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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente e Relatore MURINO ANTONELLA, Giudice SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Oristano - Indirizzo resistente 1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07520241460000017003 VARI proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001083503000 IMP.SOST. REDD. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170003440544000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004140367000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004422405000 IMP SOST RED 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004422405000 RIT FONTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190000204312000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190000495743000 CON OP IRRIGUE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190001816444000 CAN OCC SPAZI P 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190003369039000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190003369140000 CONT OP IRRIGUE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520200000870857000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520200002521207000 CAN OCC SPAZI P 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520210001624342000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520210001624342000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520230000982709000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n.
07520241460000017003, di complessivi 26.661,83 Eur, notificata il giorno 8.5.2025 con posta elettronica certificata, con la quale l'agente della riscossione ha preteso il pagamento degli importi relativi alle cartelle indicate in oggetto
Il ricorrente ha in particolare contestato la pretesa eccependo:
1. La nullità degli atti impositivi perché emessi e firmati da soggetti privi di legittimazione;
2. L'intervenuta decadenza e la prescrizione quinquennale, maturata prima e dopo la notifica dei titoli;
3. L'omessa o l'inesistente notifica degli atti opposti
4. La violazione dell'art. 77, DPR 602/1973, stante l'omessa notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
5. Il difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria e la violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio preventivo. Il concessionario si è costituito depositando le notifiche degli atti presupposti e del preavviso di iscrizione ipotecaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato. L'art. 77, DPR 602/1973, comma 2-bis, prevede che l'agente della riscossione proceda alla notifica con cui comunica al contribuente che, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni, verrà iscritta ipoteca.
Mediante tale comunicazione, pertanto, il contribuente viene reso edotto della esistenza di una pretesa tributaria e gli viene intimato il relativo pagamento avvisandolo che, in difetto, si procederà alla iscrizione di ipoteca.
L'agente della riscossione ha prodotto in giudizio la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria numero 07576202400000174000, notificata con pec del 20.5.2024, all'indirizzo
Email_1. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere e la precisa indicazione degli atti presupposti di cui è chiesto l'adempimento, con tutti i relativi dati (natura del tributo, ente impositore, importo dovuto). Pertanto, è da rigettare la contestazione relativa alla iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dalla comunicazione prevista dall'art. 77 co. 2 bis dpr citato. Come chiarito, infatti, l'agente ha correttamente notificato la comunicazione.
***
Quanto ai profili che riguardano gli asseriti vizi delle notifiche via pec, si osserva che ai sensi degli artt. 26 e 60 ter, d.p.r. 602 del 1973, la cartella di pagamento può essere direttamente notificata dall'ufficio competente ai professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'indice INI-PEC.
Il rispetto delle modalità della notifica attestano il contenuto dell'atto notificato, la data e l'ora, con capacità probatoria identica alla notifica analogica. Né rileva il soggetto che materialmente ha provveduto all'invio del messaggio poiché il sistema è organizzato in maniera tale da rendere certezza dell'invio da parte dell'ente, cui la casella di partenza è riferibile, senza che possa sorgere a tal riguardo dubbio sul soggetto notificatore o sulla sua legittimazione.
***
In merito alla mancata riferibilità della casella di invio ad una di quelle inserite nel registro Ini-PEC, si osserva che oramai da tempo la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684 del 2023; più di recente 14407 del 2025).
Poiché è pacifico che la casella fosse riferibile all'agente della riscossione ed il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio, il motivo è senz'altro pretestuoso ed infondato.
***
Peraltro, l'agente della riscossione ha prodotto numerose intimazioni di pagamento nel tempo notificate, sempre mediante pec, relative agli atti presupposti impugnati. Avverso tutti questi atti, il ricorrente, che peraltro non ha contestato di averli ricevuti, non ha proposto impugnazione.
Ciò precisato, ad avviso della Corte, non è necessario procedere ad un esame di ciascuna singola notifica degli atti presupposti, essendo sufficiente esaminare la ultima intimazione trasmessa al contribuente e non impugnata. Infatti, per costante orientamento della
Suprema Corte, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quello di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n.
34902). La più recente giurisprudenza, ha anche da ciò desunto, sulla base della previsione dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - che “se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica” ( tra le tante Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 22108 del 2024). Sembra sostenere un contrario principio la isolata pronuncia Cass. 16743 del 2024 che non può essere tuttavia condivisa.
Il ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui il ricorrente, impugnando la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha inteso impugnare gli atti presupposti, essendo decaduto da tale potere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo esclusa fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1489,00 oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente e Relatore MURINO ANTONELLA, Giudice SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Oristano - Indirizzo resistente 1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07520241460000017003 VARI proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001083503000 IMP.SOST. REDD. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170003440544000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004140367000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004422405000 IMP SOST RED 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004422405000 RIT FONTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190000204312000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190000495743000 CON OP IRRIGUE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190001816444000 CAN OCC SPAZI P 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190003369039000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520190003369140000 CONT OP IRRIGUE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520200000870857000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520200002521207000 CAN OCC SPAZI P 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520210001624342000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520210001624342000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520230000982709000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n.
07520241460000017003, di complessivi 26.661,83 Eur, notificata il giorno 8.5.2025 con posta elettronica certificata, con la quale l'agente della riscossione ha preteso il pagamento degli importi relativi alle cartelle indicate in oggetto
Il ricorrente ha in particolare contestato la pretesa eccependo:
1. La nullità degli atti impositivi perché emessi e firmati da soggetti privi di legittimazione;
2. L'intervenuta decadenza e la prescrizione quinquennale, maturata prima e dopo la notifica dei titoli;
3. L'omessa o l'inesistente notifica degli atti opposti
4. La violazione dell'art. 77, DPR 602/1973, stante l'omessa notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
5. Il difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria e la violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio preventivo. Il concessionario si è costituito depositando le notifiche degli atti presupposti e del preavviso di iscrizione ipotecaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato. L'art. 77, DPR 602/1973, comma 2-bis, prevede che l'agente della riscossione proceda alla notifica con cui comunica al contribuente che, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni, verrà iscritta ipoteca.
Mediante tale comunicazione, pertanto, il contribuente viene reso edotto della esistenza di una pretesa tributaria e gli viene intimato il relativo pagamento avvisandolo che, in difetto, si procederà alla iscrizione di ipoteca.
L'agente della riscossione ha prodotto in giudizio la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria numero 07576202400000174000, notificata con pec del 20.5.2024, all'indirizzo
Email_1. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere e la precisa indicazione degli atti presupposti di cui è chiesto l'adempimento, con tutti i relativi dati (natura del tributo, ente impositore, importo dovuto). Pertanto, è da rigettare la contestazione relativa alla iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dalla comunicazione prevista dall'art. 77 co. 2 bis dpr citato. Come chiarito, infatti, l'agente ha correttamente notificato la comunicazione.
***
Quanto ai profili che riguardano gli asseriti vizi delle notifiche via pec, si osserva che ai sensi degli artt. 26 e 60 ter, d.p.r. 602 del 1973, la cartella di pagamento può essere direttamente notificata dall'ufficio competente ai professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'indice INI-PEC.
Il rispetto delle modalità della notifica attestano il contenuto dell'atto notificato, la data e l'ora, con capacità probatoria identica alla notifica analogica. Né rileva il soggetto che materialmente ha provveduto all'invio del messaggio poiché il sistema è organizzato in maniera tale da rendere certezza dell'invio da parte dell'ente, cui la casella di partenza è riferibile, senza che possa sorgere a tal riguardo dubbio sul soggetto notificatore o sulla sua legittimazione.
***
In merito alla mancata riferibilità della casella di invio ad una di quelle inserite nel registro Ini-PEC, si osserva che oramai da tempo la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684 del 2023; più di recente 14407 del 2025).
Poiché è pacifico che la casella fosse riferibile all'agente della riscossione ed il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio, il motivo è senz'altro pretestuoso ed infondato.
***
Peraltro, l'agente della riscossione ha prodotto numerose intimazioni di pagamento nel tempo notificate, sempre mediante pec, relative agli atti presupposti impugnati. Avverso tutti questi atti, il ricorrente, che peraltro non ha contestato di averli ricevuti, non ha proposto impugnazione.
Ciò precisato, ad avviso della Corte, non è necessario procedere ad un esame di ciascuna singola notifica degli atti presupposti, essendo sufficiente esaminare la ultima intimazione trasmessa al contribuente e non impugnata. Infatti, per costante orientamento della
Suprema Corte, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quello di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n.
34902). La più recente giurisprudenza, ha anche da ciò desunto, sulla base della previsione dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - che “se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica” ( tra le tante Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 22108 del 2024). Sembra sostenere un contrario principio la isolata pronuncia Cass. 16743 del 2024 che non può essere tuttavia condivisa.
Il ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui il ricorrente, impugnando la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha inteso impugnare gli atti presupposti, essendo decaduto da tale potere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo esclusa fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1489,00 oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il presidente