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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1400/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De Tommaso Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato
DA
, (C.F.: ) nata a [...] il 26 mag. 1973 e ivi res. Parte_1 CodiceFiscale_1
in fraz. Sopramonte alla via delle Piazze n. 57, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, dall'avv. Cecilia Costa (C.F.: ; p.e.c.: e CodiceFiscale_2 Email_1 dall'avv. Valerio Sciacca (C.F.: ; p.e.c.: CodiceFiscale_3 Email_2 Email_3
e domiciliata presso il loro studio in Trento alla via Manci n. 54, giusta delega trasmessa
[...]
telematicamente in copia autenticata con firma digitale su atto separato ex art. 83 co. III c.p.c. e allegato al ricorso
E
, (C.F.: nato a [...] il 22 nov. 1963 eivi res. Controparte_1 CodiceFiscale_4 in fraz. Sopramonte alla via delle Piazze n. 57, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Andrea Algieri E (C.F.: ;p.e.c.: . ) e dall'avv. CodiceFiscale_5 Email_4 Email_5
Leonardo Demartin (C.F.: p.e.c.: CodiceFiscale_6
e domiciliato presso lo studio del primo in Trento (TN) alla Email_7
via Calepina n. 65, giusta delega trasmessa telematicamente in copia autenticata con firma digitale su atto separato ex art. 83 co. III c.p.c. e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti, all'udienza del 15 gennaio 2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 25 marzo 2024, così come specificate e integrate nell'istanza congiunta del 09 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/3/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Per_ (Sopramonte) Trento in data 11/9/1999, che dalla loro unione a Trento è nata la figlia in data
11/8/2003, hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, ovvero alle medesime condizioni previste per la separazione, fatta eccezione per quelle, medio tempore, integralmente eseguite.
Con sentenza n. 146/2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle stesse condizioni della separazione, come anche precisate ed integrate, per quanto attiene al trasferimento immobiliare (clausole da 14) a 23) del ricorso) nella istanza congiunta di data
09.12.2024 che qui si riportano: “14) al fine di definire le reciproche questioni economiche tra essi,
(C.F.: ) trasferisce a (C.F.: Parte_1 C.F._7 Controparte_1
, che accetta ed acquista, la propria quota di proprietà pari ad ¼ indiviso C.F._8
dell'immobile tavolarmente contraddistinto come p.f. 1743/2 in P.T. 3092 C.C. Cognola nella consistenza risultante al Libro fondiario e censito in N.C.E.U. di Trento come segue:p.f. 1743/2 –
C.C. Cognola (108) - classe 4 –mq.122 - reddito dominicale euro 0,05 – reddito agrario 0,02; 15) Il prezzo della cessione è stato concordemente stabilito dai ricorrenti in euro 5.200,00 ed è stato corrisposto da a mediante bonifico bancario sul c/c n. Controparte_1 Parte_1
1025001851-3 intestato alla stessa presso entro la data dell'udienza presidenziale, anche CP_2
nel caso in cui venisse trattata in modalità telematica, dandone evidenza, entro la data dell'udienza presidenziale, mediante consegna della relativa contabile di bonifico;
la signora Parte_1 dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale rispetto a tale cessione;
16) unitamente alla quota pari a ¼ indivisa dell'unità immobiliare di cui al precedente punto 14), Parte_1 trasferisce a che accetta e acquista, anche le relative parti comuni e/o Controparte_1
consortalità comunque riconducibili alla medesima unità immobiliare;
sono compresi nella cessione tutti i diritti reali attivi e passivi risultanti dal Libro Fondiario nonché tutti quelli fino ad oggi esercitati. 17) dichiara e garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità Parte_1 della quota pari ad ¼ indivisa dell'unità immobiliare di cui al precedente punto 14); 18) a norma dell'art. 18 della Legge 28 feb. 1985 n. 47 e dell'art. 30 D.P.R. 6 giu. 2001 n. 380, rispetto all'immobile oggetto di cessione si allega sub doc. 18 il relativo certificato di destinazione urbanistica; 19) con riferimento al disposto della Legge 28 feb. 1985 n. 47, Parte_1
dichiara che l'immobile di cui al precedente punto 14) è stato acquistato con atto di compravendita di data 11 apr. 2001 a rogito del notaio rep. sub n. 29829 registrato a Trento il Persona_2
2 mag. 2001 al n. 1973 (doc. n. 15); 20) dichiara espressamente che quanto ceduto Parte_1
