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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 09/03/2020 al numero 2364/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 625/2020 nel giudizio recante R.G. N. 13358/2016, pubblicata il 04/02/2020 e non notificata;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Ventura;
Parte_1
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cammarota;
CP_1
- APPELLATO –
E
IN PERSONA Controparte_2
DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Elefante;
- APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al G.d.P. di Salerno, i aver eseguito lavori di Parte_1 stuccatura e tinteggiatura nell'appartamento dell'odierna appellante e lamentando il mancato pagamento del relativo prezzo da parte di quest'ultima.
chiedeva, pertanto, di condannare al pagamento della CP_1 Parte_1
4.356,00, ovvero di quella somma ati e, alla luce delle
1 risultanze istruttorie, in subordine anche ex art. 2041 c.c., il Giudice avesse ritenuto congrua.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Parte_1 la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, mancandone i requisiti essenziali. Eccepiva, inoltre, la sua carenza di legittimazione passiva sul presupposto che l'azione sarebbe stata da intraprendersi nei confronti del Controparte_2 responsabile delle infiltrazioni subite dalla sua abitazio provvedere a sua cura e spese alle opere di muratura e pitturazione che avrebbero interessato il suo immobile.
Rappresentava, infatti, che, a far data dal 2006, si sarebbero verificate abbondanti infiltrazioni d'acqua in quasi tutte le camere dell'immobile, provenienti dalla terrazza condominiale sovrastante, in stato di completo abbandono e di degrado da molti anni;
che ella in più riprese avrebbe fatto presente sia gli amministratori che si sono succeduti nel tempo sia con richieste all'assemblea condominiale ed al consiglio di amministrazione che, a causa della inerzia negli interventi necessari, la situazione si aggravava di giorno in giorno con infiltrazioni sempre più copiose, che avevano interessato non solo i soffitti delle varie camere, del salone e della cucina ed il muro adiacente le scale, ma addirittura gli appartamenti sottostanti al quinto e al quarto piano occupati rispettivamente dalla Direzione provinciale del Tesoro di Salerno e dalla famiglia nonché Per_1
l'appartamento del dottor , posto al sesto piano e sullo stesso pianerottolo;
che CP_3 finalmente dopo molti an blea condominiale avrebbe deciso di appaltare opere volte anzitutto all'individuazione delle cause delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza, mediante la nomina di un direttore dei lavori e con la predisposizione di un computo metrico;
che, dopo aver risolto a causa di inadempimento un contratto con una prima azienda appaltatrice, l'assemblea condominiale avrebbe deciso di appaltare l'esecuzione dei lavori ad altra impresa, affidando la direzione dei lavori all'NG. , al fine di CP_4 individuare le aree condominiali di copertura scala B e C, interess l'intervento nonché i danni subiti dal suo appartamento;
che l'NG. avrebbe determinato in via CP_4 preventiva in euro 3.500,00 il costo, suscettibile d azione, degli interventi da effettuare in casa della sig.ra ; che l'NG. sarebbe stato dall'assemblea Parte_1 CP_4 condominiale nominato diretto ori da farsi s lastrico solare, sia in casa della;
che l'NG. avrebbe provveduto, su incarico del Condominio a nominare Parte_1 CP_4
effettuare le opere di muratura e l'impresa per CP_5 CP_1 provvede di pitturazione, stabilendo con loro, in n nto dell'assemblea condominiale, il computo metrico e tipo e caratteristiche dei materiali e dei relativi prezzi di realizzazione delle opere con preventivi ad hoc;
che, pertanto, il rapporto contrattuale sarebbe intercorso esclusivamente il condominio e le suddette imprese;
che, a tal proposito, il condominio avrebbe corrisposto regolarmente alla ditta occupatasi delle opere murarie, la somma indicata nella fattura n. 10 di euro CP_5
5.089,50, così dimostrando la totale estraneità della sig.ra al rapporto in Parte_1 questione.
A riprova di tutto ciò, richiamava il contenuto dei verbali assembleari, i quali avrebbero dimostrato che il condominio fosse a conoscenza della pretesa contenuta nel preventivo
2 della ditta e richiamava, altresì, il contenuto della fattura rilasciata dalla ditta CP_1 CP_1 che sarebbe risultata intestata al condominio e non a sé medesima.
Parte convenuta, inoltre, rappresentava che in sede assembleare, il condominio, considerando che gli sarebbe stata rimessa dalla dita GO fattura per l'addebito dei lavori di pitturazione nella casa della , avrebbe stabilito di restituire la fattura alla Parte_1
e di proporle di accettare i sattiva la somma di euro 2.000,00 oltre Iva Parte_1 ata in maniera forfettaria;
che ella avrebbe tuttavia contestato la lettera del 03/09/2013 con la quale l'amministratrice le avrebbe offerto la somma di 2.000,00 euro, tentando di coinvolgerla in un rapporto che, in realtà, sarebbe intercorso solo fra il condominio e l'impresa ; che nel verbale assembleare del 21/10/2013 l'assemblea CP_1 avrebbe deliberato all'u ità che, a completa transazione della fattura emessa per i lavori di pitturazione all'interno dell'appartamento , sarebbe stata concessa la Parte_1 somma di 2.600,00 oltre Iva alla ditta, richiedendo c rilasciasse liberatoria per la fattura emessa e relativa nota di credito;
che tale circostanza avrebbe dimostrato che il avrebbe accettato la proposta transattiva fatta dal condominio;
che non si sarebbe CP_1 compreso, pertanto, perché la ditta avrebbe deciso di spiegare domanda nei suoi CP_1 confronti.
La convenuta rappresentava, dunque, che sarebbe risultato ingiustificabile il rifiuto del condominio di pagare la ditta per i lavori effettuati;
che la prova che il pagamento CP_1 dei lavori di pitturazione fosse a carico del condominio sarebbe risultata dal fatto che l'Amministratore del Condominio avrebbe lei inviato un assegno circolare di euro 3.172,00, respinto al mittente il 05/05/2014.
La convenuta, inoltre, chiedeva la chiamata in causa su ordine del giudice del
Controparte_2
Il Giudice, in prima udienza, autorizzava la chiamata in causa del . CP_2
La convenuta citava in giudizio il Condominio, chiedendo, in particolare, di accertare e dichiarare che ebbe ad accettare l'offerta di pagamento di euro 2.600,00 CP_1 fatta dal per i lavori di pitturazione intervenuti nella sua abitazione;
di CP_2 accertare che il fosse l'unico ed esclusivo responsabile dei CP_2 danni subiti dal suo appartam me tale, fosse tenuto a pagare alla ditta CP_1 la somma di euro 4.356, 00 indicata nella fattura n. 4 del 03/05/2013.
