TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9467 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 20755/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20755/2020 promossa da:
(C.F. ) - Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI NAPOLI
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO Controparte_1 P.IVA_3
ROTOLI giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
16/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società il Controparte_1
pagina 1 di 9 ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 4872/2020 emesso il 03/09/2020, con il quale si ingiungeva all'Amministrazione opponente il pagamento della somma di € 325.627,16 oltre spese e interessi moratori ex art. 5, d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivi per servizi espletati in esecuzione di convenzioni, stipulate con l'amministrazione, per l'accoglienza e l'assistenza ai migranti richiedenti protezione internazionale.
L'opponente ha dedotto, a base dell'opposizione, in via preliminare, che la società cedente non aveva adempiuto ai propri obblighi di rendicontazione, posto che le fatture inviate non erano corredate della documentazione completa, prescritta dal decreto del 18/10/2017 del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con riferimento alla fattura n. 910/2018, poi, l'Amministrazione opponente ha eccepito di aver già liquidato un acconto, nella misura dell'80%, con delibera dirigenziale prot. 36263 del 04.02.2020, in corso di pagamento, a seguito del riaccreditamento - da parte del - dei Parte_1 fondi destinati all'estinzione dei debiti pregressi;
pertanto, vi era stato l'accredito di un acconto dell'80% in attesa delle necessarie integrazioni documentali. Ha, infine, dedotto, l'opponente, che l'Amministrazione attendeva, per poter procedere alla liquidazione dei corrispettivi, l'accreditamento dei necessari fondi dal , Parte_1 ricevuti soltanto nel mese di settembre 2020, come anche previsto nel contratto, in cui si precisava che i pagamenti sarebbero stati effettuati “nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale, …, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del ”. Da ciò derivava, a dire Parte_1 dell'amministrazione, anche l'esclusione del diritto della opposta al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/02, essendo stata, l'amministrazione, nell'impossibilità di eseguire tempestivamente la prestazione per causa ad essa non imputabile.
Per i motivi sopra indicati, l'opponente ha chiesto “accogliere l'opposizione e per
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituita la eccependo l'infondatezza dell'opposizione, Controparte_1 avendo la cedente – l'” - sempre trasmesso, Controparte_2 unitamente alle fatture elettroniche, la prescritta rendicontazione, dove era pagina 2 di 9 specificamente indicato il nominativo del cittadino straniero ospitato, i dati anagrafici dello stesso, la data di ingresso e i giorni di presenza, come provato in sede monitoria, documentazione che mai era stata contestata dall'amministrazione prima del presente giudizio. Ha, poi, dedotto che non risultava pagato l'80% del credito azionato, come eccepito dalla , seppur deliberato. Parte_3
Con rifermento all'eccezione secondo la quale il pagamento era subordinato all'erogazione del finanziamento, da parte del , l'opposta ha eccepito che il Parte_1 principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., unitamente alle previsioni dell'art. 81 Cost., impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria. Pertanto, la clausola contenuta nella convenzione inter partes, ove intesa nel senso di differire l'esigibilità del credito alla materiale erogazione delle risorse finanziarie, andava dichiarata nulla ex artt.
1418, I co. e 1419 c.c. - ferma restando la validità del contratto, per la parte restante
- per violazione di norme imperative, ovvero del D. Lgs. n. 267 del 2000, artt. 3, 4, 5
e 7 D. Lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e dell'art. 64 D. Lgs. n. 163 del 2006, risultando gravemente inique in danno del creditore, rendendo incerto e non prevedibile ex ante il termine in cui la P.A. avrebbe potuto effettivamente procedere al pagamento, siccome ancorato al momento della concreta erogazione dei fondi sulla contabilità speciale, in alcun modo individuato e/o individuabile.
Ha perciò concluso, l'opposta, chiedendo: “Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto op-posto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né si presenta di pronta soluzione, ovvero, in subordine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma non contestata pari a €
260.501,72, corrispondente all'80% del credito in-giunto, ai sensi del novellato art.
648 - I comma, 2^ parte, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lvo 231/02; - Nel merito, rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, e quindi confermare il decreto ingiuntivo;
- Con condanna del ministero opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Con le note di trattazione depositate per la prima udienza, la ha eccepito Parte_3
l'inopponibilità della cessione del credito intervenuta tra e l'odierna parte CP_2
pagina 3 di 9 opposta per la mancata adesione dell'amministrazione ceduta, in violazione dell'art. 70, r.d. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 9, all. E, l. 20.03.1865, n. 2248.
Rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria – anche parziale – la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assegnata a sentenza, all'udienza del 16/6/25, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata e debba pertanto essere rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inopponibilità del credito, eccezione che, in quanto attinente al fondamento della domanda proposta dal cessionario e idonea a rendere inefficace la cessione, deve ritenersi rilevabile d'ufficio (e perciò da esaminare, pur se eccepita dall'opponente tardivamente).
Parte opponente ha eccepito l'inopponibilità della cessione per la mancata adesione dell'amministrazione ceduta;
infatti, l'art. 70 del R.D. 2248/1865, prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima” e l'art. 9 prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
E' indubbio che la cessione dei crediti attiene ad un contratto di somministrazione che, all'epoca della cessione, era ancora in corso. Così come è incontestato che la cessione del credito alla società opposta sia stata regolarmente notificata all'amministrazione ceduta, ma questa non abbia dato adesione alla cessione, né
l'abbia espressamente rifiutata.
Parte opposta, a fronte della suddetta eccezione, ha richiamato l'applicabilità, nella fattispecie, della L. 52/91, sulla cessione di crediti d'impresa. Detta ultima eccezione
è fondata.
Ai fini della definizione della disciplina applicabile, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la materia degli appalti della PA e delle relative cessioni. E' vero che, per quanto riguarda le cessioni aventi ad oggetto somme pagina 4 di 9 dovute dalle PA per somministrazioni, forniture ed appalti, l'art. 70 comma 3 R.D. n.
2440/1923, nel prevedere che devono osservarsi le disposizioni dell'art. 9, all. E, L.
n. 2248/1865, ha subordinato l'efficacia della cessione, per i contratti in corso, all'adesione della pubblica amministrazione interessata e tanto evidenzia come il legislatore, rispetto a tali rapporti di durata, abbia ravvisato l'esigenza di garantire, mediante l'accettazione dell'amministrazione, la regolare esecuzione degli stessi, evitando che, durante l'esecuzione medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così essere compromessa l'ulteriore prosecuzione del rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27 agosto 2014 n. 18339).
Tuttavia, l'intervento dell'art. 26 della L. n. 109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), ha esteso le disposizioni della L. n. 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa ai crediti verso le P.A. derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
in particolare, l'art. 115 del regolamento approvato con D.P.R. n.
554/1999, nel darvi attuazione, ha previsto che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a titolo di corrispettivo di appalto, possano essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
in questo caso, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione. Tale disciplina è stata sostanzialmente recepita dall'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), che ha esteso l'applicabilità della disciplina della L. 52/91 a tutti i contratti di appalto, dunque, non solo appalti di lavori, ma anche appalti di servizi e forniture (come nella specie), pur limitando l'applicazione alle sole stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni. Tale norma ha introdotto una particolare forma di silenzio-assenso della P.A., stabilendo che la cessione diventa opponibile nei confronti della stessa in mancanza di rifiuto manifestato nel termine di 45 giorni e, a differenza di quanto disposto dalla L. n. 52/1991 per la cessione dei crediti di impresa in generale, non pagina 5 di 9 prevede, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. n. 52/91,
l'applicazione della disciplina codicistica (Cass.Civ., 24 settembre 2007 n. 19571).
Con l'avvento del nuovo codice dei contratti pubblici nel 2023 il richiamo alla L. n.
52/91 è stato rinnovato all'art.120 co.12 il quale fa riferimento anche all'all. II.14 dello stesso d.lgs. 36/2023 che, all'art.6, reca la disciplina della cessione del credito riproponendo il meccanismo del silenzio-assenso così come delineato dal precedente codice e stabilendo il termine per il rifiuto in 30 giorni dalla notifica della cessione.
Tanto premesso e ricostruito, parte opposta ha invocato l'applicabilità, alla presente cessione dei crediti, della disciplina della cessione dei crediti d'impresa, stante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. 52/91, essendo, la cessionaria, una banca/intermediario finanziario e svolgendo, la cedente, attività imprenditoriale;
ritiene, infatti, applicabile la disciplina della L. n.52/91 così come richiamata dal codice degli appalti.
L'eccezione dell'opposta merita accoglimento, rientrando la cessionaria, nella categoria dei soggetti indicati nella L. 52/91 (banca/intermediario finanziario) con la conseguente applicabilità, alla fattispecie in esame, della relativa disciplina.
Pertanto, essendo stata, la cessione del credito, regolarmente notificata alla
, e non essendo documentato alcun espresso rifiuto dell'amministrazione Parte_3 ceduta, la cessione del credito in esame risulta opponibile alla opponente.
E' poi infondata anche l'eccezione – per vero sollevata solo nelle comparse conclusionali dall'amministrazione opponente – di insussistenza del contratto intercorso tra l'associazione cedente e la , avendo, l'opposta, sin dalla fase Parte_3 monitoria, depositato il contratto prot. n. 224223/2017, di affidamento gestione servizi di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, sottoscritto dalle parti, con il quale la Controparte_3 affidava all'operatore i servizi assistenziali di cui alle fatture oggetto del CP_2 presente giudizio, per il periodo I settembre 2017 – 31 dicembre 2017, salvo eventuali proroghe in caso di necessità. La scadenza del detto contratto veniva regolarmente prorogata fino al 31/12/18, come da documentazione prodotta in atti, sin dalla fase monitoria (cfr. doc.ti 2-3 Proroga con validità 1.01.18 – 30.09.18 doc.
4, Proroga con validità 1.10.18 – 31.12.18). In ogni caso, l'eccezione deve dirsi pagina 6 di 9 certamente tardiva, avendo, sin dall'atto di opposizione, la , dato per Parte_3 pacifico il contratto tra le parti, così come le successive proroghe, tanto da affermare e provare l'intervenuto pagamento di una quota, pari all'80% della fattura n.
910/18.
Infondata è altresì l'eccezione di mancata rendicontazione dei servizi svolti;
ed infatti, parte opposta ha sufficientemente provato che l' Controparte_2 provvedeva a trasmettere alla Prefettura, unitamente alle fatture elettroniche
[...]
e in allegato alle stesse, i documenti indicativi dei nominativi dei cittadini stranieri ospitati, i loro dati anagrafici, nonchè la data di ingresso e i giorni di presenza nella struttura;
tutti dati necessari e sufficienti alla determinazione del corrispettivo dovuto all'associazione. La rendicontazione appare completa e trasmessa nel rispetto della normativa di riferimento;
d'altra parte, non risulta che, durante il rapporto contrattuale, il Ministero-Prefettura abbia mai contestato l'incompletezza della rendicontazione o la carenza della documentazione;
né risulta aver mai contestato la mancata prestazione del servizio e ciò anche alla luce del documento depositato dalla (rilasciato dal Servizio contabilità e gestione finanziaria della Parte_3
che attesterebbe l'intervenuto rifiuto, da parte del sistema Parte_3
SICOGE, come dedotto dall'opponente, per la mancanza di “dichiarazione relazione”)
a seguito del quale non veniva richiesta all'associazione alcuna integrazione documentale.
Non rileva, poi, la circostanza – integrante una condizione sospensiva del pagamento, a dire della - della mancata erogazione del finanziamento da Parte_3 parte del . Ed invero, ritiene, questo Giudice, che l'indicazione, nel Parte_1 contratto, del pagamento “nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale” non costituisca, per come formulata, una vera e propria condizione sospensiva del pagamento da parte dell'amministrazione. In ogni caso, anche qualora volesse qualificarsi, detta clausola, come condizione sospensiva (di natura potestativa mista) del pagamento,
l'amministrazione, al fine di farla valere, avrebbe dovuto fornire prova di essersi comportata secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1358 c.c., ad esempio provando di aver richiesto nei termini l'accreditamento delle somme necessarie per la pagina 7 di 9 liquidazione dei servizi e di essersi attivata a tal fine, prova assolutamente non esibita.
