Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 878/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 878/2021
All'udienza del 12-05-2025 sono comparsi, per parte opponente, l'avv.
Domenica Genitori in sostituzione dell'avv. Daniela Cingari e, per parte opposta, l'avv. Iano Antoci.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono e concludono, insistendo nei rispettivi atti, verbali di causa e nei rispettivi scritti conclusionali e preverbali depositati in vista dell'udienza odierna.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 15,10.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di Giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 878/2021 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 172/2021 emesso dal Tribunale di Patti e depositato l'11-05-2021
nel procedimento n. 558/2021 R.G.”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (C.F. ), rappresentata e P.IVA_1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Cingari e elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Patti (ME), sito in via Garibaldi s.n.c.;
Attrice opponente;
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Iano C.F._1
Antoci presso il cui studio sito in Mistretta (ME), via Libertà n. 2, è elettivamente pagina 2 di 13 domiciliata;
Convenuta opposta;
Conclusioni: all'udienza del 12 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio origina dall'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2021 emesso dal Tribunale di Patti
[...]
depositato l'11 maggio 2021 nel procedimento n. 558/2021, e notificato in pari data, con il quale, su ricorso di LI era stato ingiunto CP_1
all'odierna opponente “di pagare a favore della ricorrente la somma di Euro 7.100,08,
oltre interessi come da domanda, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in €. 145,50 per spese ed €. 540,00 per compensi oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Sulla scorta delle ragioni illustrate in citazione, chiedeva Parte_1
all'intestato Tribunale di voler “accogliere la proposta citazione in opposizione e, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 172/2021
notificato in data 11.05.2021”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8-11-2021, si costituiva
, instando per “ in via principale: - per tutte le ragioni in fatto Controparte_1
ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare la temeraria opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
-) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il
Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertare ritenere e pagina 3 di 13 dichiarare che per i titoli e per le ragioni esposte in narrativa, la odierna concludente ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 7.100,08 (euro settemilacento e centesimi 8) vantata per le causali in narrativa, oltre agli interessi dal dì del dovuto al soddisfo oltre alle spese ed ai compensi liquidati;
- e, per l'effetto, condannare la Società
opponente al pagamento in favore della odierna concludente della complessiva somma di
€ 7.100,08 (euro settemilacento e centesimi 8) vantata per le causali in narrativa, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al soddisfo. In entrambi i casi, con vittoria di spese e compensi di lite fa distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2021, il G.I. si riservava sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto e, con ordinanza del 16-12-2021, sciogliendo la riserva assunta, la rigettava atteso che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto richiede non solo che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito, nel senso che occorre l'esistenza di una prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto,
secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
tale "adeguatezza" si ha quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione oppure quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o,
infine, quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario
- non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (Tribunale
Rimini 23 maggio 2018). Nella specie, la natura tecnica delle questioni sollevate dalle parti richiede, ai fini del vaglio del fumus del credito oggetto di ingiunzione, un grado di approfondimento che esula dall'esame sommario tipico di questa fase”, assegnando a pagina 4 di 13 parte opposta termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
La avviava tempestivamente la predetta procedura che, tuttavia, si CP_1
concludeva con esito negativo (vedi documentazione del 19-2-2022).
Di poi, “stante la mancata richiesta delle parti di concessione dei termini ex art. 183
comma 6 c.p.c. e stante l'assenza di richieste di natura istruttoria”, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'udienza del 3 febbraio 2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 12 maggio 2025 in cui le parti precisavano le conclusioni e discutevano, giusta verbale in atti, e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 1 c.p.c.
2. Nel merito, il fulcro della controversia può essere così sintetizzato: il ricorso per decreto ingiuntivo “reca il calcolo che conduce alla misura richiesta del rimborso dei vari Buoni della serie “Q”, calcolo che, tuttavia, per la III decade di durata dei Buoni
non rispetta la misura dei tassi di interesse stabilita dal D.M. 13.06.1986 istitutivo dei
Buoni della serie “Q”. invece, all'atto del rimborso ha eseguito il calcolo Parte_1
nello scrupoloso rispetto dei detti tassi di interesse come stabiliti dal D.M. 13.6.1986. La
differenza sta nel fatto che la SI.ra ritiene che il timbro applicato da CP_1 [...]
sul retro dei Buoni, indichi la misura dei tassi di interesse solo sino al ventesimo Pt_1
anno, dovendosi per la restante durata del Buono applicare la scritta originariamente stampata sul modulo utilizzato, relativa ai tassi dei Buoni della serie “P” non più in vigore al momento della emissione dei Buoni della serie “Q”. Nel Ricorso, infatti, si riportava la Decisione in tal senso dell'ABF e si lamentava che non aveva Parte_1
pagina 5 di 13 dato spontaneo adempimento a tale Decisione. non ha rimborsato questi Parte_1
Buoni applicando per la III decade i tassi della precedente serie “P” e non ha dato spontaneo adempimento alla decisione dell'ABF poiché il calcolo che nella decisione si ritiene vada applicato è, in realtà del tutto errato ed in violazione del D.P.R. n. 156/73
art. 173 e del D.M. 13.6.1986, come di seguito si dimostra…” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione).
In altri termini, il titolo della pretesa vantata dalla LI riguarda unicamente la misura dei tassi di interesse dei precitati buoni postali, ancorché,
nella propria nota conclusionale del 24-04-2025, parte opposta introduca un tema estraneo sia al ricorso per decreto ingiuntivo sia alla propria comparsa di costituzione dell'8-11-2021, ovvero quello dell'asserita violazione di obblighi informativi da parte di (vedi pag. 13) con argomentazioni che, Parte_1
tuttavia, non sconfinano nella formulazione di una domanda di natura risarcitoria che sarebbe stata, comunque, inammissibile per tardiva proposizione.
2.1. Tanto premesso, nella definizione della presente controversia non può
prescindersi dall'indirizzo ormai consolidatosi presso la Corte di Cassazione
(anche relativamente alla tipologia di buoni per cui è causa) secondo cui "In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie "Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui pagina 6 di 13 erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza ai continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo." (Cass. n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 - 01; conf. a Cass. n.
25583/2023 dell'1.9.2023, Cass. n. 26740/2023 del 18.9.2023).
La Suprema Corte, volendo ribadire il proprio precedente orientamento sul punto e volendo anche replicare anche al contrario orientamento della giurisprudenza di merito e dell'Arbitro Bancario e Finanziario, ha sviluppato l'iter logico motivazionale della decisione nei termini che seguono.
Dopo aver premesso che i buoni postali sono documenti di legittimazione, e non di credito (non avendo, quindi, alcun significato dirimente la rappresentazione letterale in essi contenuta, tanto da restare soggetti al meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973
cit.), ha escluso il rilievo assorbente assegnato dai ricorrenti al precedente di Cass. SS.UU. n. 13979/2007, che si riferiva, per la Corte, ad una ipotesi del tutto diversa, essendo i buoni del caso allora analizzato diversi sin dall'origine rispetto a quanto previsto dal D.M. applicabile;
ha, tuttavia, evidenziando che,
in tale caso, si poneva un problema di tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori, da tutelare, alla luce di quanto indicato nell'art. 173, comma 3,
pagina 7 di 13 D.P.R. n. 156 del 1973, che impone di "procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore".
Applicando tale principio al diverso caso da essa affrontato, ne ha quindi tratto l'avviso che, in caso di ambigua regolamentazione del tasso di interesse per l'ultimo decennio, a fronte della presenza di elementi discordanti (dati da un lato dalla apposizione del timbro della serie Q/P e della tabella con i rendimenti per i primi 20 anni e dalla contestuale previsione di altri tassi per l'ultimo decennio), avrebbe dovuto, anzitutto, accertarsi la volontà negoziale delle parti.
Nello svolgere tale verifica, la S.C. ha, quindi, precisato che sarebbe errato trarre, a livello ermeneutico, indicazioni decisive dalla mera presenza dei tassi per l'ultimo decennio;
e ciò in quanto deve essere verificato il significato delle espressioni utilizzate "alla luce dell'intero contesto contrattuale", mentre
"l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo".
Non è, allora, conforme ai richiamati principi consolidati in materia, un'
interpretazione del testo negoziale che, "obliterando la manifestata volontà,
desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie "Q/P" e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire un' univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie "P".
pagina 8 di 13 Tale soluzione ermeneutica finirebbe per parcellizzare il dato testuale "non tenendo infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico. Infatti - e ciò si desume con puntualità da quanto trascritto in memoria dallo stesso ricorrente- la nuova stampigliatura consta dell'indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio,
che si vorrebbero applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell'intera tabella della serie "P", cui non appartiene il buono".