Si costituiva in giudizio il , eccependo anzitutto la nullità dell'atto di CP_2 citazione di chiamata in caus teso che da esso non sarebbe stato rilevabile il tenore della comparsa di costituzione della convenuta.
Il Condominio, inoltre, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa, in quanto parte convenuta si sarebbe costituita tardivamente e le sarebbe stata pertanto preclusa la possibilità di chiamare in causa un terzo. Rilevava, a tal riguardo, di non essere stato chiamato in causa su ordine del Giudice, attraverso un ordine di integrazione del contraddittorio, ma bensì irritualmente attraverso atto di chiamata in causa, conseguente ad autorizzazione a procedere da parte del Giudice medesimo.
3 Riteneva, peraltro, che la questione fosse, relativamente ai rapporti intercorsi fra di esso e la ditta , coperta da giudicato. In particolare, rappresentava come nella sentenza n. CP_1
1640/16, appellata e passata in giudicato, emessa dal G.d.P. di Salerno si sarebbe evidenziato che il rapporto contrattuale non sarebbe intercorso fra di esso e la ditta, bensì fra la ditta e la sig.ra . Parte_1
Rilevava, a tal proposito, come la convenuta avrebbe omesso di formulare domande a titolo di garanzia e/o rivalsa nei suoi confronti, sicché la domanda spiegata dalla nei suoi confronti si sarebbe manifestata come inammissibile in quanto coperta Parte_1 ato esterno già esistente tra di esso e la ditta;
giudicato che avrebbe cristallizzato l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento dei lavori da parte sua nei confronti della ditta, attesa la circostanza che fra le parti non sarebbe sorto alcun rapporto negoziale.
Nel merito, rappresentava come, in riferimento ai lavori di pitturazione intervenuti in casa della , ultimate le opere di ripristino dei solai, restasse da effettuare la Parte_1 tinteggiatu ni dell'appartamento interessati dalle infiltrazioni per la quale la avrebbe richiesto preventivo di offerta alla ditta attrice;
che tale offerta avrebbe Parte_1 previsto la realizzazione degli interventi di pitturazione per un costo, al netto dello sconto offerto, di euro 3.600,00 più IVA;
che il preventivo dei lavori sarebbe stato girato all'amministratore del condominio, perché venisse sottoposto al vaglio e alla ratifica da parte dell'assemblea condominiale;
che, esaminato in assemblea, il preventivo sarebbe stato ritenuto dai condomini eccessivo, sia in proporzione al costo già sostenuto per le ben più rilevanti opere murarie, sia in riferimento ad altro preventivo di opere di pitturazione di appartamento attiguo, anch'esso interessato, addirittura in maniera più ampia, dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale;
che, in ragione di ciò, l'assemblea deliberò di far acquisire ulteriori preventivi per l'intervento di pitturazione a farsi, ma che nelle more dell'acquisizione di tali ulteriori preventivi, la sig.ra Parte_1 avrebbe comunicato all'Amministratore che l'intervento di pitturazione in fosse stato già effettuato dalla ditta GO;
che, in considerazione di ciò, sarebbe conseguito un fitto scambio di corrispondenza fra la , l'impresa e Parte_1
l'Amministratore del condominio, cui l'Assemblea tentava di por ne offrendo in via transattiva alla la somma onnicomprensiva di euro 3.172,00, mediante invio Parte_1 di assegno circola le assegno sarebbe stato, tuttavia, prontamente restituito al mittente, sostenendo che il pagamento sarebbe dovuto essere stato effettuato direttamente in favore dell'impresa.
Evidenziava come il avrebbe proceduto in tal modo, Tentando di CP_2 corrispondere le somm direttamente in favore della danneggiata, al fine di ottenere una definitiva liberatoria da parte di quest'ultima per evitare di essere coinvolto in ulteriori liti giudiziarie.
Concludeva, dunque, chiedendo di riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del terzo, di riconoscere e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta con l'atto di chiamata in causa, perché coperta da giudicato. In via subordinata, di rigettare la domanda nel merito.
4 Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice di Pace.
Con sentenza n. 625/2020 resa nell'ambito del procedimento R.G. N. 13358/2016, depositata il 28/11/2016, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda attorea.
Il Giudice riteneva che il rapporto contrattuale fosse incontrovertibilmente venuto ad instaurarsi fra la ditta attrice e la convenuta;
che, una volta eseguite le opere Parte_1 murarie in casa della , restassero rsi le opere di tinteggiatura;
che, Parte_1 relativamente a tali opere, come dichiarato dal testimone , direttore dei Testimone_1 lavori che interessarono il condominio , la to preventivo CP_2 Parte_1 alla ditta;
che tale preventivo f o conoscenza dell'assemblea CP_1 condomi quale, in base a quanto confermato dal teste , lo riteneva non CP_4 congruo;
che, pertanto, dimostrato dalla ditta attrice che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, fosse emerso che il rapporto contrattuale si instaurò fra la ditta medesima e la sig.ra e che, di conseguenza, fosse quest'ultima obbligata alla corresponsione Parte_1 del prezzo dei lavori in favore della ditta.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1 Controparte_2 chiedendo l'integrale riforma della sentenza su indicata.
In particolare, l'appellante lamentava, con il primo motivo di appello, la mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della eccepita nullità dell'atto di citazione che si sarebbe presentato privo dei fatti posti a base della pretesa e privo della domanda e dei motivi su cui si sarebbe fondato.
Con il secondo motivo di appello, l'attrice lamentava un'errata ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure, ritenendo di essere stata completamente estranea ai rapporti intercorsi fra il Condominio e la ditta di OB GO, posto che la scelta in ordine alla ditta a cui affidare i lavori di pitturazione sarebbe stata eseguita dall'NG. CP_4 su indicazione del titolare della ditta occupatasi della esecuzione delle opere m nell'abitazione della e posto che la fattura rilasciata dalla ditta per i lavori Parte_1 CP_1 di pitturazione inter lla sua abitazione sarebbe stata intestata e CP_2 non invece a lei.
L'appellante riteneva, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di riportare delle circostanze fondamentali riferite dal teste e, in particolare, il fatto che il CP_4 preventivo di spesa relativo ai lavori di pitt ne sarebbe stato presentato al Condominio e che ne sarebbe stata chiesta l'accettazione.
In sostanza, a detta dell'appellante, da una corretta valutazione dell'intero compendio probatorio sarebbe emerso come essa fosse rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale.
Lamentava, dunque, la circostanza che il Giudice di prime cure aveva totalmente omesso di considerare che il era stato l'unico responsabile del danno prodotto alla CP_2 sua abitazione e, come tale, tenuto al risarcimento del relativo danno.
5 Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza appellata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di;
di accertare e dichiarare la sua estraneità al CP_1 rapporto di opera instaur dominio e;
di rigettare nel merito CP_1 tutte le richieste di pagamento poste a suo carico dalla suddetta ditta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Si costituiva in giudizio anche il il quale proponeva appello Controparte_2 incidentale, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di vagliare le eccezioni di nullità e tardività della richiesta di chiamata in causa del terzo e del successivo atto di citazione a tal fine notificato.
