TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3565/2024 R.G. posta in decisione in data 15/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Parte_1
Stefania AL, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Marco NTroparte_1
Bianucci, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia all'ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, nel ricorso ex art. 473 bis c.p.c. pronunciare i provvedimenti nei termini sotto specificati:
pagina 1 di 8 NEL MERITO Per_ 1) I figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la Per_1
casa more uxorio in AG via Piave n. 23h.
2) assegnazione della casa familiare sita in Via Piave n. 23h AG (Va) alla sig.ra
[...]
con tutti i beni mobili e gli arredi. Parte_1
3) obbligo di versamento in capo al sig. AL a titolo di contributo al mantenimento dei figli della somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
5) disporre che i genitori dovranno sostenere le spese straordinarie extra assegno relative ai figli al 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 20171..
6) stabilire che il genitore non collocatario si occupi dei minori allorquando siano malati e debbano rimanere a casa dal plesso scolastico o in alternativa in mancanza di tale disponibilità venga disposto l'obbligo del pagamento del 50% dei costi per eventuale baby sitter;
7) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli minori sia durante la settimana che nei fine settimana alternati (ogni 15 giorni) secondo lo schema seguente:
SETT. 1 Parte_2
,40/8,05 H. 19,00
[...]
pagina 2 di 8 [...]
,40/8,05 MAMMA CP_2
H. 19,00
MERCOLEDI' PAPA' 7,40/8,05 Pt_2
,40/8,05 MAMMA CP_3
H. 19,00
VENERDI' PAPA' 7,40/8,05 Pt_2
NTroparte_4
H.19,00
MAMMA CP_5
SETT. 2 Parte_2
H. 19,00
,40/8,05 Parte_2 [...]
[...]
,40/8,05 CP_2 [...]
[...]
,40/8,05 MAMMA NTroparte_6
H. 19,00
,40/8,05 PAPA' CP_3
VENERDI' PAPA' 7,40/8,05
[...]
[...] NTroparte_7
MAMMA MAMMA CP_5
c) Quanto alle vacanze natalizie, i minori potranno trascorrere tutti gli anni la giornata della Vigilia di
Natale con il sig. AL e il giorno di Natale con la sig.ra Trascorreranno poi, ad anni Parte_1
alterni (anni pari con la madre ed anni dispari con il padre): - dal 26 dicembre al 1° gennaio (mattina); - dal 1° gennaio (mattina) al 6 gennaio.
Quanto alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro, alternandosi di anno in anno (anni pari con la madre e anni dispari con il padre), dividendo a metà le restanti vacanze pasquali previste dal calendario scolastico.
pagina 3 di 8 Quanto alle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive, con rispettivo periodo da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno.
Quanto ai compleanni dei figli disporre che alternativamente ciascun genitore potrà trascorrere con loro la giornata. Per l'anno 2025 sarà assegnato alla madre. Quanto al compleanno del singolo genitore disporre che lo stesso possa trascorrere il giorno del compleanno con entrambi i figli;
8) spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
A) Si chiede disporre consulenza tecnica d'ufficio che attesti e quantifichi l'esatto importo dei flussi in entrata e uscita delle parti, in particolare, del reddito da lavoro dipendente il valore degli effettivi benefit goduti dal Signor AL, li metta in relazione con i flussi di entrata della sig.ra identifichi i costi necessari dei minori siano esse vitto e alloggio siano esse Parte_1
spese mediche o spese extrascolastiche carburante nonché scolastiche e quantifichi il contributo al mantenimento tenuto conto del rateo dei mutuo e di un canone di locazione di un trilocale in
AG.
B) Si chiede ai sensi dell'art.210 c.p.c. di ordinare al Sig. AL 1. l'esibizione del contratto di lavoro con i relativi benefit;
2. Il deposito della registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate poiché ad oggi tale contratto è sfornito della prova effettiva della validità;
3. l'esibizione dell'estratto conto integrale relativo al suo conto corrente presso la NT
.
C) Si chiede l'ammissione di prova testimoniale come dedotta nel ricorso, nella prima memoria e nella memoria di replica che qui si richiamano facendo parte integrale delle conclusioni.
****
In ogni caso rigettare la domanda di controparte per le motivazioni già espresse e che qui si richiamano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
➢ NEL MERITO: Per_ Sull'affidamento e sul collocamento dei minori ed : Per_1
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
2) Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre e assegnare a quest'ultima la casa familiare sita in AG (VA), in Via Piave n. 23;
Sulla regolamentazione della frequentazione tra padre e figli:
pagina 4 di 8 3) Regolamentare gli incontri padre-figli come segue:
▪ Il sig. AL continuerà ad accompagnare i figli a scuola tutte le mattine rispettando l'orario di ingresso come sempre fatto;
▪ Il sig. AL terrà i figli le sere del lunedì e del mercoledì dalle ore 19:00 (orario in cui andrà a prenderli presso la casa familiare a AG) sino al mattino successivo quando lo stesso li accompagnerà a scuola a AG (ingresso di alle ore 7.55 e ingresso di Per_1
Per_ alle ore 8.10);
▪ A weekend alternati e, nello specifico, nei fine settimana di competenza materna, trascorreranno con il padre dalla sera del venerdì – quando lo stesso andrà a prenderli alle ore 19.00 a AG presso la casa familiare e li porterà presso la propria abitazione a
Carnago – sino all'ora di pranzo del sabato (pranzo incluso) per poi riaccompagnarli presso la casa familiare alle ore 14:00;
▪ Nei weekend di competenza paterna, invece, i minori trascorreranno con il sig. AL la sera del venerdì – quando lo stesso andrà a prenderli alle ore 19.00 a AG presso la casa familiare e li porterà presso la propria abitazione a Carnago – e ivi rimarranno, pernottando anche la sera del sabato, fino al pomeriggio della domenica quando verranno riaccompagnati presso la casa familiare alle ore 19:00; Per_
▪ Durante le vacanze natalizie, ed trascorreranno tutti gli anni la giornata della Per_1
Vigilia di Natale con il sig. AL e il giorno di Natale con la sig.ra Parte_1
Trascorreranno poi, ad anni alterni (anni pari con la madre ed anni dispari con il padre):
- dal 26 dicembre al 1° gennaio (mattina);
- dal 1° gennaio (mattina) al 6 gennaio;
Per_
▪ Durante le vacanze pasquali, ed trascorreranno il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, alternandosi di anno in anno (anni pari con la madre e anni dispari con il padre), dividendo a metà le restanti vacanze pasquali previste dal calendario scolastico;
Per_
▪ ed trascorreranno i “ponti” di vacanza scolastica con ciascun genitore, in Per_1
regime di alternanza;
▪ Ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i figli;
▪ Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive, con rispettivo periodo da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno;
pagina 5 di 8 ▪ Sul punto, il sig. AL tiene a rappresentare la propria disponibilità a far salve eventuali ed occasionali modifiche alla calendarizzazione qui rappresentata salvo che le stesse derivino da un preventivo accordo tra i genitori raggiunto con congruo anticipo (sette giorni)
e per iscritto;
Sul mantenimento per le spese ordinarie e straordinarie.
4) Disporre a carico del sig. AL l'obbligo di corresponsione in favore della sig.ra Parte_1
di un contributo mensile per il mantenimento dei minori in relazione alle spese ordinarie per l'importo di € 400,00 per ciascun figlio, per un totale di € 800,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 122 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Disporre che il sig. AL provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
6) Disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪ Ordinare alla sig.ra l'esibizione di tutta la documentazione relativa alle voci di Parte_1
spesa di cui viene dato atto nel ricorso introduttivo, in particolare delle bollette e di tutte le voci indicate nelle tabelle di cui alle pagine 4 e 5;
▪ Ordinare alla sig.ra l'esibizione dell'estratto conto integrale relativo al conto Parte_1 presso BCC con iban [...] aggiornati alla data d'udienza;
▪ Con vittoria di spese e onorari pagina 6 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 03/10/2024 chiedeva disporsi l'affidamento Parte_1
Per_ condiviso con il collocamento presso di sé dei figli e nati, rispettivamente, nel 2013 e Per_1 nel 2016 dalla relazione con , l'assegnazione a sé della casa familiare e la NTroparte_1
determinazione di un contributo al mantenimento dei due minori di complessivi € 1.200 mensili, oltre il
60% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alle avverse istanze in punto di affidamento e collocamento della prole e di assegnazione della casa familiare alla controparte, ma chiedendo di determinare il contributo per i due figli nel più ridotto importo complessivo di € 450, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre l'assegno unico sarebbe stato percepito interamente dalla ricorrente.
Deve premettersi che sull'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento materno, sull'attribuzione dell'assegno unico in via integrale alla madre e sull'assegnazione alla ricorrente della casa familiare non vi è mai stato contrasto tra le parti.
Su impulso del Giudice relatore, le parti sono, altresì, pervenute ad una successiva convergenza sulla determinazione del contributo al mantenimento dei figli, con la conseguenza che l'oggetto della controversia si è ristretto alla questione relativa alle modalità di esercizio delle visite paterne
A tale proposito, in assenza di accordo sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione della prole, si dispone che il padre possa tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento alle lezioni, nonché due giorni infrasettimanali (tre nelle settimane con i weekend di spettanza materna), una settimana durante le festività natalizie dal 23/12 al
30/12 o dal 31/12 al 06/01, tre giorni nelle festività pasquali (dal venerdì sera alla domenica sera o dalla domenica sera al mercoledì con accompagnamento a scuola) e tre settimane, anche non consecutive, in estate in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con la precisazione che tali modalità potranno essere modificate od integrate su accordo delle parti.
In effetti, tale regolamentazione appare equilibrata ed idonea a salvaguardare il diritto alla bigenitorialità.
Per quanto concerne l'aspetto economico, la misura del contributo al mantenimento della prole suggerita dal Giudice Delegato ed accettata dalle parti, ossia € 800 complessivi rivalutabili annualmente, appare congrua rispetto alle esigenze dei figli ed alle condizioni reddituali dei genitori.
In effetti, dal raffronto della documentazione reddituale si desume come la retribuzione netta del
AL sia sostanzialmente pari al triplo di quella percepita dalla che, tuttavia, Parte_1
usufruisce della casa familiare cointestata tra loro;
deve, altresì, tenersi presente che entrambi sono onerati del pagamento del mutuo nella misura di € 450 a carico del resistente e € 365,40 a carico della pagina 7 di 8 ricorrente e che il primo è tenuto ad onorare un canone locativo di circa € 900 mensili, senza trascurare la circostanza che i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono quasi identici.
Al suddetto contributo si aggiunge l'obbligo paterno di rifondere il 50% delle spese straordinarie secondo le prescrizioni della Corte di Appello di Milano
Alla stregua dell'esito quasi concorde della controversia, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone: Per_ 1) Dispone l'affidamento condiviso di e con il loro collocamento prevalente presso Per_1
la madre;
2) Regola il diritto di visita paterno come da motivazione;
3) Dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
4) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 800 complessivi, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Prende atto che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3565/2024 R.G. posta in decisione in data 15/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Parte_1
Stefania AL, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Marco NTroparte_1
Bianucci, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia all'ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, nel ricorso ex art. 473 bis c.p.c. pronunciare i provvedimenti nei termini sotto specificati:
pagina 1 di 8 NEL MERITO Per_ 1) I figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la Per_1
casa more uxorio in AG via Piave n. 23h.
2) assegnazione della casa familiare sita in Via Piave n. 23h AG (Va) alla sig.ra
[...]
con tutti i beni mobili e gli arredi. Parte_1
3) obbligo di versamento in capo al sig. AL a titolo di contributo al mantenimento dei figli della somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
5) disporre che i genitori dovranno sostenere le spese straordinarie extra assegno relative ai figli al 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 20171..
6) stabilire che il genitore non collocatario si occupi dei minori allorquando siano malati e debbano rimanere a casa dal plesso scolastico o in alternativa in mancanza di tale disponibilità venga disposto l'obbligo del pagamento del 50% dei costi per eventuale baby sitter;
7) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli minori sia durante la settimana che nei fine settimana alternati (ogni 15 giorni) secondo lo schema seguente:
SETT. 1 Parte_2
,40/8,05 H. 19,00
[...]
pagina 2 di 8 [...]
,40/8,05 MAMMA CP_2
H. 19,00
MERCOLEDI' PAPA' 7,40/8,05 Pt_2
,40/8,05 MAMMA CP_3
H. 19,00
VENERDI' PAPA' 7,40/8,05 Pt_2
NTroparte_4
H.19,00
MAMMA CP_5
SETT. 2 Parte_2
H. 19,00
,40/8,05 Parte_2 [...]
[...]
,40/8,05 CP_2 [...]
[...]
,40/8,05 MAMMA NTroparte_6
H. 19,00
,40/8,05 PAPA' CP_3
VENERDI' PAPA' 7,40/8,05
[...]
[...] NTroparte_7
MAMMA MAMMA CP_5
c) Quanto alle vacanze natalizie, i minori potranno trascorrere tutti gli anni la giornata della Vigilia di
Natale con il sig. AL e il giorno di Natale con la sig.ra Trascorreranno poi, ad anni Parte_1
alterni (anni pari con la madre ed anni dispari con il padre): - dal 26 dicembre al 1° gennaio (mattina); - dal 1° gennaio (mattina) al 6 gennaio.
Quanto alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro, alternandosi di anno in anno (anni pari con la madre e anni dispari con il padre), dividendo a metà le restanti vacanze pasquali previste dal calendario scolastico.
pagina 3 di 8 Quanto alle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive, con rispettivo periodo da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno.
Quanto ai compleanni dei figli disporre che alternativamente ciascun genitore potrà trascorrere con loro la giornata. Per l'anno 2025 sarà assegnato alla madre. Quanto al compleanno del singolo genitore disporre che lo stesso possa trascorrere il giorno del compleanno con entrambi i figli;
8) spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
A) Si chiede disporre consulenza tecnica d'ufficio che attesti e quantifichi l'esatto importo dei flussi in entrata e uscita delle parti, in particolare, del reddito da lavoro dipendente il valore degli effettivi benefit goduti dal Signor AL, li metta in relazione con i flussi di entrata della sig.ra identifichi i costi necessari dei minori siano esse vitto e alloggio siano esse Parte_1
spese mediche o spese extrascolastiche carburante nonché scolastiche e quantifichi il contributo al mantenimento tenuto conto del rateo dei mutuo e di un canone di locazione di un trilocale in
AG.
B) Si chiede ai sensi dell'art.210 c.p.c. di ordinare al Sig. AL 1. l'esibizione del contratto di lavoro con i relativi benefit;
2. Il deposito della registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate poiché ad oggi tale contratto è sfornito della prova effettiva della validità;
3. l'esibizione dell'estratto conto integrale relativo al suo conto corrente presso la NT
.
C) Si chiede l'ammissione di prova testimoniale come dedotta nel ricorso, nella prima memoria e nella memoria di replica che qui si richiamano facendo parte integrale delle conclusioni.
****
In ogni caso rigettare la domanda di controparte per le motivazioni già espresse e che qui si richiamano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
➢ NEL MERITO: Per_ Sull'affidamento e sul collocamento dei minori ed : Per_1
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
2) Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre e assegnare a quest'ultima la casa familiare sita in AG (VA), in Via Piave n. 23;
Sulla regolamentazione della frequentazione tra padre e figli:
pagina 4 di 8 3) Regolamentare gli incontri padre-figli come segue:
▪ Il sig. AL continuerà ad accompagnare i figli a scuola tutte le mattine rispettando l'orario di ingresso come sempre fatto;
▪ Il sig. AL terrà i figli le sere del lunedì e del mercoledì dalle ore 19:00 (orario in cui andrà a prenderli presso la casa familiare a AG) sino al mattino successivo quando lo stesso li accompagnerà a scuola a AG (ingresso di alle ore 7.55 e ingresso di Per_1
Per_ alle ore 8.10);
▪ A weekend alternati e, nello specifico, nei fine settimana di competenza materna, trascorreranno con il padre dalla sera del venerdì – quando lo stesso andrà a prenderli alle ore 19.00 a AG presso la casa familiare e li porterà presso la propria abitazione a
Carnago – sino all'ora di pranzo del sabato (pranzo incluso) per poi riaccompagnarli presso la casa familiare alle ore 14:00;
▪ Nei weekend di competenza paterna, invece, i minori trascorreranno con il sig. AL la sera del venerdì – quando lo stesso andrà a prenderli alle ore 19.00 a AG presso la casa familiare e li porterà presso la propria abitazione a Carnago – e ivi rimarranno, pernottando anche la sera del sabato, fino al pomeriggio della domenica quando verranno riaccompagnati presso la casa familiare alle ore 19:00; Per_
▪ Durante le vacanze natalizie, ed trascorreranno tutti gli anni la giornata della Per_1
Vigilia di Natale con il sig. AL e il giorno di Natale con la sig.ra Parte_1
Trascorreranno poi, ad anni alterni (anni pari con la madre ed anni dispari con il padre):
- dal 26 dicembre al 1° gennaio (mattina);
- dal 1° gennaio (mattina) al 6 gennaio;
Per_
▪ Durante le vacanze pasquali, ed trascorreranno il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, alternandosi di anno in anno (anni pari con la madre e anni dispari con il padre), dividendo a metà le restanti vacanze pasquali previste dal calendario scolastico;
Per_
▪ ed trascorreranno i “ponti” di vacanza scolastica con ciascun genitore, in Per_1
regime di alternanza;
▪ Ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i figli;
▪ Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive, con rispettivo periodo da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno;
pagina 5 di 8 ▪ Sul punto, il sig. AL tiene a rappresentare la propria disponibilità a far salve eventuali ed occasionali modifiche alla calendarizzazione qui rappresentata salvo che le stesse derivino da un preventivo accordo tra i genitori raggiunto con congruo anticipo (sette giorni)
e per iscritto;
Sul mantenimento per le spese ordinarie e straordinarie.
4) Disporre a carico del sig. AL l'obbligo di corresponsione in favore della sig.ra Parte_1
di un contributo mensile per il mantenimento dei minori in relazione alle spese ordinarie per l'importo di € 400,00 per ciascun figlio, per un totale di € 800,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 122 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Disporre che il sig. AL provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
6) Disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪ Ordinare alla sig.ra l'esibizione di tutta la documentazione relativa alle voci di Parte_1
spesa di cui viene dato atto nel ricorso introduttivo, in particolare delle bollette e di tutte le voci indicate nelle tabelle di cui alle pagine 4 e 5;
▪ Ordinare alla sig.ra l'esibizione dell'estratto conto integrale relativo al conto Parte_1 presso BCC con iban [...] aggiornati alla data d'udienza;
▪ Con vittoria di spese e onorari pagina 6 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 03/10/2024 chiedeva disporsi l'affidamento Parte_1
Per_ condiviso con il collocamento presso di sé dei figli e nati, rispettivamente, nel 2013 e Per_1 nel 2016 dalla relazione con , l'assegnazione a sé della casa familiare e la NTroparte_1
determinazione di un contributo al mantenimento dei due minori di complessivi € 1.200 mensili, oltre il
60% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alle avverse istanze in punto di affidamento e collocamento della prole e di assegnazione della casa familiare alla controparte, ma chiedendo di determinare il contributo per i due figli nel più ridotto importo complessivo di € 450, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre l'assegno unico sarebbe stato percepito interamente dalla ricorrente.
Deve premettersi che sull'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento materno, sull'attribuzione dell'assegno unico in via integrale alla madre e sull'assegnazione alla ricorrente della casa familiare non vi è mai stato contrasto tra le parti.
Su impulso del Giudice relatore, le parti sono, altresì, pervenute ad una successiva convergenza sulla determinazione del contributo al mantenimento dei figli, con la conseguenza che l'oggetto della controversia si è ristretto alla questione relativa alle modalità di esercizio delle visite paterne
A tale proposito, in assenza di accordo sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione della prole, si dispone che il padre possa tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento alle lezioni, nonché due giorni infrasettimanali (tre nelle settimane con i weekend di spettanza materna), una settimana durante le festività natalizie dal 23/12 al
30/12 o dal 31/12 al 06/01, tre giorni nelle festività pasquali (dal venerdì sera alla domenica sera o dalla domenica sera al mercoledì con accompagnamento a scuola) e tre settimane, anche non consecutive, in estate in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con la precisazione che tali modalità potranno essere modificate od integrate su accordo delle parti.
In effetti, tale regolamentazione appare equilibrata ed idonea a salvaguardare il diritto alla bigenitorialità.
Per quanto concerne l'aspetto economico, la misura del contributo al mantenimento della prole suggerita dal Giudice Delegato ed accettata dalle parti, ossia € 800 complessivi rivalutabili annualmente, appare congrua rispetto alle esigenze dei figli ed alle condizioni reddituali dei genitori.
In effetti, dal raffronto della documentazione reddituale si desume come la retribuzione netta del
AL sia sostanzialmente pari al triplo di quella percepita dalla che, tuttavia, Parte_1
usufruisce della casa familiare cointestata tra loro;
deve, altresì, tenersi presente che entrambi sono onerati del pagamento del mutuo nella misura di € 450 a carico del resistente e € 365,40 a carico della pagina 7 di 8 ricorrente e che il primo è tenuto ad onorare un canone locativo di circa € 900 mensili, senza trascurare la circostanza che i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono quasi identici.
Al suddetto contributo si aggiunge l'obbligo paterno di rifondere il 50% delle spese straordinarie secondo le prescrizioni della Corte di Appello di Milano
Alla stregua dell'esito quasi concorde della controversia, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone: Per_ 1) Dispone l'affidamento condiviso di e con il loro collocamento prevalente presso Per_1
la madre;
2) Regola il diritto di visita paterno come da motivazione;
3) Dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
4) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 800 complessivi, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Prende atto che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.