Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 17/12/2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.690 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello D'Aponte, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n.156
APPELLANTE
E
e CP_1 ONroparte_2 CP_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela DI SARRO, ONroparte_5 presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al Centro Direzionale Isola G1
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.3.2024, la società in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.1489/2024, pubblicata il 26/2/24, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di prime cure degli odierni lavoratori appellati, diretta al risarcimento del danno da usura psico-fisica per l'eccessivo lavoro straordinario svolto, l'aveva condannata al pagamento delle somme indicate in favore di ciascuno di essi, oltre gli accessori di legge.
L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea valutazione della normativa legale e contrattuale applicabile alla fattispecie
infine ha censurato la decisione per l'erronea ed eccessiva quantificazione delle somme dovute, effettuata in maniera difforme ai criteri indicati dal CCNL e richiamati dallo stesso Tribunale.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di prime cure o, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute secondo il criterio di calcolo indicato al punto c) dell'atto di appello o previo espletamento di Ctu contabile.
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati hanno eccepito l'infondatezza del gravame per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, la causa è stata decisa secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Occorre esaminare la normativa di riferimento.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
Orbene, il Tribunale ha correttamente esaminato e richiamato la disciplina applicabile al caso di specie, laddove ha evidenziato che il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”. La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili, limite sul quale la stessa società appellante concorda laddove sostiene che, ai fini del calcolo delle ore in esubero, occorreva considerare non l'anno ma il periodo consecutivo di 36 settimane, senza tuttavia contestare il computo del numero delle ore in eccedenza quali indicate dai lavoratori e documentate in atti.
Ed invero, come si legge in sentenza, sono state prodotte in primo grado dai ricorrenti-odierni appellanti- le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
ON Orbene, come osservato dal Tribunale e neppure contestato dall' gli odierni appellati hanno svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite consentito in maniera sistematica e protratta per più anni.
In merito a tale aspetto, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) ha statuito il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico– fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019).
Dunque, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto, pertanto, il diritto degli appellati al risarcimento del «danno da usura psico–fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti», con condanna dell' al pagamento degli CP_6 importi ivi liquidati.
Alla luce di quanto fin qui osservato, contrariamente a quanto ON sostenuto dall' con il secondo motivo di censura, gli odierni appellati hanno assolto pienamente all'onere della prova allegando al fascicolo di primo grado, non solo tutte le buste paga, ma anche i prospetti contabili dai quali si evincono i periodi e l'eccesso di ore di straordinario effettuate.
La Corte di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, già richiamate, ha stabilito che la maggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che
- anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Va, infine, disatteso anche il terzo motivo di censura con cui si sostiene l'erronea quantificazione delle somme, quali richieste da parte appellata e recepite dal primo giudice, e si propone un conteggio alternativo che prevede importi di gran lunga inferiori.
Ed invero tale contestazione, oltre ad essere stata effettuata, del tutto inammissibilmente, solo in grado di appello, risulta anche infondata, in quanto il Tribunale, in relazione al quantum, ha ritenuto congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10%), nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto;
l'importo ottenuto è stato, quindi, moltiplicato per le ore in eccesso rispetto al limite contrattuale.
A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria, il Giudice ha considerato a titolo di risarcimento la retribuzione oraria con applicazione della maggiorazione relativa e non si comprende quale sia l'errore compiuto.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, il gravame va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
In assenza di appello incidentale non possono inoltre recepirsi i superiori importi rivendicati da parte appellata ed i nuovi prospetti di calcolo che si assumono effettuati in maniera corretta (ossia su un periodo di 26 settimane su base oraria).
Le spese del grado seguono a soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
ON Condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA, Cpa e spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Carmela Di Sarro.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 17/12/24
Il Consigliere rel. est. Il Presidente