Il impugnava la sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno, anche nella CP_2 parte in cui il medesimo compensava le spese di lite fra di esso e Parte_1 chiedendo la sostituzione di tale statuizione con quella di condann Parte_1 refusione delle spese di lite.
Con riferimento all'appello promosso da si limitava a richiamare le Parte_1 deduzioni già svolte in primo grado, ribadendo come l'odierna appellante si sarebbe limitata, nel merito delle sue istanze, a chiedere di estendere e limitare la domanda di pagamento proposta da nei soli suoi confronti, omettendo quindi di CP_1 formulare eventuali dom garanzia e/o rivalsa, ragion per cui la domanda sarebbe stata da intendersi inammissibile in quanto coperta da giudicato.
Ordinata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, con ordinanza del 17/09/2024 assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 27/03/2025, il Giudice, considerati i provvedimenti presidenziali che hanno determinato l'afflusso sul proprio ruolo di procedimenti dal ruolo e dal ruolo ex , pronti per la decisione, di più antica iscrizione, tenuto con i turni Per_3 mensili di sostituzione sul ruolo ex e delle sostituzioni per le udienze sul ruolo Per_3
cui il sottoscritto ha d fronte e l'incremento delle nuove iscrizioni Per_4 acanze sui ruoli, ritenuto di dover riorganizzare il proprio ruolo e di dover ridistribuire le cause che non possono essere tempestivamente decise, visto il carico del ruolo, rimetteva la causa sul ruolo.
Con ordinanza del 01/09/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'appello
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c.
6 Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi
7 della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
Prima dell'esame del merito va, altresì, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
2. Primo motivo di appello principale di : nullità atto di Parte_1 citazione.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello proposto da sia Parte_1 infondato e vada, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di appello, la sig.ra lamenta la mancata valutazione da Parte_1 parte del Giudice di prime cure della ecce a la nullità dell'atto di citazione, per mancata allegazione dei fatti posti a base della pretesa e perché privo della domanda e dei motivi su cui essa si sarebbe fondata.
Orbene, in merito all'indeterminatezza oggetto e dunque con riferimento all'asserita violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c., è bene evidenziare come, in realtà, dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emergono chiaramente sia il petitum (domanda di condanna al pagamento di somma) che la causa petendi (adempimento di obbligazione contrattualmente assunta.
In proposito, è sufficiente ricordare che, per pacifica giurisprudenza, la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n. 4828/06, n. 3911/01).
D'altra parte, è necessario evidenziare come le argomentate difese esposte dalla convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta lasciano presumere che la stessa
8 abbia ben inteso il contenuto dell'avversa domanda, sicché risulta non configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.
3. Primo motivo di appello incidentale del nullità atto di Controparte_2 chiamata in causa del terzo.
Prima di procedere al vaglio della causa nel merito, affrontando gli ulteriori motivi di appello proposti dall'odierna appellante, preme analizzare il motivo di appello incidentalmente proposto dal il quale ritiene nullo l'atto con il Controparte_2 quale la sig.ra lo ha chiamato in causa. Parte_1
Orbene, l'odierna appellante, in sede di giudizio di prime cure, chiedeva al Giudice di Pace di ordinare, ex art. 107 c.p.c., l'intervento del terzo Controparte_2
Il Giudice di Pace, invece di ordinare l'intervento del terzo, ne autorizzava la chiamata in causa, sicché parte convenuta (odierna parte appellante) provvedeva a notificare l'atto di chiamata in causa al Controparte_2
Orbene, deve ritenersi che tale atto di chiamata in causa sia da ritenersi valido sulla base delle seguenti ragioni.
La Corte di cassazione ha precisato come “Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 cod. proc. civ. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione;
peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 cod. proc. civ. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività” (Cass, sez. III, n. 9580 del 26/04/2006).
Orbene, nel caso di specie, risulta che la convenuta (odierna appellante) si sia costituita in giudizio all'udienza successiva alla prima. Tuttavia, risulta anche che in sede di seconda udienza il Giudice abbia provveduto alla revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori pronunciata all'esito della prima udienza. In tal modo, è da ritenersi che la prima udienza tenutasi sia stata, di fatto, un'udienza di mero rinvio e non di effettiva trattazione della causa, di tal ché non possono ritenersi maturate in quella sede le preclusioni di cui si è trattato.
Ne consegue che il Giudice di prime cure, considerando la richiesta della convenuta alla stregua di una richiesta volta all'autorizzazione ex art. 106 c.p.c. di chiamata in causa del
9 terzo, abbia correttamente autorizzato la chiamata in causa del e Controparte_2 che quest'ultima non possa essere considerata nulla.
4. Secondo motivo di appello principale di : erronea Parte_1 ricostruzione dei fatti di causa da parte del Giudice di Pace di Salerno.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra ritiene che il Giudice di prime cure Parte_1 abbia erroneamente ricostruito la vicenda ritenendo che il rapporto giuridico controverso sia sorto proprio tra di essa e , invece che fra quest'ultimo ed CP_1 il Controparte_2
Procedendo con ordine, è necessario evidenziare come risulti pacifico, in quanto affermato sia dall'odierna appellante sia dal che l'abitazione della Controparte_2
sia stata interessata da infiltra enienti dal terrazzo Parte_1 condominiale ubicato al piano superiore. Tali infiltrazioni determinavano la produzione di ingenti danni dell'abitazione dell'appellante che rendevano necessaria l'esecuzione di opere murarie, oltre che la pitturazione di alcune mura dell'appartamento.
Con riferimento alle opere murarie è risultato che esse siano state effettivamente realizzate, come dichiarato dal teste , dalla ditta alla quale Testimone_2 CP_5
l'incarico pervenne dalla amministratr e dei lavori Controparte_6
. I lavori furono concord n il direttore dei lavori e Testimone_1 CP_5 essa in favore del Condominio vvide a pagare alla ditta il corrispettivo per i lavori eseguiti.
La presente controversia verte, invece, sui lavori di pitturazione che furono eseguiti dalla presso l'abitazione della odierna appellante. Controparte_7
In particolare, se incontestata risulta la circostanza che i lavori di pitturazione siano stati effettivamente eseguiti a regola d'arte da parte della odierna appellata (originaria attrice) in favore della appellante, ciò che risulta controverso è chi sia il soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo in favore della . CP_7 CP_1
Parte appellante sostiene che tenuto a ciò sia il Condominio, dal momento che il rapporto contrattuale sarebbe sorto proprio fra il Condominio e . Dal CP_1 canto suo, il evidenzia come la questione risulti coper e la CP_2 domanda spi oi confronti da parte della sig.ra sia da ritenersi Parte_1 inammissibile, dal momento che, parte appellante si sarebbe li l merito delle sue istanze, a chiedere di estendere ad esso la domanda di pagamento proposta da
[...]
nei suoi confronti, omettendo di formulare eventuali domande a tit CP_1 garanzia e/o rivalsa.
Orbene, deve ritenersi che le conclusioni alle quali è approdato il Giudice di prime cure siano essenzialmente corrette e questo per le ragioni che si provvede ad esporre.
Sulla base dei documenti in atti e sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che il in effetti, non stipulò alcun contratto con la ditta di Controparte_2
. CP_1
10 In particolare, ricostruendo in punto di fatto la vicenda in esame, è possibile rilevare come l'Assemblea condominiale in sede di assemblea straordinaria, tenutasi in data 27/03/2013, provvide ad autorizzare la liquidazione del consuntivo relativo all'esecuzione delle opere murarie in favore della ditta Nella medesima sede, CP_5
l'assemblea deliberava di onerare l'amministratore “di ori preventivi per gli stessi lavori già preventivati dalla ditta R. R. recante un importo al netto di Iva di euro 3600 e di riconvocare quanto prima l'assemblea per la successiva approvazione” (cfr. pp.
3-4 del verbale di assemblea condominiale allegato dalla ). Parte_1
Dal contenuto di tale verbale è possibile dedurre che l'assemblea non deliberò dunque di autorizzare la ditta di GO OB all'esecuzione a spese del Condominio delle opere di pitturazione in favore della ON , ma previde, al contrario, di acquisire Parte_1 ulteriori preventivi.
Che un'autorizzazione in tal senso non pervenne da parte dell'assemblea risulta confermato, del resto, dalle dichiarazioni rese dal teste , il quale espressamente CP_4 riferisce in merito al su indicato preventivo che esso “fu c ato al condominio ma non so da chi e chiesi all'amministratore di provvedere in merito all'accettazione del preventivo” e che “il non lo accettò perché non lo ritenne congruo”. L'NG. , inoltre, riferisce di non CP_2 CP_4
o i lavori eseguiti dal GO, a differenza di qua aduto con riferimento ai lavori eseguiti dalla ditta ma di averli visionati solo una volta realizzati. CP_5
Gli elementi probatori emersi lasciano intendere, dunque, che il non CP_2 addivenne mai alla stipula di un accordo contrattuale con la ditta di , non CP_1 avendo esso mai autorizzato il preventivo che gli pervenne in se . Da questo punto di vista, posto che i lavori di pitturazione presso la casa della , pur Parte_1 non autorizzati dall'assemblea, furono comunque certamente eseguiti dalla ditta di GO OB, è ragionevole ritenere che il rapporto contrattuale de quo sia intercorso proprio tra la ditta e la sig.ra , in capo alla quale, di conseguenza, è sorta la relativa CP_1 Parte_1 obbligazione contrattuale di corresponsione del prezzo.
Non vi sono allo stato elementi che consentano di ricondurre in capo al CP_2
l'insorgere di alcuna obbligazione contrattuale nei confronti della Controparte_7 che rendano possibile, conseguentemente, accogliere, in m ta sentenza, la domanda con la quale l'appellante chiedeva, una volta accertata la Parte_1 responsabilità del nella produzione dei danni subiti dalla sua abitazione, di CP_2
“Condannare il tione in persona dell'Amm/re p/t a pagare alla ditta CP_2 CP_8
i titolare con sede in Via Carmine Amato n. 95/3 Mercato
[...]
3.5.2013 n. 4 di Euro 4366,00 intestata al stesso” e riformulata anche CP_2 in sede di appello.
Del resto, tale domanda appare coperta da giudicato esterno come correttamente rilevato dal nella sua comparsa di costituzione. CP_2
In tema di giudicato esterno, occorre evidenziare come l'eccezione volta a rilevarlo prescinda da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, essa sia rilevabile d'ufficio (vedi, in tal senso, Cass., sez. VI, n. 48 del 07/01/2021). Più in particolare, l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla
11 posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass., sez. L, n. 16847 del 26/06/2018).
Peraltro, la Corte di cassazione ha statuito che “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti” (Cass., sez. I, n. 33021 del 09/11/2022).
Orbene, nella sentenza n. 1640 del 2016, nella causa di cui al R.G. N. 2656/2015, vertente fra il e la , il G.d.P. di Salerno Controparte_2 Controparte_9 ebbe già a considerare come “il rapporto e quindi la consequenziale obbligazione fu instaurato fra la con la e non con condominio intimato” (p. 2), escludendo, in Controparte_9 Parte_1 tal i cond l condominio al pagamento della somma richiesta dalla ditta di . CP_1
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, correttamente il Giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente la legittimazione passiva della e che egli abbia Parte_1 correttamente condannato la medesima al pagamento dell richieste dalla ditta di
. CP_1
Pertanto, il relativo motivo di appello formulato da non può che Parte_1 essere rigettato.
5. Secondo motivo di appello incidentale formulato dal errata CP_2 compensazione delle spese di lite.
Il Condominio promuove incidentalmente appello, censurando la sentenza resa dal G.d.P. di Salerno nella parte in cui esso avrebbe erroneamente compensato le spese di lite fra la sig.ra ed il medesimo. Parte_1 CP_2
Orbene, tale motivo di appello appare infondato.
Ed infatti è noto come la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19/04/2018 abbia ritenuto di estendere la possibilità di addivenire alla compensazione delle spese di lite non solo nei casi espressamente previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., ma anche in quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che inducano a ritenere preferibile non condannare nessuna delle parti al pagamento delle spese di lite.
Nel caso di specie, considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), anche in considerazione del fatto che effettivamente il si è reso responsabile dei danni alla propria abitazione lamentati dalla sig.ra CP_2 orrevano quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, Parte_1
12 n. 77 del 19/04/2018) che hanno correttamente indotto il Giudice di prime cure alla compensazione delle spese di lite fra la ed il . Parte_1 CP_2
6. Spese di lite.
Con riferimento al rapporto processuale intercorrente fra e Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado di giudizio seguon c
[...] no, pertanto, poste a carico di , considerando, tuttavia, che non Parte_1 si è svolta alcuna attività istruttoria.
