Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 8416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8416 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2025, proposto da
AR RO, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Riccio, con domicilio eletto in Napoli alla Via Melisurgo n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SANT'ANASTASIA, non costituito in giudizio;
nei confronti
- AN SA MO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tammaro Chiacchio e Vittoria Chiacchio, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Mille n. 74 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- GI MO, TE US, AR MO, MO MO, ZO MO, SA LL, OM LL e LV LL, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla segnalazione di un presunto abuso edilizio con contestuale richiesta di verifica di conformità urbanistica, inoltrata a mezzo PEC in data 2 agosto 2024 dalla ricorrente al Comune di Sant’Anastasia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sig. AN ER DI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. AR ELLI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 4 settembre 2025, è stata depositata formale dichiarazione, sottoscritta dal difensore della ricorrente munito di mandato speciale, con la quale si rappresenta di rinunciare al gravame;
- la dichiarazione in parola non è idonea ad integrare gli estremi della rinuncia prevista dall’art. 84 c.p.a., giacché risulta notificata solo nei confronti di alcune delle controparti, nello specifico il Comune di Sant’Anastasia e il Sig. AN ER DI;
- da essa può inferirsi, attesa la sua irritualità, solo la volontà di parte ricorrente – peraltro espressa esplicitamente – di rinunciare alla prosecuzione del presente giudizio e di manifestare, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 4 luglio 2012 n. 25); tanto anche in virtù dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti e particolari motivi, in ragione dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN MA LI, Presidente
AR ELLI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ELLI | AN MA LI |
IL SEGRETARIO