Ordinanza collegiale 24 agosto 2020
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 15 giugno 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 30 giugno 2022
Sentenza 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 17 aprile 2023
Decreto decisorio 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/12/2022, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2022
N. 02024/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2017, proposto da
SA CE e SA AZ AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di San Marzano di San Giuseppe alla restituzione dei terreni occupati censiti al catasto al foglio 8, particella 839, per 234 mq., e particella 842, per 749 mq., previo ripristino dello status quo ante ;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima e il mancato godimento delle suddette aree nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione dal 2007 e sino all'effettiva restituzione dei beni de quibus ;
e per la conseguente condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l'occupazione illegittima e il mancato godimento dei suddetti terreni ed equivalente ad oggi ad € 36.862,50 da aggiornare nella misura del 5% (sulla somma di € 73.725,00) per ogni ulteriore anno di occupazione e sino all'effettiva reimmissione in possesso, oltre rivalutazione ed interessi sino al momento della effettiva restituzione dei beni, ovvero della cifra minore o maggiore (sempre maggiorata di rivalutazione ed interessi) che dovesse risultare dalla perizia tecnica eventualmente disposta da codesto ecc.mo Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano di San Giuseppe;
Viste le ordinanze collegiali della Sezione n. 951/2020, n. 1392/2020, n. 930/2021, n. 1818/2021 e n. 1116 del 30/06/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to G. Prete e avv.to L. Lonoce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I due ricorrenti - comproprietari, ciascuno per il 50 per cento, di terreni che ricadono nella zona “Bl” del Piano di Fabbricazione del Comune di San Marzano di San Giuseppe, censiti al catasto al foglio 8, particella 839, della superficie di 234 mq., e particella 842, della superficie di 1.827 mq. - chiedono, con ricorso notificato il 30/03/2017 e depositato in giudizio il 26/04/2017, la condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe alla restituzione dei predetti terreni materialmente occupati dalla P.A. per la realizzazione di opere di urbanizzazione (per 234 mq., quanto alla particella 839, e per 749 mq., quanto alla particella 842), previo ripristino dello status quo ante , l’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima e il mancato godimento delle suddette aree nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione dal 2007 e sino all'effettiva retrocessione dei beni de quibus e la conseguente condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe al risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima e il mancato godimento dei suddetti terreni, nella misura di € 36.862,50, da aggiornare nella misura del 5% (sulla somma di € 73.725,00) per ogni ulteriore anno di occupazione e sino all'effettiva reimmissione in possesso, oltre rivalutazione ed interessi sino al momento della effettiva restituzione dei beni, ovvero nella misura minore o maggiore (sempre maggiorata di rivalutazione ed interessi) che dovesse risultare dalla perizia tecnica eventualmente disposta nel corso del presente giudizio.
A sostegno del ricorso, hanno dedotto che “ il Comune di San Marzano, dopo la dichiarazione di pubblica utilità avvenuta con la deliberazione del consiglio comunale n.29 del 2.7.2001 con la quale si è ridelineato e riapprovato il P.P. interessante le zone in considerazione, non ha posto alcun atto dovuto in ragione della normativa vigente per le procedure ablatorie violando quindi gli artt. 20 e segg. del D.P.R.327/01 ” e che “ La vicenda espropriativa descritta […] è ulteriormente viziata dal fatto che il Civico Ente non ha mai emanato un decreto di esproprio, ha occupato sine titulo le aree de quo di proprietà dei Sigg. SA ed ha realizzato opere che hanno irreversibilmente trasformato i terreni indebitamente occupati ”.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Il 06/09/2017, si è costituito in giudizio il Comune di San Marzano di San Giuseppe, depositando una breve memoria difensiva, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Il 27/01/2020, ambedue le parti hanno depositato in giudizio un’istanza di rinvio della udienza pubblica del 10/3/2020 per la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia di cui trattasi.
Il 4/06/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per illustrare le ragioni della manifesta inammissibilità ed infondatezza nell’ an e nel quantum delle pretese dei ricorrenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 6/06/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, per la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio così come richiesta sin dal ricorso introduttivo e, quindi, per la determinazione del valore venale dei terreni e del conseguente quantum debeatur a titolo di risarcimento per l’occupazione illegittima perpetrata dal 2007 oltre che per la cristallizzazione dell’attuale stato dei luoghi.
Il 16/06/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria di replica a quella depositata dalle controparti in data 6.6.2020, insistendo per il rigetto del ricorso, e prima ancora delle richieste istruttorie.
In pari data 16/06/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria di replica per impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso in particolare nella memoria depositata dal Civico Ente in data 4.6.2020, evidenziando come, nella stessa, il Comune resistente, “ in maniera del tutto pretestuosa senza contestare esplicitamente i capisaldi dell’azione giudiziaria posta in essere dai sig.ri SA”, si sia limitato a dedurre che “i ricorrenti non hanno
affatto assolto l’onere probatorio posto a loro carico: - sulla stessa titolarità della proprietà dei fondi asseritamente occupati; - sulla esatta tipologia delle opere realizzate, sul tempo della loro realizzazione, sull’effettiva consistenza ed estensione delle stesse ”, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il 16/06/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione orale da remoto per l’udienza pubblica del 7/7/2020.
Il 3/07/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio brevi note di udienza, prodotte ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L.17.3.2020, n. 18, così come modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 30.4.2020, n. 24, nelle quali “ si prende atto che i ricorrenti, unitamente alla loro memoria di replica del 16.6.2020, hanno prodotto in giudizio documentazione comprovante la titolarità dei terreni oggetto del ricorso, ma al contempo si evidenzia pure che nulla è stato dagli stessi precisamente dedotto, allegato e provato sull’an stesso della pretesa, restando così di stretta attualità le palesi lacune probatorie a sostegno della domanda, la vaghezza ed addirittura la contraddittorietà delle circostanze fattuali su cui la domanda si fonda, così come rilevato dalla difesa deducente nelle memorie del 4.6.2020 e del 16.6.2020 ”.
Con ordinanza collegiale n. 951 del 24/08/2020, questo Tribunale ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Taranto, al fine di accertare e di illustrare nel dettaglio:
1) le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e messe in discussione dal Comune resistente nelle memorie difensive;
2) la determinazione del valore effettivo ex art. 19 L.R. n° 3/2005 dei fondi occupati per cui è causa, da determinarsi alla data di inizio dell’occupazione illecita (come accertata dal nominato Verificatore), nonché la quantificazione delle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all’art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/200, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005, a partire dalla data di inizio dell’illecita occupazione sino alla data di effettiva restituzione dell’area, oltre rivalutazione monetaria (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.) e interessi al tasso legale (da calcolarsi sulla somma
annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T.) sino all’effettivo soddisfo ”, fissando, per il compimento della Verificazione, il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 13/04/2021.
Il 30/10/2020, il Verificatore nominato dal Tribunale ha chiesto una proroga del termine pari a 60 (sessanta) giorni per il compimento della Verificazione, compatibilmente con la data di udienza fissata per il prossimo 13/04/2021.
Il 17/11/2020, si è costituito in giudizio, in sostituzione del precedente difensore rinunciatario, il nuovo difensore del Comune di San Marzano di San Giuseppe, depositando una comparsa di costituzione, nella quale si è riportato a tutto quanto già esposto in tutti gli atti e negli scritti del precedente procuratore, insistendo per il rigetto del ricorso avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per il rigetto delle restanti richieste istruttorie avversarie non ammesse e, per converso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già formulate nell’atto di costituzione, nelle memorie difensive e nelle note già presentate nell'interesse del Civico ente.
In pari data 17/11/2020, il difensore del Comune resistente ha depositato in giudizio note di udienza ex D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020, insistendo nelle proprie richieste così come formulate negli atti redatti nell’interesse del Comune di San Marzano di San Giuseppe e facendo rilevare, inoltre, che l’Ente civico ha già tempestivamente comunicato al Verificatore il nominativo del proprio consulente
tecnico di parte, giusta determina n. 481/2020 versata in atti.
In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 24/11/2020, con ordinanza n. 1392 del 14/12/2020, questa Sezione, ritenuti “ sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento della Verificazione presentata in data 30 ottobre 2020 dal Verificatore nominato con l’ordinanza istruttoria n. 951 del 24 agosto 2020 ”, ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra, accordando al Verificatore nominato CH OS ET (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione, confermando, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica del 13/04/2021.
Il 22/01/2021, il Verificatore nominato da questo Tribunale ha depositato in giudizio la relazione finale di Verificazione datata 8/01/2021, ribadendo le conclusioni espresse nella Relazione di Verificazione datata 23/11/2020, nella quale, con riferimento al quesito n. 1 (“ Le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e messe in discussione dal comune resistente nelle memorie difensive ”), ha concluso affermando “ che la data effettiva della illegittimità dell'azione amministrativa [del Comune resistente] sia da imputare dall'anno 2015, data d'esecuzione dell'impianto di pubblica illuminazione e delle opere accessorie descritte ” e, con riferimento al quesito n. 2 (“ La determinazione del valore effettivo ex art. 19 L.R. n.3 del 2005, dei fondi occupati per cui è causa, da determinarsi alla data di inizio della occupazione illecita (come accertata dal nominato verificatore), nonché la quantificazione delle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all'art.42 bis, comma 3, del DPR 327/2000, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005, a partire dalla data di inizio dell'illecita occupazione sino alla data di effettiva restituzione dell'area, oltre rivalutazione monetaria... omissis ”), ha determinato il valore effettivo ex art. 19 L.R. n. 3/2005 dei fondi occupati alla data di inizio della illecita occupazione (01 gennaio 2015) in €. 80,00/mq. ed ha, quindi, quantificato le somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42 bis , comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005 (dal 2015 al Novembre 2020), in 0,05/anno x 5 anni x 78.640,00 € = 19.660,00 €.
Il 09/03/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale ha insistito per il rigetto del ricorso avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per converso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già formulate in tutti gli atti difensivi.
Il 12/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno contestato quanto stabilito dal nominato Verificatore Arch. ET nella parte in cui ha fissato la data di inizio dell’illegittima occupazione al 2015, chiedendo al Tribunale “ 1. Qualora non ritenga sufficiente la documentazione depositata ad ancorare il dies a quo dell’occupazione illegittima al 11.11.2002 o al 7.7.2003, in via istruttoria, richiamare il Verificatore per rendere opportuni chiarimenti sulla documentazione richiamata in merito all’avvio dell’occupazione illegittima e quindi per ricalcolare, in base a tale documentazione, il quantum debeatur spettante ai germani SA a titolo di occupazione sine titulo; 2. Nel merito, accertata la permanenza dell’occupazione sine titulo condannare il Comune di San Marzano di San Giuseppe, nella persona del Sindaco p.t., alla retrocessione dei terreni di proprietà dei ricorrenti censiti al catasto al foglio 8, particelle 839 (per 234 mq) e 842 (per 749 mq), previo ripristino dello status quo ante; 3. accertare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno patito per l’occupazione illegittima delle suddette aree da quantificarsi nella misura di € 3.932,00 (5% del valore del terreno) per ogni anno di occupazione a partire dal 11.11.2002 e da calcolarsi sino all’effettiva restituzione delle aree ripristinate alle condizioni originarie. La somma come innanzi calcolata dovrà essere rivalutata al giorno della pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dovranno essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno. Per l’effetto condannare il Comune resistente in persona del l.r.p.t. a pagare ai ricorrenti la somma come innanzi quantificata ovvero – in subordine - quella maggiore o inferiore che codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere dovuta all’esito del giudizio ”.
Il 18/03/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria di replica, confidando nel rigetto delle conclusioni formulate dai ricorrenti.
Il 23/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 23/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto per l’udienza del 13.4.2021.
Il 06/04/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio note di udienza ex D.L. n. 28/2020, nelle quali si è opposto alla richiesta dei ricorrenti di richiamare il Verificatore per rendere chiarimenti in ordine alla relazione depositata, “ essendo state già rappresentate le ragioni ostative a computare anticipatamente la decorrenza dell’asserita occupazione illegittima ” e ha insistito, dunque, per il rigetto del ricorso avversario.