Per quanto attiene, invece, al rapporto processuale intercorrente fra Parte_1 ed il in considerazione del fatto che si è provve Controparte_2 moti lati dalla prima che quelli formulati dal secondo e della conseguente reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e del
[...] CP_1 Controparte_2 sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, nell'ambito del giudizio n. 2364/2020 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
625/2020 del Giudice di Pace di Salerno;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite del pre dizio che vengono liqui 1.701,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge dovute;
4) compensa interamente fra e il le Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, il 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 09/03/2020 al numero 2364/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 625/2020 nel giudizio recante R.G. N. 13358/2016, pubblicata il 04/02/2020 e non notificata;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Ventura;
Parte_1
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cammarota;
CP_1
- APPELLATO –
E
IN PERSONA Controparte_2
DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Elefante;
- APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al G.d.P. di Salerno, i aver eseguito lavori di Parte_1 stuccatura e tinteggiatura nell'appartamento dell'odierna appellante e lamentando il mancato pagamento del relativo prezzo da parte di quest'ultima.
chiedeva, pertanto, di condannare al pagamento della CP_1 Parte_1
4.356,00, ovvero di quella somma ati e, alla luce delle
1 risultanze istruttorie, in subordine anche ex art. 2041 c.c., il Giudice avesse ritenuto congrua.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Parte_1 la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, mancandone i requisiti essenziali. Eccepiva, inoltre, la sua carenza di legittimazione passiva sul presupposto che l'azione sarebbe stata da intraprendersi nei confronti del Controparte_2 responsabile delle infiltrazioni subite dalla sua abitazio provvedere a sua cura e spese alle opere di muratura e pitturazione che avrebbero interessato il suo immobile.
Rappresentava, infatti, che, a far data dal 2006, si sarebbero verificate abbondanti infiltrazioni d'acqua in quasi tutte le camere dell'immobile, provenienti dalla terrazza condominiale sovrastante, in stato di completo abbandono e di degrado da molti anni;
che ella in più riprese avrebbe fatto presente sia gli amministratori che si sono succeduti nel tempo sia con richieste all'assemblea condominiale ed al consiglio di amministrazione che, a causa della inerzia negli interventi necessari, la situazione si aggravava di giorno in giorno con infiltrazioni sempre più copiose, che avevano interessato non solo i soffitti delle varie camere, del salone e della cucina ed il muro adiacente le scale, ma addirittura gli appartamenti sottostanti al quinto e al quarto piano occupati rispettivamente dalla Direzione provinciale del Tesoro di Salerno e dalla famiglia nonché Per_1
l'appartamento del dottor , posto al sesto piano e sullo stesso pianerottolo;
che CP_3 finalmente dopo molti an blea condominiale avrebbe deciso di appaltare opere volte anzitutto all'individuazione delle cause delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza, mediante la nomina di un direttore dei lavori e con la predisposizione di un computo metrico;
che, dopo aver risolto a causa di inadempimento un contratto con una prima azienda appaltatrice, l'assemblea condominiale avrebbe deciso di appaltare l'esecuzione dei lavori ad altra impresa, affidando la direzione dei lavori all'NG. , al fine di CP_4 individuare le aree condominiali di copertura scala B e C, interess l'intervento nonché i danni subiti dal suo appartamento;
che l'NG. avrebbe determinato in via CP_4 preventiva in euro 3.500,00 il costo, suscettibile d azione, degli interventi da effettuare in casa della sig.ra ; che l'NG. sarebbe stato dall'assemblea Parte_1 CP_4 condominiale nominato diretto ori da farsi s lastrico solare, sia in casa della;
che l'NG. avrebbe provveduto, su incarico del Condominio a nominare Parte_1 CP_4
effettuare le opere di muratura e l'impresa per CP_5 CP_1 provvede di pitturazione, stabilendo con loro, in n nto dell'assemblea condominiale, il computo metrico e tipo e caratteristiche dei materiali e dei relativi prezzi di realizzazione delle opere con preventivi ad hoc;
che, pertanto, il rapporto contrattuale sarebbe intercorso esclusivamente il condominio e le suddette imprese;
che, a tal proposito, il condominio avrebbe corrisposto regolarmente alla ditta occupatasi delle opere murarie, la somma indicata nella fattura n. 10 di euro CP_5
5.089,50, così dimostrando la totale estraneità della sig.ra al rapporto in Parte_1 questione.
A riprova di tutto ciò, richiamava il contenuto dei verbali assembleari, i quali avrebbero dimostrato che il condominio fosse a conoscenza della pretesa contenuta nel preventivo
2 della ditta e richiamava, altresì, il contenuto della fattura rilasciata dalla ditta CP_1 CP_1 che sarebbe risultata intestata al condominio e non a sé medesima.
Parte convenuta, inoltre, rappresentava che in sede assembleare, il condominio, considerando che gli sarebbe stata rimessa dalla dita GO fattura per l'addebito dei lavori di pitturazione nella casa della , avrebbe stabilito di restituire la fattura alla Parte_1
e di proporle di accettare i sattiva la somma di euro 2.000,00 oltre Iva Parte_1 ata in maniera forfettaria;
che ella avrebbe tuttavia contestato la lettera del 03/09/2013 con la quale l'amministratrice le avrebbe offerto la somma di 2.000,00 euro, tentando di coinvolgerla in un rapporto che, in realtà, sarebbe intercorso solo fra il condominio e l'impresa ; che nel verbale assembleare del 21/10/2013 l'assemblea CP_1 avrebbe deliberato all'u ità che, a completa transazione della fattura emessa per i lavori di pitturazione all'interno dell'appartamento , sarebbe stata concessa la Parte_1 somma di 2.600,00 oltre Iva alla ditta, richiedendo c rilasciasse liberatoria per la fattura emessa e relativa nota di credito;
che tale circostanza avrebbe dimostrato che il avrebbe accettato la proposta transattiva fatta dal condominio;
che non si sarebbe CP_1 compreso, pertanto, perché la ditta avrebbe deciso di spiegare domanda nei suoi CP_1 confronti.
La convenuta rappresentava, dunque, che sarebbe risultato ingiustificabile il rifiuto del condominio di pagare la ditta per i lavori effettuati;
che la prova che il pagamento CP_1 dei lavori di pitturazione fosse a carico del condominio sarebbe risultata dal fatto che l'Amministratore del Condominio avrebbe lei inviato un assegno circolare di euro 3.172,00, respinto al mittente il 05/05/2014.
La convenuta, inoltre, chiedeva la chiamata in causa su ordine del giudice del
Controparte_2
Il Giudice, in prima udienza, autorizzava la chiamata in causa del . CP_2
La convenuta citava in giudizio il Condominio, chiedendo, in particolare, di accertare e dichiarare che ebbe ad accettare l'offerta di pagamento di euro 2.600,00 CP_1 fatta dal per i lavori di pitturazione intervenuti nella sua abitazione;
di CP_2 accertare che il fosse l'unico ed esclusivo responsabile dei CP_2 danni subiti dal suo appartam me tale, fosse tenuto a pagare alla ditta CP_1 la somma di euro 4.356, 00 indicata nella fattura n. 4 del 03/05/2013.
Si costituiva in giudizio il , eccependo anzitutto la nullità dell'atto di CP_2 citazione di chiamata in caus teso che da esso non sarebbe stato rilevabile il tenore della comparsa di costituzione della convenuta.
Il Condominio, inoltre, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa, in quanto parte convenuta si sarebbe costituita tardivamente e le sarebbe stata pertanto preclusa la possibilità di chiamare in causa un terzo. Rilevava, a tal riguardo, di non essere stato chiamato in causa su ordine del Giudice, attraverso un ordine di integrazione del contraddittorio, ma bensì irritualmente attraverso atto di chiamata in causa, conseguente ad autorizzazione a procedere da parte del Giudice medesimo.
3 Riteneva, peraltro, che la questione fosse, relativamente ai rapporti intercorsi fra di esso e la ditta , coperta da giudicato. In particolare, rappresentava come nella sentenza n. CP_1
1640/16, appellata e passata in giudicato, emessa dal G.d.P. di Salerno si sarebbe evidenziato che il rapporto contrattuale non sarebbe intercorso fra di esso e la ditta, bensì fra la ditta e la sig.ra . Parte_1
Rilevava, a tal proposito, come la convenuta avrebbe omesso di formulare domande a titolo di garanzia e/o rivalsa nei suoi confronti, sicché la domanda spiegata dalla nei suoi confronti si sarebbe manifestata come inammissibile in quanto coperta Parte_1 ato esterno già esistente tra di esso e la ditta;
giudicato che avrebbe cristallizzato l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento dei lavori da parte sua nei confronti della ditta, attesa la circostanza che fra le parti non sarebbe sorto alcun rapporto negoziale.
Nel merito, rappresentava come, in riferimento ai lavori di pitturazione intervenuti in casa della , ultimate le opere di ripristino dei solai, restasse da effettuare la Parte_1 tinteggiatu ni dell'appartamento interessati dalle infiltrazioni per la quale la avrebbe richiesto preventivo di offerta alla ditta attrice;
che tale offerta avrebbe Parte_1 previsto la realizzazione degli interventi di pitturazione per un costo, al netto dello sconto offerto, di euro 3.600,00 più IVA;
che il preventivo dei lavori sarebbe stato girato all'amministratore del condominio, perché venisse sottoposto al vaglio e alla ratifica da parte dell'assemblea condominiale;
che, esaminato in assemblea, il preventivo sarebbe stato ritenuto dai condomini eccessivo, sia in proporzione al costo già sostenuto per le ben più rilevanti opere murarie, sia in riferimento ad altro preventivo di opere di pitturazione di appartamento attiguo, anch'esso interessato, addirittura in maniera più ampia, dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale;
che, in ragione di ciò, l'assemblea deliberò di far acquisire ulteriori preventivi per l'intervento di pitturazione a farsi, ma che nelle more dell'acquisizione di tali ulteriori preventivi, la sig.ra Parte_1 avrebbe comunicato all'Amministratore che l'intervento di pitturazione in fosse stato già effettuato dalla ditta GO;
che, in considerazione di ciò, sarebbe conseguito un fitto scambio di corrispondenza fra la , l'impresa e Parte_1
l'Amministratore del condominio, cui l'Assemblea tentava di por ne offrendo in via transattiva alla la somma onnicomprensiva di euro 3.172,00, mediante invio Parte_1 di assegno circola le assegno sarebbe stato, tuttavia, prontamente restituito al mittente, sostenendo che il pagamento sarebbe dovuto essere stato effettuato direttamente in favore dell'impresa.
Evidenziava come il avrebbe proceduto in tal modo, Tentando di CP_2 corrispondere le somm direttamente in favore della danneggiata, al fine di ottenere una definitiva liberatoria da parte di quest'ultima per evitare di essere coinvolto in ulteriori liti giudiziarie.
Concludeva, dunque, chiedendo di riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del terzo, di riconoscere e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta con l'atto di chiamata in causa, perché coperta da giudicato. In via subordinata, di rigettare la domanda nel merito.
4 Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice di Pace.
Con sentenza n. 625/2020 resa nell'ambito del procedimento R.G. N. 13358/2016, depositata il 28/11/2016, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda attorea.
Il Giudice riteneva che il rapporto contrattuale fosse incontrovertibilmente venuto ad instaurarsi fra la ditta attrice e la convenuta;
che, una volta eseguite le opere Parte_1 murarie in casa della , restassero rsi le opere di tinteggiatura;
che, Parte_1 relativamente a tali opere, come dichiarato dal testimone , direttore dei Testimone_1 lavori che interessarono il condominio , la to preventivo CP_2 Parte_1 alla ditta;
che tale preventivo f o conoscenza dell'assemblea CP_1 condomi quale, in base a quanto confermato dal teste , lo riteneva non CP_4 congruo;
che, pertanto, dimostrato dalla ditta attrice che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, fosse emerso che il rapporto contrattuale si instaurò fra la ditta medesima e la sig.ra e che, di conseguenza, fosse quest'ultima obbligata alla corresponsione Parte_1 del prezzo dei lavori in favore della ditta.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1 Controparte_2 chiedendo l'integrale riforma della sentenza su indicata.
In particolare, l'appellante lamentava, con il primo motivo di appello, la mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della eccepita nullità dell'atto di citazione che si sarebbe presentato privo dei fatti posti a base della pretesa e privo della domanda e dei motivi su cui si sarebbe fondato.
Con il secondo motivo di appello, l'attrice lamentava un'errata ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure, ritenendo di essere stata completamente estranea ai rapporti intercorsi fra il Condominio e la ditta di OB GO, posto che la scelta in ordine alla ditta a cui affidare i lavori di pitturazione sarebbe stata eseguita dall'NG. CP_4 su indicazione del titolare della ditta occupatasi della esecuzione delle opere m nell'abitazione della e posto che la fattura rilasciata dalla ditta per i lavori Parte_1 CP_1 di pitturazione inter lla sua abitazione sarebbe stata intestata e CP_2 non invece a lei.
L'appellante riteneva, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di riportare delle circostanze fondamentali riferite dal teste e, in particolare, il fatto che il CP_4 preventivo di spesa relativo ai lavori di pitt ne sarebbe stato presentato al Condominio e che ne sarebbe stata chiesta l'accettazione.
In sostanza, a detta dell'appellante, da una corretta valutazione dell'intero compendio probatorio sarebbe emerso come essa fosse rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale.
Lamentava, dunque, la circostanza che il Giudice di prime cure aveva totalmente omesso di considerare che il era stato l'unico responsabile del danno prodotto alla CP_2 sua abitazione e, come tale, tenuto al risarcimento del relativo danno.
5 Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza appellata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di;
di accertare e dichiarare la sua estraneità al CP_1 rapporto di opera instaur dominio e;
di rigettare nel merito CP_1 tutte le richieste di pagamento poste a suo carico dalla suddetta ditta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Si costituiva in giudizio anche il il quale proponeva appello Controparte_2 incidentale, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di vagliare le eccezioni di nullità e tardività della richiesta di chiamata in causa del terzo e del successivo atto di citazione a tal fine notificato.
Il impugnava la sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno, anche nella CP_2 parte in cui il medesimo compensava le spese di lite fra di esso e Parte_1 chiedendo la sostituzione di tale statuizione con quella di condann Parte_1 refusione delle spese di lite.
Con riferimento all'appello promosso da si limitava a richiamare le Parte_1 deduzioni già svolte in primo grado, ribadendo come l'odierna appellante si sarebbe limitata, nel merito delle sue istanze, a chiedere di estendere e limitare la domanda di pagamento proposta da nei soli suoi confronti, omettendo quindi di CP_1 formulare eventuali dom garanzia e/o rivalsa, ragion per cui la domanda sarebbe stata da intendersi inammissibile in quanto coperta da giudicato.
Ordinata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, con ordinanza del 17/09/2024 assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 27/03/2025, il Giudice, considerati i provvedimenti presidenziali che hanno determinato l'afflusso sul proprio ruolo di procedimenti dal ruolo e dal ruolo ex , pronti per la decisione, di più antica iscrizione, tenuto con i turni Per_3 mensili di sostituzione sul ruolo ex e delle sostituzioni per le udienze sul ruolo Per_3
cui il sottoscritto ha d fronte e l'incremento delle nuove iscrizioni Per_4 acanze sui ruoli, ritenuto di dover riorganizzare il proprio ruolo e di dover ridistribuire le cause che non possono essere tempestivamente decise, visto il carico del ruolo, rimetteva la causa sul ruolo.
Con ordinanza del 01/09/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'appello
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c.
6 Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi
7 della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
Prima dell'esame del merito va, altresì, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
2. Primo motivo di appello principale di : nullità atto di Parte_1 citazione.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello proposto da sia Parte_1 infondato e vada, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di appello, la sig.ra lamenta la mancata valutazione da Parte_1 parte del Giudice di prime cure della ecce a la nullità dell'atto di citazione, per mancata allegazione dei fatti posti a base della pretesa e perché privo della domanda e dei motivi su cui essa si sarebbe fondata.
Orbene, in merito all'indeterminatezza oggetto e dunque con riferimento all'asserita violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c., è bene evidenziare come, in realtà, dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emergono chiaramente sia il petitum (domanda di condanna al pagamento di somma) che la causa petendi (adempimento di obbligazione contrattualmente assunta.
In proposito, è sufficiente ricordare che, per pacifica giurisprudenza, la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n. 4828/06, n. 3911/01).
D'altra parte, è necessario evidenziare come le argomentate difese esposte dalla convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta lasciano presumere che la stessa
8 abbia ben inteso il contenuto dell'avversa domanda, sicché risulta non configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.
3. Primo motivo di appello incidentale del nullità atto di Controparte_2 chiamata in causa del terzo.
Prima di procedere al vaglio della causa nel merito, affrontando gli ulteriori motivi di appello proposti dall'odierna appellante, preme analizzare il motivo di appello incidentalmente proposto dal il quale ritiene nullo l'atto con il Controparte_2 quale la sig.ra lo ha chiamato in causa. Parte_1
Orbene, l'odierna appellante, in sede di giudizio di prime cure, chiedeva al Giudice di Pace di ordinare, ex art. 107 c.p.c., l'intervento del terzo Controparte_2
Il Giudice di Pace, invece di ordinare l'intervento del terzo, ne autorizzava la chiamata in causa, sicché parte convenuta (odierna parte appellante) provvedeva a notificare l'atto di chiamata in causa al Controparte_2
Orbene, deve ritenersi che tale atto di chiamata in causa sia da ritenersi valido sulla base delle seguenti ragioni.
La Corte di cassazione ha precisato come “Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 cod. proc. civ. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione;
peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 cod. proc. civ. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività” (Cass, sez. III, n. 9580 del 26/04/2006).
Orbene, nel caso di specie, risulta che la convenuta (odierna appellante) si sia costituita in giudizio all'udienza successiva alla prima. Tuttavia, risulta anche che in sede di seconda udienza il Giudice abbia provveduto alla revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori pronunciata all'esito della prima udienza. In tal modo, è da ritenersi che la prima udienza tenutasi sia stata, di fatto, un'udienza di mero rinvio e non di effettiva trattazione della causa, di tal ché non possono ritenersi maturate in quella sede le preclusioni di cui si è trattato.
Ne consegue che il Giudice di prime cure, considerando la richiesta della convenuta alla stregua di una richiesta volta all'autorizzazione ex art. 106 c.p.c. di chiamata in causa del
9 terzo, abbia correttamente autorizzato la chiamata in causa del e Controparte_2 che quest'ultima non possa essere considerata nulla.
4. Secondo motivo di appello principale di : erronea Parte_1 ricostruzione dei fatti di causa da parte del Giudice di Pace di Salerno.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra ritiene che il Giudice di prime cure Parte_1 abbia erroneamente ricostruito la vicenda ritenendo che il rapporto giuridico controverso sia sorto proprio tra di essa e , invece che fra quest'ultimo ed CP_1 il Controparte_2
Procedendo con ordine, è necessario evidenziare come risulti pacifico, in quanto affermato sia dall'odierna appellante sia dal che l'abitazione della Controparte_2
sia stata interessata da infiltra enienti dal terrazzo Parte_1 condominiale ubicato al piano superiore. Tali infiltrazioni determinavano la produzione di ingenti danni dell'abitazione dell'appellante che rendevano necessaria l'esecuzione di opere murarie, oltre che la pitturazione di alcune mura dell'appartamento.
Con riferimento alle opere murarie è risultato che esse siano state effettivamente realizzate, come dichiarato dal teste , dalla ditta alla quale Testimone_2 CP_5
l'incarico pervenne dalla amministratr e dei lavori Controparte_6
. I lavori furono concord n il direttore dei lavori e Testimone_1 CP_5 essa in favore del Condominio vvide a pagare alla ditta il corrispettivo per i lavori eseguiti.
La presente controversia verte, invece, sui lavori di pitturazione che furono eseguiti dalla presso l'abitazione della odierna appellante. Controparte_7
In particolare, se incontestata risulta la circostanza che i lavori di pitturazione siano stati effettivamente eseguiti a regola d'arte da parte della odierna appellata (originaria attrice) in favore della appellante, ciò che risulta controverso è chi sia il soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo in favore della . CP_7 CP_1
Parte appellante sostiene che tenuto a ciò sia il Condominio, dal momento che il rapporto contrattuale sarebbe sorto proprio fra il Condominio e . Dal CP_1 canto suo, il evidenzia come la questione risulti coper e la CP_2 domanda spi oi confronti da parte della sig.ra sia da ritenersi Parte_1 inammissibile, dal momento che, parte appellante si sarebbe li l merito delle sue istanze, a chiedere di estendere ad esso la domanda di pagamento proposta da
[...]
nei suoi confronti, omettendo di formulare eventuali domande a tit CP_1 garanzia e/o rivalsa.
Orbene, deve ritenersi che le conclusioni alle quali è approdato il Giudice di prime cure siano essenzialmente corrette e questo per le ragioni che si provvede ad esporre.
Sulla base dei documenti in atti e sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che il in effetti, non stipulò alcun contratto con la ditta di Controparte_2
. CP_1
10 In particolare, ricostruendo in punto di fatto la vicenda in esame, è possibile rilevare come l'Assemblea condominiale in sede di assemblea straordinaria, tenutasi in data 27/03/2013, provvide ad autorizzare la liquidazione del consuntivo relativo all'esecuzione delle opere murarie in favore della ditta Nella medesima sede, CP_5
l'assemblea deliberava di onerare l'amministratore “di ori preventivi per gli stessi lavori già preventivati dalla ditta R. R. recante un importo al netto di Iva di euro 3600 e di riconvocare quanto prima l'assemblea per la successiva approvazione” (cfr. pp.
3-4 del verbale di assemblea condominiale allegato dalla ). Parte_1
Dal contenuto di tale verbale è possibile dedurre che l'assemblea non deliberò dunque di autorizzare la ditta di GO OB all'esecuzione a spese del Condominio delle opere di pitturazione in favore della ON , ma previde, al contrario, di acquisire Parte_1 ulteriori preventivi.
Che un'autorizzazione in tal senso non pervenne da parte dell'assemblea risulta confermato, del resto, dalle dichiarazioni rese dal teste , il quale espressamente CP_4 riferisce in merito al su indicato preventivo che esso “fu c ato al condominio ma non so da chi e chiesi all'amministratore di provvedere in merito all'accettazione del preventivo” e che “il non lo accettò perché non lo ritenne congruo”. L'NG. , inoltre, riferisce di non CP_2 CP_4
o i lavori eseguiti dal GO, a differenza di qua aduto con riferimento ai lavori eseguiti dalla ditta ma di averli visionati solo una volta realizzati. CP_5
Gli elementi probatori emersi lasciano intendere, dunque, che il non CP_2 addivenne mai alla stipula di un accordo contrattuale con la ditta di , non CP_1 avendo esso mai autorizzato il preventivo che gli pervenne in se . Da questo punto di vista, posto che i lavori di pitturazione presso la casa della , pur Parte_1 non autorizzati dall'assemblea, furono comunque certamente eseguiti dalla ditta di GO OB, è ragionevole ritenere che il rapporto contrattuale de quo sia intercorso proprio tra la ditta e la sig.ra , in capo alla quale, di conseguenza, è sorta la relativa CP_1 Parte_1 obbligazione contrattuale di corresponsione del prezzo.
Non vi sono allo stato elementi che consentano di ricondurre in capo al CP_2
l'insorgere di alcuna obbligazione contrattuale nei confronti della Controparte_7 che rendano possibile, conseguentemente, accogliere, in m ta sentenza, la domanda con la quale l'appellante chiedeva, una volta accertata la Parte_1 responsabilità del nella produzione dei danni subiti dalla sua abitazione, di CP_2
“Condannare il tione in persona dell'Amm/re p/t a pagare alla ditta CP_2 CP_8
i titolare con sede in Via Carmine Amato n. 95/3 Mercato
[...]
3.5.2013 n. 4 di Euro 4366,00 intestata al stesso” e riformulata anche CP_2 in sede di appello.
Del resto, tale domanda appare coperta da giudicato esterno come correttamente rilevato dal nella sua comparsa di costituzione. CP_2
In tema di giudicato esterno, occorre evidenziare come l'eccezione volta a rilevarlo prescinda da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, essa sia rilevabile d'ufficio (vedi, in tal senso, Cass., sez. VI, n. 48 del 07/01/2021). Più in particolare, l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla
11 posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass., sez. L, n. 16847 del 26/06/2018).
Peraltro, la Corte di cassazione ha statuito che “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti” (Cass., sez. I, n. 33021 del 09/11/2022).
Orbene, nella sentenza n. 1640 del 2016, nella causa di cui al R.G. N. 2656/2015, vertente fra il e la , il G.d.P. di Salerno Controparte_2 Controparte_9 ebbe già a considerare come “il rapporto e quindi la consequenziale obbligazione fu instaurato fra la con la e non con condominio intimato” (p. 2), escludendo, in Controparte_9 Parte_1 tal i cond l condominio al pagamento della somma richiesta dalla ditta di . CP_1
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, correttamente il Giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente la legittimazione passiva della e che egli abbia Parte_1 correttamente condannato la medesima al pagamento dell richieste dalla ditta di
. CP_1
Pertanto, il relativo motivo di appello formulato da non può che Parte_1 essere rigettato.
5. Secondo motivo di appello incidentale formulato dal errata CP_2 compensazione delle spese di lite.
Il Condominio promuove incidentalmente appello, censurando la sentenza resa dal G.d.P. di Salerno nella parte in cui esso avrebbe erroneamente compensato le spese di lite fra la sig.ra ed il medesimo. Parte_1 CP_2
Orbene, tale motivo di appello appare infondato.
Ed infatti è noto come la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19/04/2018 abbia ritenuto di estendere la possibilità di addivenire alla compensazione delle spese di lite non solo nei casi espressamente previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., ma anche in quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che inducano a ritenere preferibile non condannare nessuna delle parti al pagamento delle spese di lite.
Nel caso di specie, considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), anche in considerazione del fatto che effettivamente il si è reso responsabile dei danni alla propria abitazione lamentati dalla sig.ra CP_2 orrevano quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, Parte_1
12 n. 77 del 19/04/2018) che hanno correttamente indotto il Giudice di prime cure alla compensazione delle spese di lite fra la ed il . Parte_1 CP_2
6. Spese di lite.
Con riferimento al rapporto processuale intercorrente fra e Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado di giudizio seguon c
[...] no, pertanto, poste a carico di , considerando, tuttavia, che non Parte_1 si è svolta alcuna attività istruttoria.
Per quanto attiene, invece, al rapporto processuale intercorrente fra Parte_1 ed il in considerazione del fatto che si è provve Controparte_2 moti lati dalla prima che quelli formulati dal secondo e della conseguente reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e del
[...] CP_1 Controparte_2 sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, nell'ambito del giudizio n. 2364/2020 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
625/2020 del Giudice di Pace di Salerno;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite del pre dizio che vengono liqui 1.701,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge dovute;
4) compensa interamente fra e il le Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, il 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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