Conclude, quindi, la Cassazione deducendo che "se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella
(riferita a una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie "Q/P". L'elemento di anomalia è tanto più percettibile ove si consideri che,
come rettamente rilevato dal Tribunale, per i titoli della serie "Q/P" l'art. 5 del d.m. 13
giugno 1986 imponeva proprio una stampigliatura "recante la misura dei nuovi tassi", e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari. Tale interpretazione non è in ogni caso contraria a buona fede, giacché l'art. 1366 c.c., "impone di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non pagina 9 di 13 possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio".
Trattandosi di lacuna di disciplina negoziale occorre, quindi, fare riferimento non all'art. 1339 c.c. (che si applica quando le parti hanno previsto una disciplina diversa da quella legale), ma all'art. 1374 c.c., attraverso un meccanismo di integrazione legale operante in mancanza di una diversa volontà
delle parti;
tale integrazione avviene ad opera della legge "visto che il d.m. 13
giugno 1986 ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi".
Prosegue, quindi, la Corte precisando che "secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
del 2007, le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo
(salvo il caso, che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un momento successivo all'emissione dei buoni): onde le dette previsioni hanno natura dispositiva. L'integrazione trova, poi, una propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale: va qui rammentata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così Cass. 21 marzo 2014, n. 6747; cfr. pure, in tema: Cass. 14 giugno 2002,
n. 8577; Cass. 17 giugno 1994, n. 5862; Cass. 14 marzo 1983, n. 1884). Questo processo di completamento della disciplina del titolo non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156/1973, secondo cui gli interessi vengono corrisposti della tabella riportata a tergo dei buoni". La disposizione preserva l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto pagina 10 di 13 ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
appare invece irragionevole e contrario a una interpretazione della norma che sia rispettosa dell'art. 47 Cost., sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore. Sintomaticamente, nemmeno ha sostenuto ciò
nel presente giudizio. In conclusione, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse - aventi "effetto per i buoni di nuova serie", a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 -
possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo".
Sulla scorta di tali motivazioni i ricorsi sono stati rigettati, con conseguente conferma della tesi di e della liquidazione da essa effettuata. Parte_1
Occorre, ancora, rammentare che, in seguito a tali pronunce, anche il Collegio
di coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario ha mutato orientamento,
posto che, con la decisione n. 9321 del 26.9.2023, che richiama, nella motivazione, il ruolo nomofilattico della Cassazione, ha chiarito che “Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all'art. 5, comma 2, del decreto pagina 11 di 13 medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria” (Arbitro bancario finanziario sez. collegio di coordinamento, 26/09/2023, n.9321).
E ancora si rammenta che “In tema di buoni postali, va osservato che il meccanismo di sostituzione automatica, di cui all'art. 1339 c.c., opera sia nell'ipotesi in cui i patti conclusi tra i contraenti sugli interessi da corrispondere si pongano in contrasto con tali norme, sia nel caso in cui i tassi d'interesse inerenti a una determinata serie di BPF
siano riportati nel titolo in maniera inesatta o incompleta. Invero, l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie "Q/P" deve escludere che la predetta omessa specificazione possa ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse originariamente presenti sui titoli (e relativo alla precedente serie P), atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.6.1986 del D.M. 13.06.1986
modificativo dei rendimenti e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni presso gli uffici postali assumono valore di conoscenza legale” (Tribunale Benevento, 31/10/2023, n.2177)
2.2. Fornite tali coordinate giurisprudenziali, l'opposizione spiegata da
[...]
è fondata già in accoglimento del primo motivo di opposizione Parte_1
rubricato “carenza dei requisiti di certezza e di esigibilità del credito ingiunto” che può essere declinato anche sub specie di inesistenza del credito oggetto di ingiunzione;
sicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato, rendendosi superfluo il vaglio di ogni altra ragione di opposizione che si intende assorbita.
3. I mutamenti giurisprudenziali sul tema e la circostanza secondo cui la
LI ha chiesto l'ingiunzione di pagamento, riponendo, ragionevolmente pagina 12 di 13 affidamento sulla decisione in atti del 26-11-2020 dell'Arbitrato Finanziario,
Collegio di Palermo, militano nella direzione dell'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice
unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 878/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2021 emesso dal Tribunale di Patti e depositato l'11-05-2021 nel procedimento n. 558/2021 R.G.;
2. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c.
Così deciso in Patti, il 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 13 di 13