In esito alla pubblica udienza del 13 Aprile 2021, con ordinanza istruttoria n. 930 del 15/06/2021, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva ancora matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, ordinare al Verificatore nominato CH OS ET (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti circa il momento preciso dal quale far decorrere l’occupazione illegittima dei terreni di che trattasi da parte del Comune resistente (e quindi dal quale far decorrere il diritto risarcitorio dei ricorrenti) in relazione alle circostanze fattuali dedotte dai predetti ricorrenti nella memoria difensiva depositata in giudizio il 12/03/2021 e alla relativa documentazione agli atti di causa, precedentemente inviata (in data 7.12.2020) dal Consulente tecnico di parte al Verificatore, unitamente alle osservazioni alla relazione di Verificazione ”, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e ha conseguentemente rinviato la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
Il 28/09/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, rilevando il mancato deposito da parte del Verificatore della relazione di chiarimenti di cui all’ordinanza collegiale n. 930/2021 di questa Sezione, hanno insistito per il rinvio dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito della controversia, rinnovando l’invito al Verificatore a fornire i richiesti chiarimenti.
Il 14/10/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio un atto di adesione all’istanza di rinvio di parte ricorrente, nella quale ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di rinvio dell’udienza del 19.10.2021 avanzata da controparte nella sua memoria del 28.9.2021.
Ad esito della pubblica udienza del 19/10/2021, con ordinanza istruttoria n. 1818 del 13/12/2021, questa Sezione, rilevando “ che la causa non appare ancora matura per la decisione di merito, permanendo la necessità del completamento degli accertamenti istruttori già disposti dalla Sezione ”, ha ritenuto “ indispensabile, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori di cui alla precedente ordinanza n. 930 del 15/06/2021, ordinando (nuovamente) al Verificatore nominato CH OS ET (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti circa il momento preciso dal quale far decorrere l’occupazione illegittima dei terreni di che trattasi da parte del Comune resistente (e quindi dal quale far decorrere il diritto risarcitorio dei ricorrenti) in relazione alle circostanze fattuali dedotte dai predetti ricorrenti nella memoria difensiva depositata in giudizio il 12/03/2021 e alla relativa documentazione agli atti di causa, precedentemente inviata (in data 7.12.2020) dal Consulente tecnico di parte al Verificatore, unitamente alle osservazioni alla relazione di Verificazione ”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria, “ con espresso avvertimento che, in caso di persistente ed ingiustificata inottemperanza al rinnovato ordine istruttorio impartito dal Tribunale, lo stesso sarà sostituito con un nuovo Verificatore ”, e conseguentemente rinviando la causa alla successiva udienza pubblica dell’11 Maggio 2022.
Il 09/05/2022, il Verificatore Arch. ET OS ha depositato in giudizio un’“ istanza volta alla concessione di una proroga delle attività di verificazione, affidate giusta ordinanza n.1818/2021 REG.PROV.COLL. ”.
Ad esito della pubblica udienza dell’11/05/2022, in cui la causa è stata trattenuta in decisione in ordine alla predetta richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento degli incombenti istruttori di cui alla precedente ordinanza n. 1818 del 13/12/2021, questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 1116 del 30/06/2022, ha accolto la predetta richiesta di proroga, accordando al Verificatore nominato, CH OS ET (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto), l’ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza di proroga, per il deposito della relazione di chiarimenti di cui all’ordinanza istruttoria n. 1818 del 13/12/2021 di questa Sezione e rinviando la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 13/12/2022.
Il 15/09/2022, il Verificatore nominato ha depositato in giudizio la richiesta relazione di chiarimenti, precisando che “ la data effettiva della illegittima azione amministrativa, rinvenibile dalla lettura delle deliberazioni del C.E., sia da imputare all’anno 2003, data di ultimazione dei lavori di cui sopra ”, ossia 07.07.2003 ed ha, quindi, rimodulato la quantificazione delle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42 bis , comma 3, del D.P.R. 327/2000, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005, a partire dalla data di inizio dell’illecita occupazione sino alla data di effettiva restituzione dell’area e, quindi “ in 0,05 x 19 anni x 78.640,00 €/anno = 74.708,00 € ”.
L’08/11/2022, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha contestato le conclusioni del Verificatore Arch. ET, nella relazione di chiarimento depositata, agli atti del giudizio, il 15.9.2022 e, comunque, ha dedotto che “ risultano in ogni caso prescritti i crediti vantati dai ricorrenti antecedentemente al marzo 2012 (ovverosia il quinto anno precedente alla notifica del ricorso). Pertanto, nulla quaestio ove resti ferma la previsione originaria del Verificatore che ancorava al 2015 l’esistenza dell’attività illegittima della p.A. e quindi l'insorgenza del diritto dei SA (ancorché contrastata dall’Ente); al contrario, se si volesse dar credito all’incomprensibile esito dei chiarimenti del medesimo Verificatore secondo cui l’occupazione sarebbe anticipata al 2003, allora opererebbe (per le ragioni sopra esposte) la prescrizione per tutti i presunti crediti antecedenti al 2012 ”, evidenziando, peraltro, che “ le note del 2002, 2006, 2008 sono tutte precedenti di oltre cinque anni rispetto a quella di aprile 2014, con la conseguenza che, a tutto voler per ipotesi concedere, sarebbero quantomeno prescritte tutte le annualità fino ad aprile 2009 (quinto anno antecedente rispetto al 2014) ”.
Il 09/11/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno evidenziato di condividere “ la quantificazione operata dal Verificatore circa l’indennità risarcitoria spettante - ad oggi - per i n. 19 anni di occupazione illegittima ed ammontante ad € 74.708,00 ” e precisato che “ La somma determinata dal Verificatore, nominato da codesto Ecc.mo Collegio, è ovviamente da maggiorare di € 3.932,00 per ogni ulteriore anno ulteriore di occupazione sino all’effettiva restituzione delle aree, ripristinate alle condizioni originarie, nonché della dovuta rivalutazione, al giorno della pubblicazione della sentenza, e dei dovuti interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno ”.
Il 17/11/2022, il Comune di San Marzano di San Giuseppe ha depositato in giudizio una memoria di replica alle produzioni e alla memoria ex art. 73 c.p.a. di controparte, opponendosi alle domande dei ricorrenti tese ad ottenere la retrocessione dei terreni oggetto di causa, previo ripristino dello status quo ante , nonché il risarcimento dei danni patiti per l’asserita occupazione illegittima, quantificati in € 74.708,00, sino al 12.8.2022 e in € 3.932,00 per ogni ulteriore anno da computarsi sino alla restituzione delle aree, oltre interessi e rivalutazione, e insistendo per il rigetto delle domande avversarie, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
Il 22/11/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria di replica “a quanto ripetitivamente asserito dal civico ente resistente nella memoria ex art. 73 c.p.a. prodotta agli atti del giudizio ”, limitandosi a ribadire, rispetto ai limiti della domanda giudiziale ed all’eccezione di prescrizione, “ come il ricorso nel circoscrivere (in base alla perizia) la richiesta risarcitoria, contenesse comunque la domanda di riconoscere anche la somma minore o maggiore (rispetto a quella originariamente individuata) risultante dalla dovuta istruttoria che in un giudizio come quello in evidenza assume carattere fondamentale per le connotazioni proprie della posizione giuridica dei privati rispetto alle condotte espropriative di fatto della p.a. – specie se diluite in un lungo arco temporale” e, per quanto attiene l’eccezione di prescrizione rispetto al risarcimento da occupazione sine titulo , “ la totale infondatezza in ragione della documentazione versata in atti, insistendo pertanto per il riconoscimento del danno a decorrere dal 2003 e - solo subordinatamente - a decorrere dal 2009 ”, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, anche in ragione di quanto rilevato dal nominato verificatore, Arch. ET, nella relazione di chiarimento depositata, agli atti del giudizio, il 15.9.2022.
Nella pubblica udienza del 13/12/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e va accolto, nei sensi, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
1. - E’ opportuno ribadire, in limine, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”) in ordine alle domande azionate dai ricorrenti, posto che, nella fattispecie in esame, il Comune resistente ha agito sulla scorta della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione n. 29 del 2.7.2001, con cui il Comune di San Marzano di San Giuseppe rielaborava il Piano Particolareggiato della zona B1 della Variante al Piano di Fabbricazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3571 del 3.5.1995, stabilendo che esso “ va attuato in 10 anni dalla data di esecutività della presente delibera e la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste ”.
Ed invero, a tale riguardo, « la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549) » ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
2. - Ciò premesso, nel particolare caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che, in punto di fatto, questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con ordinanza istruttoria n. 951 del 24/08/2020, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata affidata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Taranto, al fine di accertare e di illustrare nel dettaglio:
“ 1) le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e messe in discussione dal Comune resistente nelle memorie difensive;
2) la determinazione del valore effettivo ex art. 19 L.R. n° 3/2005 dei fondi occupati per cui è causa, da determinarsi alla data di inizio dell’occupazione illecita (come accertata dal nominato Verificatore), nonché la quantificazione delle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all’art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/200, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005, a partire dalla data di inizio dell’illecita occupazione sino alla data di effettiva restituzione dell’area, oltre rivalutazione monetaria (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.) e interessi al tasso legale (da calcolarsi sulla somma
annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T.) sino all’effettivo soddisfo ”, e che, con ordinanza istruttoria n. 930 del 15/06/2021, reiterata con ordinanza istruttoria n. 1818 del 13/12/2021, ha ordinato al Verificatore nominato CH OS ET (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti circa il momento preciso dal quale far decorrere l’occupazione illegittima dei terreni di che trattasi da parte del Comune resistente (e quindi dal quale far decorrere il diritto risarcitorio dei ricorrenti) in relazione alle circostanze fattuali dedotte dai predetti ricorrenti nella memoria difensiva depositata in giudizio il 12/03/2021 e alla relativa documentazione agli atti di causa, precedentemente inviata (in data 7.12.2020) dal Consulente tecnico di parte al Verificatore, unitamente alle osservazioni alla relazione di Verificazione ”.
Il Verificatore nominato, nella relazione finale di Verificazione dell’08.01.2021, depositata in giudizio il 22/01/2021, con riferimento al primo quesito, ha concluso che “ le opere eseguite sulle aree di proprietà SA, se pur conformi allo strumento urbanistico, dal punto della irreversibile trasformazione, si possa questa ragionevolmente imputare alla costruzione del tronco fognario su via Goldoni e su via Bonelli già a far data 11.11.2002, data dell'azione per richiesta risarcitoria promossa da SA al comune e non conclusa ai sensi dell'art. 2 della Legge 241 del 1990 ”, pur affermano “ che la data effettiva della illegittimità dell'azione amministrativa sia da imputare dall'anno 2015, data d'esecuzione dell'impianto di pubblica illuminazione e delle opere accessorie descritte ”, e, con riferimento al secondo quesito, assumendo come valore effettivo ex art. 19 L.R. n. 3/2005 dei fondi occupati alla data di inizio della illecita occupazione (1' gennaio 2015) l’importo di €. 80,00/mq., ha quantificato le somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita in Euro 19.660,00, in base ai seguenti conteggi: “ Superficie di terreno Foglio 8 p.11a 839 (mq 234) di cui mq 234 adibito a strada pubblica - con relativa realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a partire dall' anno 2015:
234 mq x 80,00 €/mq = 18.720,00 € Superficie di terreno Foglio 8 p.11a 842 (mq 1827) di cui mq 749 adibito a strada pubblica - con relativa realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a partire dall'anno 2015:
749 mq x 80,00 €/mq = 59.920,00 €
Per un totale, quindi, di 78.640,00 €
Risulta, pertanto, necessario riconoscere per il periodo di occupazione senza titolo, a titolo risarcitorio, non risultando dagli atti del procedimento prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 42bis del DPR 327/01 (dal 2015 ad oggi), e quindi: 0,05/anno x 5 anni x 78.640,00 € = 19.660,00 € ”.
Successivamente, a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 930 del 13.04.2021, reiterata con ordinanza n. 1818 del 13/12/2021 - con la quale questa Sezione ha ordinato al Verificatore nominato CH OS ET “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti circa il momento preciso dal quale far decorrere l’occupazione illegittima dei terreni di che trattasi da parte del Comune resistente (e quindi dal quale far decorrere il diritto risarcitorio dei ricorrenti) ” - il predetto Verificatore, nella relazione di chiarimenti del 12/08/2022, depositata in giudizio il 15/09/2022, ha, in via preliminare, confermato “ quanto già stabilito nella relazione di Verificazione ritenendo che la trasformazione irreversibile delle aree di proprietà dei SA possa essere ragionevolmente imputabile alla costruzione del tronco fognario su via Goldoni e su via Bonelli ”, ma, quanto alla data di inizio dell’occupazione illegittima dei terreni di che trattasi, ha ritenuto “ di poter affermare che la data effettiva della illegittima azione amministrativa, rinvenibile dalla lettura delle deliberazioni del C.E., sia da imputare all’anno 2003, data di ultimazione dei lavori di cui sopra ” (sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 11.08.2004, da cui “ si evince che i lavori di “Ampliamento rete idrica e fognaria nel centro abitato”, affidati alla ditta “Abete OS”, venivano ultimati in data 07.07.2003 ”), e, quindi, ha rimodulato le somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno a partire dalla data di inizio della illecita occupazione, ossia dal 07.07.2003, in Euro 74.708,00, sulla base dei seguenti conteggi:
“ Superficie Foglio 8 p.lla 839 (mq 234) di cui mq 234 adibito a strada pubblica:
234 mq x 80,00 €/mq = 18. 720,00 €
Superficie Foglio 8 p.lla 842 (mq 1827) di cui mq 749 adibito a strada pubblica:
749mqx80,00€/mq= 59.920,00€
Per un totale, quindi, di 78.640,00 €
Risulta, pertanto, necessario riconoscere per il periodo di occupazione senza titolo, a titolo risarcitorio, non risultando dagli atti del procedimento prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del comma 3 dell'art.42bis del D.P.R. 327/01 (dal 2003 ad oggi), e quindi: 0,05 x 19 anni x 78.640,00 €/anno = 74.708,00 € ”.
3. - Pertanto, nella fattispecie per cui è causa, il Verificatore nominato dal Tribunale ha, anzitutto, accertato che le aree de quibus sono state effettivamente occupate dal Comune resistente sin dal 2003 per mq. 234 (con riferimento alla particella 839), per la realizzazione di strada pubblica, e per mq. 749 (con riferimento alla particella 842), per la realizzazione di strada pubblica e dell'impianto di pubblica illuminazione, senza la emanazione di un decreto di esproprio, e la mancata (e tempestiva) emanazione dell’atto finale ablatorio nei termini di legge (si legge a p. 7 della relazione di Verificazione depositata in atti il 22/01/2021, “ preso atto che non è stato messo un Decreto d'Esproprio, nè un Decreto d'Occupazione d'Urgenza ed in mancanza di un Atto di Cessione Volontaria, considerato che sulle particelle insistono impianti a rete (tronchi fognari acque bianche - reticolo - ed acque nere - tubazioni) che garantiscono igiene e sicurezza per i cittadini residenti, i quali abitano immobili di recente edificazione "permissati" dal civico ente, l'amministrazione comunale avrebbe potuto e potrebbe farlo tutt'ora, dichiarando l'interesse pubblico, applicare l'art. 42-bis del DPR 380 del 2001 ”), con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile occupato e sua trasformazione, configura un illecito permanente della P.A..
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “ In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo [dovendosi precisare in proposito che la rinuncia abdicativa, però, non costituisce più causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo a seguito delle successive Adunanze Plenarie nn. 2 e 4/2020] ;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<…giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr. ”.
Dunque, nel caso di specie, in assenza di un formale (e tempestivo) decreto di espropriazione da parte del Comune di San Marzano di San Giuseppe e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sussistono i presupposti per accogliere entrambe le domande proposte con il ricorso, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito precisati.
4. - Deve, anzitutto, accogliersi la domanda formulata dai ricorrenti volta alla restituzione dei terreni per cui è causa materialmente occupati dalla P.A. per la realizzazione di opere di urbanizzazione, previo ripristino dello status quo ante , ordinando al Comune di San Marzano di San Giuseppe la restituzione dei terreni (illegittimamente) occupati in questione, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la (eventuale) discrezionale valutazione, da parte del Comune medesimo, in ordine agli interessi in conflitto, a seguito della quale l’Amministrazione Comunale potrà, in via alternativa alla restituzione dei terreni occupati, disporre l’acquisizione del bene immobile in questione ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 26/11/2018, n. 1783), che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…) ”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327/2001.
5. - Deve, altresì, accogliersi, solo in parte, la domanda di condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe al risarcimento danni per mancato godimento dei beni immobili occupati di che trattasi in relazione al periodo di occupazione illegittima, ossia, nei limiti sia della correlata domanda proposta con il ricorso - in base al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile (i quali prevedono rispettivamente che “ chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente ” e che “ il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa ”) - che della (eccepita) prescrizione quinquennale, decorrente dalle singole annualità di occupazione illegittima, come sopra detto.
In particolare, nel ricorso i ricorrenti hanno chiaramente ancorato il dies a quo dell’occupazione illegittima all’anno 2007 e hanno quantificato il chiesto risarcimento per mancato godimento nella misura del 5% del valore venale del bene - dagli stessi indicato in € 73.725,00 (che risulta condivisibile alla stregua delle risultanze della Verificazione depositata nel presente giudizio, nella quale il valore venale del terreno in questione è stato quantificato nella misura di poco superiore di € 78.640,00) - per ogni anno di occupazione dal 2007, pari ad un importo complessivo richiesto (alla data di proposizione del ricorso) di Euro 36.862,50, da aggiornare nella misura del 5% (sulla somma di € 73.725,00) per ogni ulteriore anno di occupazione e sino all'effettiva restituzione, sicché devono essere disattese le ulteriori domande risarcitorie formulate dai ricorrenti con memoria non notificata del 12/03/2021, nella quale la data di decorrenza dell’occupazione illegittima è stata indicata come risalente all’11.11.2002 o al 7.7.2003 (benché questa seconda data di decorrenza sia stata condivisa dal Verificatore nella relazione di chiarimenti del 12/08/2022, depositata in giudizio il 15/09/2022), e, quindi, la suddetta richiesta risarcitoria è stata rimodulata a partire da tali annualità, peraltro, sulla base della determinazione del valore a mq. del terreno effettuata dal Verificatore, non potendo rilevare, a tal fine, la domanda (di stile), contenuta nel ricorso, di riconoscere, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, anche la somma minore o maggiore (rispetto a quella originariamente individuata) risultante dalla perizia tecnica eventualmente disposta nel corso del presente giudizio.
Quanto poi all’eccepita prescrizione quinquennale, devono ritenersi estinti per prescrizione unicamente i diritti di credito per mancato godimento del bene immobile de quo correlati alle annualità fino ad aprile 2009 (quinto anno antecedente rispetto al 2014), essendovi atti interruttivi della prescrizione sin dal 2002 (trattasi in particolare di quattro solleciti dell’11/11/2002, 28/09/2006, 24/07/2008 e 30/04/2014), ma non risultando atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla parte ricorrente tra il terzo sollecito del 24/07/2008 e il quarto sollecito del 30/04/2014 (cfr. T.A.R Puglia, Lecce, Sezione III, 20/04/2020, n. 470).
Pertanto, il risarcimento danni per mancato godimento dei beni immobili occupati di che trattasi deve essere riconosciuto agli odierni ricorrenti (solo) a decorrere dall’1/05/2009, come da domanda subordinata degli stessi contenuta nella memoria di replica depositata in giudizio il 22/11/2022, nella misura del 5% del valore venale del terreno in questione (indicato dai ricorrenti in € 73.725,00) per ogni anno di occupazione dall’1/05/2009 e sino all'effettiva restituzione dei beni de quibus , con la conseguente condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe al risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima e il mancato godimento dei suddetti terreni, nella misura (indicata nel ricorso) di € 36.862,50, dalla quale vanno, però, detratti gli importi correlati alle annualità dal 2007 fino ad aprile 2009, da aggiornare nella misura del 5% (sulla somma di € 73.725,00) per ogni ulteriore anno di occupazione illegittima e sino all'effettiva restituzione.
Trattandosi di debito di valore, la somma (annua) di cui sopra (pari a 0,05 x 73.725,00=Euro 3.686,25) dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.) e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo (cfr. ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 14/07/2022, n. 1215).
6. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con la condanna del Comune resistente alla restituzione dei terreni occupati in questione ai ricorrenti, previa la necessaria riduzione in pristino e fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., nonchè al risarcimento danni per mancato godimento del bene immobile occupato in relazione al periodo di occupazione illegittima, nei sensi, nei limiti e nei termini innanzi precisati.
7. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Anche il compenso spettante al Verificatore nominato dal Tribunale, che si liquida, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 30 Maggio 2002, in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori se dovuti, va, dunque, posto, in ragione della soccombenza, a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi, nei limiti e nei termini precisati in motivazione.
Condanna il Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge, nonchè al pagamento del compenso della espletata Verificazione in favore del Verificatore Arch. ET, liquidato nella ulteriore complessiva somma di € 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e al Verificatore nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO