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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 27/02/2026, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3039/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19301/2025 depositato il 24/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bracciano - Via Principe Di Napoli 49 00062 Bracciano RM
elettivamente domiciliato presso bracciano.protocollo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. ACC. ESEC. n. 1033 IMU 2021
- AVV. ACC. ESEC. n. 1032 IMU 2021
- AVV. ACC. ESEC. n. 1034 IMU 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1780/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso Sig.ra Ricorrente_1 ha, previa sospensiva, impugnato contro il comune di Bracciano (RM)
- Sollecito di pagamento su avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1032/2024, notificato il 30 settembre 2025, per complessivi € 1.001,00, relativo all'anno di imposta 2021 relativi alla Dati catastali_1 del Comune di Bracciano, località Montefranco, Indirizzo_1;
- Sollecito di pagamento su avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1033/2024, notificato il 30 settembre 2025, per complessivi € 1.001,00, relativo all'anno di imposta 2020;
- Sollecito di pagamento su avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1034/2024, notificato il 30 settembre 2025, per complessivi € 1.003,00, relativo all'anno di imposta 2019; relativi alla Dati catastali_1 del Comune di Bracciano, località Montefranco, Indirizzo_1.
Parte attrice ha come motivo centrale del ricorso -in disparte altre censure- evidenziato che Dati catastali_1 non è un'area edificabile, ma pertinenza (giardino) dell'abitazione principale situata sulla Dati catastali_2, e pertanto esente da IMU.
2. Il comune di Bracciano al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non risulta costituito n giudizio.
3.Il ricorso alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa -non contestata dal Comune di Bracciano contumace- si appalesa meritevole di accoglimento.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in euro 400,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 400, 00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026
Il Giudice
US Di EN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19301/2025 depositato il 24/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bracciano - Via Principe Di Napoli 49 00062 Bracciano RM
elettivamente domiciliato presso bracciano.protocollo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. ACC. ESEC. n. 1033 IMU 2021
- AVV. ACC. ESEC. n. 1032 IMU 2021
- AVV. ACC. ESEC. n. 1034 IMU 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1780/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso Sig.ra Ricorrente_1 ha, previa sospensiva, impugnato contro il comune di Bracciano (RM)
- Sollecito di pagamento su avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1032/2024, notificato il 30 settembre 2025, per complessivi € 1.001,00, relativo all'anno di imposta 2021 relativi alla Dati catastali_1 del Comune di Bracciano, località Montefranco, Indirizzo_1;
- Sollecito di pagamento su avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1033/2024, notificato il 30 settembre 2025, per complessivi € 1.001,00, relativo all'anno di imposta 2020;
- Sollecito di pagamento su avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1034/2024, notificato il 30 settembre 2025, per complessivi € 1.003,00, relativo all'anno di imposta 2019; relativi alla Dati catastali_1 del Comune di Bracciano, località Montefranco, Indirizzo_1.
Parte attrice ha come motivo centrale del ricorso -in disparte altre censure- evidenziato che Dati catastali_1 non è un'area edificabile, ma pertinenza (giardino) dell'abitazione principale situata sulla Dati catastali_2, e pertanto esente da IMU.
2. Il comune di Bracciano al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non risulta costituito n giudizio.
3.Il ricorso alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa -non contestata dal Comune di Bracciano contumace- si appalesa meritevole di accoglimento.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in euro 400,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 400, 00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026
Il Giudice
US Di EN