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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2629/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2629 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5 9 gennaio 2025, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dell'avv. Patrizia Gramegna giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ex art 110 c.p.c
ATTORI IN PROSECUZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. con l'Avv. Luigi Arbia giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione ha esposto che: aveva acquistato, attraverso la Persona_1 [...]
(sevizio di assistenza per viaggiatori con disabilità e/o ridotta Controparte_3
mobilità), biglietto ferroviario con accompagnatore da Foggia a Rimini il 27.2.2013; giunto a Rimini, con l'aiuto di accompagnatori del servizio ferroviario veniva fatto scendere per salire sul treno regionale per Imola;
posizionato in carrozzella gli ausiliari nella manovra di traino facevano catapultare la carrozzella su cui l'attore era seduto;
l'attore si rovesciava a tessa e batteva violentemente gli arti inferiori;
infine veniva trasportato presso l'ospedale di Imola, dove veniva ricoverato per frattura del femore destro. Tanto essenzialmente esposto parte attrice ha citato e ha chiesto Controparte_1
accertare la responsabilità di e condannarla al risarcimento dei danni. Controparte_1
benché regolarmente citata, non si è costituita per cui ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
È intervenuta in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di poiché la gestione e manutenzione della rete Controparte_1
ferroviaria e delle relative pertinenze è attribuita a Controparte_2
riconoscendo la propria legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, non essendovi prova di quanto dedotto dall'attore.
In corso di causa si sono costituiti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1
Quanto all'intervento in giudizio di va evidenziato che il Controparte_2
terzo che spieghi intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., al fine di assumere su di sé la lite dietro riconoscimento della propria legittimazione passiva (in luogo del convenuto erroneamente evocato in giudizio) mantiene veste soltanto formale di interveniente, assumendo per converso veste sostanziale di convenuto (Cass. II 19/01/2012 n. 743,
“Qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni”).
Parte attrice deduce l'inadempimento di controparte al servizio di trasporto.
Parte attrice ha concluso il contratto di trasporto con che è tenuta a Controparte_1
rispondere del corretto adempimento della prestazione, per cui correttamente la ha citata in giudizio.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è Controparte_1
infondata.
Passando al merito la domanda è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito, in ordine alla responsabilità per sinistri avvenuti nel corso del trasporto, che la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681
c.c. pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (v. Cass,. 3285/2006;
4482/2009) e che la presunzione di responsabilità che la disposizione dell'articolo 1681
c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo (v. Cass. 12694/2008) e anche che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (v. Cass.
4343/2009).
Nel caso in questione l'attore non ha dato la prova del fatto storico: essere caduto nella stazione di Rimini mentre gli addetti lo trasferivano sul treno regionale diretto a Imola.
In particolare, dalla prova testimoniale non sono emersi elementi sufficienti a permettere di ritenere provato quanto dedotto.
Il teste , macchinista del treno regionale Rimini-Imola, nulla ha Testimone_1
riferito. Tale teste ha dichiarato che: non aveva assistito alla dedotta caduta dell'attore; aveva trovato l'attore già alloggiato nel vano pilota;
l'attore lamentava un forte dolore alla gamba;
insieme al capotreno aveva chiamato la base operativa per far trovare un'ambulanza all'arrivo in stazione a Imola.
L'unico altro teste escusso, moglie dell'attore, ha riferito che: gli Parte_1
accompagnatori nello spostare la carrozzina al binario di partenza avevano fatto cadere la carrozzina sopra l'attore; sul treno il macchinista aveva riferito di avere assistito all'incidente.
Orbene, alla luce di tali testimonianze, in particolare quella di , terzo Testimone_1 estraneo, che ha espressamente negato di avere assistito all'incidente, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico come dedotto dall'attore.
L'unica circostanza provata è che l'attore, mentre viaggiava sul treno regionale da
Rimini a Imola, lamentava un forte dolore alla gamba e all'arrivo a Imola fu soccorso da personale in ambulanza. Quindi non ci sono sufficienti elementi per poter ricostruire i fatti e verificare dove e come l'attore abbia battuto la gamba.
Pertanto, in assenza si prova del come e dove il dedotto sinistro si sia verificato, la domanda va rigettata.
Quanto alle spese, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta sollevata da parte intervenuta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese,
Le spese di ctu restano difensivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico dr.ssa Annachiara
Di Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda;
3. Compensa le spese;
4. Pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2629 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5 9 gennaio 2025, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dell'avv. Patrizia Gramegna giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ex art 110 c.p.c
ATTORI IN PROSECUZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. con l'Avv. Luigi Arbia giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione ha esposto che: aveva acquistato, attraverso la Persona_1 [...]
(sevizio di assistenza per viaggiatori con disabilità e/o ridotta Controparte_3
mobilità), biglietto ferroviario con accompagnatore da Foggia a Rimini il 27.2.2013; giunto a Rimini, con l'aiuto di accompagnatori del servizio ferroviario veniva fatto scendere per salire sul treno regionale per Imola;
posizionato in carrozzella gli ausiliari nella manovra di traino facevano catapultare la carrozzella su cui l'attore era seduto;
l'attore si rovesciava a tessa e batteva violentemente gli arti inferiori;
infine veniva trasportato presso l'ospedale di Imola, dove veniva ricoverato per frattura del femore destro. Tanto essenzialmente esposto parte attrice ha citato e ha chiesto Controparte_1
accertare la responsabilità di e condannarla al risarcimento dei danni. Controparte_1
benché regolarmente citata, non si è costituita per cui ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
È intervenuta in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di poiché la gestione e manutenzione della rete Controparte_1
ferroviaria e delle relative pertinenze è attribuita a Controparte_2
riconoscendo la propria legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, non essendovi prova di quanto dedotto dall'attore.
In corso di causa si sono costituiti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1
Quanto all'intervento in giudizio di va evidenziato che il Controparte_2
terzo che spieghi intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., al fine di assumere su di sé la lite dietro riconoscimento della propria legittimazione passiva (in luogo del convenuto erroneamente evocato in giudizio) mantiene veste soltanto formale di interveniente, assumendo per converso veste sostanziale di convenuto (Cass. II 19/01/2012 n. 743,
“Qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni”).
Parte attrice deduce l'inadempimento di controparte al servizio di trasporto.
Parte attrice ha concluso il contratto di trasporto con che è tenuta a Controparte_1
rispondere del corretto adempimento della prestazione, per cui correttamente la ha citata in giudizio.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è Controparte_1
infondata.
Passando al merito la domanda è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito, in ordine alla responsabilità per sinistri avvenuti nel corso del trasporto, che la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681
c.c. pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (v. Cass,. 3285/2006;
4482/2009) e che la presunzione di responsabilità che la disposizione dell'articolo 1681
c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo (v. Cass. 12694/2008) e anche che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (v. Cass.
4343/2009).
Nel caso in questione l'attore non ha dato la prova del fatto storico: essere caduto nella stazione di Rimini mentre gli addetti lo trasferivano sul treno regionale diretto a Imola.
In particolare, dalla prova testimoniale non sono emersi elementi sufficienti a permettere di ritenere provato quanto dedotto.
Il teste , macchinista del treno regionale Rimini-Imola, nulla ha Testimone_1
riferito. Tale teste ha dichiarato che: non aveva assistito alla dedotta caduta dell'attore; aveva trovato l'attore già alloggiato nel vano pilota;
l'attore lamentava un forte dolore alla gamba;
insieme al capotreno aveva chiamato la base operativa per far trovare un'ambulanza all'arrivo in stazione a Imola.
L'unico altro teste escusso, moglie dell'attore, ha riferito che: gli Parte_1
accompagnatori nello spostare la carrozzina al binario di partenza avevano fatto cadere la carrozzina sopra l'attore; sul treno il macchinista aveva riferito di avere assistito all'incidente.
Orbene, alla luce di tali testimonianze, in particolare quella di , terzo Testimone_1 estraneo, che ha espressamente negato di avere assistito all'incidente, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico come dedotto dall'attore.
L'unica circostanza provata è che l'attore, mentre viaggiava sul treno regionale da
Rimini a Imola, lamentava un forte dolore alla gamba e all'arrivo a Imola fu soccorso da personale in ambulanza. Quindi non ci sono sufficienti elementi per poter ricostruire i fatti e verificare dove e come l'attore abbia battuto la gamba.
Pertanto, in assenza si prova del come e dove il dedotto sinistro si sia verificato, la domanda va rigettata.
Quanto alle spese, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta sollevata da parte intervenuta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese,
Le spese di ctu restano difensivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico dr.ssa Annachiara
Di Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda;
3. Compensa le spese;
4. Pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo