Articolo 1900 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1899Articolo 1901
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9 ottobre 2010
Art. 1900. Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo 1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come qualificato dall'articolo 1898 e' concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo dell'importo di euro 2.685,58. 2. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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