è libero da iscrizioni, trascrizioni, annotazioni ed intavolazioni, privilegi, diritti reali di godimento e diritti reali minori a favore di terzi, obbligazioni e oneri reali, vincoli di inalienabilità sia legali, sia convenzionali, vincoli derivanti da uso civico, diritti di prelazione legale e/o convenzionale e liti pendenti o minacciate, ed ogni altro peso comunque pregiudizievole, che ne possa impedire la piena
e libera disponibilità, il pieno godimento e la trasferibilità a terzi, ipoteche, locazioni o altri diritti personali, pignoramenti, sequestri, privilegi anche fiscali e oneri, a eccezione di: a) diritto di servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo di locomozione intavolato sub GN 2463/3 in data 19 ott. 1959 a carico della p.f. 1743/2 e a favore delle p.ed. 695 e 1017 e della p.f. 1225/4; b) diritto di servitù di accesso, passo e ripasso a piedi e con veicoli di ogni genere intavolato sub GN 2667/5 in data 6 dic. 1962 a carico della p.f. 1743/2 e a favore delle p.ed. 609 e 624 e 705; c) diritto di servitù da esercitarsi nei modi e con modalità di cui all'art. 1 dell'atto: (a) passaggio a piedi e con mezzi (b) posa in opera di tubazioni tecnologiche interrate a carico p.f. 1743/2 a favore della p.ed. 1952 e della
p.f. 1265/10; 21) e edotti sulla responsabilità penale cui si Parte_1 Controparte_1
incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che le unità immobiliari di cui al precedente punto 14) sono state interessate dalle opere eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti edilizi, rilasciati dalle competenti autorità del Comune di Trento, e precisamente: autorizzazione edilizia, realizzazione recinzione e cancello sub n. 2001/30565 n. 3587 di data 17 set.
2001 (doc. n. 16 – elenco titoli); dichiarano altresì che il terreno oggetto di cessione non è stato percorso dal fuoco (L.353/00) e che la conclusione del presente accordo è avvenuta senza ricorrere ad alcun mediatore;
22) e edotti sulla responsabilità penale Parte_1 Controparte_1
cui si incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano altresì che in seguito ai predetti titoli non sono stati eseguiti altri interventi e opere che avrebbero richiesto il rilascio di licenze edilizie, concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria, permessi di costruire, D.I.A. e/o S.C.I.A., di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
23) il trasferimento di proprietà del predetto immobile avviene in contestualità e in occasione della separazione personale, beneficiando quindi dell'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L. 74/1987 e di ogni altro beneficio previsto dalla legge.”
Segnatamente le parti, evidenziavano, rispetto alla pronuncia di separazione, che non era stata possibile l'intavolazione della sentenza di separazione nella parte in cui già disponeva la citata cessione immobiliare, poiché rigettata con decreto tavolare G.N. 6187/2024 (all. a) per la seguente motivazione “nella sentenza allegata mancano la rinuncia all'ipoteca legale, pur in presenza di un pagamento di corrispettivo, l'allegazione del Certificato di Destinazione Urbanistica, la dichiarazione che il terreno non è stato percorso dal fuoco, nonché la clausola di intervento o meno del mediatore”. Ragione per cui era interesse delle stesse, ferme restando le altre condizioni concordate, riaggiornare, con la pronuncia di divorzio, anche la cessione immobiliare pattuita ma non eseguita per quanto sopra precisato.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 146/2024, emessa da questo Tribunale in data 07 giugno 2024, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 17.01.2025,
e con, quindi, integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni indicate sia nel ricorso (stesse condizioni della separazione), sia, per quanto in particolare attiene alla cessione immobiliare, nella istanza congiunta di data 9 dicembre 2024, sottoscritta dalle parti all'udienza del 15 gennaio 2025, e facente parte integrante del verbale di tale udienza, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, come anche allegata al ricorso.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, rilevando come le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa.
Nulla sulle spese, in ragione dell'accordo già raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data
25.03.2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trento in data 11.09.1999
(matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 9, parte II, Serie A, dell'anno 1999), da
, nata a [...] il [...], e , nato il [...] Parte_1 Controparte_1
a Trento, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso e, per quanto attiene al trasferimento immobiliare, nella istanza congiunta del 09.12.2024, da intendersi qui trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi