cui all'allegato A) della Delibera regionale beneficiari della premialità, va riconosciuto il diritto dell'istante a percepire la somma di € 1.100,00 a tale titolo.
Per tali motivi, l' Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente
[...] della premialità una tantum di cui alla Delibera della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 nella misura complessiva di € 1.100,00, oltre interessi legali dal 31.8.2020 (considerato che avrebbe dovuto essere erogata con la mensilità di Agosto 2020).
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 a) condanna l' Controparte_1 al pagamento in favore
[...] del ricorrente la somma di € 1.100,00 per il titolo di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal 31.8.2020 al soddisfo;
b) condanna l' Controparte_1 a pagare in favore del
[...] ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 1.313,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché e 21,50 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 21.5.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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