Peraltro, allo stato, non risulta ancora effettuato il pagamento delle fatture, laddove, dalla documentazione in atti, emerge che l'accreditamento dei fondi avveniva sin dai mesi di ottobre e novembre del 2019 (quasi un anno prima del ricorso monitorio); dunque, sarebbe comunque non giustificato l'ulteriore ritardo nel pagamento.
Infine, parte opponente ha eccepito di aver provveduto, con la Determina dirigenziale del 6/9/19, al pagamento parziale – nella misura dell'80% dei servizi resi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 presso la struttura dell'associazione - pari CP_2 alla somma di € 260.501,72, in attesa di completare le verifiche contabili sulle prestazioni rese dall'associazione . CP_2
Al riguardo, va detto che l'opponente, pur depositando la determina dirigenziale del
4/2/20 con cui viene disposto il pagamento, non ha fornito adeguata prova della effettiva liquidazione della suddetta somma, liquidazione che è stata smentita dalla opposta e che, pertanto, in mancanza di prova, deve ritenersi non ancora avvenuta.
In ogni caso, la delibera indica come destinatario del pagamento, l'Associazione cedente e non l'odierna opposta-cessionaria; pertanto, anche ove fosse stata effettuata la relativa liquidazione, la stessa non sarebbe liberatoria, in quanto intervenuta in favore della cedente anche dopo la notifica della cessione del credito
(del 29/10/18) e, quindi, di un soggetto non legittimato a ricevere il pagamento.
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione deve dirsi infondata e va, dunque, rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/14, aggiornati con il DM 147/22, secondo lo scaglione corrispondente al valore della domanda e i parametri medi (per la fase decisionale) e minimi (per le altre fasi), in ragione dell'attività processuale svolta nel giudizio di opposizione e della non particolare complessità delle questioi giuridiche affrontate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4872/2020 emesso il 03/09/2020, proposta da
[...] nei confronti di Parte_4 CP_1
, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente alle spese di lite sostenute dall'opposta per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che si liquidano in € 14.31,00, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20755/2020 promossa da:
(C.F. ) - Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI NAPOLI
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO Controparte_1 P.IVA_3
ROTOLI giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
16/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società il Controparte_1
pagina 1 di 9 ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 4872/2020 emesso il 03/09/2020, con il quale si ingiungeva all'Amministrazione opponente il pagamento della somma di € 325.627,16 oltre spese e interessi moratori ex art. 5, d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivi per servizi espletati in esecuzione di convenzioni, stipulate con l'amministrazione, per l'accoglienza e l'assistenza ai migranti richiedenti protezione internazionale.
L'opponente ha dedotto, a base dell'opposizione, in via preliminare, che la società cedente non aveva adempiuto ai propri obblighi di rendicontazione, posto che le fatture inviate non erano corredate della documentazione completa, prescritta dal decreto del 18/10/2017 del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con riferimento alla fattura n. 910/2018, poi, l'Amministrazione opponente ha eccepito di aver già liquidato un acconto, nella misura dell'80%, con delibera dirigenziale prot. 36263 del 04.02.2020, in corso di pagamento, a seguito del riaccreditamento - da parte del - dei Parte_1 fondi destinati all'estinzione dei debiti pregressi;
pertanto, vi era stato l'accredito di un acconto dell'80% in attesa delle necessarie integrazioni documentali. Ha, infine, dedotto, l'opponente, che l'Amministrazione attendeva, per poter procedere alla liquidazione dei corrispettivi, l'accreditamento dei necessari fondi dal , Parte_1 ricevuti soltanto nel mese di settembre 2020, come anche previsto nel contratto, in cui si precisava che i pagamenti sarebbero stati effettuati “nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale, …, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del ”. Da ciò derivava, a dire Parte_1 dell'amministrazione, anche l'esclusione del diritto della opposta al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/02, essendo stata, l'amministrazione, nell'impossibilità di eseguire tempestivamente la prestazione per causa ad essa non imputabile.
Per i motivi sopra indicati, l'opponente ha chiesto “accogliere l'opposizione e per
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituita la eccependo l'infondatezza dell'opposizione, Controparte_1 avendo la cedente – l'” - sempre trasmesso, Controparte_2 unitamente alle fatture elettroniche, la prescritta rendicontazione, dove era pagina 2 di 9 specificamente indicato il nominativo del cittadino straniero ospitato, i dati anagrafici dello stesso, la data di ingresso e i giorni di presenza, come provato in sede monitoria, documentazione che mai era stata contestata dall'amministrazione prima del presente giudizio. Ha, poi, dedotto che non risultava pagato l'80% del credito azionato, come eccepito dalla , seppur deliberato. Parte_3
Con rifermento all'eccezione secondo la quale il pagamento era subordinato all'erogazione del finanziamento, da parte del , l'opposta ha eccepito che il Parte_1 principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., unitamente alle previsioni dell'art. 81 Cost., impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria. Pertanto, la clausola contenuta nella convenzione inter partes, ove intesa nel senso di differire l'esigibilità del credito alla materiale erogazione delle risorse finanziarie, andava dichiarata nulla ex artt.
1418, I co. e 1419 c.c. - ferma restando la validità del contratto, per la parte restante
- per violazione di norme imperative, ovvero del D. Lgs. n. 267 del 2000, artt. 3, 4, 5
e 7 D. Lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e dell'art. 64 D. Lgs. n. 163 del 2006, risultando gravemente inique in danno del creditore, rendendo incerto e non prevedibile ex ante il termine in cui la P.A. avrebbe potuto effettivamente procedere al pagamento, siccome ancorato al momento della concreta erogazione dei fondi sulla contabilità speciale, in alcun modo individuato e/o individuabile.
Ha perciò concluso, l'opposta, chiedendo: “Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto op-posto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né si presenta di pronta soluzione, ovvero, in subordine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma non contestata pari a €
260.501,72, corrispondente all'80% del credito in-giunto, ai sensi del novellato art.
648 - I comma, 2^ parte, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lvo 231/02; - Nel merito, rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, e quindi confermare il decreto ingiuntivo;
- Con condanna del ministero opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Con le note di trattazione depositate per la prima udienza, la ha eccepito Parte_3
l'inopponibilità della cessione del credito intervenuta tra e l'odierna parte CP_2
pagina 3 di 9 opposta per la mancata adesione dell'amministrazione ceduta, in violazione dell'art. 70, r.d. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 9, all. E, l. 20.03.1865, n. 2248.
Rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria – anche parziale – la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assegnata a sentenza, all'udienza del 16/6/25, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata e debba pertanto essere rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inopponibilità del credito, eccezione che, in quanto attinente al fondamento della domanda proposta dal cessionario e idonea a rendere inefficace la cessione, deve ritenersi rilevabile d'ufficio (e perciò da esaminare, pur se eccepita dall'opponente tardivamente).
Parte opponente ha eccepito l'inopponibilità della cessione per la mancata adesione dell'amministrazione ceduta;
infatti, l'art. 70 del R.D. 2248/1865, prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima” e l'art. 9 prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
E' indubbio che la cessione dei crediti attiene ad un contratto di somministrazione che, all'epoca della cessione, era ancora in corso. Così come è incontestato che la cessione del credito alla società opposta sia stata regolarmente notificata all'amministrazione ceduta, ma questa non abbia dato adesione alla cessione, né
l'abbia espressamente rifiutata.
Parte opposta, a fronte della suddetta eccezione, ha richiamato l'applicabilità, nella fattispecie, della L. 52/91, sulla cessione di crediti d'impresa. Detta ultima eccezione
è fondata.
Ai fini della definizione della disciplina applicabile, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la materia degli appalti della PA e delle relative cessioni. E' vero che, per quanto riguarda le cessioni aventi ad oggetto somme pagina 4 di 9 dovute dalle PA per somministrazioni, forniture ed appalti, l'art. 70 comma 3 R.D. n.
2440/1923, nel prevedere che devono osservarsi le disposizioni dell'art. 9, all. E, L.
n. 2248/1865, ha subordinato l'efficacia della cessione, per i contratti in corso, all'adesione della pubblica amministrazione interessata e tanto evidenzia come il legislatore, rispetto a tali rapporti di durata, abbia ravvisato l'esigenza di garantire, mediante l'accettazione dell'amministrazione, la regolare esecuzione degli stessi, evitando che, durante l'esecuzione medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così essere compromessa l'ulteriore prosecuzione del rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27 agosto 2014 n. 18339).
Tuttavia, l'intervento dell'art. 26 della L. n. 109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), ha esteso le disposizioni della L. n. 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa ai crediti verso le P.A. derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
in particolare, l'art. 115 del regolamento approvato con D.P.R. n.
554/1999, nel darvi attuazione, ha previsto che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a titolo di corrispettivo di appalto, possano essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
in questo caso, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione. Tale disciplina è stata sostanzialmente recepita dall'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), che ha esteso l'applicabilità della disciplina della L. 52/91 a tutti i contratti di appalto, dunque, non solo appalti di lavori, ma anche appalti di servizi e forniture (come nella specie), pur limitando l'applicazione alle sole stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni. Tale norma ha introdotto una particolare forma di silenzio-assenso della P.A., stabilendo che la cessione diventa opponibile nei confronti della stessa in mancanza di rifiuto manifestato nel termine di 45 giorni e, a differenza di quanto disposto dalla L. n. 52/1991 per la cessione dei crediti di impresa in generale, non pagina 5 di 9 prevede, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. n. 52/91,
l'applicazione della disciplina codicistica (Cass.Civ., 24 settembre 2007 n. 19571).
Con l'avvento del nuovo codice dei contratti pubblici nel 2023 il richiamo alla L. n.
52/91 è stato rinnovato all'art.120 co.12 il quale fa riferimento anche all'all. II.14 dello stesso d.lgs. 36/2023 che, all'art.6, reca la disciplina della cessione del credito riproponendo il meccanismo del silenzio-assenso così come delineato dal precedente codice e stabilendo il termine per il rifiuto in 30 giorni dalla notifica della cessione.
Tanto premesso e ricostruito, parte opposta ha invocato l'applicabilità, alla presente cessione dei crediti, della disciplina della cessione dei crediti d'impresa, stante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. 52/91, essendo, la cessionaria, una banca/intermediario finanziario e svolgendo, la cedente, attività imprenditoriale;
ritiene, infatti, applicabile la disciplina della L. n.52/91 così come richiamata dal codice degli appalti.
L'eccezione dell'opposta merita accoglimento, rientrando la cessionaria, nella categoria dei soggetti indicati nella L. 52/91 (banca/intermediario finanziario) con la conseguente applicabilità, alla fattispecie in esame, della relativa disciplina.
Pertanto, essendo stata, la cessione del credito, regolarmente notificata alla
, e non essendo documentato alcun espresso rifiuto dell'amministrazione Parte_3 ceduta, la cessione del credito in esame risulta opponibile alla opponente.
E' poi infondata anche l'eccezione – per vero sollevata solo nelle comparse conclusionali dall'amministrazione opponente – di insussistenza del contratto intercorso tra l'associazione cedente e la , avendo, l'opposta, sin dalla fase Parte_3 monitoria, depositato il contratto prot. n. 224223/2017, di affidamento gestione servizi di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, sottoscritto dalle parti, con il quale la Controparte_3 affidava all'operatore i servizi assistenziali di cui alle fatture oggetto del CP_2 presente giudizio, per il periodo I settembre 2017 – 31 dicembre 2017, salvo eventuali proroghe in caso di necessità. La scadenza del detto contratto veniva regolarmente prorogata fino al 31/12/18, come da documentazione prodotta in atti, sin dalla fase monitoria (cfr. doc.ti 2-3 Proroga con validità 1.01.18 – 30.09.18 doc.
4, Proroga con validità 1.10.18 – 31.12.18). In ogni caso, l'eccezione deve dirsi pagina 6 di 9 certamente tardiva, avendo, sin dall'atto di opposizione, la , dato per Parte_3 pacifico il contratto tra le parti, così come le successive proroghe, tanto da affermare e provare l'intervenuto pagamento di una quota, pari all'80% della fattura n.
910/18.
Infondata è altresì l'eccezione di mancata rendicontazione dei servizi svolti;
ed infatti, parte opposta ha sufficientemente provato che l' Controparte_2 provvedeva a trasmettere alla Prefettura, unitamente alle fatture elettroniche
[...]
e in allegato alle stesse, i documenti indicativi dei nominativi dei cittadini stranieri ospitati, i loro dati anagrafici, nonchè la data di ingresso e i giorni di presenza nella struttura;
tutti dati necessari e sufficienti alla determinazione del corrispettivo dovuto all'associazione. La rendicontazione appare completa e trasmessa nel rispetto della normativa di riferimento;
d'altra parte, non risulta che, durante il rapporto contrattuale, il Ministero-Prefettura abbia mai contestato l'incompletezza della rendicontazione o la carenza della documentazione;
né risulta aver mai contestato la mancata prestazione del servizio e ciò anche alla luce del documento depositato dalla (rilasciato dal Servizio contabilità e gestione finanziaria della Parte_3
che attesterebbe l'intervenuto rifiuto, da parte del sistema Parte_3
SICOGE, come dedotto dall'opponente, per la mancanza di “dichiarazione relazione”)
a seguito del quale non veniva richiesta all'associazione alcuna integrazione documentale.
Non rileva, poi, la circostanza – integrante una condizione sospensiva del pagamento, a dire della - della mancata erogazione del finanziamento da Parte_3 parte del . Ed invero, ritiene, questo Giudice, che l'indicazione, nel Parte_1 contratto, del pagamento “nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale” non costituisca, per come formulata, una vera e propria condizione sospensiva del pagamento da parte dell'amministrazione. In ogni caso, anche qualora volesse qualificarsi, detta clausola, come condizione sospensiva (di natura potestativa mista) del pagamento,
l'amministrazione, al fine di farla valere, avrebbe dovuto fornire prova di essersi comportata secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1358 c.c., ad esempio provando di aver richiesto nei termini l'accreditamento delle somme necessarie per la pagina 7 di 9 liquidazione dei servizi e di essersi attivata a tal fine, prova assolutamente non esibita.
Peraltro, allo stato, non risulta ancora effettuato il pagamento delle fatture, laddove, dalla documentazione in atti, emerge che l'accreditamento dei fondi avveniva sin dai mesi di ottobre e novembre del 2019 (quasi un anno prima del ricorso monitorio); dunque, sarebbe comunque non giustificato l'ulteriore ritardo nel pagamento.
Infine, parte opponente ha eccepito di aver provveduto, con la Determina dirigenziale del 6/9/19, al pagamento parziale – nella misura dell'80% dei servizi resi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 presso la struttura dell'associazione - pari CP_2 alla somma di € 260.501,72, in attesa di completare le verifiche contabili sulle prestazioni rese dall'associazione . CP_2
Al riguardo, va detto che l'opponente, pur depositando la determina dirigenziale del
4/2/20 con cui viene disposto il pagamento, non ha fornito adeguata prova della effettiva liquidazione della suddetta somma, liquidazione che è stata smentita dalla opposta e che, pertanto, in mancanza di prova, deve ritenersi non ancora avvenuta.
In ogni caso, la delibera indica come destinatario del pagamento, l'Associazione cedente e non l'odierna opposta-cessionaria; pertanto, anche ove fosse stata effettuata la relativa liquidazione, la stessa non sarebbe liberatoria, in quanto intervenuta in favore della cedente anche dopo la notifica della cessione del credito
(del 29/10/18) e, quindi, di un soggetto non legittimato a ricevere il pagamento.
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione deve dirsi infondata e va, dunque, rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/14, aggiornati con il DM 147/22, secondo lo scaglione corrispondente al valore della domanda e i parametri medi (per la fase decisionale) e minimi (per le altre fasi), in ragione dell'attività processuale svolta nel giudizio di opposizione e della non particolare complessità delle questioi giuridiche affrontate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4872/2020 emesso il 03/09/2020, proposta da
[...] nei confronti di Parte_4 CP_1
, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente alle spese di lite sostenute dall'opposta per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che si liquidano in € 14.31,00, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9