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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/05/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6730/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.g. 6730/2016 promossa da in liquidazione in persona dei Parte_1
liquidatori giudiziali avv.ti Roberto Savino, Daniela Santamato ed Enrica Gironda, nonché del l.r.p.t.
e liquidatore dott. rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Luigi CP_1
Tosches;
ATTORE contro in persona del Sindaco p.t., contumace CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: merito ex artt. 669 octies e 669 novies c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 17.01.2025, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 670 n. 2 c.p.c. l'odierna attrice, esponeva che 1) con scrittura privata denominata contratto di affitto di ramo di azienda del 6.7.2012 la “ Parte_1 [...]
, concedeva in affitto alla società Aleandri s.p.a. il ramo di azienda avente ad oggetto i Parte_2
lavori residui relativi a diversi contratti di appalto stipulati con Anas s.p.a. e con il Comune di CP_2
2) il suddetto contratto era subordinato alla condizione risolutiva del diniego, da parte delle stazioni appaltanti, del consenso al subentro di cui all'art. 116 d.lgs. n. 163/06; 3) Anas s.p.a. prendeva espressamente atto del subentro di Aleandri s.p.a. nei suddetti contratti con dichiarazione del
26.02.2013, mentre il non manifestava alcuna opposizione nel termine di 60 giorni;
CP_2
4) a seguito dell'accettazione delle stazioni appaltanti, parte attrice procedeva alla consegna del ramo d'azienda in favore della Aleandri s.p.a. con atto del 30.04.2013; l'art.
2.2.2 della scrittura privata stabiliva il subentro della Aleandri s.p.a. nella titolarità delle riserve iscritte nei registri di contabilità dei singoli appalti ceduti successivamente alla data di efficacia del contratto, fatta coincidere con la data di consegna del ramo d'azienda; mentre per quelle già iscritte alla data di efficacia del contratto la aveva conferito alla Aleandri s.p.a. un mandato oneroso di Parte_1 Parte_2 gestione;
5) quest'ultima, tuttavia, non riferiva in merito alla gestione, né versava alla Intini Agelo
s.r.l. le somme presuntivamente riscosse a fronte delle riserve iscritte da tempo nei registri di contabilità dei singoli appalti ceduti in affitto.
2. Mancando qualsiasi riscontro alle richieste di informazioni circa lo stato dei lavori appaltati e l'esito delle riserve iscritte, la società odierna attrice avanzava, in via cautelare, istanza di sequestro giudiziario nei confronti di Aleandri s.p.a., che veniva convenuta in giudizio, e dei terzi Anas s.p.a. e
L'istanza aveva ad oggetto una serie di documenti idonei a fornire elementi di prova CP_2
dei crediti vantati dalla massa concordataria.
3. Si costituiva la società Aleandri s.p.a., contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il giudice della cautela ordinava, preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi Anas s.p.a. e CP_2 CP_2
5. All'esito si costituiva solo Anas s.p.a. eccependo l'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento richiesto ed insistendo nel rigetto del ricorso.
6. A scioglimento della riserva assunta, ritenendone sussistenti i presupposti, il giudice autorizzava il sequestro dei documenti richiesti e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
7. Con atto di citazione ex artt. 669 octies e 669 novies c.p.c. il Concordato “ Parte_1
conveniva in giudizio Anas s.p.a. e (avendo avviato il procedimento arbitrale
[...] CP_2
nei confronti di Aleandri s.p.a. in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto di ramo d'azienda). Proponeva i medesimi motivi del ricorso originario, chiedendo il riconoscimento del diritto provvisoriamente concesso in via cautelare.
8. Con comparsa depositata il 06.06.2017 si costituiva Anas s.p.a. contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
9. Il rimaneva contumace. CP_2 10. All'udienza del 26.03.2021 il procuratore di parte attrice rappresentava che le ragioni sottese al sequestro non sussistevano più, avendo ottenuto tutta la documentazione richiesta.
Chiedeva, pertanto, la formulazione di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. vertente sulle sole spese legali della fase cautelare e del merito.
11. Dopo diversi rinvii per assenza del magistrato titolare della causa, con ordinanza del
4.07.2024 è stata formulata proposta transattiva che, a seguito di parziale rimodulazione, è stata definitivamente accettata dai commissari liquidatori della società (dietro autorizzazione del G.D.) e da Anas s.p.a, non anche dal CP_2
Venuto meno l'interesse alla decisione nel merito e attesa l'adesione di parte attrice e di Anas
s.p.a. alla proposta transattiva formulata dal giudicante il procedimento veniva dichiarato estinto nei loro confronti, all'udienza del 17.01.2025.
12. Quanto ai rapporti tra il Concordato e il va dichiarata cessata la CP_2
materia del contendere, avendo parte attrice rinunciato ad una decisione nel merito per intervenuto difetto di interesse, integralmente soddisfatto nel corso del giudizio.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, nulla si dispone a carico dell'ente convenuto contumace. Difatti, il non si è costituito né in fase cautelare né nella presente fase di CP_2 merito, non osteggiando l'esecuzione del provvedimento cautelare.
Lo stesso attore, invero, nell'atto introduttivo ha stigmatizzato la sola condotta di Anas s.p.a., diversamente da quanto ha fatto il chiedendo solo nei confronti della prima la CP_2
condanna alle spese di lite. La stessa richiesta non viene formulata anche nei confronti del CP_2
il quale non ha ritenuto di costituirsi nella fase cautelare e ha collaborato fattivamente in
[...]
sede di esecuzione del sequestro (pag. 30 citazione)
La medesima domanda di condanna alle spese di lite a carico del è stata CP_2 subordinata all'eventuale sua costituzione e contestazione della domanda attorea.
Ebbene, dovendo applicare il principio della soccombenza virtuale, non si ravvisa alcuna soccombenza sostanziale per l'ente comunale, convenuto in giudizio solo in quanto detentore di parte della documentazione oggetto della richiesta di sequestro giudiziario. Peraltro, non è stato dedotto alcun comportamento ostruzionistico del all'esibizione della relativa documentazione, CP_2
antecedentemente al deposito del ricorso ex art. 670 c.p.c., tantomeno in sede di esecuzione del provvedimento cautelare concesso. Anzi ne è stato evidenziato l'atteggiamento collaborativo.
Per le ragioni suesposte va dichiarata la cessata materia del contendere tra Parte_1
e Le spese di lite sostenute dal primo devono essere dichiarate
[...] CP_2
irripetibili nei confronti del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_2
- dichiara irripetibili le spese sostenute da nei confronti del Parte_1
CP_2
Così deciso in Bari il 17.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.g. 6730/2016 promossa da in liquidazione in persona dei Parte_1
liquidatori giudiziali avv.ti Roberto Savino, Daniela Santamato ed Enrica Gironda, nonché del l.r.p.t.
e liquidatore dott. rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Luigi CP_1
Tosches;
ATTORE contro in persona del Sindaco p.t., contumace CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: merito ex artt. 669 octies e 669 novies c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 17.01.2025, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 670 n. 2 c.p.c. l'odierna attrice, esponeva che 1) con scrittura privata denominata contratto di affitto di ramo di azienda del 6.7.2012 la “ Parte_1 [...]
, concedeva in affitto alla società Aleandri s.p.a. il ramo di azienda avente ad oggetto i Parte_2
lavori residui relativi a diversi contratti di appalto stipulati con Anas s.p.a. e con il Comune di CP_2
2) il suddetto contratto era subordinato alla condizione risolutiva del diniego, da parte delle stazioni appaltanti, del consenso al subentro di cui all'art. 116 d.lgs. n. 163/06; 3) Anas s.p.a. prendeva espressamente atto del subentro di Aleandri s.p.a. nei suddetti contratti con dichiarazione del
26.02.2013, mentre il non manifestava alcuna opposizione nel termine di 60 giorni;
CP_2
4) a seguito dell'accettazione delle stazioni appaltanti, parte attrice procedeva alla consegna del ramo d'azienda in favore della Aleandri s.p.a. con atto del 30.04.2013; l'art.
2.2.2 della scrittura privata stabiliva il subentro della Aleandri s.p.a. nella titolarità delle riserve iscritte nei registri di contabilità dei singoli appalti ceduti successivamente alla data di efficacia del contratto, fatta coincidere con la data di consegna del ramo d'azienda; mentre per quelle già iscritte alla data di efficacia del contratto la aveva conferito alla Aleandri s.p.a. un mandato oneroso di Parte_1 Parte_2 gestione;
5) quest'ultima, tuttavia, non riferiva in merito alla gestione, né versava alla Intini Agelo
s.r.l. le somme presuntivamente riscosse a fronte delle riserve iscritte da tempo nei registri di contabilità dei singoli appalti ceduti in affitto.
2. Mancando qualsiasi riscontro alle richieste di informazioni circa lo stato dei lavori appaltati e l'esito delle riserve iscritte, la società odierna attrice avanzava, in via cautelare, istanza di sequestro giudiziario nei confronti di Aleandri s.p.a., che veniva convenuta in giudizio, e dei terzi Anas s.p.a. e
L'istanza aveva ad oggetto una serie di documenti idonei a fornire elementi di prova CP_2
dei crediti vantati dalla massa concordataria.
3. Si costituiva la società Aleandri s.p.a., contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il giudice della cautela ordinava, preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi Anas s.p.a. e CP_2 CP_2
5. All'esito si costituiva solo Anas s.p.a. eccependo l'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento richiesto ed insistendo nel rigetto del ricorso.
6. A scioglimento della riserva assunta, ritenendone sussistenti i presupposti, il giudice autorizzava il sequestro dei documenti richiesti e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
7. Con atto di citazione ex artt. 669 octies e 669 novies c.p.c. il Concordato “ Parte_1
conveniva in giudizio Anas s.p.a. e (avendo avviato il procedimento arbitrale
[...] CP_2
nei confronti di Aleandri s.p.a. in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto di ramo d'azienda). Proponeva i medesimi motivi del ricorso originario, chiedendo il riconoscimento del diritto provvisoriamente concesso in via cautelare.
8. Con comparsa depositata il 06.06.2017 si costituiva Anas s.p.a. contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
9. Il rimaneva contumace. CP_2 10. All'udienza del 26.03.2021 il procuratore di parte attrice rappresentava che le ragioni sottese al sequestro non sussistevano più, avendo ottenuto tutta la documentazione richiesta.
Chiedeva, pertanto, la formulazione di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. vertente sulle sole spese legali della fase cautelare e del merito.
11. Dopo diversi rinvii per assenza del magistrato titolare della causa, con ordinanza del
4.07.2024 è stata formulata proposta transattiva che, a seguito di parziale rimodulazione, è stata definitivamente accettata dai commissari liquidatori della società (dietro autorizzazione del G.D.) e da Anas s.p.a, non anche dal CP_2
Venuto meno l'interesse alla decisione nel merito e attesa l'adesione di parte attrice e di Anas
s.p.a. alla proposta transattiva formulata dal giudicante il procedimento veniva dichiarato estinto nei loro confronti, all'udienza del 17.01.2025.
12. Quanto ai rapporti tra il Concordato e il va dichiarata cessata la CP_2
materia del contendere, avendo parte attrice rinunciato ad una decisione nel merito per intervenuto difetto di interesse, integralmente soddisfatto nel corso del giudizio.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, nulla si dispone a carico dell'ente convenuto contumace. Difatti, il non si è costituito né in fase cautelare né nella presente fase di CP_2 merito, non osteggiando l'esecuzione del provvedimento cautelare.
Lo stesso attore, invero, nell'atto introduttivo ha stigmatizzato la sola condotta di Anas s.p.a., diversamente da quanto ha fatto il chiedendo solo nei confronti della prima la CP_2
condanna alle spese di lite. La stessa richiesta non viene formulata anche nei confronti del CP_2
il quale non ha ritenuto di costituirsi nella fase cautelare e ha collaborato fattivamente in
[...]
sede di esecuzione del sequestro (pag. 30 citazione)
La medesima domanda di condanna alle spese di lite a carico del è stata CP_2 subordinata all'eventuale sua costituzione e contestazione della domanda attorea.
Ebbene, dovendo applicare il principio della soccombenza virtuale, non si ravvisa alcuna soccombenza sostanziale per l'ente comunale, convenuto in giudizio solo in quanto detentore di parte della documentazione oggetto della richiesta di sequestro giudiziario. Peraltro, non è stato dedotto alcun comportamento ostruzionistico del all'esibizione della relativa documentazione, CP_2
antecedentemente al deposito del ricorso ex art. 670 c.p.c., tantomeno in sede di esecuzione del provvedimento cautelare concesso. Anzi ne è stato evidenziato l'atteggiamento collaborativo.
Per le ragioni suesposte va dichiarata la cessata materia del contendere tra Parte_1
e Le spese di lite sostenute dal primo devono essere dichiarate
[...] CP_2
irripetibili nei confronti del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_2
- dichiara irripetibili le spese sostenute da nei confronti del Parte_1
CP_2
Così deciso in Bari il 17.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato